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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/12/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. TO PR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1658/2019 R.G., avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GE IA GG ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in
EA (Cs), al Corso Mediterraneo, n. 437, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sposato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in San Demetrio Corone (Cs), alla via
Caminona, n. 55, in virtù di procura alle liti posta in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositato in data 23.12.2020
CONVENUTO
NONCHÈ in persona del suo Controparte_2 curatore avv. rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Granieri ed elettivamente CP_3 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo, n. 81, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di nomina di nuovo difensore depositato in data
20.06.2022
CONVENUTO
NONCHÈ
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÈ (C.F. Controparte_5
, in persona del per la Calabria pro PartitaIVA_2 P.IVA_3 Controparte_6 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilario Antonio Sorace ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla via Isonzo, n. 48, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e di intervento
TE TO
NONCHÉ
(C.F. P.I. ) in Controparte_7 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmela Filice,
RC AR, BE FE e RI TA, ed elettivamente domiciliato presso CP_ la sede di Cosenza, ufficio legale, sita in Cosenza, alla Piazza Loreto, n. 22/A, in virtù di procura generale alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione
TE TO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo pec in data 28.10.2019 nei confronti della in p.l.r.p.t, della Controparte_8 Controparte_9
in persona del curatore fallimentare pro tempore, nonché a mezzo posta con raccomandata a/r
[...]
n. 78778232505-0 nei confronti del sig. , il sig. conveniva gli Controparte_4 Parte_1 stessi, innanzi il Tribunale di Paola, deducendo che: in data 17.11.2015, alle ore 10,00 circa, subiva un sinistro presso la sede della società sita in EA (Cs), alla via Menestalla, Controparte_10 snc, località La Bruca, mentre si trovava nel piazzale antistante la citata ditta, di cui è dipendente, Co impegnato a svolgere mansioni di carico/scarico del furgone della società di trasporti
[...] per la consegna di merci;
nello specifico, lo stesso stava scaricando dal furgone della Controparte_2 società una pedana posta al suo interno, come dichiarato in data Controparte_2
26.4.2016, sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri della Stazione di EA;
in dette circostanze di tempo e di luogo, al termine dell'operazione il sig. , conducente Controparte_4 dell'autocarro Iveco modello euro Cargo di colore bianco, tg BG992BL, dopo aver chiuso la sponda posteriore del camion ed avergli fatto firmare i documenti di trasporto, si rimetteva alla guida del mezzo per andare via;
tuttavia, nell'effettuare la manovra di retromarcia lo investiva, schiacciandolo tra il proprio furgone e la pedana appena scaricata;
nell'immediatezza del sinistro sono intervenuti i
Carabinieri della Stazione di EA che provvedevano a svolgere le prime doverose indagini facendo comunicazione al Pm di turno e disponendo il sequestro;
le Forze dell'Ordine accertavano che l'autocarro Iveco era privo dei dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e avvertimento attivi nella fase di retromarcia;
circostanza quest'ultima successivamente confermata dal sig. nominato custode giudiziario dell'autocarro di proprietà della ditta Testimone_1 CP_2
a seguito del sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria, come da dichiarazioni spontanee
[...] rese in data 19.11.2015 all'Asp di Cosenza (all.7 in atti); a causa del sinistro veniva prontamente trasportato dall'ambulanza del 118 presso l'aeroporto di EA, per poi essere trasportato, tramite l'elisoccorso del 118, presso il nosocomio di Cosenza, ove veniva ricoverato;
nello specifico gli veniva diagnosticato “shoc emorragico da grave emoperitoneo. Ematoma retroperitoneale post- traumatico. Frattura branca ischio-pubica. Prognosi riservata”; veniva sottoposto, quindi,
d'urgenza ad un primo intervento chirurgico e trasferito, nel post-operatorio presso la terapia intensiva per TIPO dove veniva sottoposto ad emotrasfusioni;
successivamente, evidenziatasi la presenza di notevole materiale biliare nel drenaggio addominale, si provvedeva ai dovuti controlli a seguito dei quali si decideva di sottoporlo ad un nuovo intervento chirurgico in urgenza di relaparotomia e resezione di tratto del digiuno;
tuttavia, per la ulteriore presenza di “abbondante versamento pleurico...” veniva in seguito sottoposto a “Toracentesi ecoguidata con asportazione di circa 800 cc di materiale siero-corpuscolato”; in data 3.12.2015 veniva sottoposto ad un nuovo controllo TC che mostrava un aumento del versamento endoaddominale e, pertanto, in data
5.12.2015 si rendeva necessario procedere con un nuovo intervento di “ Relaparotomia;
Adesiolisi;
Raffia anastomosi. Posizionamento di TZ nel duodeno. Posizionamento di TZ a valle dell'anastomosi a scopo nutrizionale e drenaggi multipli”; in data 15.1.2016 il quadro clinico evidenziava la comparsa di picchi febbrili e si rendeva, pertanto, necessaria la immediata rimozione del CVC;
in data 6.2.2016 veniva dimesso e solo in data 31.10.2016 veniva dichiarato cinicamente guarito con postumi invalidanti, giusta perizia medico-legale; successivamente, in data 13.2.2017 inviava a mezzo pec richiesta di risarcimento dei danni riportati all'assicurazione del furgone responsabile del sinistro per cui è causa, la che rifiutava di Controparte_8 provvedere al pagamento;
conseguentemente, provvedeva ad inoltrare ulteriori solleciti alla compagnia assicurativa in data 12.9.2017 ed in data 9.4.2019; al contempo, lo stesso, avendo subito il sinistro de quo nello svolgere le proprie mansioni come dipendente della ditta Controparte_10 denunciava l'infortunio anche all' che accertava un grado di menomazione dell'integrità psico- CP_5 fisica pari al 26%, riconoscendogli una rendita mensile pari ad € 431,71.
In seguito al sinistro, il sig. avrebbe, dunque, riportato postumi “con una Parte_1 percentuale di invalidità, da intendere come danno funzionale ed estetico del 42%” per come dettagliatamente esposto dal consulente di parte, dott. , nell'elaborato peritale Persona_1 allegato agli atti (all. 19): ITT al 100% per 120 giorni;
ITP al 75% per 100 giorni;
ITP al 50% per
100 giorni;
ITP al 25% per 50 giorni.
Pertanto, in merito al quantum debeatur lo stesso dichiarava di avere diritto ad un risarcimento complessivo pari ad € 513.648,13: danno permanente per la somma complessiva di € 469.125,83
(danno biologico: € 296.290,00; aumento con personalizzazione al 25%: € 74.072,50; ulteriore aumento (ex danno morale): € 98.763,33); danno da invalidità temporanea per una somma complessiva pari ad € 42.058,33 (€ 31.543,75: danno biologico temporaneo;
ulteriore aumento (ex danno morale): € 10.514,58); spese documentate per la malattia ed altro pari € 2.463,97.
Tanto premesso, il sig. insisteva affinché gli venisse riconosciuto un danno Parte_1 differenziale complessivo pari ad € 492.620,63, operata la detrazione di quanto già versato dall' CP_5
a titolo di rendita di € 18.563,53 alla data dell'istaurazione del presente giudizio.
L'attore, pertanto, domandava di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig.
