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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/08/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1974/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di DE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 1974/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROLI Parte_1 C.F._1
PATRIZIA, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ROLI PATRIZIA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
2) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento o di alimenti;
3) la casa coniugale, di proprietà della moglie rimarrà Parte_1 assegnata in utilizzo esclusivo di quest'ultima insieme a tutta la mobilia
(compresa la cucina) in essa contenuta;
4) il coniuge lascerà libero da ogni sua cosa la casa Controparte_1 coniugale, lasciandone l'utilizzo esclusivo alla moglie, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso e comunque entro la data di udienza che verrà fissata dall'intestato Tribunale per la separazione dei coniugi.
5) ogni altro rapporto patrimoniale é stato regolato in separata sede;
6) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma,
c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 [...]
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: CP_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
DE (MO) il 21/02/1964 e nato a [...] Controparte_1
(MO) il 18/06/1961.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di DE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1984, atto n.518, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di DE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 1974/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROLI Parte_1 C.F._1
PATRIZIA, con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ROLI PATRIZIA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
2) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento o di alimenti;
3) la casa coniugale, di proprietà della moglie rimarrà Parte_1 assegnata in utilizzo esclusivo di quest'ultima insieme a tutta la mobilia
(compresa la cucina) in essa contenuta;
4) il coniuge lascerà libero da ogni sua cosa la casa Controparte_1 coniugale, lasciandone l'utilizzo esclusivo alla moglie, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso e comunque entro la data di udienza che verrà fissata dall'intestato Tribunale per la separazione dei coniugi.
5) ogni altro rapporto patrimoniale é stato regolato in separata sede;
6) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma,
c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 [...]
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: CP_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
DE (MO) il 21/02/1964 e nato a [...] Controparte_1
(MO) il 18/06/1961.
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di DE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1984, atto n.518, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale