Ordinanza collegiale 31 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 31/01/2022, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 01543/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Impregico A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Sara Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro, non costituito in giudizio;
Comune di Fragagnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Trono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Pedone in Lecce, via Zanardelli 7;
nei confronti
Teknoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari,
- della determinazione n. 346 del 15.9.2021 con cui il Comune di Fragagnano ha aggiudicato l'appalto per il “Servizio di raccolta e Trasporto RSU ed assimilati e di igiene ambientale nel Comune di Fragagnano (CUP: F27B20003090004 - CIG: 8407797D90), per la durata di anni due” alla Teknoservice srl;
- della determinazione n. 287 del 2.8.2021 con cui è stata disposta la proposta di aggiudicazione in favore di Teknoservice srl; - dei verbali delle operazioni di gara, ivi compresi quelli relativi all'apertura e controllo della documentazione amministrativa presentata dalla Teknoservice srl nella parte in cui hanno ammesso il predetto operatore economico;
- dei verbali e relativi allegati afferenti la valutazione dell'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria;
- atti e documenti relativi al sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti e di verifica dell'anomalia dell'offerta, nonché di congruità del costo del lavoro e degli oneri della sicurezza;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con l'illegittimo aggiudicatario e per la condanna del Comune di Fragagnano e della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro a risarcire Impregico srl per il danno ingiusto cagionato dall'illegittimo svolgimento della gara e dall'esito dell'aggiudicazione stessa, anzitutto in forma specifica con il subentro, ex art. 122 cpa, nel contratto qualora stipulato, ovvero – se non possibile – per equivalente economico.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Impregico A R.L. il 19/11/2021:
articolazione ulteriori motivi di doglianza a carico dei provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Teknoservice S.r.l. il 24/11/2021:
per l'annullamento previa concessione di misure cautelari
di tutti gli atti indicati nella rubrica del gravame principale avversario, nella sola parte in cui lesivi per la ricorrente incidentale, ivi compresi:
- la determina n. 346 del 15.9.2021 di aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- la determinazione n. 287 del 2.8.2021 con cui si è proceduto alla approvazione dei verbali di gara ed alla proposta di aggiudicazione;
- i verbali delle operazioni di gara e relativi atti e comunicazioni ad essi connessi (tutti allegati alla determinazione n. 287 del 2.8.2021 e unitamente ad essa pubblicati sull'albo pretorio del Comune di Fragagnano il 2.8.2021; nella parte in cui lesivi per la Teknoservice, ivi compresi:
a) i verbali delle sedute pubbliche dell'1.4.2021, del 13.4.2021 e del 29.4.2021, di verifica della documentazione amministrativa, nella parte in cui hanno ammesso la Impregico S.r.l. al prosieguo della gara;
b) il verbale della seduta pubblica del 26.5.2021, di apertura delle offerte tecniche;
c) i verbali delle sedute riservate del 15.6.2021, del 16.6.2021, del 17.6.2021 e del 21.6.2021, di valutazione delle offerte tecniche, e le griglie dei punteggi ad essi allegati;
d) il verbale della seduta pubblica del 28.6.2021, di valutazione delle offerte economiche, e la griglia dei punteggi complessivi ad esso allegata;
- tutti gli atti costituenti la lex specialis, ivi compreso il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto e tutti gli allegati, tutti i chiarimenti, nelle sole parti e/o interpretazioni lesivi alla odierna ricorrente incidentale, ed ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, inerente il subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti e di valutazione della congruità della offerta della Impregico S.r.l., e quello di verifica della congruità del costo del lavoro e degli oneri della sicurezza indicati da Impregico S.r.l.;
- ogni altro atto ad essi presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, nonché, ove mai occorra, la nota prot. n. 9317 del 15.10.2021, con cui il Comune di Fragagnano, in accoglimento dell'istanza di accesso formulata dalla Impregico, le ha trasmesso l'offerta tecnica della Teknoservice, precisando «che il “termine per l'impugnazione degli atti di gara” inizierà “a decorrere solo da quando l'interessato li abbia conosciuti”».
