Articolo 4 della Legge 29 novembre 1980, n. 841
Articolo 3
Versione
30 dicembre 1980
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, si provvede a carico del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Entrata in vigore il 30 dicembre 1980