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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11166 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario, dott. NT Carleo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 12876/2023 R.
Gen. A. C.
TRA
Comparto del sito in Napoli al Viale Colli Aminei, Parte_1 Controparte_1
461, (C.F.: , in persona dell'amministratore p.t. avv. , P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato in Napoli alla via dell'Epomeo n. 63, presso lo studio degli avv.ti
LA NT C.F. e IA De UC C.F. , C.F._1 C.F._2
PEC: - in virtù di procura Email_1 Email_2 alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione introduttivo ATTORE
CONTRO
c.f.: , elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_3 C.F._3 piazza Giovanni Bovio n. 14, presso lo studio dell'avv. Bruno Campione (c.f.: C.F._4
) pec: giusta procura alle liti allegata telematicamente alla
[...] Email_3 comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
Oggetto: mandato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14 novembre 2025.
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132, co.2, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art. 45, co. 17, L.69/2009, di tal che, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato art.132 c.p.c.
Pag. I a 7 Procedimento R.G.N. 12876/2023 esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ.
n.15389/2011 e Cass. Civ. n.7937/2012); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 01.06.2023, il Comparto del CP_4 [...]
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale il rag. , al fine CP_1 Controparte_3 di sentire “Nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti della
per violazione degli artt. 1710 e 1713 c.c. e dell'art. 1129 e 1130 c.c. e segg. Parte_2 quindi riconoscendo al condominio attoreo un congruo risarcimento dei danni subiti e subendi, prudenzialmente quantificati in € 2.500,00, per l'effetto, condannare parte convenuta, alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso di spese generali,
I.V.A. e C.P.A., come per Legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, che si dichiara averne fatto anticipo”. A fondamento della domanda parte attrice deduceva che: il rag.
è stato amministratore del sito Controparte_3 Controparte_5 in Napoli al Viale Colli Aminei n. 461, dal 13/07/2017 al 03/06/2019, allorquando all'esito della riunione assembleare del 03.06.2019 veniva revocato dalla carica;
lo stesso si sarebbe reso autore di atti di mala gestio e di aver tenuto, nell'esercizio del mandato conferito, una contabilità non ordinata, non intellegibile ed in ogni caso non corrispondente alla reale situazione patrimoniale condominiale.
Il giudizio così instaurato veniva iscritto a ruolo il 9.6.2023. Nel giudizio così promosso, si costituiva il rag. con comparsa di costituzione e risposta in data 28.11.2023, Controparte_3
Pag. II a 7 Procedimento R.G.N. 12876/2023 contestando integralmente le avverse pretese siccome infondate in fatto e in diritto, evidenziando la regolarità del proprio operato, inserito in un contesto condominiale di forte conflittualità e pregressa cattiva gestione, e l'assoluta carenza di prova sia dell'inadempimento sia, e soprattutto, di un qualsivoglia danno causalmente riconducibile alla sua condotta.
Spiegava, inoltre, domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto, reso all'udienza del 15.10.2024, quindi, a seguito di scardinamento del ruolo è stata chiamata innanzi allo scrivente all'udienza del 14.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, laddove sentite le parti è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, cpc.
Va preliminarmente declinata la procedibilità della domanda di parte attrice nei confronti del convenuto, avendo parte attrice dato prova dell'espletamento del procedimento di mediazione di cui alla L. n. 28/2010 ( cfr. verbale negativo del 27.04.2023).
Passando all'esame del merito la domanda formulata dal Condominio attoreo, è volta alla richiesta di risarcimento danni per mala gestio dell'amministratore condominiale ed è infondata. Nessuno degli addebiti mossi dal all'ex amministratore è stato Parte_1 sufficientemente provato.
Occorre premettere che per consolidato orientamento di legittimità e di merito il rapporto tra e amministratore va inquadrato nel mandato ex art. 1703 e ss c.c., concetto Parte_1 sostanzialmente avallato dalla legge di riforma del condominio, che nel fare riferimento alle norme disciplinanti il rapporto tra amministratore e condominio, per quanto non disposto dall'art. 1129 c.c., ha rimandato alle regole dettate in ambito di contratto di mandato.
L'amministratore del condominio, pertanto, nell'esercizio delle funzioni assume la veste del mandatario per cui è gravato dall'obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia.
Applicando dunque i principi che regolano il rapporto di mandato ne consegue che l'inosservanza da parte dell'amministratore dei doveri rientranti nei suoi compiti è fonte di responsabilità contrattuale. La responsabilità dell'amministratore non richiede la malafede
(dolo) ma è sufficiente anche un atto commesso per colpa, incuria, distrazione, inerzia: in tali casi l'amministratore può essere revocato e tenuto al risarcimento del danno. Ma il fatto che vi
Pag. III a 7 Procedimento R.G.N. 12876/2023 sia stato un inadempimento e che lo stesso possa portare alla revoca, però, non vuol dire che l'amministratore sia certamente condannabile al risarcimento del danno. L'PO , in tema di responsabilità contrattuale, in virtù del combinato disposto degli artt. 1218 e 1223 c.c., nonché dell'art. 2697c.c., spetta a chi pretende di essere risarcito l'onere di provare l'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con la condotta illecita. Spetta alla parte non inadempiente, cioè, dimostrare le spese sopportate a causa dell'altrui inadempimento, nonché
l'utilità che avrebbe ottenuto laddove controparte avesse correttamente adempiuto. Com'è stato affermato dalla Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale, «il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.(Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 5613 del 08/03/2018).
Quindi ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Presupposti per il risarcimento del danno sono quindi la mancata osservanza da parte dell'amministratore dei suoi doveri;
la prova da parte del condominio dell'esistenza di un danno e della derivazione di questo danno dall'inadempimento dell'amministratore. L'amministratore potrà andare esente da responsabilità se prova di avere eseguito correttamente il suo incarico e se prova che in ogni caso il danno non è imputabile al suo comportamento.
Dunque, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (cfr. Cass. n. 24632/2015; Cass. n. 608/1973).
Pag. IV a 7 Procedimento R.G.N. 12876/2023 Nel caso di specie, il Condominio attoreo imputa all'ex amministratore i seguenti inadempimenti: 1) Irregolare tenuta della contabilità e mancata consegna dei documenti : “ aver tenuto, nell'esercizio del mandato conferito, una contabilità non ordinata, non intellegibile ed in ogni caso non corrispondente alla reale situazione patrimoniale e per non Parte_3 aver consegnato la gran parte della documentazione amministrativa/contabile del ”. Parte_1
Tali addebiti, formulati in modo generico impreciso e non circostanziato, sono stati oltretutto respinti da in sede di interrogatorio formale ma sono comunque sconfessati Controparte_3 dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti;
2) Altra contestazione che viene mossa al rag. è quella di aver sottoscritto, in assenza di apposita autorizzazione, Controparte_3 con la società n. 3 scritture private, con le quali veniva rateizzato il debito CP_6 maturato nei confronti di quest'ultima. Anche in questo caso il non specifica in Parte_1 cosa sia consistito e quale sia stato il danno per i condomini;
3) Anche l'addebito mosso al rag.
consistito nel mancato recupero degli oneri condominiali nei confronti dei Controparte_3 condomini morosi, che avrebbe causato la notifica del D.I. reso all'esito del giudizio iscritto al n. 13008/2022 R.G. del Tribunale di Napoli per una debitoria sui consumi idrici che avrebbe provocato una condanna alle spese del di circa € 1.830,00, è infondato in quanto Parte_1 la condanna al pagamento delle spese legali non può essere imputata al convenuto poiché il ricorso per ingiunzione di pagamento veniva depositato il data 26.05.2022 e, quindi, a distanza di ben tre anni dalla revoca in data 3.6.2019 del rag. dalla carica di Controparte_3 amministratore del Condominio.
Sulla base di tali argomentazioni, deducendo atti di mala gestio dell'ex amministratore di condominio, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti senza però specificare in cosa si sono sostanziati né da cosa specificamente si sono generati.
Ciò posto, si rileva anche l'assenza dei criteri adottati dall'attore per la quantificazione del danno. Ora, in mancanza di elementi probatori di natura tecnica, non è possibile accertare l'effettiva sussistenza e quantificazione del danno lamentato. Dall'esame della documentazione depositata emerge con evidenza che nessuna delle voci di danno poste a fondamento della domanda ha trovato un idoneo supporto probatorio. La domanda attorea non è suffragata da elementi probatori certi e si basa su fatti allegati in modo generico e indeterminato.
