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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Marino Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1196/2021 R.G.
vertente tra:
, C.F.: , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
27/01/1942 ed elettivamente domiciliato in via F. Mancuso, Lipari, presso e nello studio dell'avv. Palamara Romeo, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
attore
e
, c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
16/01/1952 e c.f. nata ad [...] Controparte_2 C.F._3
il 16.01.1967, entrambi elettivamente domiciliati in via dei Mille, n. 16, Napoli
presso lo studio dell'avv. Messina Mara, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuti
OGGETTO: occupazione sine titulo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate telematicamente e la causa è decisa mediante deposito telematico
Pag. 1 a 11 della sentenza all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. Si
precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 13.07.2021, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo: di essere proprietario di un piccolo fondo, esteso mq. 70 sito a Lipari, isola di Stromboli, località Ginostra, censito in catasto al fg. 14 part. 585,
acquistato da potere di , con scrittura privata del 13/05/1979, con Persona_1
firme accertate giudizialmente con sentenza n. 11/2010 del 15/03/2010 del Tribunale di Barcellona P.G., Sezione Distaccata di Lipari, trascritta presso l'Agenzia del
Territorio di Messina il 06/08/2010 ai nn. 26255/17723; che egli aveva venduto,
unitamente a a e , con atto Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
del 07/06/2007, ai rogiti del notaio n. 8186 di Rep. e n. 3638 di Racc., Per_3
registrato a Lipari il 25/06/2007 al n. 15-1595, alcuni cespiti ubicati nell'isola di
Stromboli, località Ginostra, tra cui un fabbricato, con annesso giardino, censito in catasto al fg. 14 part. 953, confinante, ad ovest, con il predetto fondo ricadente nella part. 585; che nel periodo compreso tra il mese di novembre 2019 e il giugno 2020 i coniugi approfittando della sua assenza dell'isola di Stromboli, Parte_2
hanno arbitrariamente modificato i confini ed occupato una porzione del terreno di sua proprietà, ricadente nella part. 585, e hanno realizzato un terrazzo, costituito da due “pulere” (colonne in cemento), due “bisuoli” (sedili in muratura) con copertura incannucciato sostenuto da travi in legno, apponendo all'ingresso un cartello con scritto “proprietà privata”. ha, pertanto, chiesto di ritenere e Parte_1
dichiarare che i coniugi hanno occupato una porzione del terreno Parte_2
di sua proprietà, sito a Lipari censito in catasto al fg. 14 part. 585, realizzandovi un
Pag. 2 a 11 terrazzo e di condannare i convenuti alla demolizione del predetto terrazzo e alla restituzione della porzione di terreno occupato ristabilendo l'esatta linea di confine tra il fondo ricadente nella particella 585 di proprietà dell'attore e quello ricadente nella part. 593 di proprietà dei convenuti, oltre che al risarcimento danni.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i coniugi i quali hanno contestato quanto sostenuto ex adverso, Controparte_3
sostenendo che essi non hanno invaso la proprietà aliena – essendosi limitati a godere del patio sussistente già ai tempi in cui era titolare della casa e da Pt_1
questi trasferito come pertinenza della res principale – e non hanno illegittimamente realizzato alcunché, essendosi piuttosto limitati, nel febbraio 2020, al mero ripristino dei bisuoli già esistenti sin dal 1989, ovvero quando della casa era proprietario
(anche) il . I convenuti hanno concluso chiedendo di rigettare le Pt_1
domande attoree;
di accertare che l'area delimitata da pulere e bisuoli, prospiciente l'abitazione di proprietà e già delimitata in Controparte_1 Controparte_2
identica consistenza ed estensione dai loro danti causa e Parte_1 CP_4
è nella loro titolarità; di condannare, in via riconvenzionale,
[...] Pt_1
al risarcimento del danno nei limiti del valore di € 5.000.00, per violazione
[...]
della proprietà e/o danneggiamento e distruzione di beni ivi presenti.
Disposta consulenza tecnico d'ufficio, all'udienza del 13.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Va esaminata la domanda avanzata dal diretta ad ottenere la Pt_1
restituzione da parte dei della porzione di terreno Controparte_3
asseritamente occupata e a ristabilire l'esatta linea di confine, la quale, al di là delle
Pag. 3 a 11 indicazioni contenute nell'atto di citazione e nelle memorie, va inquadrata nella azione di regolamento di confini.
Ciò si desume dagli elementi costitutivi della pretesa emergenti dalla citazione introduttiva, posto che l'attore ha inteso contestare il confine esistente, pur se demarcato e che non vi è controversia sui titoli di proprietà, attenendo la contestazione all'estensione delle aree confinanti, in esito all'asserito sconfinamento e alla conseguente occupazione imputate ai convenuti.
Ed invero, l'azione in parola, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto (Cass. II, n.
13986/2010).
Sul punto si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n.15013/2000, secondo cui nell'azione di regolamento di confini non vengono in discussione i titoli di acquisto ma solo la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei fondi confinanti per cui, mentre l'attore è sollevato dall'onere di fornire la dimostrazione del suo diritto di proprietà in virtù di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione, su entrambe le parti ricade l'onere probatorio con la conseguenza che ogni mezzo di prova, anche tecnico o presuntivo, può essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice. Tale assunto non viene inficiato dal fatto che anche nel giudizio di regolamento di confini può proporsi la richiesta di rilascio di una zona di terreno compresa tra i due fondi contigui, poiché in tal caso il possesso di essa deriva da semplice incertezza dei confini, per la promiscuità del possesso della zona confinaria o perché si contesti che il confine apparente corrisponda a quello reale. In
Pag. 4 a 11 tale caso infatti, siffatta richiesta non snatura l'azione proposta, trasformandola in rivendicazione, poiché l'effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza dell'accertamento del confine.
Nel caso in esame, dagli accertamenti tecnici esperiti, fondati sulle risultanze dai titoli di provenienza, dai rilievi condotti sui luoghi e dal raffronto con le mappe catastali, emerge che la superficie totale del terrazzo oggetto di causa risulta di mq
12,40, e si sviluppa in parte, per mq 3,71, all'interno della particella n.953 di proprietà dei convenuti e per i restanti mq 12,40 Controparte_3
all'interno della particella n.585 di proprietà dell'attore . Parte_1
Sennonché, a fronte della domanda attrice, i convenuti hanno evidenziato che essi si sono limitati a restaurare il terrazzo, il quale era già esistente al momento della vendita stipulata inter partes. Hanno, quindi, affermato che il terrazzo costituisce una pertinenza dell'immobile da essi stessi acquistato dal e, Pt_1
pertanto, come tale, è stato trasferito loro unitamente all'immobile compravenduto.
Il CTU, sul punto, ha specificato che: “Anche dal confronto tra le foto della documentazione fotografica fornita agli atti che evidenzia il ripristino dello stato
fatiscente del terrazzo tramite lavori di manutenzione ordinaria (All.21) e le foto
realizzate sui luoghi durante il sopralluogo, dallo scrivente C.T.U. (All.8) durante le
operazioni peritali, mostra verosimilmente che il terrazzo già esistesse prima del
2007, e la sagoma coincidente per forma con quella rilevata alla data odierna. I
lavori effettuati dai convenuti sono stati di semplice manutenzione ordinaria, come
si evince dalle foto, lavori che non hanno comportato cambiamenti alla sagoma
esistente. Ad ulteriore conferma della precedente esistenza vi è il rilievo
aerofotogrammetrico della società “Aerotecnica rilievi” di Palermo, che per conto
del Comune di Lipari, ha effettuato le riprese aeree nel periodo compreso tra
Pag. 5 a 11 Dicembre 1994 e febbraio 1995. L'elaborato planimetrico mostra (Fig.14) come già all'epoca risultasse verosimilmente la presenza di un terrazzo, raffigurato con una
caratteristica forma a L stilizzata, con livello coincidente al piano di calpestio del
vano, tipica delle convenzioni grafiche di questo tipo di elaborati, di larghezza m
3.10 circa, coincidente con le misure rilevate.
Si rileva inoltre come negli anni successivi all'acquisto, (dall'esame di n.3 fotogrammi satellitari acquisiti tramite sistema Google Earth Fig.re 15-16-17 e 18),
il terrazzo in questione non abbia subito variazioni di sagoma importanti, tali da
considerare occupata dallo stesso la particella n.585 di proprietà della parte attrice del Sig. . (…) il terrazzino già esisteva in epoca precedente Parte_1
all'acquisto da parte dei convenuti dell'immobile particella n.953. Il terrazzino era quindi già stato realizzato in parte all'interno della particella n.585. Risulta quindi di conseguenza, evidente, la non occupazione da parte dei convenuti della porzione
di terreno appartenente alla parte attrice, si omette quindi il calcolo del valore economico della superficie di terreno occupata;
(…)”.
Se ne deduce che il terrazzino oggetto di controversia è una “pertinenza” dell'immobile acquistato dai esistente prima dell'atto di Controparte_3
acquisto datato 2007, così come comprovato dal materiale fotografico allegato dal consulente tecnico e raffigurante la situazione dei luoghi in data antecedente al 2007,
che gli stessi si sono limitati a ristrutturare senza operare Controparte_3
l'occupazione lamentata dal . L'area di cui il richiede la Pt_1 Pt_1
restituzione costituisce all'evidenza, come è dato evincere dalle foto allegate e dagli elaborati tecnici agli atti, una parte del terrazzo annesso al fabbricato di proprietà dei convenuti, e accessibile soltanto attraverso detto fabbricato: esso è certamente
Pag. 6 a 11 pertinenza ex art. 817 c.c., trattandosi di una cosa destinata al servizio dell'immobile di proprietà dei convenuti.
La sua qualificazione come pertinenza determina un'importante conseguenza in punto di identificazione del regime giuridico applicabile in caso di trasferimento.
Come precisato dalla Suprema Corte, il vincolo pertinenziale, anche tra beni immobili, assume rilevanza giuridica non solo nel caso in cui il contratto che lo riguarda sia di natura obbligatoria, ma anche nel caso in cui sia ad effetti reali, non consentendo l'ampia dizione degli artt. 817 e 818 c.c., alcuna limitazione al riguardo
(così, Cass. n. 2278/1990). Perché la cosa sia sottratta al regime di consequenzialità
- pur possibile, art. 818 c.c., ex comma 2,- occorre pertanto una espressa diversa ed inequivoca volontà (così, Cass. n. 634/2003; n. 6873/1994), posto che altrimenti gli atti ed i rapporti giuridici aventi ad oggetto la cosa principale estendono automaticamente gli effetti alla pertinenza anche quando nulla sia espressamente indicato nell'atto (così, Cass. n. 26946/2006; Cass. n. 3359/2011 precisa che qualora la corte sia legata alla res principale da un vincolo di pertinenzialità desumibile dalla sua funzione esclusivamente servente l'immobile oggetto di espropriazione deve ritenersi compresa nel pignoramento anche in assenza di una sua specifica menzione). Nel caso in cui il proprietario della cosa principale con annessa pertinenza voglia alienare solo la cosa principale, escludendo quindi l'automatica estensione degli effetti di cui al primo comma dell'art. 818 c.c., deve manifestare espressamente in tale atto negoziale di compravendita la volontà di escludere la pertinenza come oggetto dello stesso.
Nel caso di specie, nell'atto di compravendita non risulta espressa alcuna volontà di escludere il terrazzino e, segnatamente, la parte di terrazzino ricadente nella part. 585, dalla vendita in favore dei convenuti. Piuttosto, all'art. 2 si legge
Pag. 7 a 11 che “la vendita avviene a corpo e non a misura, con tutti i diritti reali inerenti, passi, dipendenze, pertinenze, accessioni ed accessori, servitù attive in atto
legalmente esistenti, nulla riservandosi e escludendo la parte venditrice (…)”. Ciò comporta quindi che il terrazzino e, segnatamente, la parte di terrazzino ricadente nella part. 585, sia da ritenersi incluso nel trasferimento immobiliare in favore dei
Controparte_3
Di nessuna valenza appaiono le argomentazioni in contrario esposte dall'attore nei propri atti conclusivi, poiché non idonee a dimostrare che il terrazzo,
o meglio la porzione di terrazzo in contestazione, non sia una pertinenza dell'immobile principale e che non abbia costituito oggetto di trasferimento.
La domanda avanzata dal va pertanto rigettata, con conseguente Pt_1
assorbimento dell'ulteriore domanda, sempre avanzata da quest'ultimo, di risarcimento del danno conseguente all'occupazione (peraltro sfornita di qualsivoglia supporto probatorio sia dal punto di vista dell'an che del quantum).
Va, parimenti, rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dai di risarcimento del danno nei confronti del , il Controparte_3 Pt_1
quale avrebbe invaso il terrazzino e gettato in terra suppellettili ed altri beni di loro proprietà distruggendoli.
La domanda non è stata adeguatamente provata. Si precisa che non avrebbe giovato l'ammissione della prova orale articolata sul punto, poiché la circostanza di cui al p. 16 della memoria ex art. 183 c.6 n.2 è del tutto generica. Infatti, non è in alcun modo descritto quali e quanti fossero le suppellettili, gli indumenti, gli effetti personali, la loro tipologia e il loro valore;
e, come noto, "La valutazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia
Pag. 8 a 11 incontestata. Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione di quanto richiesto. La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito. Giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno" (cfr. Cass. n. 6957/24).
In ordine alla domanda di condanna ex art 96 c.p.c., avanzata dai convenuti nei confronti del , si osserva che, ai sensi del primo comma della citata Pt_1
norma, l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (v. Cass. n.
3388/2007; Cass. n. 21393/2005; Cass. n.13355/2004; Cass. n.6637/1992). Ne
consegue che la domanda della parte convenuta, in mancanza di alcuna attività
processuale diretta a dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno connesso al comportamento processuale della parte avversa, quantomeno nelle sue
Pag. 9 a 11 linee essenziali relativamente ad an e quantum, potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita la prova relativa all'esistenza, è da ritenersi non provata e, pertanto, va rigettata.
Si ritiene di non dovere condannare la parte attrice nemmeno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., terzo comma, presupponendo la condanna l'accertamento della malafede o colpa grave (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3003 del 11/02/2014). Sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave;
e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre, a pena di irrazionalità del sistema, un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave. Orbene nel caso in esame non si rinviene il detto elemento soggettivo, non potendo desumersene la ricorrenza per il solo fatto di avere agito in giudizio facendo valere una pretesa infondata.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti, vanno compensate per 1/3, mentre la restante parte va posta a carico di parte attrice e si liquida in dispositivo in base al
DM 55/2014 e succ. modifiche, ai parametri medi, tenuto conto del valore della causa (scaglione di valore: fino ad € 5.200,00) e delle attività compiute.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Pag. 10 a 11 Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice
monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1196/2021
R.G., così dispone:
− rigetta le domande avanzate da;
Parte_1
− rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata da e;
Controparte_1 Controparte_2
− rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di avanzata dai convenuti;
Parte_1
− compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al Parte_1
pagamento della restante parte in favore di e Controparte_1 CP_2
, che si liquida in €. 1.702,00 per compensi professionali, oltre spese
[...]
generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
− pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico dell'attore.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 19/02/2025.
IL GIUDICE
Maria Marino Merlo
Pag. 11 a 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Marino Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1196/2021 R.G.
vertente tra:
, C.F.: , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
27/01/1942 ed elettivamente domiciliato in via F. Mancuso, Lipari, presso e nello studio dell'avv. Palamara Romeo, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
attore
e
, c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
16/01/1952 e c.f. nata ad [...] Controparte_2 C.F._3
il 16.01.1967, entrambi elettivamente domiciliati in via dei Mille, n. 16, Napoli
presso lo studio dell'avv. Messina Mara, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuti
OGGETTO: occupazione sine titulo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate telematicamente e la causa è decisa mediante deposito telematico
Pag. 1 a 11 della sentenza all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. Si
precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 13.07.2021, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo: di essere proprietario di un piccolo fondo, esteso mq. 70 sito a Lipari, isola di Stromboli, località Ginostra, censito in catasto al fg. 14 part. 585,
acquistato da potere di , con scrittura privata del 13/05/1979, con Persona_1
firme accertate giudizialmente con sentenza n. 11/2010 del 15/03/2010 del Tribunale di Barcellona P.G., Sezione Distaccata di Lipari, trascritta presso l'Agenzia del
Territorio di Messina il 06/08/2010 ai nn. 26255/17723; che egli aveva venduto,
unitamente a a e , con atto Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
del 07/06/2007, ai rogiti del notaio n. 8186 di Rep. e n. 3638 di Racc., Per_3
registrato a Lipari il 25/06/2007 al n. 15-1595, alcuni cespiti ubicati nell'isola di
Stromboli, località Ginostra, tra cui un fabbricato, con annesso giardino, censito in catasto al fg. 14 part. 953, confinante, ad ovest, con il predetto fondo ricadente nella part. 585; che nel periodo compreso tra il mese di novembre 2019 e il giugno 2020 i coniugi approfittando della sua assenza dell'isola di Stromboli, Parte_2
hanno arbitrariamente modificato i confini ed occupato una porzione del terreno di sua proprietà, ricadente nella part. 585, e hanno realizzato un terrazzo, costituito da due “pulere” (colonne in cemento), due “bisuoli” (sedili in muratura) con copertura incannucciato sostenuto da travi in legno, apponendo all'ingresso un cartello con scritto “proprietà privata”. ha, pertanto, chiesto di ritenere e Parte_1
dichiarare che i coniugi hanno occupato una porzione del terreno Parte_2
di sua proprietà, sito a Lipari censito in catasto al fg. 14 part. 585, realizzandovi un
Pag. 2 a 11 terrazzo e di condannare i convenuti alla demolizione del predetto terrazzo e alla restituzione della porzione di terreno occupato ristabilendo l'esatta linea di confine tra il fondo ricadente nella particella 585 di proprietà dell'attore e quello ricadente nella part. 593 di proprietà dei convenuti, oltre che al risarcimento danni.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i coniugi i quali hanno contestato quanto sostenuto ex adverso, Controparte_3
sostenendo che essi non hanno invaso la proprietà aliena – essendosi limitati a godere del patio sussistente già ai tempi in cui era titolare della casa e da Pt_1
questi trasferito come pertinenza della res principale – e non hanno illegittimamente realizzato alcunché, essendosi piuttosto limitati, nel febbraio 2020, al mero ripristino dei bisuoli già esistenti sin dal 1989, ovvero quando della casa era proprietario
(anche) il . I convenuti hanno concluso chiedendo di rigettare le Pt_1
domande attoree;
di accertare che l'area delimitata da pulere e bisuoli, prospiciente l'abitazione di proprietà e già delimitata in Controparte_1 Controparte_2
identica consistenza ed estensione dai loro danti causa e Parte_1 CP_4
è nella loro titolarità; di condannare, in via riconvenzionale,
[...] Pt_1
al risarcimento del danno nei limiti del valore di € 5.000.00, per violazione
[...]
della proprietà e/o danneggiamento e distruzione di beni ivi presenti.