[...]
conducente del camion, tipo autocarro Iveco modello euro Cargo di colore bianco, tg CP_4
BG992BL, in ordine al sinistro de quo e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 148, d.lgs. 209/2005, di
[... condannare la compagnia in p.l.r.p.t., in solido, con la società Controparte_8
in persona del curatore fallimentare, avv. nella sua qualità di Controparte_2 CP_3 proprietaria della vettura predetta, nonché il sig. , al pagamento del risarcimento Controparte_4 dei danni non patrimoniali e patrimoniali in suo favore per un importo complessivo residuo pari ad
€ 492.620,63 (€ 511.184,16 al netto della somma di €18.563,53 già percepita dall' ) ovvero in CP_5 quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione calcolati dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
con condanna alle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 5.02.2020, si costituiva in giudizio la Curatela la quale chiedeva, disattesa ogni Controparte_2 contraria istanza, deduzione, eccezione, in via preliminare e pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Paola in favore del Tribunale di Cosenza;
sempre in via pregiudiziale e preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della presente domanda risarcitoria, stante la evidente violazione degli artt. 52 e 93 L.F. che impongono, l'esclusività del procedimento di accertamento del passivo e la conseguente devoluzione al Tribunale fallimentare;
di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa dal Sig. , stante la Parte_1 decorrenza del termine biennale del diritto al risarcimento del danno;
nel merito, di respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle summenzionate conclusioni, di dichiarare la Società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire la curatela Controparte_8 convenuta contro gli esiti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme che sarebbero state accertate e/o liquidate in corso di causa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 5.2.2020, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva, disattesa ogni avversa istanza, Controparte_8 deduzione ed eccezione, di fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 e 106 c.p.c., di e , in p.l.r.p.t; nel merito, di accertare e dichiarare la CP_5 CP_7 corresponsabilità dell'attore nel verificarsi del sinistro per cui è causa;
in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni sollevate nel proprio scritto difensivo, di rigettare in toto la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto nei termini in cui era stata formulata;
il tutto con conseguente condanna alle spese di lite e/o di giustizia del presente giudizio, oltre accessori di legge;
in via subordinata, di accertare attraverso CTU i reali danni e/o postumi conseguiti a seguito del sinistro e risarcibili ai sensi di legge, detratte le somme oggetto della rivalsa da parte degli istituti e CP_5
dei quali è stata chiesta la chiamata in causa. CP_7
Con comparsa di costituzione e di intervento, tempestivamente depositata in data 23.06.2020, si costituiva in giudizio l' , in persona del Direttore Regionale della Calabria pro tempore, il CP_5 quale, dichiarava anzitutto di essere titolare di un autonomo diritto di agire in surrogatoria (ai sensi dell'art. 142 codice assicurazioni) nei confronti del responsabile civile dell'infortunio indennizzato e, per tale ragione, di essere legittimato a spiegare intervento nel giudizio de quo al fine di ottenere il rimborso delle prestazioni erogate ed erogande nei confronti del lavoratore infortunato.
Tanto premesso, quindi, lo stesso chiedeva, previo accertamento dei fatti di causa, nonché della responsabilità dei convenuti sig. e in p.l.r.p.t., nella Controparte_4 Controparte_2 causazione del sinistro, di condannare questi ultimi, in solido tra loro ovvero per quanto di rispettiva competenza e ragione, nonché in solido con la in p.l.r.p.t.., a rimborsare Controparte_8 all' , per il titolo sopra dedotto, la somma di € 187.299,64, oltre interessi dal dovuto al CP_5 soddisfo sugli importi sui quali gli interessi non sono stati calcolati, e dal 21.04.2020 al soddisfo sugli importi per i quali, invece, gli accessori sono stati calcolati fino a tutto il 20.04.2020; con riserva di richiedere il rimborso delle ulteriori spese e prestazioni per effetto di aumenti e/o miglioramenti delle prestazioni erogate e con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa di costituzione di terzo con contestuale domanda riconvenzionale, tempestivamente depositata in data 23.6.2020, si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva, disattesa ogni CP_7 contraria istanza, in via riconvenzionale, accertata la fondatezza delle pretese attoree, di condannare il sig. e in persona del curatore Avv. R. Masi, e/o la Controparte_4 Controparte_2
in p.l.r.p.t., ciascuno per le rispettive responsabilità, ovvero il sig. Controparte_8 per il caso in cui avesse leso il diritto di surroga, al pagamento in suo favore di Parte_1 complessivi € 2.210,32, di cui € 2.185,02 quale sorte capitale, € 25,30 a titolo di interessi legali, oltre ulteriori importi per interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi secondo le vigenti norme di legge dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo ovvero in subordine quella somma che sarebbe risultata per le causali di cui al proprio scritto difensivo e, comunque, senza riduzione proporzionale nella mera ipotesi di ritenuto concorso di responsabilità dell'assicurato in virtù del combinato disposto degli artt. 1916 e 1886 c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 2.3.2023 il Giudice dichiarava la contumacia del sig.
, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi, assegnando all' Controparte_4 CP_5 interveniente termine sino al 28.4.2023 per la notifica al contumace della propria comparsa di costituzione.
Allo stesso modo, a seguito di istanza depositata il 13.03.2023, l' veniva autorizzato alla CP_7 notifica del proprio atto contenente domanda riconvenzionale al convenuto contumace, sig.
, nel medesimo termine già concesso all' . Controparte_4 CP_5
Successivamente, all'udienza del 24.10.2023, il Giudice, rilevata la regolarità delle notifiche delle comparse di costituzione dell' e dell' nei confronti del convenuto contumace, onerava CP_5 CP_7 le stesse, in relazione alle domande avanzate, di avviare il procedimento di mediazione, dando termine di giorni 15 per la comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
comunicazione per la quale è stata, poi, sollevata eccezione di improcedibilità della domanda dell' , avanzata da per essere stata notificata al CP_7 Controparte_8 difensore non più costituito, avv. Luigi Gullo, nonché eccezione di improcedibilità della domanda dell' e dell' , avanzata dalla Curatela per essere CP_5 CP_7 Controparte_2 stata inviata esclusivamente alla parte personalmente e non anche al nuovo difensore regolarmente costituitosi, avv. Elisabetta Guarnieri.
Le parti, con note scritte autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 8.7.2025, precisavano le conclusioni ed il Giudice, con ordinanza del 16.7.2025, assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti e l'iter del procedimento, si ritiene che, alla luce delle allegazioni, in fatto e in diritto, svolte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi,
l'eccezione pregiudiziale di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale di Paola, sollevata dalla convenuta curatela sia fondata. Controparte_2 La Curatela, invero, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Paola, sussistendo la competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Cosenza, che ha dichiarato il fallimento della società con sentenza n. 34/2018 Controparte_2 emessa in data 11.07.2018.
Sul punto va osservato che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass. civ., sent. n. 15982/2018; Cass. civ., sent. n.
2990/2020).
“Com'è noto, infatti, la vis attractiva di cui all'art. 24 della legge fall., che prevede l'attribuzione al tribunale che ha dichiarato il fallimento della competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, eccettuate le azioni reali immobiliari, riguarda esclusivamente le controversie che, anche se relative a rapporti preesistenti alla dichiarazione di fallimento, subiscono, per effetto di quest'ultima, una deviazione dal loro schema legale tipico, nel senso che il rapporto viene ad essere concretamente modificato, nel suo sviluppo fisiologico, dal fallimento stesso, il quale determina, anche sul piano del diritto sostanziale, una situazione particolare, in cui la competenza del tribunale fallimentare s'inserisce quale elemento integrativo (cfr. Cass., Sez. VI, 9/08/2017, n.
19914; 5/12/2013, n. 27304; Cass., Sez. I, 21/03/ 2003, n. 4210). A tale competenza, e al conseguente assoggettamento al rito previsto dagli artt. 93 e ss. della legge fall., sono invece sottratte quelle azioni che, pur risultando strumentali rispetto all'interesse della massa, non trovano causa o titolo nella dichiarazione di fallimento, ma si pongono in relazione di mera occasionalità con la stessa, non riguardando la formazione dello stato passivo e non essendo destinate ad incidere sul patrimonio del fallito: nonostante gli eventuali riflessi che il loro risultato può avere sullo svolgimento della procedura, le stesse restano pertanto sottoposte alle regole processuali applicabili ove fossero state promosse dall'impresa in bonis, con la sola sostituzione degli organi della procedura alla persona fisica dello imprenditore o, in caso di fallimento di società, agli organi che ne avevano la rappresentanza processuale (cfr. Cass., Sez. VI, 29/09/2016, n. 19340;
Cass., Sez. I, 8/06/2005, n. 12004; Cass., Sez. III, 21/10/2005, n. 20350)” (Cass. civ. ord. n.