Pag. V a 7 Procedimento R.G.N. 12876/2023 In sostanza, non sono stati allegati elementi idonei a comprovare l'effetto della mala gestio imputata all'ex amministratore di condominio, né è stato dimostrato il danno patito.
Né, in termini generali, può farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno, in quanto quest'ultima richiede che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno. La liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone, invero, che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. n.
2831/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, quindi, rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
Si osserva che le motivazioni svolte in punto di allegazione e prova del danno sono assorbenti rispetto a tutti gli ulteriori profili oggetto di valutazione, essendo l'accertamento dell'inadempimento contestato funzionale alla sola condanna risarcitoria richiesta dagli attori.
Per quanto riguarda la domanda della convenuta di condanna di parte attrice al risarcimento danni per lite temeraria, per la valutazione della stessa va ricordato che, secondo la Suprema Corte di cassazione “In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere “( cfr. Cass., Sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I,
21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n. 3664 del 9.02.2017; Cass. Sez. 3 n. 4136 del
21.02.2018). Applicando i principi esposti al caso in esame, premesso che nessun elemento di prova è stato offerto a riscontro di un eventuale dolo e/o grave negligenza nell'attività difensiva.
Pertanto, la domanda in oggetto va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ed, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio- in favore di parte convenuta - come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 nel testo modificato dal D.M. 147/2022 - scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01
Pag. VI a 7 Procedimento R.G.N. 12876/2023 ed euro 26.000,00 ed in relazione ai valori minimi, relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, e con la decurtazione del 30% per l'assenza di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa dal in Parte_4 persona dell'amministratore p.t., contro , disattesa o assorbita ogni diversa Controparte_3 domanda, istanza, richiesta, eccezione e deduzione, così provvede
A. rigetta la domanda del in persona Parte_4 dell'amministratore p.t.;
B. rigetta la domanda del convenuto di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
C. condanna il in persona Parte_4 dell'amministratore p.t., alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di;
spese liquidate in euro 1.778,00 per compensi oltre al 15% Controparte_3 sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 28 novembre 2025.
Il Giudice
(Dott. NT Carleo)
Pag. VII a 7 Procedimento R.G.N. 12876/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario, dott. NT Carleo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 12876/2023 R.
Gen. A. C.
TRA
Comparto del sito in Napoli al Viale Colli Aminei, Parte_1 Controparte_1
461, (C.F.: , in persona dell'amministratore p.t. avv. , P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato in Napoli alla via dell'Epomeo n. 63, presso lo studio degli avv.ti
LA NT C.F. e IA De UC C.F. , C.F._1 C.F._2
PEC: - in virtù di procura Email_1 Email_2 alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione introduttivo ATTORE
CONTRO
c.f.: , elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_3 C.F._3 piazza Giovanni Bovio n. 14, presso lo studio dell'avv. Bruno Campione (c.f.: C.F._4
) pec: giusta procura alle liti allegata telematicamente alla
[...] Email_3 comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
Oggetto: mandato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14 novembre 2025.
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132, co.2, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art. 45, co. 17, L.69/2009, di tal che, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato art.132 c.p.c.
Pag. I a 7 Procedimento R.G.N. 12876/2023 esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ.
n.15389/2011 e Cass. Civ. n.7937/2012); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 01.06.2023, il Comparto del CP_4 [...]
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale il rag. , al fine CP_1 Controparte_3 di sentire “Nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti della
per violazione degli artt. 1710 e 1713 c.c. e dell'art. 1129 e 1130 c.c. e segg. Parte_2 quindi riconoscendo al condominio attoreo un congruo risarcimento dei danni subiti e subendi, prudenzialmente quantificati in € 2.500,00, per l'effetto, condannare parte convenuta, alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso di spese generali,
I.V.A. e C.P.A., come per Legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, che si dichiara averne fatto anticipo”. A fondamento della domanda parte attrice deduceva che: il rag.
è stato amministratore del sito Controparte_3 Controparte_5 in Napoli al Viale Colli Aminei n. 461, dal 13/07/2017 al 03/06/2019, allorquando all'esito della riunione assembleare del 03.06.2019 veniva revocato dalla carica;
lo stesso si sarebbe reso autore di atti di mala gestio e di aver tenuto, nell'esercizio del mandato conferito, una contabilità non ordinata, non intellegibile ed in ogni caso non corrispondente alla reale situazione patrimoniale condominiale.
Il giudizio così instaurato veniva iscritto a ruolo il 9.6.2023. Nel giudizio così promosso, si costituiva il rag. con comparsa di costituzione e risposta in data 28.11.2023, Controparte_3
Pag. II a 7 Procedimento R.G.N. 12876/2023 contestando integralmente le avverse pretese siccome infondate in fatto e in diritto, evidenziando la regolarità del proprio operato, inserito in un contesto condominiale di forte conflittualità e pregressa cattiva gestione, e l'assoluta carenza di prova sia dell'inadempimento sia, e soprattutto, di un qualsivoglia danno causalmente riconducibile alla sua condotta.
Spiegava, inoltre, domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto, reso all'udienza del 15.10.2024, quindi, a seguito di scardinamento del ruolo è stata chiamata innanzi allo scrivente all'udienza del 14.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, laddove sentite le parti è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, cpc.
Va preliminarmente declinata la procedibilità della domanda di parte attrice nei confronti del convenuto, avendo parte attrice dato prova dell'espletamento del procedimento di mediazione di cui alla L. n. 28/2010 ( cfr. verbale negativo del 27.04.2023).
Passando all'esame del merito la domanda formulata dal Condominio attoreo, è volta alla richiesta di risarcimento danni per mala gestio dell'amministratore condominiale ed è infondata. Nessuno degli addebiti mossi dal all'ex amministratore è stato Parte_1 sufficientemente provato.
Occorre premettere che per consolidato orientamento di legittimità e di merito il rapporto tra e amministratore va inquadrato nel mandato ex art. 1703 e ss c.c., concetto Parte_1 sostanzialmente avallato dalla legge di riforma del condominio, che nel fare riferimento alle norme disciplinanti il rapporto tra amministratore e condominio, per quanto non disposto dall'art. 1129 c.c., ha rimandato alle regole dettate in ambito di contratto di mandato.
L'amministratore del condominio, pertanto, nell'esercizio delle funzioni assume la veste del mandatario per cui è gravato dall'obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia.
Applicando dunque i principi che regolano il rapporto di mandato ne consegue che l'inosservanza da parte dell'amministratore dei doveri rientranti nei suoi compiti è fonte di responsabilità contrattuale. La responsabilità dell'amministratore non richiede la malafede
(dolo) ma è sufficiente anche un atto commesso per colpa, incuria, distrazione, inerzia: in tali casi l'amministratore può essere revocato e tenuto al risarcimento del danno. Ma il fatto che vi
Pag. III a 7 Procedimento R.G.N. 12876/2023 sia stato un inadempimento e che lo stesso possa portare alla revoca, però, non vuol dire che l'amministratore sia certamente condannabile al risarcimento del danno. L'PO , in tema di responsabilità contrattuale, in virtù del combinato disposto degli artt. 1218 e 1223 c.c., nonché dell'art. 2697c.c., spetta a chi pretende di essere risarcito l'onere di provare l'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con la condotta illecita. Spetta alla parte non inadempiente, cioè, dimostrare le spese sopportate a causa dell'altrui inadempimento, nonché
l'utilità che avrebbe ottenuto laddove controparte avesse correttamente adempiuto. Com'è stato affermato dalla Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale, «il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.(Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 5613 del 08/03/2018).
Quindi ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Presupposti per il risarcimento del danno sono quindi la mancata osservanza da parte dell'amministratore dei suoi doveri;
la prova da parte del condominio dell'esistenza di un danno e della derivazione di questo danno dall'inadempimento dell'amministratore. L'amministratore potrà andare esente da responsabilità se prova di avere eseguito correttamente il suo incarico e se prova che in ogni caso il danno non è imputabile al suo comportamento.
Dunque, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (cfr. Cass. n. 24632/2015; Cass. n. 608/1973).
Pag. IV a 7 Procedimento R.G.N. 12876/2023 Nel caso di specie, il Condominio attoreo imputa all'ex amministratore i seguenti inadempimenti: 1) Irregolare tenuta della contabilità e mancata consegna dei documenti : “ aver tenuto, nell'esercizio del mandato conferito, una contabilità non ordinata, non intellegibile ed in ogni caso non corrispondente alla reale situazione patrimoniale e per non Parte_3 aver consegnato la gran parte della documentazione amministrativa/contabile del ”. Parte_1
Tali addebiti, formulati in modo generico impreciso e non circostanziato, sono stati oltretutto respinti da in sede di interrogatorio formale ma sono comunque sconfessati Controparte_3 dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti;
2) Altra contestazione che viene mossa al rag. è quella di aver sottoscritto, in assenza di apposita autorizzazione, Controparte_3 con la società n. 3 scritture private, con le quali veniva rateizzato il debito CP_6 maturato nei confronti di quest'ultima. Anche in questo caso il non specifica in Parte_1 cosa sia consistito e quale sia stato il danno per i condomini;
3) Anche l'addebito mosso al rag.
consistito nel mancato recupero degli oneri condominiali nei confronti dei Controparte_3 condomini morosi, che avrebbe causato la notifica del D.I. reso all'esito del giudizio iscritto al n. 13008/2022 R.G. del Tribunale di Napoli per una debitoria sui consumi idrici che avrebbe provocato una condanna alle spese del di circa € 1.830,00, è infondato in quanto Parte_1 la condanna al pagamento delle spese legali non può essere imputata al convenuto poiché il ricorso per ingiunzione di pagamento veniva depositato il data 26.05.2022 e, quindi, a distanza di ben tre anni dalla revoca in data 3.6.2019 del rag. dalla carica di Controparte_3 amministratore del Condominio.
Sulla base di tali argomentazioni, deducendo atti di mala gestio dell'ex amministratore di condominio, l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti senza però specificare in cosa si sono sostanziati né da cosa specificamente si sono generati.
Ciò posto, si rileva anche l'assenza dei criteri adottati dall'attore per la quantificazione del danno. Ora, in mancanza di elementi probatori di natura tecnica, non è possibile accertare l'effettiva sussistenza e quantificazione del danno lamentato. Dall'esame della documentazione depositata emerge con evidenza che nessuna delle voci di danno poste a fondamento della domanda ha trovato un idoneo supporto probatorio. La domanda attorea non è suffragata da elementi probatori certi e si basa su fatti allegati in modo generico e indeterminato.
Pag. V a 7 Procedimento R.G.N. 12876/2023 In sostanza, non sono stati allegati elementi idonei a comprovare l'effetto della mala gestio imputata all'ex amministratore di condominio, né è stato dimostrato il danno patito.
Né, in termini generali, può farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno, in quanto quest'ultima richiede che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno. La liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone, invero, che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. n.
2831/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va, quindi, rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
Si osserva che le motivazioni svolte in punto di allegazione e prova del danno sono assorbenti rispetto a tutti gli ulteriori profili oggetto di valutazione, essendo l'accertamento dell'inadempimento contestato funzionale alla sola condanna risarcitoria richiesta dagli attori.
Per quanto riguarda la domanda della convenuta di condanna di parte attrice al risarcimento danni per lite temeraria, per la valutazione della stessa va ricordato che, secondo la Suprema Corte di cassazione “In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere “( cfr. Cass., Sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I,
21 luglio 2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n. 3664 del 9.02.2017; Cass. Sez. 3 n. 4136 del
21.02.2018). Applicando i principi esposti al caso in esame, premesso che nessun elemento di prova è stato offerto a riscontro di un eventuale dolo e/o grave negligenza nell'attività difensiva.
Pertanto, la domanda in oggetto va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ed, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio- in favore di parte convenuta - come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 nel testo modificato dal D.M. 147/2022 - scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01
Pag. VI a 7 Procedimento R.G.N. 12876/2023 ed euro 26.000,00 ed in relazione ai valori minimi, relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, e con la decurtazione del 30% per l'assenza di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa dal in Parte_4 persona dell'amministratore p.t., contro , disattesa o assorbita ogni diversa Controparte_3 domanda, istanza, richiesta, eccezione e deduzione, così provvede
A. rigetta la domanda del in persona Parte_4 dell'amministratore p.t.;
B. rigetta la domanda del convenuto di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
C. condanna il in persona Parte_4 dell'amministratore p.t., alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di;
spese liquidate in euro 1.778,00 per compensi oltre al 15% Controparte_3 sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 28 novembre 2025.
Il Giudice
(Dott. NT Carleo)
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