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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/11/2025, n. 11154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11154 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 6232 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: altre questioni di diritti amministrativo- opposizione a ingiunzione di pagamento.
TRA
(c.f.: , nato a [...] il 1 Parte_1 C.F._1
giugno 1955, rappresentato e difeso dall'avv. Sabino Antonino Sarno (c.f.:
), presso il cui studio legale in Portici (NA), alla Via C.F._2
Diaz, n. 2, elettivamente domicilia giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. con sede legale in alla via G. Porzio, Centro CP_1
Direzionale, Isola C1
CONVENUTO CONTUMACE
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Piazza Municipio, n. 1 CP_1
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 1 di 12 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI. Per il ricorrente, accertare e dichiarare illegittima l'ingiunzione di pagamento prot. n. 0114366/21, ed ogni atto presupposto e/o consequenziale.
MOTIVI IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. a mezzo di ricorso, ha proposto Parte_1 CP_3
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla Controparte_1
ex art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 63, prot. n. 0114366/21 del
[...]
28 dicembre 2021, notificato il 16 febbraio 2022.
A mezzo dell'atto ora richiamato il ha ingiunto il Controparte_2
pagamento della somma di euro 9.000,00 a titolo di acconto, quale indennità al 28 dicembre 2016, e di euro 150,00 per ogni mese successivo di occupazione dell'immobile sito in alla IV Traversa - Via Villa CP_1
Bisignano n. 50, piano 1, int. 2.
Dalla lettura della diffida, sottoscritta sia dall'amministratore unico della che dalla dirigente del Servizio demanio e patrimonio Controparte_1
del si apprende che la domanda ha ad oggetto somme richieste a CP_2
titolo di acconto, finalizzate a risarcire il danno causato dall'occupazione abusiva dell'immobile.
Con riferimento a tale immobile, dopo l'ordinanza di acquisizione n. 603 del
14 dicembre 1978 al patrimonio del ai sensi dell'art. 15, Controparte_2
comma 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, fu presentata un'istanza di condono da parte di Questa venne esitata positivamente Controparte_4
dall'amministrazione cittadina a mezzo del Permesso di Costruire in sanatoria n. 27604 in data 4 marzo 2011.
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 2 di 12 Per di più, a detta dell'attore, non sussiste alcuna determina dirigenziale con la quale viene disposto l'annullamento dell'ordinanza di acquisizione n. 603 del 14 dicembre 1978.
Alla luce del quadro fattuale ora descritto, l'attore ha proposto opposizione avverso la già menzionata diffida, eccependo: l'avvenuta presentazione dell'istanza per la cancellazione della trascrizione dell'acquisizione al patrimonio comunale stante il rilasciato permesso di costruire in sanatoria;
la carenza di legittimazione passiva dell'opponente, in quanto occupante l'immobile in qualità di conduttore dalla data del 2 aprile 2017.
Con memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., parte attrice specificava inoltre che il Comune aveva prestato assenso alla cancellazione totale della formalità di acquisizione mediante determina dirigenziale n. I1056-41 del 3 maggio
2023.
In conclusione, l'attore chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento emessa dal per le ragioni ora esposte. CP_2
Il e la restavano contumaci per tutta Controparte_2 Controparte_1
la durata del giudizio.
MOTIVI IN DIRITTO
Così riassunti i termini della controversia, occorre in via preliminare, dichiarare la contumacia del e della Controparte_2 Controparte_1
entrambi ritualmente citati ma non costituitisi in giudizio.
Occorre, ancora, premettere che oggetto della controversia è la diffida prot. n.
0114366/21 del 28/12/2021, con la quale si ingiungeva al ricorrente il pagamento dell'importo forfettario di euro 9.000,00 al 28 dicembre 2016 oltre
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 3 di 12 la somma forfettaria pari a euro 150,00 per ogni mese successivo di occupazione sine titulo.
Dalla predetta diffida, sottoscritta sia dall'amministratore unico della CP_1
che dal dirigente del Servizio demanio e patrimonio del
[...] CP_2
emerge che le somme in essa indicate sono chieste quali l'indennità di occupazione e di risarcimento del danno sofferti dall'ente proprietario, in corso di accertamento, e quale acconto, “nelle more del calcolo delle somme effettivamente dovute”, per l'occupazione abusiva dell'immobile già individuato, nonostante il provvedimento di disposizione dirigenziale n. 202 del 3 maggio 2023 con la quale era stata annullata l'Ordinanza di
Acquisizione n. 603 del 14 dicembre 1978.
Dalle circostanze ora descritte si evidenzia che l'atto impugnato costituisce una mera diffida ad adempiere, le cui funzioni risiedono nell'interruzione della prescrizione e nell'induzione all'adempimento spontaneo. In assenza dei requisiti formali richiesti dall'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910, su tutti l'ordine “di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”, ed avendo ad oggetto un credito in corso di accertamento
(acconto) non calcolato, non può essere qualificata quale ingiunzione di pagamento.
Da tale constatazione deriva la qualificazione della presente iniziativa giudiziale in termini di domanda di accertamento negativo del credito vantato dal con conseguente carenza di legittimazione passiva Controparte_2
della ente estraneo al rapporto giuridico della cui Controparte_1
esistenza si discute.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 4 di 12 Il ricorrente, dopo il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, presentava domanda di cancellazione della trascrizione dai Registri immobiliari dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale. A seguito della suddetta istanza di cancellazione, il Comune prestava l'assenso alla cancellazione dell'acquisizione, con disposizione dirigenziale del 3 maggio
2023 allegata alla memoria dell'attore ex art. 183 c.p.c.
Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto appare utile richiamare la normativa in materia.
L'art. 15 della legge n. 10/1977, commi terzo e quarto (applicabile alla fattispecie in esame) recita: “le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco”.
L'art. 7 della legge n. 47/1985 ha ulteriormente previsto che “il Sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo art. 8, ingiunge la demolizione” (comma 2) e ai commi 3, 4, 5, 6 e
9 che: “se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime […] sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 5 di 12 all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del Sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con Delibera Consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo”.
L'art 31 della medesima legge n. 47/1985 ha previsto che: “Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data dell'1 ottobre 1983 ed eseguite: a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
[…] Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione, nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima […]”.
Il successivo art. 32, poi, precisa che: “fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, è subordinato al parere favorevole
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 6 di 12 delle amministrazioni preposte alla tutela dal vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centoventi giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo”.
Dispone, anche, l'art. 38 che “la presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'art. 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'art. 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative. Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero”.
L'art 43 della legge n. 47/1985, prevede che “l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria”. Va anche dato atto che l'art. 39 legge n. 724/1994 (legge in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie) ha ulteriormente previsto che “1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (art. 31 ss.), e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 7 di 12 termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.
6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994. la disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento l'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato richiesto nei termini di cui all'articolo 35 della legge 28 febbraio
1985, n. 47”.
Di particolare interesse il comma 19 della legge, secondo cui “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria”.
Orbene, la giurisprudenza in più occasioni ha affermato che l'acquisizione gratuita al patrimonio del di un manufatto abusivo determina una CP_2
situazione inconciliabile con la sanatoria soltanto quando all'immissione nel possesso sia seguita la demolizione dell'immobile abusivo o la sua
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 8 di 12 utilizzazione a fini pubblici, sicché, in mancanza di tali evenienze, domanda di condono è ammissibile e può essere accolta in presenza dei relativi presupposti (ex multis Cass. Civ., Sez. I, 19 dicembre 2017, n. 30497).
Ad avviso del Tribunale, il diritto ad ottenere l'annullamento dell'acquisizione e la cancellazione della trascrizione dai pubblici registri immobiliari è previsto esclusivamente al fine di facilitare la circolazione dei beni immobili in attesa di condono (art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985), mentre non ha alcun rilievo nel rapporto intercorrente tra il proprietario e il l'acquisizione perde efficacia con la proposizione della domanda di CP_2
condono a prescindere dalla presentazione dell'istanza di annullamento (Trib.
Napoli, Sez. X, 29 aprile 2025, n. 4197; Trib. Napoli, Sez. X, 2 gennaio 2025,
n. 13).
