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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 662/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 662/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 27 marzo 2025 innanzi al dott. Giorgia Cecchini, sono comparsi: per l'Avv. CALBRESI E CAPOARDI sostituito dall'Avv. DEBORA Controparte_2
SENZACQUA per essuno compare;
Controparte_1 parte ricorrente precisa come da memoria e si riporta a tutti gli atti e gli scritti difensivi
Dopo breve discussione orale,
Il Giudice All'esito della discussione, si riserva per la decisione. Successivamente, alle ore 16.12 viene riaperto il verbale e il Giudice, dato atto che nessuno è comparso, procede al deposito della sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
R.G. N. 662/2024
pagina 1 di 9 N. R.G. 662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato ex art. 281 undecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 662/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del suo procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale Dott. (C.F. ), quale mandataria e in nome e per Parte_2 C.F._1
conto di rappresentata e difesa dall'Avv. MARIO DAVÌ del Foro di Controparte_3
Campobasso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso (CB), Via
Monsignor Bologna, 18;
RICORRENTE contro
- (C.F. - contumace;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
- (c.f. ), per il tramite dalla procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, (c.f. ) , rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Controparte_4 P.IVA_3
Gaboardi ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_1 Email_2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza del 27.03.2025 ha concluso come da ricorso Controparte_2
introduttivo.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 Con ricorso depositato in data 15.05.2024 la , quale Parte_1
mandataria e in nome e per conto di domandava di accertare e dichiarare Controparte_3
la qualità di erede della de cuius da parte della figlia . Persona_1 Controparte_1
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse che:
• la sig.ra , nata a [...] il [...] e deceduta in data 08.01.2015, aveva Persona_1
concesso a favore della - oggi Controparte_5 [...]
- che aveva accettato, ipoteca di secondo grado per l'importo di € 360.000,00 CP_3
iscritta presso l'Agenzia del Territorio- Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Servizio di
Pubblicità Immobiliare – Sezione Distaccata di Fermo in data 21.04.2008 ai num. di Reg.
Generale 4376 e Reg. Particolare 903, sulle porzioni di fabbricato a Fermo, in Corso
Cefalonia, costituite da due negozi al piano terra e da un locale ad uso cantina al piano terra, descritte in Catasto fabbricati de detto Comune al Foglio 62, con le particelle:
- 7 sub. 21, zona censuaria 1, Corso Cefalonia, n. 40, p.T., cat. C/1, classe 13, metri quadrati 28
(ventotto), rendita Euro 1046,96;
- 7 sub. 22, zona censuaria 1, Corso Cefalonia, n. 42, p.T., cat. C/1, classe 12, metri quadrati 17
(diciassette), rendita Euro 546,10; confinante con Corso Cefalonia, l'immobile di cui appresso,
per entrambi i beni sopradetti, unico corpo;
CP_6
- 7 sub. 24, zona censuaria 1, Corso Cefalonia, n. 46, p.T., cat. C/2, classe 6, metri quadrati 54
(cinquantaquattro), rendita Euro 164,54; confinante con l'immobile di cui sopra, vicolo Erioni;
• tali immobili erano di proprietà per la quota di 1/1 della IG.ra e attualmente Persona_1 di proprietà per la quota di 1/1 della IG.ra , figlia ed erede della IG.ra Controparte_1
; Persona_1
• in data 27.11.2023 l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Fermo aveva provveduto - ad istanza della - a pignorare le suddette unità immobiliari (procedura Controparte_3 esecutiva immobiliare iscritta al RG 177/2023 e il relativo pignoramento regolarmente trascritto);
• con provvedimento del 18.03.2024, il G.E. del Tribunale di Fermo, nel rilevare che “dagli atti di causa (documentazione ipocatastale) emerge che il bene staggito risulta pervenuto all'esecutata per successione in morte di , della cui eredità, tuttavia, Controparte_1 Persona_1 non consta alcuna accettazione né espressa (ovvero, con dichiarazione resa nelle forme di legge, tale pagina 3 di 9 non potendo considerarsi la c.d. dichiarazione di successione ai fini fiscali: cfr. Cass. n.
10796/2009), né tacita, ovvero con atti implicanti detto effetto che siano immediatamente trascrivibili”, assegnava al creditore procedente il termine di gg. 60 dalla comunicazione del suddetto provvedimento per sanare la rilevata lacuna afferente al difetto di continuità delle trascrizioni;
• la formalizzava istanza di accesso agli atti ex L. n. 241/90 al fine di esaminare ed CP_3
estrarre copia della documentazione correlata alla denuncia di successione registrata all'Ufficio del Registro di Fermo in data 16.06.2020 al num. 156772/88888/20 trascritta preso l'Agenzia del Territorio di Fermo in data 30.06.2020 ai num. 3629/2574 in morte di unitamente alla pratica / domanda di voltura relativa ai beni oggetto della Persona_1 suddetta denuncia di successione;
• in riscontro a tale istanza, l'Agenzia delle Entrate, con pec del 13.05.24, aveva fornito riscontro all'istanza della , attestando che “la Dichiarazione di successione telematica CP_3 comporta, nei casi previsti dalla legge e se il contribuente non abbia espresso in dichiarazione la volontà di non avvalersi della voltura automatica, la voltura automatica dei dati catastali e che la dichiarazione telematica n. 156772 serie 88888 registrata il 29.05.2020 in morte di – Persona_1
C.F. – presentata dalla IGnora – C.F. C.F._3 Controparte_1
– non risulta spuntata la casella dedicata alla volontà di non dar corso alle C.F._2 conseguenti volture”.
• pertanto, alla luce di quanto attestato dall'Agenzia delle Entrate, era accaduto che attraverso la nuova modalità telematica di invio della successione, in sede di presentazione della dichiarazione di successione de qua, la IGnora aveva Controparte_1 richiesto di dar corso alla relativa voltura catastale non avendo flaggato, sul modello della successione telematica, la casella dedicata alla volontà di non dar corso alle conseguenti volture;
• per l'effetto, la domanda di voltura era stata generata in automatico dalla trascrizione
Dichiarazione di Successione telematica n. 156772 serie 88888 registrata il 29.05.2020 in morte di presentata dalla IGnora;
Persona_1 Controparte_1
• avendo il sistema generato in automatico la domanda di voltura, da ciò scaturiva l'intestazione aggiornata in capo alla sig.ra del bene in Catasto, come risultava CP_1 dalle Visure storiche per gli immobili oggetto di causa;
pagina 4 di 9 • in caso di successione ereditaria la voltura catastale, quale atto con il quale si comunica all'Agenzia delle Entrate il trasferimento della titolarità di un diritto reale su un determinato bene immobile, costituiva atto avente duplice natura, fiscale e civile, dal quale desumere l'accettazione tacita dell'eredità (citava giurisprudenza a conforto);
• nel caso di specie in sede di denuncia di successione presentata telematicamente, la richiesta di voltura presentata dalla sig.ra seppur oggetto di compilazione CP_1
automatica, integrava comportamento che rilevava non solo per il pagamento dell'imposta, ma anche ai fini dell'aggiornamento della situazione patrimoniale perché consentiva di accertare il passaggio di proprietà di un immobile rientrante nell'asse ereditario;
• per tali motivi la volturazione catastale degli immobili richiesta dalla sig.ra CP_1
costituiva atto che presupponeva necessariamente la volontà di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. e pertanto doveva ritenersi acclarata la qualità di erede in capo a in ordine ai beni di proprietà della madre. Controparte_1
Tanto premesso il ricorrente concludeva “L'Ill.mo Tribunale di Fermo affinché, fissata l'udienza ex art 281, II comma, undecies c.p.c. Voglia accogliere le seguenti conclusioni
- Accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita, per la quota di 1/1, da parte della IG.ra
- C.F. - nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Fermo (FM) alla Via dell'Università n. 13 dell'eredità della de cuius IG.ra nata a [...]_1
(AP) il 30.05.1924 – C.F. - deceduta in data 08.01.2015 - in relazione ai due C.F._3 negozi al piano terra e ad un locale ad uso cantina al piano terra, descritti in Catasto Fabbricati di detto
Comune al Foglio 62, con le particelle:
- 7 sub. 21, zona censuaria 1, Corso Cefalonia, n. 40, p.T., cat. C/1, classe 13, metri quadrati 28
(ventotto), rendita Euro 1046,96;
- 7 sub. 22, zona censuaria 1, Corso Cefalonia, n. 42, p.T., cat. C/1, classe 12, metri quadrati 17
(diciassette), rendita Euro 546,10; confinante con Corso Cefalonia, l'immobile di cui appresso, CP_6 per entrambi i beni sopradetti, unico corpo;
- 7 sub. 24, zona censuaria 1, Corso Cefalonia, n. 46, p.T., cat. C/2, classe 6, metri quadrati 54
(cinquantaquattro), rendita Euro 164,54; confinante con l'immobile di cui sopra, vicolo Erioni, beni comuni, salvo altri, di cui alla Denuncia di successione registrata all'Ufficio del registro di Fermo in data 16/06/2020 al numero 156772/88888/20 trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Fermo in pagina 5 di 9 data 30/06/2020 ai numeri 3629/2574, in morte di nata a [...] il [...], Persona_1 codice fiscale: deceduta in data 08/01/2015 C.F._3
- Ordinare al Competente Conservatore dei RR.II. di procedere con la relativa trascrizione ai sensi e per gli effetti di legge”
Verificata la regolarità della notifica nei confronti di alla prima udienza del Controparte_1
07.11.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.11.2024, ordinava al ricorrente di depositare il certificato storico di famiglia della de cuius onde verificare la legittimazione passiva della convenuta entro il 31.12.2024 e contestualmente fissa per la verifica l'udienza del 30.1.2025.
In data 25.11.2024 il ricorrente depositava la richiesta documentazione, in particolare il certificato anagrafico di nascita di , il certificato integrale di stato di famiglia Controparte_1
di e l'estratto dell'atto di morte di . Persona_1 Persona_1
In data 23.01.2025 si costituiva per mezzo della procuratrice speciale Controparte_2
dando atto che in virtù del contratto di Cessione dei Crediti Controparte_4
individuabili in blocco ex Legge 30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 9 dicembre 2024, come successivamente modificato il 16 dicembre 2024, ai sensi e per gli effetti Controparte_3
dell'art. 58 del Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione) ha ceduto pro soluto in favore di un portafoglio di crediti tra cui è compreso quello originariamente Controparte_2
vantato nei confronti dei IG.ri , Controparte_1 Parte_3 nonché di eventuali garanti, identificato al numero di NDG 21982522. Pertanto interveniva ex art 111 c.p.c. facendo proprie le conclusioni della ricorrente e chiedendo l'estromissione della dante causa.
All'udienza del 27.03.2025 concludeva come da ricorso, e il giudice Controparte_2
tratteneva la causa in decisione.
***
Il presente ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.
L'articolo 474 c.c. dispone che l'accettazione dell'eredità “può essere espressa o tacita”.
L'articolo 475 c.c. precisa che “l'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo pagina 6 di 9 di erede”; ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione è invece tacita “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Con l'apertura della successione sono individuati tutti i soggetti, i chiamati all'eredità, che non hanno ancora accettato l'eredità, ai quali potenzialmente può essere trasmesso il patrimonio complessivo del defunto (beni, diritti e obblighi), oppure una sua quota mentre la qualità di erede, in senso civilistico, si acquista con l'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità, il cui effetto risale al momento dell'apertura della successione.
Come previsto dal suddetto art. 476 c.c., l'accettazione dell'eredità, che determina la qualificazione di erede, può avvenire in forma tacita.
Per conseguire tale effetto giuridico di accettazione il chiamato all'eredità deve compiere un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di fare se non in qualità di erede;
quindi, atti che siano incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
Tra questi ultimi atti idonei a integrare una fattispecie di accettazione tacita dell'eredità rientra, secondo la consolidata giurisprudenza, anche la richiesta di voltura catastale, ovvero l'atto con il quale si comunica all'Agenzia delle Entrate il trasferimento della titolarità di un diritto reale su un determinato bene immobile.
“L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sé sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare
e dei relativi passaggi” (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7075 del 07/07/1999, Rv. 528409 – 01).