6810/2018).
Tanto premesso, possono considerarsi azioni derivanti dal fallimento tutte quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito. Sono, quindi, ritenute tali anche quelle azioni di mero accertamento, se costituiscono la pretesa nei confronti della massa, e quindi quelle dirette a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza condanna o di accertamento dei crediti nei confronti del fallito.
Nel caso di specie, appare evidente che la dichiarazione di fallimento sia intervenuta prima della istaurazione del giudizio, tant'è che parte attrice depositava unitamente all'atto di citazione in giudizio, visura della società dalla quale si evinceva chiaramente Controparte_2
l'intervenuta dichiarazione di fallimento.
“Le domande di accertamento del credito, risarcimento del danno, compensazione di crediti con debiti e, in linea generale, tutte quelle volte a sentir dichiarare che un soggetto poi fallito è tenuto al pagamento di somme, vanno dichiarate improcedibili ai sensi del l'art. 52 l.f., senza che vengano neppure in rilievo altre norme della legge fallimentare o del codice di procedura civile (tra cui le forme di acquisizione della dichiarazione di fallimento quale evento interruttivo ex art. 300 c.p.c.)”
(Cass. SS. U.U. sent. n. 5694/2023).
Va, poi, rammentato, che “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 I. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione «litis ingressus impedientes»” (Cass. Civ., sent. n.
24156/2018, Rv. 651126- 01).
Ciò posto, si ritiene che, in tal caso, si debba ragionare in termini di inammissibilità e non di improcedibilità, atteso che la dichiarazione di fallimento era stata emessa in data 11.7.2018 ovvero, come già precisato, prima dell'istaurazione dell'odierno procedimento, difettando sin dall'origine il relativo presupposto processuale.
Conseguentemente, la domanda di parte attrice di riconoscimento del diritto al c.d. danno differenziale esperita nei confronti del responsabile civile è sottoposta alla suddetta vis attractiva e deve, dunque, dichiararsi inammissibile in quanto proposta al di fuori dell'accertamento in concorso mediante rito speciale dinanzi al Tribunale fallimentare competente.
“Dalle regole generali dell'inammissibilità o improcedibilità delle azioni individuali esecutive e cautelari iniziate o proseguite dopo il fallimento (art. 51 legge fallimentare) e della soggezione dei creditori al procedimento di accertamento del passivo (art. 52, secondo comma, legge fallimentare), discende la concentrazione in sede fallimentare, entro l'ambito del procedimento di verificazione del passivo, di tutti gli accertamenti, ivi compresi quelli in corso alla data di apertura della procedura, suscettibili di ricadute sul patrimonio del fallito compreso nel fallimento, con conseguente onere per i creditori che intendano far valere pretese patrimoniali nei confronti della procedura di presentare domanda di ammissione al passivo nei modi e nelle forme di cui agli artt.
93 e ss. della legge fallimentare” (cfr. Cass. civ., sent. n. 28833/2017).
In altri termini, dal principio di esclusività del concorso formale deriva il trasferimento nella sede dell'accertamento del passivo di tutte le azioni di accertamento dei crediti concorsuali, con la conseguenza che la domanda diretta all'accertamento di un credito nei confronti del fallimento, se proposta con il rito ordinario, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile (ove proposta prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore);
l'inammissibilità/improcedibilità, derivando da norme inderogabilmente poste a tutela della par condicio creditorum è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio ed addirittura nel giudizio di cassazione, salvo che l'interessato dichiari che la condanna al pagamento sarà eseguita solo nel caso in cui il fallito torni in bonis (ex plurimis Cass., SS. UU., sent. n. 21499/2004;
Cass. civ., sent. n. 24156/2018; Cass. civ., sent. n. 1115/2014).
Inoltre, non appare condivisibile l'assunto di parte attrice secondo cui il giudizio potrebbe proseguire contro l'altro condebitore in bonis, la in quanto Controparte_8 solvibile ed in rapporto di mera occasionalità con il fallimento e, di conseguenza, non attratto nella competenza del Tribunale Fallimentare.
Invero, è indubbio che nel caso di specie sussiste litisconsorzio necessario tra l'assicurazione ed il responsabile civile come recentemente confermato dalla Corte di Cassazione.
“In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., a norma dell'art. 23 legge n. 990 del 1969 il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata” (cfr. Cass. Civ., sent.
n. 20752/2024; Cass. Civ., sent. n. 5538/2011; Cass. Civ., sent. n. 9592/1998; Cass. Civ. sent. n.
3162/1982).
Ne consegue che ove l'azione giudiziaria sia stata proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8825/2007; Cass. Civ. sent. n. 2665/2006; Cass. Civ., sent.
n. 5538/2011). Non è pertanto possibile procedere ad accertamento giudiziale in sede di cognizione ordinaria dei diritti vantati nei confronti della curatela. Parimenti ragionando, sono da dichiararsi inammissibili l'eccezione/domanda riconvenzionale esercitate dagli istituti sociali ed , in quanto connesse allo stesso evento oggetto di CP_7 CP_5 causa di cui si discute.
Sul punto va chiarito che l' ha esperito, intervenendo nel giudizio de quo, azione di surroga CP_5 nei confronti dei responsabili civili ( e Controparte_2 [...]
, estranei al rapporto assicurativo, per ottenere il rimborso della somma di € Controparte_8
187.299,64, oltre interessi, a titolo di indennità corrisposte in favore dell'infortunato sul lavoro, sig,
, in seguito all'incidente occorsogli presso la sede della società Parte_1 CP_10
di cui era dipendente, previo accertamento della responsabilità dei convenuti sig.
[...] [...]
e nella causazione del sinistro occorso. CP_4 Controparte_2
Allo stesso modo, l' , ha chiesto con domanda riconvenzionale di accertare la fondatezza delle CP_7 pretese attoree e di condannare il sig. e in persona del Controparte_4 Controparte_2 curatore Avv. R. Masi e/o la ciascuno per le rispettive Controparte_8 responsabilità, ovvero il sig. , nel caso in cui avesse leso il diritto di surroga, al Parte_1 pagamento in suo favore di complessivi € 2.210,32.
La invece, eccepiva la mancanza di prova ex art. 2697 c.c. in Controparte_8 ordine alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo, suo assicurato, nella causazione del sinistro de quo, chiedendo, quindi, di accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attore.
Ciò posto, in ordine alle posizioni di ed , occorre anzitutto chiarire che le stesse hanno CP_7 CP_5 esercitato il proprio diritto di surroga a seguito di un sinistro stradale, la cui norma di riferimento è, oltre all'art. 1916 c.c., l'art. 142 del d.lgs. n. 209/2005; disposizione, quest'ultima, che ha il suo antecedente nell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
In materia, “a norma dell'art. 142, comma 1, cit., l'assicuratore sociale ha diritto di ottenere
«direttamente dall'impresa di assicurazione» il rimborso «delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia stato già pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3». I due commi successivi prevedono l'obbligo del c.d. accantonamento da parte dell'assicuratore del responsabile civile il quale, prima di pagare il danneggiato, dovrà richiedere allo stesso una sorta di dichiarazione liberatoria, che attesti che il medesimo non ha diritto «ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie». Seguono poi le regole per l'esecuzione del pagamento ovvero, in caso di dichiarazione positiva da parte del danneggiato circa l'esistenza di un proprio diritto verso gli assicuratori sociali, l'obbligo di accantonamento «di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare». Il senso del complesso ed articolato sistema delineato dall'art. 142 è quello di consentire al danneggiato un pronto ristoro anche da parte degli assicuratori sociali;
ma, ove questi abbiano erogato somme, essi si surrogano al danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile. È comunque previsto - con l'apposita norma di chiusura dettata nell'ultima parte del comma 3 dell'art. 142 cit. - che l'ente gestore dell'assicurazione sociale «ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione» (v. sul punto la sentenza 25 settembre 2014, n. 20176)” (cfr. Cass. civ., sent. n.
