Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 364
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità della rivalutazione nel merito dell'atto impositivo divenuto definitivo

    La Corte ha ritenuto che il ricorso chieda un'inammissibile rivalutazione nel merito dell'atto impositivo, preclusa dalla sua definitività per mancata impugnazione. Si richiama la giurisprudenza di Cassazione secondo cui la contestazione del diniego di autotutela, anche parziale, avverso un provvedimento definitivo è possibile solo se si invocano ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, circostanza non dedotta dalla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 364
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 364
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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