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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore
GILIBERTI FRANCESCO, Giudice
TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1406/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AUTOTUT. PARZ n. TVY20221T006272000001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2291/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.7.2025 la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava il parziale annullamento e diniego per il resto, espresso il 23.5.2025 dall'agenzia delle entrate sull'istanza 20.2.2025 di annullamento in autotutela dell'avviso di rettifica valore e liquidazione della imposta ipotecaria e catastale, sanzioni e interessi, in relazione all'atto di compravendita di un complesso immobiliare in Maglie composto da fabbricato di tre piani, destinato ad uffici, autorimessa e area scoperta di pertinenza
(immobile ex sede ENEL), avviso di rettifica notificato il 11.3.2024 e non impugnato nel termine di decadenza.
Con il provvedimento impugnato l'agenzia aveva riconosciuto la minore estensione dell'area su cui insiste il fabbricato che, come rilevato nella perizia allegata dal ricorrente, è di 5.792 mq e non di 12.316, come precedentemente ritenuto, sicchè aveva ridotto la valutazione complessiva a €. 1.625.966,72; per il resto aveva confermato la valutazione del fabbricato presupposta nell'avviso di rettifica divenuto definitivo per omessa impugnazione.
Deduceva la ricorrente che la valutazione dell'agenzia era erronea perché non aveva tenuto conto della destinazione urbanistica dell'immobile, della percentuale del costo di costruzione da applicare e della durata della vita utile del fabbricato sicchè chiedeva l'annullamento del diniego di autotutela.
Con comparsa del 30.9.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Ed infatti con il ricorso si chiede un'inammissibile rivalutazione nel merito dell'atto impositivo che è preclusa atteso che tale atto è divenuto definitivo ed incontestabile per mancata impugnazione nel termine di decadenza.
Al riguardo, si osserva che “Con riguardo all'impugnabilità del provvedimento di diniego, anche parziale, di annullamento in via di autotutela di un avviso di accertamento divenuto definitivo, che la determinazione assunta dall'Ente impositore che, in sede di autotutela, agendo d'impulso oppure su sollecitazione del contribuente, adotti un provvedimento di sgravio parziale della pretesa impositiva, sebbene la stessa non sia più suscettibile di impugnazione, non comporta che il contribuente sia per questo legittimato a contestare in giudizio, al fine di opporre il pregiudizio di un interesse proprio ed esclusivo, il mancato esercizio dell'autotutela con riferimento alla parte residua della pretesa tributaria definitiva che, con valutazione discrezionale, non è stata annullata;
la contestazione del diniego di autotutela, anche parziale, avverso provvedimento definitivo rimane possibile sol quando si invochino ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute” (Cass. 26.3.2025 n. 7985).
Nel caso di specie, la ricorrente chiede un riesame nel merito dell'accertamento definitivo sul presupposto che la valutazione dell'immobile fosse a sé sfavorevole, ma non deduce alcun motivo di interesse generale alla rimozione dell'atto.
Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 15 dicembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore
GILIBERTI FRANCESCO, Giudice
TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1406/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AUTOTUT. PARZ n. TVY20221T006272000001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2291/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.7.2025 la società Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava il parziale annullamento e diniego per il resto, espresso il 23.5.2025 dall'agenzia delle entrate sull'istanza 20.2.2025 di annullamento in autotutela dell'avviso di rettifica valore e liquidazione della imposta ipotecaria e catastale, sanzioni e interessi, in relazione all'atto di compravendita di un complesso immobiliare in Maglie composto da fabbricato di tre piani, destinato ad uffici, autorimessa e area scoperta di pertinenza
(immobile ex sede ENEL), avviso di rettifica notificato il 11.3.2024 e non impugnato nel termine di decadenza.
Con il provvedimento impugnato l'agenzia aveva riconosciuto la minore estensione dell'area su cui insiste il fabbricato che, come rilevato nella perizia allegata dal ricorrente, è di 5.792 mq e non di 12.316, come precedentemente ritenuto, sicchè aveva ridotto la valutazione complessiva a €. 1.625.966,72; per il resto aveva confermato la valutazione del fabbricato presupposta nell'avviso di rettifica divenuto definitivo per omessa impugnazione.
Deduceva la ricorrente che la valutazione dell'agenzia era erronea perché non aveva tenuto conto della destinazione urbanistica dell'immobile, della percentuale del costo di costruzione da applicare e della durata della vita utile del fabbricato sicchè chiedeva l'annullamento del diniego di autotutela.
Con comparsa del 30.9.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Ed infatti con il ricorso si chiede un'inammissibile rivalutazione nel merito dell'atto impositivo che è preclusa atteso che tale atto è divenuto definitivo ed incontestabile per mancata impugnazione nel termine di decadenza.
Al riguardo, si osserva che “Con riguardo all'impugnabilità del provvedimento di diniego, anche parziale, di annullamento in via di autotutela di un avviso di accertamento divenuto definitivo, che la determinazione assunta dall'Ente impositore che, in sede di autotutela, agendo d'impulso oppure su sollecitazione del contribuente, adotti un provvedimento di sgravio parziale della pretesa impositiva, sebbene la stessa non sia più suscettibile di impugnazione, non comporta che il contribuente sia per questo legittimato a contestare in giudizio, al fine di opporre il pregiudizio di un interesse proprio ed esclusivo, il mancato esercizio dell'autotutela con riferimento alla parte residua della pretesa tributaria definitiva che, con valutazione discrezionale, non è stata annullata;
la contestazione del diniego di autotutela, anche parziale, avverso provvedimento definitivo rimane possibile sol quando si invochino ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute” (Cass. 26.3.2025 n. 7985).
Nel caso di specie, la ricorrente chiede un riesame nel merito dell'accertamento definitivo sul presupposto che la valutazione dell'immobile fosse a sé sfavorevole, ma non deduce alcun motivo di interesse generale alla rimozione dell'atto.
Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 15 dicembre 2025 Il Presidente e relatore