31139/2022) .
Conseguentemente, gli Istituti sociali non hanno agito contro datrice di lavoro Controparte_10 dell'attore, facendo valere un diritto proprio nascente direttamente dal rapporto assicurativo (artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965), bensì nei confronti di un soggetto terzo rispetto al rapporto assicurativo, il quale non ricopriva alcuna posizione di garanzia in favore del danneggiato, facendo valere in giudizio il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato.
L'azione di surroga è prevista dall'art. 1916 c.c., il cui ultimo comma sancisce l'applicabilità delle disposizioni di detto articolo anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ed è disciplinata dalle norme del medesimo codice.
Secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione “…per ottenere il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato, l'ente gestore dell'assicurazione sociale può agire, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei confronti dei terzi responsabili del fatto illecito - per tali intendendo non genericamente i terzi obbligati, ma esclusivamente i soggetti (estranei al rapporto assicurativo) tenuti a rispondere di un evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato debbano rispondere - con esclusione dell'assicuratore del responsabile del danno e con l'unico limite derivante dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato. Ovvero a quel fine il detto ente può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione di veicoli (ma non di quest'ultimo), ai sensi dell'art. 28, comma secondo, della legge n. 990 del 1969, con l'ulteriore limite costituito dall'ammontare del massimale per il quale è stata stipulata l'assicurazione della responsabilità civile, atteso che tra le due normative non sussiste alcuna relazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, trattandosi di azioni che attribuiscono il diritto di surrogazione nei confronti di soggetti obbligati diversi (così la sentenza 20 novembre 1987, n. 8544, più volte confermata in seguito). La successiva sentenza 23 dicembre 1994, n. 11112, ha ulteriormente chiarito che il citato art. 28 non ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 1916 cod. civ., il quale consente all'ente gestore dell'assicurazione sociale di valersi dello strumento surrogatorio nei confronti del terzo responsabile. La diversità delle due azioni fa sì che l'ente di assicurazione sociale ben può decidere di agire contemporaneamente contro il terzo responsabile e contro la società assicuratrice di quest'ultimo (tali principi sono stati confermati dalla più recente ordinanza 23 novembre 2017, n.
27869 e valgono anche in relazione al vigente art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005)” (cfr. Cass. civ., sent. n. 31139/2022).
Ne consegue che “l'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dalla soggezione del secondo a procedura concorsuale, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis actractiva del tribunale fallimentare” (cfr. Cass. civ, sent. n. 4464/2011; Cass. civ., sent. n.
2411/2010).
Così, l'autonomia del giudizio in sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto del suo fallimento, non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. civ., sent. n. 14468/2005).
Tanto premesso, per quanto condivisibile l'assunto dell'assicurazione sociale secondo la CP_5 quale sia possibile procedere nei confronti del condebitore solidale in bonis, va anche considerato che la surrogazione prevista dalla citata norma concreta una forma di successione a titolo particolare dell'assicuratore ( ) che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso il responsabile CP_5 del danno (ex multis SS.UU., sent. n. 8620/2015; Cass. civ., sent. n. 10649/2012; Cass. civ., sent. n.
4347/2009; Cass. civ., sent. n. 1336/2009; Cass. civ., sent. n. 24806/2005; Cass. civ., sent. n.
2219/1998; Cass. civ., sent. n. 9693/1994). Di conseguenza, l' acquista tali diritti nel CP_5 medesimo stato, e con gli stessi limiti, in cui essi spettavano all'assicurato (cfr. Cass. civ., sent. n.
25182/2007; Cass. civ., sent. n. 12939/2007).
Così, in particolare, non si conviene con quanto eccepito dall' secondo cui l'improcedibilità CP_5 per intervenuto fallimento della società proprietaria del veicolo riguarda la sola domanda dell' nei confronti del responsabile civile dell'evento, non operando in relazione all'azione CP_5 promossa contro la trattandosi di due azioni distinte e Controparte_8 diversamente disciplinate.
Ricostruite le coordinate ermeneutiche sottese all'azione di regresso, ciò che rileva, invero, nel caso di specie, è la necessità di dover procedere all'accertamento delle reciproche responsabilità nella causazione dell'evento, atteso che non appare sussistere sul punto un riconoscimento univoco e pacifico tra le parti. Pertanto, anche le pretese avanzate dall' e dall' nel giudizio de quo non si pongono in CP_5 CP_7 un rapporto di mera occasionalità con la dichiarazione di fallimento del responsabile civile, con conseguente attrazione nella competenza del Tribunale fallimentare, al fine di garantire la unitarietà dell'accertamento di tutte le questioni che possono comunque essere correlate al medesimo rapporto controverso.
Del resto, l'azione di surrogazione è una successione del credito e come tale il credito deve essere certo. Se il credito non esiste, chi si surroga, non può pretendere il pagamento da un inesistente debitore.
Pertanto, in presenza di una contestazione circa la responsabilità del sinistro occorso, non è possibile stabilire nel giudizio de quo quale sia la fonte dell'obbligo dei terzi verso e l' CP_5 CP_7 ovvero a che titolo la dovrebbe rimborsare l'assicurazione sociale, Controparte_8 prescindendo dall'esame delle domande avanzate dalle altre parti.
“La surroga presuppone pur sempre che sussista il credito nel quale ci si surroga. Solo in quel caso essa opera ope legis. Quando la legge prevede che la successione avviene ex lege, vuol significare che non occorre un atto apposito affinché essa operi, ma ovviamente è dato per presupposto che il credito in cui si succede debba esistere;
altrimenti la surrogazione non ha oggetto: non ci si può surrogare in una situazione giuridica che non c'è. Le regole che la ricorrente cita danno per scontato che un credito del lavoratore verso terzi vi sia, ed allora in quel caso, la surroga avviene ope legis, senza bisogno di alcun atto apposito;
ma se il lavoratore non ha alcun credito verso i terzi, la surroga non opera affatto (verso i terzi), perché non c'è un credito in cui surrogarsi. Allo stesso modo, si può cedere un credito esistente, ma non uno inesistente: chi acquista un credito inesistente non ha pretese verso il terzo, in quanto costui non è debitore del cedente. Non c'è qui, pare evidente, un terzo responsabile verso cui surrogarsi” (cfr. Cass.civ., ord.
n. 8211/2025).
Una siffatta conclusione, del resto, non pregiudica il diritto degli Istituto sociali di agire nei confronti dei terzi responsabili, atteso che per costante orientamento giurisprudenziale, la comunicazione di pagamento dell'indennizzo effettuata nei confronti dell'assicurazione, come nel caso di specie, implica l'obbligo di quest'ultima di accantonamento delle somme.
Infatti, la compagnia assicuratrice prima di provvedere alla liquidazione del danno è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione che attesti che egli non abbia diritto a prestazioni da parte dell' e dell' , nonché di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Se CP_7 CP_5 il danneggiato dichiara di averne diritto, l'assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma a valere sul complessivo risarcimento dovuto idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare a qualsiasi titolo.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, rilevata la natura pregiudiziale di rito della questione sopra esaminata e ritenuta la presente controversia, per le ragioni in precedenza esposte, riservata alla competenza funzionale del Tribunale fallimentare di Cosenza, nel caso di specie, deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande proposte.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la mancata delibazione delle ulteriori eccezioni e deduzioni con cui le parti convenute hanno contestato l'ammissibilità e fondatezza della stessa domanda, in quanto assorbite.
La complessità delle questioni esaminate e l'evoluzione giurisprudenziale in materia giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. TO PR, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1658/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande formulate dall'attore nei confronti delle parti convenute;
2) dichiara inammissibile le domande di surroga avanzate dall' con domanda CP_7 riconvenzionale e dall' con atto di intervento nel presente giudizio;
CP_5
3) compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio.
Paola, 3.12.2025
Il Giudice
TO PR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. TO PR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1658/2019 R.G., avente ad oggetto: lesione personale
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GE IA GG ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in
EA (Cs), al Corso Mediterraneo, n. 437, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sposato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in San Demetrio Corone (Cs), alla via
Caminona, n. 55, in virtù di procura alle liti posta in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositato in data 23.12.2020
CONVENUTO
NONCHÈ in persona del suo Controparte_2 curatore avv. rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Granieri ed elettivamente CP_3 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo, n. 81, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di nomina di nuovo difensore depositato in data
20.06.2022
CONVENUTO
NONCHÈ
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÈ (C.F. Controparte_5
, in persona del per la Calabria pro PartitaIVA_2 P.IVA_3 Controparte_6 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilario Antonio Sorace ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla via Isonzo, n. 48, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e di intervento
TE TO
NONCHÉ
(C.F. P.I. ) in Controparte_7 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmela Filice,
RC AR, BE FE e RI TA, ed elettivamente domiciliato presso CP_ la sede di Cosenza, ufficio legale, sita in Cosenza, alla Piazza Loreto, n. 22/A, in virtù di procura generale alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione
TE TO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo pec in data 28.10.2019 nei confronti della in p.l.r.p.t, della Controparte_8 Controparte_9
in persona del curatore fallimentare pro tempore, nonché a mezzo posta con raccomandata a/r
[...]
n. 78778232505-0 nei confronti del sig. , il sig. conveniva gli Controparte_4 Parte_1 stessi, innanzi il Tribunale di Paola, deducendo che: in data 17.11.2015, alle ore 10,00 circa, subiva un sinistro presso la sede della società sita in EA (Cs), alla via Menestalla, Controparte_10 snc, località La Bruca, mentre si trovava nel piazzale antistante la citata ditta, di cui è dipendente, Co impegnato a svolgere mansioni di carico/scarico del furgone della società di trasporti
[...] per la consegna di merci;
nello specifico, lo stesso stava scaricando dal furgone della Controparte_2 società una pedana posta al suo interno, come dichiarato in data Controparte_2
26.4.2016, sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri della Stazione di EA;
in dette circostanze di tempo e di luogo, al termine dell'operazione il sig. , conducente Controparte_4 dell'autocarro Iveco modello euro Cargo di colore bianco, tg BG992BL, dopo aver chiuso la sponda posteriore del camion ed avergli fatto firmare i documenti di trasporto, si rimetteva alla guida del mezzo per andare via;
tuttavia, nell'effettuare la manovra di retromarcia lo investiva, schiacciandolo tra il proprio furgone e la pedana appena scaricata;
nell'immediatezza del sinistro sono intervenuti i
Carabinieri della Stazione di EA che provvedevano a svolgere le prime doverose indagini facendo comunicazione al Pm di turno e disponendo il sequestro;
le Forze dell'Ordine accertavano che l'autocarro Iveco era privo dei dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e avvertimento attivi nella fase di retromarcia;
circostanza quest'ultima successivamente confermata dal sig. nominato custode giudiziario dell'autocarro di proprietà della ditta Testimone_1 CP_2
a seguito del sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria, come da dichiarazioni spontanee
[...] rese in data 19.11.2015 all'Asp di Cosenza (all.7 in atti); a causa del sinistro veniva prontamente trasportato dall'ambulanza del 118 presso l'aeroporto di EA, per poi essere trasportato, tramite l'elisoccorso del 118, presso il nosocomio di Cosenza, ove veniva ricoverato;
nello specifico gli veniva diagnosticato “shoc emorragico da grave emoperitoneo. Ematoma retroperitoneale post- traumatico. Frattura branca ischio-pubica. Prognosi riservata”; veniva sottoposto, quindi,
d'urgenza ad un primo intervento chirurgico e trasferito, nel post-operatorio presso la terapia intensiva per TIPO dove veniva sottoposto ad emotrasfusioni;
successivamente, evidenziatasi la presenza di notevole materiale biliare nel drenaggio addominale, si provvedeva ai dovuti controlli a seguito dei quali si decideva di sottoporlo ad un nuovo intervento chirurgico in urgenza di relaparotomia e resezione di tratto del digiuno;
tuttavia, per la ulteriore presenza di “abbondante versamento pleurico...” veniva in seguito sottoposto a “Toracentesi ecoguidata con asportazione di circa 800 cc di materiale siero-corpuscolato”; in data 3.12.2015 veniva sottoposto ad un nuovo controllo TC che mostrava un aumento del versamento endoaddominale e, pertanto, in data
5.12.2015 si rendeva necessario procedere con un nuovo intervento di “ Relaparotomia;
Adesiolisi;
Raffia anastomosi. Posizionamento di TZ nel duodeno. Posizionamento di TZ a valle dell'anastomosi a scopo nutrizionale e drenaggi multipli”; in data 15.1.2016 il quadro clinico evidenziava la comparsa di picchi febbrili e si rendeva, pertanto, necessaria la immediata rimozione del CVC;
in data 6.2.2016 veniva dimesso e solo in data 31.10.2016 veniva dichiarato cinicamente guarito con postumi invalidanti, giusta perizia medico-legale; successivamente, in data 13.2.2017 inviava a mezzo pec richiesta di risarcimento dei danni riportati all'assicurazione del furgone responsabile del sinistro per cui è causa, la che rifiutava di Controparte_8 provvedere al pagamento;
conseguentemente, provvedeva ad inoltrare ulteriori solleciti alla compagnia assicurativa in data 12.9.2017 ed in data 9.4.2019; al contempo, lo stesso, avendo subito il sinistro de quo nello svolgere le proprie mansioni come dipendente della ditta Controparte_10 denunciava l'infortunio anche all' che accertava un grado di menomazione dell'integrità psico- CP_5 fisica pari al 26%, riconoscendogli una rendita mensile pari ad € 431,71.
In seguito al sinistro, il sig. avrebbe, dunque, riportato postumi “con una Parte_1 percentuale di invalidità, da intendere come danno funzionale ed estetico del 42%” per come dettagliatamente esposto dal consulente di parte, dott. , nell'elaborato peritale Persona_1 allegato agli atti (all. 19): ITT al 100% per 120 giorni;
ITP al 75% per 100 giorni;
ITP al 50% per
100 giorni;
ITP al 25% per 50 giorni.
Pertanto, in merito al quantum debeatur lo stesso dichiarava di avere diritto ad un risarcimento complessivo pari ad € 513.648,13: danno permanente per la somma complessiva di € 469.125,83
(danno biologico: € 296.290,00; aumento con personalizzazione al 25%: € 74.072,50; ulteriore aumento (ex danno morale): € 98.763,33); danno da invalidità temporanea per una somma complessiva pari ad € 42.058,33 (€ 31.543,75: danno biologico temporaneo;
ulteriore aumento (ex danno morale): € 10.514,58); spese documentate per la malattia ed altro pari € 2.463,97.
Tanto premesso, il sig. insisteva affinché gli venisse riconosciuto un danno Parte_1 differenziale complessivo pari ad € 492.620,63, operata la detrazione di quanto già versato dall' CP_5
a titolo di rendita di € 18.563,53 alla data dell'istaurazione del presente giudizio.
L'attore, pertanto, domandava di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig.
[...]
conducente del camion, tipo autocarro Iveco modello euro Cargo di colore bianco, tg CP_4
BG992BL, in ordine al sinistro de quo e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 148, d.lgs. 209/2005, di
[... condannare la compagnia in p.l.r.p.t., in solido, con la società Controparte_8
in persona del curatore fallimentare, avv. nella sua qualità di Controparte_2 CP_3 proprietaria della vettura predetta, nonché il sig. , al pagamento del risarcimento Controparte_4 dei danni non patrimoniali e patrimoniali in suo favore per un importo complessivo residuo pari ad
€ 492.620,63 (€ 511.184,16 al netto della somma di €18.563,53 già percepita dall' ) ovvero in CP_5 quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione calcolati dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
con condanna alle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 5.02.2020, si costituiva in giudizio la Curatela la quale chiedeva, disattesa ogni Controparte_2 contraria istanza, deduzione, eccezione, in via preliminare e pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Paola in favore del Tribunale di Cosenza;
sempre in via pregiudiziale e preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della presente domanda risarcitoria, stante la evidente violazione degli artt. 52 e 93 L.F. che impongono, l'esclusività del procedimento di accertamento del passivo e la conseguente devoluzione al Tribunale fallimentare;
di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa dal Sig. , stante la Parte_1 decorrenza del termine biennale del diritto al risarcimento del danno;
nel merito, di respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle summenzionate conclusioni, di dichiarare la Società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire la curatela Controparte_8 convenuta contro gli esiti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme che sarebbero state accertate e/o liquidate in corso di causa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data 5.2.2020, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva, disattesa ogni avversa istanza, Controparte_8 deduzione ed eccezione, di fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 e 106 c.p.c., di e , in p.l.r.p.t; nel merito, di accertare e dichiarare la CP_5 CP_7 corresponsabilità dell'attore nel verificarsi del sinistro per cui è causa;
in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni sollevate nel proprio scritto difensivo, di rigettare in toto la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto nei termini in cui era stata formulata;
il tutto con conseguente condanna alle spese di lite e/o di giustizia del presente giudizio, oltre accessori di legge;
in via subordinata, di accertare attraverso CTU i reali danni e/o postumi conseguiti a seguito del sinistro e risarcibili ai sensi di legge, detratte le somme oggetto della rivalsa da parte degli istituti e CP_5
dei quali è stata chiesta la chiamata in causa. CP_7
Con comparsa di costituzione e di intervento, tempestivamente depositata in data 23.06.2020, si costituiva in giudizio l' , in persona del Direttore Regionale della Calabria pro tempore, il CP_5 quale, dichiarava anzitutto di essere titolare di un autonomo diritto di agire in surrogatoria (ai sensi dell'art. 142 codice assicurazioni) nei confronti del responsabile civile dell'infortunio indennizzato e, per tale ragione, di essere legittimato a spiegare intervento nel giudizio de quo al fine di ottenere il rimborso delle prestazioni erogate ed erogande nei confronti del lavoratore infortunato.
Tanto premesso, quindi, lo stesso chiedeva, previo accertamento dei fatti di causa, nonché della responsabilità dei convenuti sig. e in p.l.r.p.t., nella Controparte_4 Controparte_2 causazione del sinistro, di condannare questi ultimi, in solido tra loro ovvero per quanto di rispettiva competenza e ragione, nonché in solido con la in p.l.r.p.t.., a rimborsare Controparte_8 all' , per il titolo sopra dedotto, la somma di € 187.299,64, oltre interessi dal dovuto al CP_5 soddisfo sugli importi sui quali gli interessi non sono stati calcolati, e dal 21.04.2020 al soddisfo sugli importi per i quali, invece, gli accessori sono stati calcolati fino a tutto il 20.04.2020; con riserva di richiedere il rimborso delle ulteriori spese e prestazioni per effetto di aumenti e/o miglioramenti delle prestazioni erogate e con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa di costituzione di terzo con contestuale domanda riconvenzionale, tempestivamente depositata in data 23.6.2020, si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva, disattesa ogni CP_7 contraria istanza, in via riconvenzionale, accertata la fondatezza delle pretese attoree, di condannare il sig. e in persona del curatore Avv. R. Masi, e/o la Controparte_4 Controparte_2
in p.l.r.p.t., ciascuno per le rispettive responsabilità, ovvero il sig. Controparte_8 per il caso in cui avesse leso il diritto di surroga, al pagamento in suo favore di Parte_1 complessivi € 2.210,32, di cui € 2.185,02 quale sorte capitale, € 25,30 a titolo di interessi legali, oltre ulteriori importi per interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi secondo le vigenti norme di legge dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo ovvero in subordine quella somma che sarebbe risultata per le causali di cui al proprio scritto difensivo e, comunque, senza riduzione proporzionale nella mera ipotesi di ritenuto concorso di responsabilità dell'assicurato in virtù del combinato disposto degli artt. 1916 e 1886 c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 2.3.2023 il Giudice dichiarava la contumacia del sig.
, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi, assegnando all' Controparte_4 CP_5 interveniente termine sino al 28.4.2023 per la notifica al contumace della propria comparsa di costituzione.
Allo stesso modo, a seguito di istanza depositata il 13.03.2023, l' veniva autorizzato alla CP_7 notifica del proprio atto contenente domanda riconvenzionale al convenuto contumace, sig.
, nel medesimo termine già concesso all' . Controparte_4 CP_5
Successivamente, all'udienza del 24.10.2023, il Giudice, rilevata la regolarità delle notifiche delle comparse di costituzione dell' e dell' nei confronti del convenuto contumace, onerava CP_5 CP_7 le stesse, in relazione alle domande avanzate, di avviare il procedimento di mediazione, dando termine di giorni 15 per la comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
comunicazione per la quale è stata, poi, sollevata eccezione di improcedibilità della domanda dell' , avanzata da per essere stata notificata al CP_7 Controparte_8 difensore non più costituito, avv. Luigi Gullo, nonché eccezione di improcedibilità della domanda dell' e dell' , avanzata dalla Curatela per essere CP_5 CP_7 Controparte_2 stata inviata esclusivamente alla parte personalmente e non anche al nuovo difensore regolarmente costituitosi, avv. Elisabetta Guarnieri.
Le parti, con note scritte autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 8.7.2025, precisavano le conclusioni ed il Giudice, con ordinanza del 16.7.2025, assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti e l'iter del procedimento, si ritiene che, alla luce delle allegazioni, in fatto e in diritto, svolte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi,
l'eccezione pregiudiziale di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale di Paola, sollevata dalla convenuta curatela sia fondata. Controparte_2 La Curatela, invero, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Paola, sussistendo la competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Cosenza, che ha dichiarato il fallimento della società con sentenza n. 34/2018 Controparte_2 emessa in data 11.07.2018.
Sul punto va osservato che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass. civ., sent. n. 15982/2018; Cass. civ., sent. n.
2990/2020).
“Com'è noto, infatti, la vis attractiva di cui all'art. 24 della legge fall., che prevede l'attribuzione al tribunale che ha dichiarato il fallimento della competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, eccettuate le azioni reali immobiliari, riguarda esclusivamente le controversie che, anche se relative a rapporti preesistenti alla dichiarazione di fallimento, subiscono, per effetto di quest'ultima, una deviazione dal loro schema legale tipico, nel senso che il rapporto viene ad essere concretamente modificato, nel suo sviluppo fisiologico, dal fallimento stesso, il quale determina, anche sul piano del diritto sostanziale, una situazione particolare, in cui la competenza del tribunale fallimentare s'inserisce quale elemento integrativo (cfr. Cass., Sez. VI, 9/08/2017, n.
19914; 5/12/2013, n. 27304; Cass., Sez. I, 21/03/ 2003, n. 4210). A tale competenza, e al conseguente assoggettamento al rito previsto dagli artt. 93 e ss. della legge fall., sono invece sottratte quelle azioni che, pur risultando strumentali rispetto all'interesse della massa, non trovano causa o titolo nella dichiarazione di fallimento, ma si pongono in relazione di mera occasionalità con la stessa, non riguardando la formazione dello stato passivo e non essendo destinate ad incidere sul patrimonio del fallito: nonostante gli eventuali riflessi che il loro risultato può avere sullo svolgimento della procedura, le stesse restano pertanto sottoposte alle regole processuali applicabili ove fossero state promosse dall'impresa in bonis, con la sola sostituzione degli organi della procedura alla persona fisica dello imprenditore o, in caso di fallimento di società, agli organi che ne avevano la rappresentanza processuale (cfr. Cass., Sez. VI, 29/09/2016, n. 19340;
Cass., Sez. I, 8/06/2005, n. 12004; Cass., Sez. III, 21/10/2005, n. 20350)” (Cass. civ. ord. n.