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Teknoservice S.r.l. il 14/12/2021:
per l'annullamento in via incidentale, previa concessione di misure cautelari,
di tutti gli atti indicati nella rubrica del gravame principale avversario, nella sola parte in cui lesivi per la ricorrente incidentale, ivi compresi:
- la determina n. 346 del 15.9.2021 di aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- la determinazione n. 287 del 2.8.2021 con cui si è proceduto alla approvazione dei verbali di gara ed alla proposta di aggiudicazione;
- i verbali delle operazioni di gara e relativi atti e comunicazioni ad essi connessi (tutti allegati alla determinazione n. 287 del 2.8.2021 e unitamente ad essa pubblicati sull'albo pretorio del Comune di Fragagnano il 2.8.2021; doc. 2), nella parte in cui lesivi per la Teknoservice, ivi compresi:
a) i verbali delle sedute pubbliche dell'1.4.2021, del 13.4.2021 e del 29.4.2021, di verifica della documentazione amministrativa, nella parte in cui hanno ammesso la Impregico S.r.l. al prosieguo della gara;
b) il verbale della seduta pubblica del 26.5.2021, di apertura delle offerte tecniche;
c) i verbali delle sedute riservate del 15.6.2021, del 16.6.2021, del 17.6.2021 e del 21.6.2021, di valutazione delle offerte tecniche, e le griglie dei punteggi ad essi allegati;
d) il verbale della seduta pubblica del 28.6.2021, di valutazione delle offerte economiche, e la griglia dei punteggi complessivi ad esso allegata;
- tutti gli atti costituenti la lex specialis, ivi compreso il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto e tutti gli allegati, tutti i chiarimenti, nelle sole parti e/o interpretazioni lesivi alla odierna ricorrente incidentale, ed ogni ulteriore atto, ancorché non conosciuto, inerente il subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti e di valutazione della congruità della offerta della Impregico S.r.l., e quello di verifica della congruità del costo del lavoro e degli oneri della sicurezza indicati da Impregico S.r.l.;
- ogni altro atto ad essi presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, nonché, ove mai occorra, la nota prot. n. 9317 del 15.10.2021, con cui il Comune di Fragagnano, in accoglimento dell'istanza di accesso formulata dalla Impregico, le ha trasmesso l'offerta tecnica della Teknoservice, precisando «che il “termine per l'impugnazione (eventuale, nda) degli atti di gara” inizierà “a decorrere solo da quando l'interessato li abbia conosciuti”».
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fragagnano e di Teknoservice S.r.l.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- Le società in lite hanno prodotto in giudizio documentazione relativa a rispettive vicende esecutive concernenti altri – pregressi e/o attuali – rapporti contrattuali;
- Gli elementi connessi a tali vicende sono affiorati solo in occasione dell’odierno contenzioso e della produzione documentale in parola, avendo le società omesso di farne menzione in sede di trasmissione della domanda di partecipazione;
- Gli organi di gara non hanno potuto svolgere il previo scrutinio in ordine alle correlate circostanze (giacché non rese note, in tutto od in parte, all’atto della trasmissione della domanda di partecipazione), indispensabile per la doverosa/consequenziale valutazione di legge;
- Come dedotto dal Comune di Fragagnano con la propria memoria del 12/12/2021, essendo oggettivamente “ mancata, una simile valutazione non può essere rimessa al giudice amministrativo. Osta a ciò, nel caso in cui tale valutazione sia mancata, il principio di separazione dei poteri, che in sede processuale trova emersione nel divieto sancito dall’art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo (secondo cui “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”) ”.
Ritenuto che:
- L’odierna fattispecie processuale rientra nell’alveo dell’art. 34, comma 2, c.p.a., non avendo la Stazione appaltante potuto esercitare i propri poteri amministrativi;
- Questo T.A.R. dispone il rinvio al fine di consentire all’amministrazione di esercitare i propri poteri amministrativi, consistenti nell’attività di scrutinio e valutazione degli illeciti professionali delle società in lite, finalizzata ad un completo giudizio d’integrità delle stesse in rapporto alle previsioni di cui all’art. 80, comma 5, lett.re c), c- bis ) e c- ter ), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, sospesa e riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, dispone il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 18 maggio 2022.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO