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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/12/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2341 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MELLANO ALESSANDRA, giusta Parte_1
delega in atti
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MAGLIONE CARLO, giusta delega in Parte_2
atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Parte_2
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
.
[...] Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate così
come modificate all'udienza del 3.12.2025, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di , coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 16.12.2006 in Vado Ligure (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Vado Ligure al numero 11, parte II, serie A, anno 2006, alle condizioni di seguito esposte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Vado Ligure, Via Viglietta 22/C, interno n. 1, già di proprietà esclusiva della moglie, rimane assegnata, con gli arredi che la compongono, alla signora Parte_1
che vi abiterà con i figli.
3) Il marito si è già trasferito dalla casa coniugale in altra abitazione sita in Savona, Via Firenze 9,
e procederà quanto prima al cambio di residenza.
4) Affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2
collocazione dei medesimi presso la madre alla residenza della stessa in Vado Ligure, Via Viglietta
22C/1, con facoltà per il padre di vederli quando lo desidera, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e personali dei figli e gli impegni lavorativi dei genitori, previa comunicazione alla madre;
il padre, inoltre, avrà facoltà di vedere i figli minori e tenerli con sé a fine settimana alterni dal venerdì sera al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola, nonché almeno un pomeriggio alla settimana con conseguente pernottamento presso la propria abitazione,
preferibilmente nella giornata del giovedì; con riferimento ai pernottamenti presso la casa del padre,
i genitori - comunque impegnandosi al rispetto della frequentazione - sono concordi che tali pernottamenti inizino con gradualità rispettando le tempistiche ed i sentimenti dei figli minori;
le festività (a mero titolo esemplificativo quelle natalizie e pasquali) saranno organizzate di volta in volta con decisioni assunte di comune accordo tra i coniugi, e, comunque, stabilendo un regime di alternanza tra gli stessi, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori, nonché con gli impegni lavorativi dei genitori. Il padre avrà, inoltre, la facoltà di tenere con sé i figli minori almeno due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo ed i coniugi si impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi di ferie con congruo anticipo e comunque almeno entro il mese di maggio di ciascun anno.
5) Il marito corrisponderà alla signora quale contributo per il mantenimento dei Parte_1
figli minori, la somma di € 450,00= mensili per ciascun figlio, da versarsi entro i primi dieci giorni di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso nella misura del 70% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e documentate, il tutto fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti. In particolare, con riferimento all'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie, i coniugi richiamano espressamente quanto indicato nelle linee guida del Tribunale di Savona, Sezione Civile, modulo Famiglia del 15/01/2024
e quindi così individuate:
- spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, mensa scolastica, medicinali da banco senza prescrizione medica, carburante,
ricarica telefonica, prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);
- le spese straordinarie (extra assegno) possono così essere individuate: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche,
queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive,
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c)
viaggi e vacanza trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e)
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c)
interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c)
interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN.
6) L'assegno unico - e/o ogni altra misura equipollente o sostitutiva dello stesso che dovesse essere introdotta dalla legislazione futura – per i figli minori e verrà Persona_3 Persona_2
percepito per l'intero dalla signora Parte_1
7) La Sig.ra proprietaria dell'autovettura Ford C Max targata FC114HC si Parte_1
impegna a trasferire in proprietà al marito tale autovettura, a cure e spese del Parte_2
coniuge che provvederà alle conseguenti trascrizioni di legge.
8) Il Sig. proprietario dell'autovettura Mazda 2 targata GM875DN si impegna a Parte_2
trasferire in proprietà alla moglie tale autovettura, a cura e spese della moglie che Parte_1
provvederà alle conseguenti trascrizioni di legge.
9) I coniugi si prestano sin da ora il proprio reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo