Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/07/2025, n. 14665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14665 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14665/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05015/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5015 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Centrale - Roma, Ministero dell'Economia e Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24.01.2022 notificato in data 08.02.2022 con il quale il Comando Interregionale dell'Italia Centrale ha determinato quanto segue: “il Brigadiere – in congedo – -OMISSIS- “-OMISSIS-”, perde il grado per rimozione ed è iscritto, d'ufficio, nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, (ex art 2141 del richiamato Codice dell'Ordinamento Militare), a decorrere dal 16.03.2017 (data di collocamento in congedo), intendendosi così modificata la causa di cessazione dal servizio (ex art 923, comma 5, del richiamato Decreto Legislativo 15.03.2010, n. 66 e successive modificazioni), nonché di ogni atto presupposto consequenziale e connesso ancorché sconosciuto comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
-Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10.02.2022 avente ad oggetto: “pos -OMISSIS-, revoca della pensione ordinaria per infermità erogata al Sig. -OMISSIS-, già Brigadiere nella Guardia di Finanza, nato a Roma in [...] -OMISSIS- e collocato in congedo per “perdita del grado” a decorrere dal 16.03.2017”, nonché di ogni atto presupposto consequenziale e connesso ancorché sconosciuto comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Centrale - Roma e del Ministero dell'Economia e Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2025 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento con cui gli è stata inflitta la sanzione della perdita grado per rimozione con conseguente iscrizione, d'ufficio, nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado. Col medesimo ricorso ha impugnato, altresì, il provvedimento del 10.02.2022 con cui è stata revocata la pensione ordinaria per infermità.
Espone in fatto di essere entrato a far parte della Guardia di Finanza come allievo finanziere in data 15.1.1984 e nel 1989 di essere passato presso il medesimo Ente in Servizio permanente. Espone, altresì, di aver adempiuto con profitto ai compiti assegnati, di aver partecipato e superato vari corsi di qualificazione, conseguendo le relative qualificazioni e specializzazioni, di aver ricevuto sovente nelle schede di valutazione annuale la qualifica di “Eccellente” con apprezzamenti e lodi. In data 16.03.2017 è cessato dal servizio per inabilità, con attribuzione della relativa pensione.
Espone, infine, che la vicenda di cui è causa sarebbe derivata da una denuncia querela per truffa, effettuata nei suoi confronti nel 2013 di vari soggetti, in quanto, con fittizie prenotazioni alberghiere, si sarebbe procurato un ingiusto profitto causando un danno economico alle persone offese che, oltre a non usufruire della vacanza prospettatagli sarebbero state esposte a pretese di rivalsa da parte della struttura alberghiera interessata.
Il procedimento penale scaturito dalla citata denuncia-querela si concludeva con la richiesta di archiviazione per prescrizione. Intanto, il ricorrente espone di aver posto in essere una condotta integralmente riparatoria, risarcitoria e satisfattoria, provvedendo a restituire completamente la somma percepita ai querelanti.
Nondimeno, l’Amministrazione avviava nei suoi confronti un procedimento disciplinare per i fatti contestati, all’esito del quale gli veniva comminata la sanzione massima della perdita del grado, con conseguente revoca anche della pensione di inabilità dal momento della cessazione del 16.03.2017.
Avvero i suddetti provvedimenti il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
a) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla legge 241/90 – per difetto di istruttoria nonché per violazione del giudicato – travisamento dei fatti – per insufficiente – irrazionale – contraddittoria motivazione – eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza della sanzione per inidoneità della stessa, iniquità, non gradualità e non proporzionalità- violazione dell’art. 1335 COM – manifesta ingiustizia – violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 1, 3, 4, 24 della Costituzione. Violazione del ne bis in idem. Eccesso di potere per violazione del principio del "ne bis in idem". Erronea applicazione dell’art 1371 del d.lgs 66/2010.
Il provvedimento di perdita del grado sarebbe illegittimo e sproporzionato in quanto il procedimento relativo si baserebbe su un procedimento penale archiviato e in relazione al quale il ricorrente avrebbe posto in essere una condotta integralmente riparatoria e satisfattoria. Inoltre la sanzione della perdita del grado non sarebbe stata contenuta nella proposta formulata dall’Ufficiale inquirente, il quale con provvedimento prot. n. 459803/2021 proponeva, invece, l’irrogazione della sanzione disciplinare di Stato della sospensione dalle funzioni del grado per un periodo di mesi sei. Il ricorrente, peraltro, a decorrere dal 16.03.2017, era cessato dal servizio e la sua condotta non avrebbe arrecato alcun danno all’immagine e alla funzionalità dell’Amministrazione di appartenenza, mentre l’ulteriore perdita del trattamento pensionistico, a seguito della revoca della pensione di inabilità per perdita del grado e il fatto che non avesse ancora maturato i requisiti contributivi, sarebbe irrimediabilmente in contrasto. con i principi cardine dell’ordinamento costituzionale. La rimozione del grado inflitta per un evento avvenuto 8 anni addietro e, inoltre, in un momento in cui il militare era già cessato dal servizio, con la privazione del diritto maturato al trattamento assistenziale pensionistico, sarebbe sproporzionata ed illegittima, soprattutto avuto riguardo al fatto che il procedimento penale si era concluso con l’archiviazione e la condotta non è stata posta in essere in ragione o nell’esercizio delle funzioni. Il provvedimento sarebbe, inoltre, carente di motivazione, laddove farebbe riferimento alla circolare della Guardia di Finanza che riporta i comportamenti che determinano la rimozione del grado, senza effettuare una specifica valutazione del caso concreto, non rinvenendosi, secondo parte ricorrente, alcuna valida argomentazione a sostegno della gravità delle condotte ascritte. Non vi sarebbe, infine, l’accertamento effettivo e oltre ogni ragionevole dubbio della condotta ascritta al ricorrente, in quanto il procedimento penale si sarebbe concluso con un’archiviazione.
2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria del 17.05.2022 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, insistendo per la correttezza del proprio operato e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 18 luglio 2025, in vista della quale il ricorrente ha presentato memoria di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente è necessario ripercorrere storicamente, così come indicato dalla relazione depositata dall’ Amministrazione, le vicende che hanno condotto all’emanazione del provvedimento impugnato.
A seguito di una denuncia-querela per truffa nei confronti del ricorrente, l’Autorità Giudiziaria di Roma, istruiva il fascicolo processuale -OMISSIS- a carico ricorrente medesimo, in ordine agli artt. 81 cpv. e 640 (Truffa) c.p., nell’ambito del quale:
- 26.11.2014, veniva emesso l’“Avviso di conclusione delle indagini preliminari e Informazione di garanzia e sul diritto di difesa”;
- il 29.03.2021, il P.M., tenuto conto che “…per il reato in questione, commesso in data in Roma il 11/07/2014, […] aveva provveduto a richiedere la fissazione dell’udienza e, nel frattempo, il reato si è prescritto…”, avanzava “Richiesta di archiviazione”;
- il 12.05.2021, il G.I.P., in accoglimento della citata proposta, emetteva il relativo “Decreto di archiviazione”, che veniva acquisito dall’Amministrazione in data 21.05.2021.
Conseguentemente, il Comandante Regionale Lazio G. di F. ordinava l’avvio di un procedimento disciplinare di stato nei confronti del ricorrente per il seguente addebito: “ perché, quale Brigadiere all’epoca dei fatti in servizio presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali di Roma, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, presentandosi quale intermediario di diversi tour operator in Italia, induceva in errore vari soggetti sulla possibilità di prenotare due settimane di vacanza in Puglia, facendosi versare, complessivamente, a titolo di acconti e saldo, euro 8363,00 attraverso bonifici bancari e ricariche postepay. Con artifizi e raggiri consistiti nel comunicare di aver provveduto alla prenotazione, si procurava l’ingiusto profitto di euro 8.363,00 con pari danno per le persone offese che non usufruivano della vacanza in quanto mai prenotata. Fatti avvenuti in Roma, in data 4 aprile e 11 giugno 2013 e 11 luglio 2014 ”.
Il citato procedimento si concludeva con la proposta dell’ufficiale inquirente dell’irrogazione della sospensione disciplinare dalle funzioni del grado nella misura di mesi 6 . Il Comandante Regionale Lazio, tuttavia, in considerazione del fatto che il militare per comportamenti analoghi era già stato sanzionato con la sospensione, nel corso della propria carriera, ordinava la nomina e la convocazione della Commissione di Disciplina che, riunitasi in data 13.12.2021, emetteva il giudizio di “ non meritevolezza ” a conservare il grado nei confronti del Sovrintendente.
Pertanto, con provvedimento del 24.01.2022 veniva disposta nei confronti del ricorrente l’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione a decorrere dal 16.03.2017 (data di collocamento in congedo dell’ex Sovrintendente del Corpo, ai sensi dell’art. 923, comma 5, del C.O.M.)
3. Ricostruiti i fatti nel loro svolgimento temporale, premessa la discrezionalità amministrativa in ordine alla valutazione della gravità dei fatti contestati in sede disciplinare (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 07/01/2021, n. 235) ed alla individuazione della sanzione da applicare (T.A.R. Roma, sez. I, 04/05/2021, n. 5214), il Collegio ritiene non irragionevole, né arbitraria, la decisione dell'Amministrazione intimata che, a valle dell’archiviazione disposta per prescrizione, ha avviato una inchiesta formale e, successivamente, un procedimento disciplinare, all’esito del quale è stata comminata la sanzione massima della perdita del grado.
3.1. Se da un lato, invero, il decreto di archiviazione per prescrizione del reato non conduce ad un accertamento definitivo del fatto né all'affermazione di una responsabilità penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, tuttavia la pronuncia di non doversi procedere, in ogni caso, non è assolutoria nel merito (cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 09.01.2023, n.291)
Nel caso di specie l’Amministrazione della Difesa ha adempiuto al suo obbligo di svolgere una propria autonoma valutazione dei fatti addebitati all'incolpato, ritenendo, all’esito del procedimento disciplinare, che gli stessi fossero fondati. Invero, come si legge nella Relazione finale dell’Ufficiale inquirente, “ le dichiarazioni rese dal Brigadiere…hanno confermato i fatti oggetto di valutazione ed in particolare la condotta del medesimo posta in essere, come risultante dalla denuncia querela e dall’Atto di contestazione degli addebiti ”. L’ufficiale, peraltro, non ha ritenuto la giustificazione prodotta dall’incolpato - “ motivi dovuti ad errate scelte economiche ” per cui “ non riuscivo ad effettuare nei tempi stabiliti ad effettuare detta prenotazione ” – idonea a costituire elemento di discolpa per la grave condotta posta in essere, specialmente se derivante da un appartenente del Corpo. Ha, di contro, valorizzato, ai fini della proposta di sanzione della sospensione di 6 mesi, il comportamento tenuto dall’incolpato, che avrebbe provveduto a restituire gli importi percepiti.
Ad ogni modo, la circostanza che il Comandante non abbia ritenuto di accogliere tale proposta non rileva quale indice di contraddittorietà degli esiti del procedimento, atteso che rientra nelle esclusive prerogative della competente Autorità disciplinare stabilire, secondo il proprio convincimento, l’entità della sanzione da infliggere. Il Comandante ha ritenuto che, alla luce dei precedenti di carriera del ricorrente, il medesimo fosse incline a porre in essere comportamenti in assoluta antitesi con i principi istituzionali, tenuto anche conto dell’omogeneità delle condotte contestate al ricorrente nei precedenti procedimenti sanzionatori, aventi ad oggetto ipotesi di insolvenza fraudolenta.
3.2. Con riguardo, inoltre, all’asserita non proporzionalità e incongruità della sanzione in relazione alla gravità dei fatti addebitati al ricorrente deve osservarsi, preliminarmente, che “ l'individuazione della sanzione da irrogare nel caso concreto spetta a chi dispone del potere/dovere disciplinare ed è frutto di una valutazione discrezionale, competendo al giudice amministrativo esclusivamente la verifica circa la presenza di errori manifesti o di vizi macroscopici che possono inficiare il procedimento o il provvedimento disciplinare. In sostanza, in materia di sanzioni disciplinari, il principio di proporzionalità non può consentire al giudice amministrativo di sostituirsi alla valutazione dell'Amministrazione, essendo possibile solo verificare che l'atto sia sorretto da adeguata motivazione e basato su fatti e circostanze tali da indurre la medesima Amministrazione a considerarli incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2012, n. 1993). ” (T.A.R. Roma, sez. I, 04/05/2021, n. 5214).
Nella fattispecie de qua , invero, la motivazione del provvedimento disciplinare rende chiaro il disvalore della condotta del ricorrente nell’affermare che il comportamento perpetrato dallo stesso evidenzia una palese ed oggettiva violazione dei doveri assunti dal militare con il giuramento e una condotta sicuramente antigiuridica e particolarmente disdicevole per un militare, in grado di ripercuotersi, per il principio di immedesimazione, tipico degli appartenenti alle Forze armate, in senso negativo su queste ultime.
L’Amministrazione, inoltre, ha congruamente motivato nel provvedimento impugnato le circostanze concrete e le ragioni sottese all’irrogazione di tale sanzione ed ha, altresì, evidenziato di aver preso in considerazione le memorie difensive, dal cui esame, in sostanza, non è emersa una confutazione – quanto, piuttosto, una conferma storica – della condotta che ha generato il procedimento disciplinare ed una esplicitazione delle ragioni giustificative di tale comportamento.
Peraltro, nemmeno colgono nel segno le censure di irragionevolezza della sanzione inflitta rispetto ai precedenti di carriera del ricorrente medesimo, posto che questi era stato già sanzionato per comportamenti simili nel corso della sua carriera, ed in particolare:
- con mesi 6 di sospensione dalle funzioni del grado, nel 2019, a seguito di un procedimento penale instaurato presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, per il reato di cui all’art. 641 (insolvenza fraudolenta) c.p., conclusosi con la condanna del militare alla pena di un mese di reclusione;
- con mesi 8 di sospensione dalle funzioni del grado, nel 2019, a seguito di un procedimento penale instaurato presso il Tribunale di -OMISSIS-, per reato di cui all’art. 641 (insolvenza fraudolenta) c.p., nell’ambito del quale l’A.G. dichiarava il non doversi procedere per difetto di querela tempestiva.
3.3. Con riferimento alla censura relativa alla revoca del trattamento assistenziale, il ricorrente assume che la stessa sia eccessiva e sproporzionata, anche in considerazione del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 2 luglio 2021 avrebbe dichiarato l’illegittimità della revoca del trattamento assistenziale dei condannati per mafia e terrorismo (ipotesi ben più gravi, secondo il ricorrente, del caso di specie).
La censura è priva di fondamento.
Innanzitutto la pronuncia richiamata si riferisce ad una fattispecie del tutto diversa da quella di cui in discorso e, precisamente, all’ipotesi della revoca dei benefici assistenziali nel caso in cui il condannato per reati di terrorismo e/o mafia sia ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere.
La disciplina sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale è stata quella prevista dall'art. 2, commi da 58 a 61, della legge n. 92 del 2012.
Come evidenziato dalla stessa pronuncia “ Il comma 58 dispone che, nel pronunciare condanna per taluni reati di particolare allarme sociale - quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso - il giudice applichi, in sentenza, la sanzione accessoria della revoca di una serie determinata di prestazioni assistenziali, ossia l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili.
Il comma 59 stabilisce che l'erogazione di tali provvidenze possa essere ripristinata, a domanda dell'interessato e ove ne sussistano i presupposti previsti dalla normativa di riferimento, una volta espiata la pena.
Il comma 60 impone l'obbligo di tempestiva comunicazione all'ente previdenziale competente dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 58, ai fini della loro immediata esecuzione.
Il comma 61, oggetto di censura, infine, prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmetta agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni previste dal medesimo comma 58, primo periodo.
8.1.2.- L'intervento del legislatore crea, in tal modo, uno "statuto d'indegnità" per la percezione di determinare provvidenze pubbliche da parte di chi sia risultato colpevole di peculiari delitti, secondo un'impostazione rinvenibile anche in altre disposizioni legislative, tra le quali, ad esempio, quelle sul reddito di cittadinanza previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 .”
La pronuncia citata prosegue affermando che “ È pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere.
Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche.
8.3.2.- Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti. ” (Corte Costituzionale, 02.07.2021, n.137).
Dalla semplice lettura di quanto riportato emerge chiaramente la precisa ratio che ispira la citata sentenza e l’impossibilità di operare una assimilazione della stessa, seppur suggestiva, al caso di specie.
Nella normativa di cui all'art. 2, commi da 58 a 61, della legge n. 92 del 2012 è prevista una sanzione accessoria che il giudice può comminare al condannato per particolari reati, ovvero la revoca dei benefici assistenziali in ogni modo denominati. La Corte Costituzionale ha affermato che la norma è illegittima nella parte in cui prevede tale possibilità anche nei confronti di coloro che sono ammessi a regimi alternativi alla detenzione in carcere in quanto, se la permanenza in carcere assicura al soggetto il soddisfacimento delle esigenze essenziali, non altrettanto consente il regime alternativo, stante l’impossibilità del condannato, in assenza di autonomi mezzi, di procacciarsene per sopravvivere.
Rispetto alla fattispecie in questione è evidente la differenza sostanziale e di principio.
La revoca della pensione di inabilità, nel caso oggetto di giudizio, non costituisce una sanzione accessoria ma un effetto della cessazione per perdita del grado che, non potendo che avere efficacia dalla cessazione del soggetto (nel caso di specie dal 16.03.2017) modifica la causa di cessazione del ricorrente.
Correttamente, dunque, la pensione di inabilità è stata revocata, in quanto il relativo provvedimento è direttamente consequenziale alla rimozione per perdita del grado del ricorrente.
Privo di pregio, dunque, è il tentativo di avvicinare l’ipotesi della illegittimità costituzionale della revoca dei benefici assistenziali ai condannati per specifici reati ammessi in regime alternativo alla detenzione in carcere alla fattispecie di cessazione per perdita del grado di cui in discorso, con revoca della pensione di inabilità. In disparte quanto già affermato in merito al carattere non sanzionatorio della misura, nel caso di specie non emergono neanche le stesse esigenze di solidarietà valorizzate nella pronuncia della Corte Costituzionale, atteso che il ricorrente non si trova in una condizione di impossibilità obiettiva e da condanna a svolgere una attività lavorativa in grado di assicurargli i mezzi di sussistenza, in caso di mancanza di altre entrate o beni idonei allo scopo, la cui assenza, peraltro, parte ricorrente non ha documentato.
4. La scelta, dunque, di irrogare la sanzione della perdita del grado in relazione ai fatti contestati non appare inficiata dai vizi lamentati dal ricorrente, né sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, né sotto il profilo della proporzionalità ed irragionevolezza: il provvedimento impugnato, invero, ha correttamente sia gli aspetti procedurali sia gli aspetti sostanziali della vicenda, in relazione ai quali è stata disposta la sanzione. L’individuazione di quest’ultima è insindacabile dal giudice amministrativo, se non per manifesta illogicità o abnormità dell'azione amministrativa, che nel caso di specie, per le argomentazioni evidenziate, non si rilevano.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Marco Rinaldi, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.