Disposta consulenza tecnico d'ufficio, all'udienza del 13.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Va esaminata la domanda avanzata dal diretta ad ottenere la Pt_1
restituzione da parte dei della porzione di terreno Controparte_3
asseritamente occupata e a ristabilire l'esatta linea di confine, la quale, al di là delle
Pag. 3 a 11 indicazioni contenute nell'atto di citazione e nelle memorie, va inquadrata nella azione di regolamento di confini.
Ciò si desume dagli elementi costitutivi della pretesa emergenti dalla citazione introduttiva, posto che l'attore ha inteso contestare il confine esistente, pur se demarcato e che non vi è controversia sui titoli di proprietà, attenendo la contestazione all'estensione delle aree confinanti, in esito all'asserito sconfinamento e alla conseguente occupazione imputate ai convenuti.
Ed invero, l'azione in parola, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l'obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto (Cass. II, n.
13986/2010).
Sul punto si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n.15013/2000, secondo cui nell'azione di regolamento di confini non vengono in discussione i titoli di acquisto ma solo la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei fondi confinanti per cui, mentre l'attore è sollevato dall'onere di fornire la dimostrazione del suo diritto di proprietà in virtù di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione, su entrambe le parti ricade l'onere probatorio con la conseguenza che ogni mezzo di prova, anche tecnico o presuntivo, può essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice. Tale assunto non viene inficiato dal fatto che anche nel giudizio di regolamento di confini può proporsi la richiesta di rilascio di una zona di terreno compresa tra i due fondi contigui, poiché in tal caso il possesso di essa deriva da semplice incertezza dei confini, per la promiscuità del possesso della zona confinaria o perché si contesti che il confine apparente corrisponda a quello reale. In
Pag. 4 a 11 tale caso infatti, siffatta richiesta non snatura l'azione proposta, trasformandola in rivendicazione, poiché l'effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza dell'accertamento del confine.
Nel caso in esame, dagli accertamenti tecnici esperiti, fondati sulle risultanze dai titoli di provenienza, dai rilievi condotti sui luoghi e dal raffronto con le mappe catastali, emerge che la superficie totale del terrazzo oggetto di causa risulta di mq
12,40, e si sviluppa in parte, per mq 3,71, all'interno della particella n.953 di proprietà dei convenuti e per i restanti mq 12,40 Controparte_3
all'interno della particella n.585 di proprietà dell'attore . Parte_1
Sennonché, a fronte della domanda attrice, i convenuti hanno evidenziato che essi si sono limitati a restaurare il terrazzo, il quale era già esistente al momento della vendita stipulata inter partes. Hanno, quindi, affermato che il terrazzo costituisce una pertinenza dell'immobile da essi stessi acquistato dal e, Pt_1
pertanto, come tale, è stato trasferito loro unitamente all'immobile compravenduto.
Il CTU, sul punto, ha specificato che: “Anche dal confronto tra le foto della documentazione fotografica fornita agli atti che evidenzia il ripristino dello stato
fatiscente del terrazzo tramite lavori di manutenzione ordinaria (All.21) e le foto
realizzate sui luoghi durante il sopralluogo, dallo scrivente C.T.U. (All.8) durante le
operazioni peritali, mostra verosimilmente che il terrazzo già esistesse prima del
2007, e la sagoma coincidente per forma con quella rilevata alla data odierna. I
lavori effettuati dai convenuti sono stati di semplice manutenzione ordinaria, come
si evince dalle foto, lavori che non hanno comportato cambiamenti alla sagoma
esistente. Ad ulteriore conferma della precedente esistenza vi è il rilievo
aerofotogrammetrico della società “Aerotecnica rilievi” di Palermo, che per conto
del Comune di Lipari, ha effettuato le riprese aeree nel periodo compreso tra
Pag. 5 a 11 Dicembre 1994 e febbraio 1995. L'elaborato planimetrico mostra (Fig.14) come già all'epoca risultasse verosimilmente la presenza di un terrazzo, raffigurato con una
caratteristica forma a L stilizzata, con livello coincidente al piano di calpestio del
vano, tipica delle convenzioni grafiche di questo tipo di elaborati, di larghezza m
3.10 circa, coincidente con le misure rilevate.
Si rileva inoltre come negli anni successivi all'acquisto, (dall'esame di n.3 fotogrammi satellitari acquisiti tramite sistema Google Earth Fig.re 15-16-17 e 18),
il terrazzo in questione non abbia subito variazioni di sagoma importanti, tali da
considerare occupata dallo stesso la particella n.585 di proprietà della parte attrice del Sig. . (…) il terrazzino già esisteva in epoca precedente Parte_1
all'acquisto da parte dei convenuti dell'immobile particella n.953. Il terrazzino era quindi già stato realizzato in parte all'interno della particella n.585. Risulta quindi di conseguenza, evidente, la non occupazione da parte dei convenuti della porzione
di terreno appartenente alla parte attrice, si omette quindi il calcolo del valore economico della superficie di terreno occupata;
(…)”.
Se ne deduce che il terrazzino oggetto di controversia è una “pertinenza” dell'immobile acquistato dai esistente prima dell'atto di Controparte_3
acquisto datato 2007, così come comprovato dal materiale fotografico allegato dal consulente tecnico e raffigurante la situazione dei luoghi in data antecedente al 2007,
che gli stessi si sono limitati a ristrutturare senza operare Controparte_3
l'occupazione lamentata dal . L'area di cui il richiede la Pt_1 Pt_1
restituzione costituisce all'evidenza, come è dato evincere dalle foto allegate e dagli elaborati tecnici agli atti, una parte del terrazzo annesso al fabbricato di proprietà dei convenuti, e accessibile soltanto attraverso detto fabbricato: esso è certamente
Pag. 6 a 11 pertinenza ex art. 817 c.c., trattandosi di una cosa destinata al servizio dell'immobile di proprietà dei convenuti.
La sua qualificazione come pertinenza determina un'importante conseguenza in punto di identificazione del regime giuridico applicabile in caso di trasferimento.
Come precisato dalla Suprema Corte, il vincolo pertinenziale, anche tra beni immobili, assume rilevanza giuridica non solo nel caso in cui il contratto che lo riguarda sia di natura obbligatoria, ma anche nel caso in cui sia ad effetti reali, non consentendo l'ampia dizione degli artt. 817 e 818 c.c., alcuna limitazione al riguardo
(così, Cass. n. 2278/1990). Perché la cosa sia sottratta al regime di consequenzialità
- pur possibile, art. 818 c.c., ex comma 2,- occorre pertanto una espressa diversa ed inequivoca volontà (così, Cass. n. 634/2003; n. 6873/1994), posto che altrimenti gli atti ed i rapporti giuridici aventi ad oggetto la cosa principale estendono automaticamente gli effetti alla pertinenza anche quando nulla sia espressamente indicato nell'atto (così, Cass. n. 26946/2006; Cass. n. 3359/2011 precisa che qualora la corte sia legata alla res principale da un vincolo di pertinenzialità desumibile dalla sua funzione esclusivamente servente l'immobile oggetto di espropriazione deve ritenersi compresa nel pignoramento anche in assenza di una sua specifica menzione). Nel caso in cui il proprietario della cosa principale con annessa pertinenza voglia alienare solo la cosa principale, escludendo quindi l'automatica estensione degli effetti di cui al primo comma dell'art. 818 c.c., deve manifestare espressamente in tale atto negoziale di compravendita la volontà di escludere la pertinenza come oggetto dello stesso.
Nel caso di specie, nell'atto di compravendita non risulta espressa alcuna volontà di escludere il terrazzino e, segnatamente, la parte di terrazzino ricadente nella part. 585, dalla vendita in favore dei convenuti. Piuttosto, all'art. 2 si legge
Pag. 7 a 11 che “la vendita avviene a corpo e non a misura, con tutti i diritti reali inerenti, passi, dipendenze, pertinenze, accessioni ed accessori, servitù attive in atto
legalmente esistenti, nulla riservandosi e escludendo la parte venditrice (…)”. Ciò comporta quindi che il terrazzino e, segnatamente, la parte di terrazzino ricadente nella part. 585, sia da ritenersi incluso nel trasferimento immobiliare in favore dei
Controparte_3
Di nessuna valenza appaiono le argomentazioni in contrario esposte dall'attore nei propri atti conclusivi, poiché non idonee a dimostrare che il terrazzo,
o meglio la porzione di terrazzo in contestazione, non sia una pertinenza dell'immobile principale e che non abbia costituito oggetto di trasferimento.
La domanda avanzata dal va pertanto rigettata, con conseguente Pt_1
assorbimento dell'ulteriore domanda, sempre avanzata da quest'ultimo, di risarcimento del danno conseguente all'occupazione (peraltro sfornita di qualsivoglia supporto probatorio sia dal punto di vista dell'an che del quantum).
Va, parimenti, rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dai di risarcimento del danno nei confronti del , il Controparte_3 Pt_1
quale avrebbe invaso il terrazzino e gettato in terra suppellettili ed altri beni di loro proprietà distruggendoli.
La domanda non è stata adeguatamente provata. Si precisa che non avrebbe giovato l'ammissione della prova orale articolata sul punto, poiché la circostanza di cui al p. 16 della memoria ex art. 183 c.6 n.2 è del tutto generica. Infatti, non è in alcun modo descritto quali e quanti fossero le suppellettili, gli indumenti, gli effetti personali, la loro tipologia e il loro valore;
e, come noto, "La valutazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia
Pag. 8 a 11 incontestata. Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione di quanto richiesto. La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito. Giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno" (cfr. Cass. n. 6957/24).
In ordine alla domanda di condanna ex art 96 c.p.c., avanzata dai convenuti nei confronti del , si osserva che, ai sensi del primo comma della citata Pt_1
norma, l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (v. Cass. n.
3388/2007; Cass. n. 21393/2005; Cass. n.13355/2004; Cass. n.6637/1992). Ne
consegue che la domanda della parte convenuta, in mancanza di alcuna attività
processuale diretta a dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno connesso al comportamento processuale della parte avversa, quantomeno nelle sue
Pag. 9 a 11 linee essenziali relativamente ad an e quantum, potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita la prova relativa all'esistenza, è da ritenersi non provata e, pertanto, va rigettata.
Si ritiene di non dovere condannare la parte attrice nemmeno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., terzo comma, presupponendo la condanna l'accertamento della malafede o colpa grave (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3003 del 11/02/2014). Sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave;
e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre, a pena di irrazionalità del sistema, un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave. Orbene nel caso in esame non si rinviene il detto elemento soggettivo, non potendo desumersene la ricorrenza per il solo fatto di avere agito in giudizio facendo valere una pretesa infondata.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti, vanno compensate per 1/3, mentre la restante parte va posta a carico di parte attrice e si liquida in dispositivo in base al
DM 55/2014 e succ. modifiche, ai parametri medi, tenuto conto del valore della causa (scaglione di valore: fino ad € 5.200,00) e delle attività compiute.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Pag. 10 a 11 Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice
monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1196/2021
R.G., così dispone:
− rigetta le domande avanzate da;
Parte_1
− rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata da e;
Controparte_1 Controparte_2
− rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di avanzata dai convenuti;
Parte_1
− compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al Parte_1
pagamento della restante parte in favore di e Controparte_1 CP_2
, che si liquida in €. 1.702,00 per compensi professionali, oltre spese
[...]
generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
− pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico dell'attore.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 19/02/2025.
IL GIUDICE
Maria Marino Merlo
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