La giurisprudenza amministrativa, a tal proposito, ha chiarito che la presentazione di una domanda di concessione in sanatoria per abusi edilizi impone al Comune competente la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Gli atti repressivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia, salva la necessità di una loro rinnovata adozione nell'eventualità di un successivo rigetto dell'istanza di sanatoria. Se infatti viene accolta la domanda di concessione in sanatoria, conseguentemente gli atti sanzionatori impugnati sono implicitamente rimossi;
se viceversa il
Comune disattende l'istanza, respingendola, è tenuto, in base all'art. 40, comma 1, legge n. 47/1985, a procedere al completo riesame della fattispecie, assumendo se del caso nuovi, e questa volta conclusivi, provvedimenti sanzionatori, che a loro volta troveranno esecuzione oppure saranno oggetto di autonoma impugnativa, con conseguente cessazione immediata, anche in
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 9 di 12 caso di diniego di sanatoria, di ogni efficacia lesiva da parte della primitiva ordinanza impugnata.
La richiesta presentata da parte ricorrente di permesso di costruire in sanatoria, previa demolizione parziale delle opere abusive ed esecuzione di lavori di completamento, determina la sopravvenuta carenza d'interesse all'annullamento dell'atto sanzionatorio in relazione al quale tale domanda è stata presentata (a seconda dei casi, l'ordine di demolizione dell'abuso accertato, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi o i successivi provvedimenti di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale), con la traslazione dell'interesse a ricorrere sul futuro provvedimento che, eventualmente, abbia a respingere la domanda medesima e disponga nuovamente la demolizione dell'opera abusiva (Cons. St., Sez. V, 28 giugno 2012, n. 3821).
La presentazione della domanda di concessione in sanatoria impone al
Comune competente la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti: se la domanda di concessione in sanatoria è accolta, gli atti sanzionatori impugnati sono implicitamente rimossi;
ove la domanda venga disattesa il deve procedere al completo riesame della fattispecie, CP_2
assumendo se del caso nuovi provvedimenti sanzionatori, i quali a loro volta troveranno esecuzione oppure saranno oggetto di autonoma impugnativa.
Dunque, a seguito dell'istanza di condono perdono efficacia tutti gli atti repressivi posti in essere sino a quel momento, ivi compresa l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del CP_2
Ne consegue che l'occupazione dell'immobile de quo da parte dell'istante non può qualificarsi sine titulo e le somme richieste nella diffida impugnata
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 10 di 12 non sono dovute. Con la concessione in sanatoria, i poteri repressivi dell'abuso edilizio ormai condonato sono venuti meno, sicché il Comune non può più vantare alcun diritto sull'immobile altrui.
D'altronde il medesimo con l'accoglimento della domanda di CP_2
cancellazione dell'ordinanza di acquisizione, ha di fatto affermato in termini impliciti ma inequivocabili la sua intenzione di non procedere alla riscossione delle somme dedotte nella diffida di pagamento impugnata.
In conclusione, la domanda proposta da deve essere Parte_1
accolta e va dichiarata l'insussistenza del diritto di credito vantato dal
Controparte_2
Con riguardo alle spese di lite, deve darsi atto che la sola contumacia del non consente, di per sé, la compensazione delle medesime. In tal CP_2
senso si è posta la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui «la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario
l'accertamento giudiziale» (Cass. Civ., Sez. II, 23 marzo 2018, n. 7292).
Nel caso in esame, infatti, il ha indotto la parte ad adire gli Controparte_2
organi giurisdizionali competenti, motivo per cui, seppur in misura ridotta, esso deve essere condannato alle spese di lite.
Queste seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, aggiornati ai sensi del decreto n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte, della natura seriale delle questioni trattate,
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 11 di 12 applicandosi i valori minimi. Nulla con riguardo alle spese per la
[...]
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la carenza d legittimazione passiva della Controparte_1
- dichiara l'inesistenza del diritto di credito vantato dal con Controparte_2
la diffida prot. n. 0114366/21;
- condanna il al pagamento delle spese di lite dell'attore, Controparte_2
liquidate in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.600,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato costituito, avv. Sabino Antonino Sarno, dichiaratosi antistatario.
- nulla sulle spese di lite per Controparte_1
Napoli, 24.11.2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 6232 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: altre questioni di diritti amministrativo- opposizione a ingiunzione di pagamento.
TRA
(c.f.: , nato a [...] il 1 Parte_1 C.F._1
giugno 1955, rappresentato e difeso dall'avv. Sabino Antonino Sarno (c.f.:
), presso il cui studio legale in Portici (NA), alla Via C.F._2
Diaz, n. 2, elettivamente domicilia giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. con sede legale in alla via G. Porzio, Centro CP_1
Direzionale, Isola C1
CONVENUTO CONTUMACE
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Piazza Municipio, n. 1 CP_1
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 1 di 12 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI. Per il ricorrente, accertare e dichiarare illegittima l'ingiunzione di pagamento prot. n. 0114366/21, ed ogni atto presupposto e/o consequenziale.
MOTIVI IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. a mezzo di ricorso, ha proposto Parte_1 CP_3
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla Controparte_1
ex art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 63, prot. n. 0114366/21 del
[...]
28 dicembre 2021, notificato il 16 febbraio 2022.
A mezzo dell'atto ora richiamato il ha ingiunto il Controparte_2
pagamento della somma di euro 9.000,00 a titolo di acconto, quale indennità al 28 dicembre 2016, e di euro 150,00 per ogni mese successivo di occupazione dell'immobile sito in alla IV Traversa - Via Villa CP_1
Bisignano n. 50, piano 1, int. 2.
Dalla lettura della diffida, sottoscritta sia dall'amministratore unico della che dalla dirigente del Servizio demanio e patrimonio Controparte_1
del si apprende che la domanda ha ad oggetto somme richieste a CP_2
titolo di acconto, finalizzate a risarcire il danno causato dall'occupazione abusiva dell'immobile.
Con riferimento a tale immobile, dopo l'ordinanza di acquisizione n. 603 del
14 dicembre 1978 al patrimonio del ai sensi dell'art. 15, Controparte_2
comma 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, fu presentata un'istanza di condono da parte di Questa venne esitata positivamente Controparte_4
dall'amministrazione cittadina a mezzo del Permesso di Costruire in sanatoria n. 27604 in data 4 marzo 2011.
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 2 di 12 Per di più, a detta dell'attore, non sussiste alcuna determina dirigenziale con la quale viene disposto l'annullamento dell'ordinanza di acquisizione n. 603 del 14 dicembre 1978.
Alla luce del quadro fattuale ora descritto, l'attore ha proposto opposizione avverso la già menzionata diffida, eccependo: l'avvenuta presentazione dell'istanza per la cancellazione della trascrizione dell'acquisizione al patrimonio comunale stante il rilasciato permesso di costruire in sanatoria;
la carenza di legittimazione passiva dell'opponente, in quanto occupante l'immobile in qualità di conduttore dalla data del 2 aprile 2017.
Con memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., parte attrice specificava inoltre che il Comune aveva prestato assenso alla cancellazione totale della formalità di acquisizione mediante determina dirigenziale n. I1056-41 del 3 maggio
2023.
In conclusione, l'attore chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento emessa dal per le ragioni ora esposte. CP_2
Il e la restavano contumaci per tutta Controparte_2 Controparte_1
la durata del giudizio.
MOTIVI IN DIRITTO
Così riassunti i termini della controversia, occorre in via preliminare, dichiarare la contumacia del e della Controparte_2 Controparte_1
entrambi ritualmente citati ma non costituitisi in giudizio.
Occorre, ancora, premettere che oggetto della controversia è la diffida prot. n.
0114366/21 del 28/12/2021, con la quale si ingiungeva al ricorrente il pagamento dell'importo forfettario di euro 9.000,00 al 28 dicembre 2016 oltre
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 3 di 12 la somma forfettaria pari a euro 150,00 per ogni mese successivo di occupazione sine titulo.
Dalla predetta diffida, sottoscritta sia dall'amministratore unico della CP_1
che dal dirigente del Servizio demanio e patrimonio del
[...] CP_2
emerge che le somme in essa indicate sono chieste quali l'indennità di occupazione e di risarcimento del danno sofferti dall'ente proprietario, in corso di accertamento, e quale acconto, “nelle more del calcolo delle somme effettivamente dovute”, per l'occupazione abusiva dell'immobile già individuato, nonostante il provvedimento di disposizione dirigenziale n. 202 del 3 maggio 2023 con la quale era stata annullata l'Ordinanza di
Acquisizione n. 603 del 14 dicembre 1978.
