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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1604/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIACOMINI DELMIRO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. GIACOMINI DELMIRO;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SALVO
RICCARDO;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 4.4.2024 la adiva il Tribunale di Parte_1
Bologna quale giudice del lavoro, evocando in giudizio l' e chiedendo - anche in via CP_2 cautelare – che fosse accertato: a) il suo diritto a far accertare l'illegittimità della nota di rettifica dell' del 9.11.2023 e dell'invito del 13.3.2024; b) il suo diritto a conguagliare CP_2 quanto da essa pagato ai dipendenti per FIS Covid con quanto dovuto all' per contributi;
CP_2
c) l'inesistenza del suo obbligo di corrispondere all' quanto dovuto per contributi, appunto CP_2 perché oggetto di conguaglio. Chiedeva altresì, in via meramente subordinata, che l' fosse CP_2 condannato a rimborsarle la somma di €. 26.161,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, anticipata ai dipendenti per conto dell' . CP_2
Affermava che: 1) aveva anticipato ai propri dipendenti il trattamento di FIS Covid del mese di ottobre 2020 per la complessiva somma di €. 26.161,00; 2) aveva conguagliato tale somma con i contributi dovuti all' ; 3) illegittimamente l le aveva CP_2 Controparte_3 negato il conguaglio e chiesto il versamento dei contributi, poiché della dedotta compensazione sussistevano tutti i presupposti ex art. 7, comma 2, D.l.vo n. 148/15; 4) illegittimo era, di pagina 1 di 5 conseguenza, il mancato rilascio da parte dell' del DURC, sul presupposto – erroneo – di CP_2 una sua inadempienza contributiva che – invece – non sussisteva, proprio in ragione dell'invocata compensazione, illegittimamente negata;
5) aveva quindi diritto a far accertare la legittimità del conguaglio e a far condannare l al rilascio a suo favore del Controparte_3
CP_4
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in CP_2 fatto e in diritto.
Affermava che l' non poteva essere condannato al rilascio del Controparte_3
e, dunque, la relativa domanda era inammissibile. Aggiungeva che il diniego del DURC CP_4 era fondato sulla sussistenza di due debiti contributivi della società ricorrente, la quale ne contestava uno soltanto: anche a prescindere dall'infondatezza delle difese da essa svolte in relazione a un debito, era comunque pacifica la sussistenza dell'altro, perché non contestata. Aggiungeva ancora che alla società ricorrente era stato autorizzato il pagamento da parte dell' delle integrazioni salariali ai dipendenti, cosicché aveva errato a pagare direttamente CP_2
i dipendenti e poi chiedere il conguaglio. Inoltre, da tale richiesta era decaduta poiché, pur se consapevole dell'errore compiuto, non aveva richiesto la modifica della domanda né ne aveva presentato una nuova nel rispetto del termine di legge.
Circa la domanda cautelare la società ricorrente in particolare richiamava, quanto al fumus boni iuris, le argomentazioni svolte nel merito e affermava, quanto al periculum in mora, che il mancato rilascio del impediva la riscossione dei crediti, quale appaltatrice, relativi
CP_4 ad alcuni appalti conclusi con altrettante P.a. che, in assenza del le negavano il
CP_4 pagamento dei corrispettivi;
eccepiva l' , in via pregiudiziale, l'inammissibilità della CP_2 domande cautelari poiché, da un lato, si trattava di domande di mero accertamento e, dall'altro, la condanna al rilascio del non era consentita;
negava comunque la sussistenza sia del
CP_4 fumus boni iuris, visto che non vi erano i presupposti per il conguaglio richiesto, che del periculum in mora, poiché la dedotta difficoltà di ricorrere al credito, conseguenza del diniego del non costituiva necessariamente il pregiudizio irreparabile richiesto dall'art. 700
CP_4
c.p.c.
Con ordinanza del 29.5.2024, all'esito della fase cautelare, le domande cautelari erano dichiarate inammissibili;
istruita per il resto solo documentalmente, nel merito la causa era decisa all'udienza del 9.1.2025, con motivazione riservata. Deve anzitutto essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna al rilascio del
È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “deve nondimeno CP_4 escludersi che il giudice ordinario, chiamato a decidere su una controversia in cui un'impresa
o un lavoratore autonomo lamenti il mancato rilascio del per presunte irregolarità CP_4 contributive, possa condannare l'ente previdenziale a rilasciarlo: osta al riguardo la previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, la quale, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo (così, tra le più recenti, Cass. S.U. n. 23835 del 2004); ed è affatto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui la competenza giurisdizionale del giudice ordinario su una domanda con la quale un privato insorga contro atti e comportamenti di una pubblica amministrazione che
pagina 2 di 5 siano lesivi delle sue posizioni di diritto soggettivo e non trovino fondamento nell'esercizio di poteri discrezionali idonei a degradarle in meri interessi legittimi, non viene meno per il fatto che l'attore abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell'Amministrazione a un facere, atteso che ciò implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall'emanare la pronuncia richiestagli (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 600 del 1979 e innumerevoli successive conformi)” (così Cass. civ., sez. lav., n. 5825/21); Dunque, nel caso in esame, la domanda di condanna deve ritenersi inammissibile perché vietata ex art. 4 L. n. 2248/1865, allegato E. Deve inoltre essere rigettata la domanda di accertamento della nota di rettifica del 9.10.2023. Anzitutto l'invito a regolarizzare del 13.3.2024 - e oggetto del presente giudizio - contiene la contestazione di due irregolarità: 1) la nota di rettifica n. 10/2020 per l'importo di €. 31.908,13, oltre alle sanzioni per €. 10.735,12, e così complessivamente €. 42.643,25 (documento n. 4 di parte resistente;
2) la nota di rettifica n. 5/2020 per l'importo di €. 1.429,48, oltre alle sanzioni per €. 540,85, e così complessivamente €. 1.970,33 (documenti nn. 3 e 5 di parte resistente). Oggetto del presente giudizio deve ritenersi solo la prima nota, visto che in relazione alla seconda non è mossa alcuna contestazione. La nota di rettifica relativa al periodo del 10/2020 - matricola n. 1313196590 - è stata emessa per: 1) il disconoscimento di €. 366,37 relativamente al conguaglio delle indennità di integrazione salariale associate all'autorizzazione n° 130050274777; 2) il disconoscimento dell'intero importo delle indennità di integrazioni salariali conguagliate per €. 31.538,00 e associate all'autorizzazione n. 130050274776. Quanto al primo, afferma l' che il disconoscimento è dovuto al fatto che è stata CP_2 conguagliata l'indennità per alcuni lavoratori non autorizzati alla fruizione dell'integrazione salariale (autorizzazione n. 130050274777). La circostanza non è in alcun modo contestata dalla società ricorrente, cosicché il disconoscimento deve ritenersi fondato. Quanto al secondo, il conguaglio è stato interamente disconosciuto poiché l'autorizzazione n. 130050274776 prevedeva il pagamento diretto da parte dell delle CP_2 indennità per gli eventi di integrazione salariale fruiti e non l'anticipazione ai lavoratori da parte della società e il conseguente conguaglio (documenti nn. 9 e 10 di parte resistente). Il 30.10.2023 la società chiedeva la trasformazione dell'autorizzazione da pagamento diretto a conguaglio, richiesta che era negata dall' poiché doveva essere fatta entro il CP_2 termine di decadenza di cui al messaggio n. 1008/21, e cioè il 31.3.2021 (documento n. 6 CP_2 di parte resistente), visto che l'autorizzazione era stata notifica alla società il 2.11.2020 (documento n. 11 di parte resistente) e tenuto conto della proroga di termini ivi prevista. Entro la stessa data erano poi stati prorogati i termini di presentazione di un'eventuale nuova domanda (documento n. 14 di parte resistente). Peraltro, dalla comunicazione del consulente della società, risulta che essa era a conoscenza dell'errore nella domanda (documento n. 6 di parte resistente), senza che però si sia attivata per modificare l'istanza né presentare una nuova
– corretta – domanda. Sotto altro profilo, deve rilevarsi che l'art. 7 D.l.vo n. 148/15 stabilisce che “
1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla
pagina 3 di 5 fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall' CP_2 all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data”. Nel caso in esame la società ricorrente ha richiesto il pagamento diretto delle indennità di integrazione da parte dell' , ottenendo la relativa autorizzazione, per il periodo dal 2.5 al CP_2
6.6.2020 (documento n. 10 di parte resistente). Ha poi però provveduto al pagamento diretto ai dipendenti, invocando un credito da conguagliare di €. 26.161.00, senza chiedere all' il CP_2 rimborso delle somme pagate direttamente - peraltro erroneamente - entro il termine di decadenza di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, come richiesto dalla norma. Proprio perché l'autorizzazione concessa non era relativa al pagamento da parte della società, salvo conguaglio, ma al pagamento diretto da parte dell , nell'indicato termine di CP_2 decadenza la società avrebbe dovuto farsi autorizzare dall' al pagamento diretto, o con la CP_2 rettifica dell'originaria domanda o con la presentazione di una nuova;
così infatti deve intendersi il citato art. 7 quando fa riferimento al “provvedimento di concessione” da cui decorre il termine. Ma ciò non è avvenuto, visto che la società ricorrente non ha modificato la prima istanza
– con una nuova o con la richiesta del suo mutamento – che non la facoltizzava a pagare e poi conguagliare il credito nei confronti dell' con il debito contributivo. Per tale ragione deve CP_2 ritenersi decaduta.
Anche sotto questo profilo la domanda della società ricorrente è infondata e deve essere rigettata.
Deve infine essere rigettata la domanda subordinata di condanna dell' al rimborso CP_2 della somma di €. 26.100,00, pagata dalla società ai dipendenti. Da un lato il rimborso non può essere elusivo del divieto di conguaglio, per i motivi detti, e dall'altro se è inteso come restituzione di somme indebitamente pagate non è svolto nei confronti di chi è accipiens ex art. 2033 c.c., non essendo l' il soggetto che ha ricevuto il pagamento, ma i dipendenti della CP_2 società, appunto.
La novità della questione trattata costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1604/24 R. G. LAV. promossa da
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro , in Controparte_1 CP_2 persona del Presidente pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda relativa al rilascio del DURC;
- rigetta le altre domande;
pagina 4 di 5 - compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Bologna, 9.1.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1604/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIACOMINI DELMIRO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. GIACOMINI DELMIRO;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SALVO
RICCARDO;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 4.4.2024 la adiva il Tribunale di Parte_1
Bologna quale giudice del lavoro, evocando in giudizio l' e chiedendo - anche in via CP_2 cautelare – che fosse accertato: a) il suo diritto a far accertare l'illegittimità della nota di rettifica dell' del 9.11.2023 e dell'invito del 13.3.2024; b) il suo diritto a conguagliare CP_2 quanto da essa pagato ai dipendenti per FIS Covid con quanto dovuto all' per contributi;
CP_2
c) l'inesistenza del suo obbligo di corrispondere all' quanto dovuto per contributi, appunto CP_2 perché oggetto di conguaglio. Chiedeva altresì, in via meramente subordinata, che l' fosse CP_2 condannato a rimborsarle la somma di €. 26.161,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, anticipata ai dipendenti per conto dell' . CP_2
Affermava che: 1) aveva anticipato ai propri dipendenti il trattamento di FIS Covid del mese di ottobre 2020 per la complessiva somma di €. 26.161,00; 2) aveva conguagliato tale somma con i contributi dovuti all' ; 3) illegittimamente l le aveva CP_2 Controparte_3 negato il conguaglio e chiesto il versamento dei contributi, poiché della dedotta compensazione sussistevano tutti i presupposti ex art. 7, comma 2, D.l.vo n. 148/15; 4) illegittimo era, di pagina 1 di 5 conseguenza, il mancato rilascio da parte dell' del DURC, sul presupposto – erroneo – di CP_2 una sua inadempienza contributiva che – invece – non sussisteva, proprio in ragione dell'invocata compensazione, illegittimamente negata;
5) aveva quindi diritto a far accertare la legittimità del conguaglio e a far condannare l al rilascio a suo favore del Controparte_3
CP_4
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in CP_2 fatto e in diritto.