6810/2018).
Tanto premesso, possono considerarsi azioni derivanti dal fallimento tutte quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito. Sono, quindi, ritenute tali anche quelle azioni di mero accertamento, se costituiscono la pretesa nei confronti della massa, e quindi quelle dirette a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza condanna o di accertamento dei crediti nei confronti del fallito.
Nel caso di specie, appare evidente che la dichiarazione di fallimento sia intervenuta prima della istaurazione del giudizio, tant'è che parte attrice depositava unitamente all'atto di citazione in giudizio, visura della società dalla quale si evinceva chiaramente Controparte_2
l'intervenuta dichiarazione di fallimento.
“Le domande di accertamento del credito, risarcimento del danno, compensazione di crediti con debiti e, in linea generale, tutte quelle volte a sentir dichiarare che un soggetto poi fallito è tenuto al pagamento di somme, vanno dichiarate improcedibili ai sensi del l'art. 52 l.f., senza che vengano neppure in rilievo altre norme della legge fallimentare o del codice di procedura civile (tra cui le forme di acquisizione della dichiarazione di fallimento quale evento interruttivo ex art. 300 c.p.c.)”
(Cass. SS. U.U. sent. n. 5694/2023).
Va, poi, rammentato, che “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 I. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione «litis ingressus impedientes»” (Cass. Civ., sent. n.
24156/2018, Rv. 651126- 01).
Ciò posto, si ritiene che, in tal caso, si debba ragionare in termini di inammissibilità e non di improcedibilità, atteso che la dichiarazione di fallimento era stata emessa in data 11.7.2018 ovvero, come già precisato, prima dell'istaurazione dell'odierno procedimento, difettando sin dall'origine il relativo presupposto processuale.
Conseguentemente, la domanda di parte attrice di riconoscimento del diritto al c.d. danno differenziale esperita nei confronti del responsabile civile è sottoposta alla suddetta vis attractiva e deve, dunque, dichiararsi inammissibile in quanto proposta al di fuori dell'accertamento in concorso mediante rito speciale dinanzi al Tribunale fallimentare competente.
“Dalle regole generali dell'inammissibilità o improcedibilità delle azioni individuali esecutive e cautelari iniziate o proseguite dopo il fallimento (art. 51 legge fallimentare) e della soggezione dei creditori al procedimento di accertamento del passivo (art. 52, secondo comma, legge fallimentare), discende la concentrazione in sede fallimentare, entro l'ambito del procedimento di verificazione del passivo, di tutti gli accertamenti, ivi compresi quelli in corso alla data di apertura della procedura, suscettibili di ricadute sul patrimonio del fallito compreso nel fallimento, con conseguente onere per i creditori che intendano far valere pretese patrimoniali nei confronti della procedura di presentare domanda di ammissione al passivo nei modi e nelle forme di cui agli artt.
93 e ss. della legge fallimentare” (cfr. Cass. civ., sent. n. 28833/2017).
In altri termini, dal principio di esclusività del concorso formale deriva il trasferimento nella sede dell'accertamento del passivo di tutte le azioni di accertamento dei crediti concorsuali, con la conseguenza che la domanda diretta all'accertamento di un credito nei confronti del fallimento, se proposta con il rito ordinario, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile (ove proposta prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore);
l'inammissibilità/improcedibilità, derivando da norme inderogabilmente poste a tutela della par condicio creditorum è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio ed addirittura nel giudizio di cassazione, salvo che l'interessato dichiari che la condanna al pagamento sarà eseguita solo nel caso in cui il fallito torni in bonis (ex plurimis Cass., SS. UU., sent. n. 21499/2004;
Cass. civ., sent. n. 24156/2018; Cass. civ., sent. n. 1115/2014).
Inoltre, non appare condivisibile l'assunto di parte attrice secondo cui il giudizio potrebbe proseguire contro l'altro condebitore in bonis, la in quanto Controparte_8 solvibile ed in rapporto di mera occasionalità con il fallimento e, di conseguenza, non attratto nella competenza del Tribunale Fallimentare.
Invero, è indubbio che nel caso di specie sussiste litisconsorzio necessario tra l'assicurazione ed il responsabile civile come recentemente confermato dalla Corte di Cassazione.
“In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., a norma dell'art. 23 legge n. 990 del 1969 il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata” (cfr. Cass. Civ., sent.
n. 20752/2024; Cass. Civ., sent. n. 5538/2011; Cass. Civ., sent. n. 9592/1998; Cass. Civ. sent. n.
3162/1982).
Ne consegue che ove l'azione giudiziaria sia stata proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8825/2007; Cass. Civ. sent. n. 2665/2006; Cass. Civ., sent.
n. 5538/2011). Non è pertanto possibile procedere ad accertamento giudiziale in sede di cognizione ordinaria dei diritti vantati nei confronti della curatela. Parimenti ragionando, sono da dichiararsi inammissibili l'eccezione/domanda riconvenzionale esercitate dagli istituti sociali ed , in quanto connesse allo stesso evento oggetto di CP_7 CP_5 causa di cui si discute.
Sul punto va chiarito che l' ha esperito, intervenendo nel giudizio de quo, azione di surroga CP_5 nei confronti dei responsabili civili ( e Controparte_2 [...]
, estranei al rapporto assicurativo, per ottenere il rimborso della somma di € Controparte_8
187.299,64, oltre interessi, a titolo di indennità corrisposte in favore dell'infortunato sul lavoro, sig,
, in seguito all'incidente occorsogli presso la sede della società Parte_1 CP_10
di cui era dipendente, previo accertamento della responsabilità dei convenuti sig.
[...] [...]
e nella causazione del sinistro occorso. CP_4 Controparte_2
Allo stesso modo, l' , ha chiesto con domanda riconvenzionale di accertare la fondatezza delle CP_7 pretese attoree e di condannare il sig. e in persona del Controparte_4 Controparte_2 curatore Avv. R. Masi e/o la ciascuno per le rispettive Controparte_8 responsabilità, ovvero il sig. , nel caso in cui avesse leso il diritto di surroga, al Parte_1 pagamento in suo favore di complessivi € 2.210,32.
La invece, eccepiva la mancanza di prova ex art. 2697 c.c. in Controparte_8 ordine alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo, suo assicurato, nella causazione del sinistro de quo, chiedendo, quindi, di accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attore.
Ciò posto, in ordine alle posizioni di ed , occorre anzitutto chiarire che le stesse hanno CP_7 CP_5 esercitato il proprio diritto di surroga a seguito di un sinistro stradale, la cui norma di riferimento è, oltre all'art. 1916 c.c., l'art. 142 del d.lgs. n. 209/2005; disposizione, quest'ultima, che ha il suo antecedente nell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
In materia, “a norma dell'art. 142, comma 1, cit., l'assicuratore sociale ha diritto di ottenere
«direttamente dall'impresa di assicurazione» il rimborso «delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia stato già pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3». I due commi successivi prevedono l'obbligo del c.d. accantonamento da parte dell'assicuratore del responsabile civile il quale, prima di pagare il danneggiato, dovrà richiedere allo stesso una sorta di dichiarazione liberatoria, che attesti che il medesimo non ha diritto «ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie». Seguono poi le regole per l'esecuzione del pagamento ovvero, in caso di dichiarazione positiva da parte del danneggiato circa l'esistenza di un proprio diritto verso gli assicuratori sociali, l'obbligo di accantonamento «di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare». Il senso del complesso ed articolato sistema delineato dall'art. 142 è quello di consentire al danneggiato un pronto ristoro anche da parte degli assicuratori sociali;
ma, ove questi abbiano erogato somme, essi si surrogano al danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile. È comunque previsto - con l'apposita norma di chiusura dettata nell'ultima parte del comma 3 dell'art. 142 cit. - che l'ente gestore dell'assicurazione sociale «ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione» (v. sul punto la sentenza 25 settembre 2014, n. 20176)” (cfr. Cass. civ., sent. n.
31139/2022) .
Conseguentemente, gli Istituti sociali non hanno agito contro datrice di lavoro Controparte_10 dell'attore, facendo valere un diritto proprio nascente direttamente dal rapporto assicurativo (artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965), bensì nei confronti di un soggetto terzo rispetto al rapporto assicurativo, il quale non ricopriva alcuna posizione di garanzia in favore del danneggiato, facendo valere in giudizio il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato.
L'azione di surroga è prevista dall'art. 1916 c.c., il cui ultimo comma sancisce l'applicabilità delle disposizioni di detto articolo anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ed è disciplinata dalle norme del medesimo codice.
Secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione “…per ottenere il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato, l'ente gestore dell'assicurazione sociale può agire, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei confronti dei terzi responsabili del fatto illecito - per tali intendendo non genericamente i terzi obbligati, ma esclusivamente i soggetti (estranei al rapporto assicurativo) tenuti a rispondere di un evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato debbano rispondere - con esclusione dell'assicuratore del responsabile del danno e con l'unico limite derivante dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato. Ovvero a quel fine il detto ente può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione di veicoli (ma non di quest'ultimo), ai sensi dell'art. 28, comma secondo, della legge n. 990 del 1969, con l'ulteriore limite costituito dall'ammontare del massimale per il quale è stata stipulata l'assicurazione della responsabilità civile, atteso che tra le due normative non sussiste alcuna relazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, trattandosi di azioni che attribuiscono il diritto di surrogazione nei confronti di soggetti obbligati diversi (così la sentenza 20 novembre 1987, n. 8544, più volte confermata in seguito). La successiva sentenza 23 dicembre 1994, n. 11112, ha ulteriormente chiarito che il citato art. 28 non ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 1916 cod. civ., il quale consente all'ente gestore dell'assicurazione sociale di valersi dello strumento surrogatorio nei confronti del terzo responsabile. La diversità delle due azioni fa sì che l'ente di assicurazione sociale ben può decidere di agire contemporaneamente contro il terzo responsabile e contro la società assicuratrice di quest'ultimo (tali principi sono stati confermati dalla più recente ordinanza 23 novembre 2017, n.
27869 e valgono anche in relazione al vigente art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005)” (cfr. Cass. civ., sent. n. 31139/2022).
Ne consegue che “l'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dalla soggezione del secondo a procedura concorsuale, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis actractiva del tribunale fallimentare” (cfr. Cass. civ, sent. n. 4464/2011; Cass. civ., sent. n.
2411/2010).
Così, l'autonomia del giudizio in sede ordinaria del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto del suo fallimento, non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo, stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (Cass. civ., sent. n. 14468/2005).
Tanto premesso, per quanto condivisibile l'assunto dell'assicurazione sociale secondo la CP_5 quale sia possibile procedere nei confronti del condebitore solidale in bonis, va anche considerato che la surrogazione prevista dalla citata norma concreta una forma di successione a titolo particolare dell'assicuratore ( ) che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso il responsabile CP_5 del danno (ex multis SS.UU., sent. n. 8620/2015; Cass. civ., sent. n. 10649/2012; Cass. civ., sent. n.
4347/2009; Cass. civ., sent. n. 1336/2009; Cass. civ., sent. n. 24806/2005; Cass. civ., sent. n.
2219/1998; Cass. civ., sent. n. 9693/1994). Di conseguenza, l' acquista tali diritti nel CP_5 medesimo stato, e con gli stessi limiti, in cui essi spettavano all'assicurato (cfr. Cass. civ., sent. n.
25182/2007; Cass. civ., sent. n. 12939/2007).
Così, in particolare, non si conviene con quanto eccepito dall' secondo cui l'improcedibilità CP_5 per intervenuto fallimento della società proprietaria del veicolo riguarda la sola domanda dell' nei confronti del responsabile civile dell'evento, non operando in relazione all'azione CP_5 promossa contro la trattandosi di due azioni distinte e Controparte_8 diversamente disciplinate.
Ricostruite le coordinate ermeneutiche sottese all'azione di regresso, ciò che rileva, invero, nel caso di specie, è la necessità di dover procedere all'accertamento delle reciproche responsabilità nella causazione dell'evento, atteso che non appare sussistere sul punto un riconoscimento univoco e pacifico tra le parti. Pertanto, anche le pretese avanzate dall' e dall' nel giudizio de quo non si pongono in CP_5 CP_7 un rapporto di mera occasionalità con la dichiarazione di fallimento del responsabile civile, con conseguente attrazione nella competenza del Tribunale fallimentare, al fine di garantire la unitarietà dell'accertamento di tutte le questioni che possono comunque essere correlate al medesimo rapporto controverso.
Del resto, l'azione di surrogazione è una successione del credito e come tale il credito deve essere certo. Se il credito non esiste, chi si surroga, non può pretendere il pagamento da un inesistente debitore.
Pertanto, in presenza di una contestazione circa la responsabilità del sinistro occorso, non è possibile stabilire nel giudizio de quo quale sia la fonte dell'obbligo dei terzi verso e l' CP_5 CP_7 ovvero a che titolo la dovrebbe rimborsare l'assicurazione sociale, Controparte_8 prescindendo dall'esame delle domande avanzate dalle altre parti.
“La surroga presuppone pur sempre che sussista il credito nel quale ci si surroga. Solo in quel caso essa opera ope legis. Quando la legge prevede che la successione avviene ex lege, vuol significare che non occorre un atto apposito affinché essa operi, ma ovviamente è dato per presupposto che il credito in cui si succede debba esistere;
altrimenti la surrogazione non ha oggetto: non ci si può surrogare in una situazione giuridica che non c'è. Le regole che la ricorrente cita danno per scontato che un credito del lavoratore verso terzi vi sia, ed allora in quel caso, la surroga avviene ope legis, senza bisogno di alcun atto apposito;
ma se il lavoratore non ha alcun credito verso i terzi, la surroga non opera affatto (verso i terzi), perché non c'è un credito in cui surrogarsi. Allo stesso modo, si può cedere un credito esistente, ma non uno inesistente: chi acquista un credito inesistente non ha pretese verso il terzo, in quanto costui non è debitore del cedente. Non c'è qui, pare evidente, un terzo responsabile verso cui surrogarsi” (cfr. Cass.civ., ord.
n. 8211/2025).
Una siffatta conclusione, del resto, non pregiudica il diritto degli Istituto sociali di agire nei confronti dei terzi responsabili, atteso che per costante orientamento giurisprudenziale, la comunicazione di pagamento dell'indennizzo effettuata nei confronti dell'assicurazione, come nel caso di specie, implica l'obbligo di quest'ultima di accantonamento delle somme.
Infatti, la compagnia assicuratrice prima di provvedere alla liquidazione del danno è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione che attesti che egli non abbia diritto a prestazioni da parte dell' e dell' , nonché di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Se CP_7 CP_5 il danneggiato dichiara di averne diritto, l'assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma a valere sul complessivo risarcimento dovuto idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare a qualsiasi titolo.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, rilevata la natura pregiudiziale di rito della questione sopra esaminata e ritenuta la presente controversia, per le ragioni in precedenza esposte, riservata alla competenza funzionale del Tribunale fallimentare di Cosenza, nel caso di specie, deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande proposte.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la mancata delibazione delle ulteriori eccezioni e deduzioni con cui le parti convenute hanno contestato l'ammissibilità e fondatezza della stessa domanda, in quanto assorbite.
La complessità delle questioni esaminate e l'evoluzione giurisprudenziale in materia giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. TO PR, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1658/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande formulate dall'attore nei confronti delle parti convenute;
2) dichiara inammissibile le domande di surroga avanzate dall' con domanda CP_7 riconvenzionale e dall' con atto di intervento nel presente giudizio;
CP_5
3) compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio.
Paola, 3.12.2025
Il Giudice
TO PR