Dalle circostanze ora descritte si evidenzia che l'atto impugnato costituisce una mera diffida ad adempiere, le cui funzioni risiedono nell'interruzione della prescrizione e nell'induzione all'adempimento spontaneo. In assenza dei requisiti formali richiesti dall'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910, su tutti l'ordine “di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”, ed avendo ad oggetto un credito in corso di accertamento
(acconto) non calcolato, non può essere qualificata quale ingiunzione di pagamento.
Da tale constatazione deriva la qualificazione della presente iniziativa giudiziale in termini di domanda di accertamento negativo del credito vantato dal con conseguente carenza di legittimazione passiva Controparte_2
della ente estraneo al rapporto giuridico della cui Controparte_1
esistenza si discute.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 4 di 12 Il ricorrente, dopo il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, presentava domanda di cancellazione della trascrizione dai Registri immobiliari dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale. A seguito della suddetta istanza di cancellazione, il Comune prestava l'assenso alla cancellazione dell'acquisizione, con disposizione dirigenziale del 3 maggio
2023 allegata alla memoria dell'attore ex art. 183 c.p.c.
Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto appare utile richiamare la normativa in materia.
L'art. 15 della legge n. 10/1977, commi terzo e quarto (applicabile alla fattispecie in esame) recita: “le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco”.
L'art. 7 della legge n. 47/1985 ha ulteriormente previsto che “il Sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo art. 8, ingiunge la demolizione” (comma 2) e ai commi 3, 4, 5, 6 e
9 che: “se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime […] sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 5 di 12 all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del Sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con Delibera Consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo”.
L'art 31 della medesima legge n. 47/1985 ha previsto che: “Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data dell'1 ottobre 1983 ed eseguite: a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
[…] Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione, nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima […]”.
Il successivo art. 32, poi, precisa che: “fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, è subordinato al parere favorevole
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 6 di 12 delle amministrazioni preposte alla tutela dal vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centoventi giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo”.
Dispone, anche, l'art. 38 che “la presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'art. 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'art. 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative. Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero”.
L'art 43 della legge n. 47/1985, prevede che “l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria”. Va anche dato atto che l'art. 39 legge n. 724/1994 (legge in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie) ha ulteriormente previsto che “1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (art. 31 ss.), e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 7 di 12 termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.
6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994. la disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento l'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato richiesto nei termini di cui all'articolo 35 della legge 28 febbraio
1985, n. 47”.
Di particolare interesse il comma 19 della legge, secondo cui “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria”.
Orbene, la giurisprudenza in più occasioni ha affermato che l'acquisizione gratuita al patrimonio del di un manufatto abusivo determina una CP_2
situazione inconciliabile con la sanatoria soltanto quando all'immissione nel possesso sia seguita la demolizione dell'immobile abusivo o la sua
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 8 di 12 utilizzazione a fini pubblici, sicché, in mancanza di tali evenienze, domanda di condono è ammissibile e può essere accolta in presenza dei relativi presupposti (ex multis Cass. Civ., Sez. I, 19 dicembre 2017, n. 30497).
Ad avviso del Tribunale, il diritto ad ottenere l'annullamento dell'acquisizione e la cancellazione della trascrizione dai pubblici registri immobiliari è previsto esclusivamente al fine di facilitare la circolazione dei beni immobili in attesa di condono (art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985), mentre non ha alcun rilievo nel rapporto intercorrente tra il proprietario e il l'acquisizione perde efficacia con la proposizione della domanda di CP_2
condono a prescindere dalla presentazione dell'istanza di annullamento (Trib.
Napoli, Sez. X, 29 aprile 2025, n. 4197; Trib. Napoli, Sez. X, 2 gennaio 2025,
n. 13).
La giurisprudenza amministrativa, a tal proposito, ha chiarito che la presentazione di una domanda di concessione in sanatoria per abusi edilizi impone al Comune competente la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Gli atti repressivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia, salva la necessità di una loro rinnovata adozione nell'eventualità di un successivo rigetto dell'istanza di sanatoria. Se infatti viene accolta la domanda di concessione in sanatoria, conseguentemente gli atti sanzionatori impugnati sono implicitamente rimossi;
se viceversa il
Comune disattende l'istanza, respingendola, è tenuto, in base all'art. 40, comma 1, legge n. 47/1985, a procedere al completo riesame della fattispecie, assumendo se del caso nuovi, e questa volta conclusivi, provvedimenti sanzionatori, che a loro volta troveranno esecuzione oppure saranno oggetto di autonoma impugnativa, con conseguente cessazione immediata, anche in
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 9 di 12 caso di diniego di sanatoria, di ogni efficacia lesiva da parte della primitiva ordinanza impugnata.
La richiesta presentata da parte ricorrente di permesso di costruire in sanatoria, previa demolizione parziale delle opere abusive ed esecuzione di lavori di completamento, determina la sopravvenuta carenza d'interesse all'annullamento dell'atto sanzionatorio in relazione al quale tale domanda è stata presentata (a seconda dei casi, l'ordine di demolizione dell'abuso accertato, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi o i successivi provvedimenti di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale), con la traslazione dell'interesse a ricorrere sul futuro provvedimento che, eventualmente, abbia a respingere la domanda medesima e disponga nuovamente la demolizione dell'opera abusiva (Cons. St., Sez. V, 28 giugno 2012, n. 3821).
La presentazione della domanda di concessione in sanatoria impone al
Comune competente la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti: se la domanda di concessione in sanatoria è accolta, gli atti sanzionatori impugnati sono implicitamente rimossi;
ove la domanda venga disattesa il deve procedere al completo riesame della fattispecie, CP_2
assumendo se del caso nuovi provvedimenti sanzionatori, i quali a loro volta troveranno esecuzione oppure saranno oggetto di autonoma impugnativa.
Dunque, a seguito dell'istanza di condono perdono efficacia tutti gli atti repressivi posti in essere sino a quel momento, ivi compresa l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del CP_2
Ne consegue che l'occupazione dell'immobile de quo da parte dell'istante non può qualificarsi sine titulo e le somme richieste nella diffida impugnata
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 10 di 12 non sono dovute. Con la concessione in sanatoria, i poteri repressivi dell'abuso edilizio ormai condonato sono venuti meno, sicché il Comune non può più vantare alcun diritto sull'immobile altrui.
D'altronde il medesimo con l'accoglimento della domanda di CP_2
cancellazione dell'ordinanza di acquisizione, ha di fatto affermato in termini impliciti ma inequivocabili la sua intenzione di non procedere alla riscossione delle somme dedotte nella diffida di pagamento impugnata.
In conclusione, la domanda proposta da deve essere Parte_1
accolta e va dichiarata l'insussistenza del diritto di credito vantato dal
Controparte_2
Con riguardo alle spese di lite, deve darsi atto che la sola contumacia del non consente, di per sé, la compensazione delle medesime. In tal CP_2
senso si è posta la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui «la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario
l'accertamento giudiziale» (Cass. Civ., Sez. II, 23 marzo 2018, n. 7292).
Nel caso in esame, infatti, il ha indotto la parte ad adire gli Controparte_2
organi giurisdizionali competenti, motivo per cui, seppur in misura ridotta, esso deve essere condannato alle spese di lite.
Queste seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, aggiornati ai sensi del decreto n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte, della natura seriale delle questioni trattate,
Proc. R.G.n.6232/2022 – sentenza Pagina 11 di 12 applicandosi i valori minimi. Nulla con riguardo alle spese per la
[...]
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la carenza d legittimazione passiva della Controparte_1
- dichiara l'inesistenza del diritto di credito vantato dal con Controparte_2
la diffida prot. n. 0114366/21;
- condanna il al pagamento delle spese di lite dell'attore, Controparte_2
liquidate in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.600,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato costituito, avv. Sabino Antonino Sarno, dichiaratosi antistatario.
- nulla sulle spese di lite per Controparte_1
Napoli, 24.11.2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
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