Affermava che l' non poteva essere condannato al rilascio del Controparte_3
e, dunque, la relativa domanda era inammissibile. Aggiungeva che il diniego del DURC CP_4 era fondato sulla sussistenza di due debiti contributivi della società ricorrente, la quale ne contestava uno soltanto: anche a prescindere dall'infondatezza delle difese da essa svolte in relazione a un debito, era comunque pacifica la sussistenza dell'altro, perché non contestata. Aggiungeva ancora che alla società ricorrente era stato autorizzato il pagamento da parte dell' delle integrazioni salariali ai dipendenti, cosicché aveva errato a pagare direttamente CP_2
i dipendenti e poi chiedere il conguaglio. Inoltre, da tale richiesta era decaduta poiché, pur se consapevole dell'errore compiuto, non aveva richiesto la modifica della domanda né ne aveva presentato una nuova nel rispetto del termine di legge.
Circa la domanda cautelare la società ricorrente in particolare richiamava, quanto al fumus boni iuris, le argomentazioni svolte nel merito e affermava, quanto al periculum in mora, che il mancato rilascio del impediva la riscossione dei crediti, quale appaltatrice, relativi
CP_4 ad alcuni appalti conclusi con altrettante P.a. che, in assenza del le negavano il
CP_4 pagamento dei corrispettivi;
eccepiva l' , in via pregiudiziale, l'inammissibilità della CP_2 domande cautelari poiché, da un lato, si trattava di domande di mero accertamento e, dall'altro, la condanna al rilascio del non era consentita;
negava comunque la sussistenza sia del
CP_4 fumus boni iuris, visto che non vi erano i presupposti per il conguaglio richiesto, che del periculum in mora, poiché la dedotta difficoltà di ricorrere al credito, conseguenza del diniego del non costituiva necessariamente il pregiudizio irreparabile richiesto dall'art. 700
CP_4
c.p.c.
Con ordinanza del 29.5.2024, all'esito della fase cautelare, le domande cautelari erano dichiarate inammissibili;
istruita per il resto solo documentalmente, nel merito la causa era decisa all'udienza del 9.1.2025, con motivazione riservata. Deve anzitutto essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna al rilascio del
È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “deve nondimeno CP_4 escludersi che il giudice ordinario, chiamato a decidere su una controversia in cui un'impresa
o un lavoratore autonomo lamenti il mancato rilascio del per presunte irregolarità CP_4 contributive, possa condannare l'ente previdenziale a rilasciarlo: osta al riguardo la previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, la quale, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo (così, tra le più recenti, Cass. S.U. n. 23835 del 2004); ed è affatto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui la competenza giurisdizionale del giudice ordinario su una domanda con la quale un privato insorga contro atti e comportamenti di una pubblica amministrazione che
pagina 2 di 5 siano lesivi delle sue posizioni di diritto soggettivo e non trovino fondamento nell'esercizio di poteri discrezionali idonei a degradarle in meri interessi legittimi, non viene meno per il fatto che l'attore abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell'Amministrazione a un facere, atteso che ciò implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall'emanare la pronuncia richiestagli (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 600 del 1979 e innumerevoli successive conformi)” (così Cass. civ., sez. lav., n. 5825/21); Dunque, nel caso in esame, la domanda di condanna deve ritenersi inammissibile perché vietata ex art. 4 L. n. 2248/1865, allegato E. Deve inoltre essere rigettata la domanda di accertamento della nota di rettifica del 9.10.2023. Anzitutto l'invito a regolarizzare del 13.3.2024 - e oggetto del presente giudizio - contiene la contestazione di due irregolarità: 1) la nota di rettifica n. 10/2020 per l'importo di €. 31.908,13, oltre alle sanzioni per €. 10.735,12, e così complessivamente €. 42.643,25 (documento n. 4 di parte resistente;
2) la nota di rettifica n. 5/2020 per l'importo di €. 1.429,48, oltre alle sanzioni per €. 540,85, e così complessivamente €. 1.970,33 (documenti nn. 3 e 5 di parte resistente). Oggetto del presente giudizio deve ritenersi solo la prima nota, visto che in relazione alla seconda non è mossa alcuna contestazione. La nota di rettifica relativa al periodo del 10/2020 - matricola n. 1313196590 - è stata emessa per: 1) il disconoscimento di €. 366,37 relativamente al conguaglio delle indennità di integrazione salariale associate all'autorizzazione n° 130050274777; 2) il disconoscimento dell'intero importo delle indennità di integrazioni salariali conguagliate per €. 31.538,00 e associate all'autorizzazione n. 130050274776. Quanto al primo, afferma l' che il disconoscimento è dovuto al fatto che è stata CP_2 conguagliata l'indennità per alcuni lavoratori non autorizzati alla fruizione dell'integrazione salariale (autorizzazione n. 130050274777). La circostanza non è in alcun modo contestata dalla società ricorrente, cosicché il disconoscimento deve ritenersi fondato. Quanto al secondo, il conguaglio è stato interamente disconosciuto poiché l'autorizzazione n. 130050274776 prevedeva il pagamento diretto da parte dell delle CP_2 indennità per gli eventi di integrazione salariale fruiti e non l'anticipazione ai lavoratori da parte della società e il conseguente conguaglio (documenti nn. 9 e 10 di parte resistente). Il 30.10.2023 la società chiedeva la trasformazione dell'autorizzazione da pagamento diretto a conguaglio, richiesta che era negata dall' poiché doveva essere fatta entro il CP_2 termine di decadenza di cui al messaggio n. 1008/21, e cioè il 31.3.2021 (documento n. 6 CP_2 di parte resistente), visto che l'autorizzazione era stata notifica alla società il 2.11.2020 (documento n. 11 di parte resistente) e tenuto conto della proroga di termini ivi prevista. Entro la stessa data erano poi stati prorogati i termini di presentazione di un'eventuale nuova domanda (documento n. 14 di parte resistente). Peraltro, dalla comunicazione del consulente della società, risulta che essa era a conoscenza dell'errore nella domanda (documento n. 6 di parte resistente), senza che però si sia attivata per modificare l'istanza né presentare una nuova
– corretta – domanda. Sotto altro profilo, deve rilevarsi che l'art. 7 D.l.vo n. 148/15 stabilisce che “
1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla
pagina 3 di 5 fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall' CP_2 all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data”. Nel caso in esame la società ricorrente ha richiesto il pagamento diretto delle indennità di integrazione da parte dell' , ottenendo la relativa autorizzazione, per il periodo dal 2.5 al CP_2
6.6.2020 (documento n. 10 di parte resistente). Ha poi però provveduto al pagamento diretto ai dipendenti, invocando un credito da conguagliare di €. 26.161.00, senza chiedere all' il CP_2 rimborso delle somme pagate direttamente - peraltro erroneamente - entro il termine di decadenza di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, come richiesto dalla norma. Proprio perché l'autorizzazione concessa non era relativa al pagamento da parte della società, salvo conguaglio, ma al pagamento diretto da parte dell , nell'indicato termine di CP_2 decadenza la società avrebbe dovuto farsi autorizzare dall' al pagamento diretto, o con la CP_2 rettifica dell'originaria domanda o con la presentazione di una nuova;
così infatti deve intendersi il citato art. 7 quando fa riferimento al “provvedimento di concessione” da cui decorre il termine. Ma ciò non è avvenuto, visto che la società ricorrente non ha modificato la prima istanza
– con una nuova o con la richiesta del suo mutamento – che non la facoltizzava a pagare e poi conguagliare il credito nei confronti dell' con il debito contributivo. Per tale ragione deve CP_2 ritenersi decaduta.
Anche sotto questo profilo la domanda della società ricorrente è infondata e deve essere rigettata.
Deve infine essere rigettata la domanda subordinata di condanna dell' al rimborso CP_2 della somma di €. 26.100,00, pagata dalla società ai dipendenti. Da un lato il rimborso non può essere elusivo del divieto di conguaglio, per i motivi detti, e dall'altro se è inteso come restituzione di somme indebitamente pagate non è svolto nei confronti di chi è accipiens ex art. 2033 c.c., non essendo l' il soggetto che ha ricevuto il pagamento, ma i dipendenti della CP_2 società, appunto.
La novità della questione trattata costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1604/24 R. G. LAV. promossa da
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro , in Controparte_1 CP_2 persona del Presidente pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda relativa al rilascio del DURC;
- rigetta le altre domande;
pagina 4 di 5 - compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Bologna, 9.1.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5