Secondo parte ricorrente nel caso di specie la sig.ra chiamata all'eredità Controparte_1 quale unica erede della madre sig.ra deceduta in data 08.01.2015 avrebbe Persona_1
tacitamente accettato l'eredità per effetto della richiesta di volturazione desumibile dalla dichiarazione di successione, poichè non avendo la sig.ra flaggato la casella di CP_1 esclusione della volturazione automatica, avrebbe autorizzato o comunque richiesto la volturazione, che sarebbe comportamento inequivoco di voler accettare l'eredità.
pagina 7 di 9 Nel caso di specie, tuttavia, manca la prova dell'atto dal quale desumere la richiesta di volturazione dell'immobile oggetto di causa, non essendo stata prodotta la dichiarazione di successione dalla quale emergerebbe la mancata flaggatura dell'apposito riquadro “Dichiaro di non voler dar corso alle conseguenti volture catastali” presente nel frontespizio nella sezione “casi particolari”.
A tal proposito, la parte ricorrente produce esclusivamente la PEC del 13.05.24 dell'Agenzia delle Entrate che, nel dare riscontro all'istanza di accesso agli atti della , attestava che “la CP_3 dichiarazione telematica n. 156772 serie 88888 registrata il 29.05.2020 in morte di Persona_1 presentata dalla IGnora non risulta spuntata la casella dedicata alla volontà di non Controparte_1 dar corso alle conseguenti volture”.
Tale dichiarazione non ha valenza probatoria, è una mera dichiarazione di terzo estraneo alla lite, che se non acquisita nel contraddittorio tra le parti non è in grado di provare la circostanza dichiarata, potendo solamente fornire elementi indiziari atti a concorrere alla formazione del convincimento del giudice.
Infatti secondo la Suprema Corte “le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia” (Cass. Ord., 23-10-2017, n. 24976).
È inoltre da rilevare che in via istruttoria la parte ricorrente non ha neanche richiesto al
Giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di ordinare all'Agenzia delle Entrate di esibire la dichiarazione di successione telematica dalla quale emergerebbe la richiesta di voltura catastale né ha formulato la prova testi su tale circostanza chiedendo al Giudice di sentire nel contraddittorio tra le parti il funzionario referente responsabile dell'istanza identificata con prot. 10407/2024 presentata il 27.03.24.
In via istruttoria la parte ricorrente ha avanzato solamente richiesta di interrogatorio formale della sig.ra sulla circostanza di essere erede della sig.ra Controparte_1 Persona_1
pagina 8 di 9 Tale richiesta istruttoria è inammissibile, posto che il capitolo di prova non riguarda una circostanza di fatto, bensì lo stato di erede in capo alla sig.ra , che è qualifica Controparte_1
giuridica oggetto del presente giudizio.
Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Nulla sulle spese posto che parte resistente non è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 662-
2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA il ricorso;
- NULLA sulle spese.
Fermo, 27.02.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 662/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 27 marzo 2025 innanzi al dott. Giorgia Cecchini, sono comparsi: per l'Avv. CALBRESI E CAPOARDI sostituito dall'Avv. DEBORA Controparte_2
SENZACQUA per essuno compare;
Controparte_1 parte ricorrente precisa come da memoria e si riporta a tutti gli atti e gli scritti difensivi
Dopo breve discussione orale,
Il Giudice All'esito della discussione, si riserva per la decisione. Successivamente, alle ore 16.12 viene riaperto il verbale e il Giudice, dato atto che nessuno è comparso, procede al deposito della sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
R.G. N. 662/2024
pagina 1 di 9 N. R.G. 662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato ex art. 281 undecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 662/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del suo procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale Dott. (C.F. ), quale mandataria e in nome e per Parte_2 C.F._1
conto di rappresentata e difesa dall'Avv. MARIO DAVÌ del Foro di Controparte_3
Campobasso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso (CB), Via
Monsignor Bologna, 18;
RICORRENTE contro
- (C.F. - contumace;
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
- (c.f. ), per il tramite dalla procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, (c.f. ) , rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Controparte_4 P.IVA_3
Gaboardi ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_1 Email_2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza del 27.03.2025 ha concluso come da ricorso Controparte_2
introduttivo.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 Con ricorso depositato in data 15.05.2024 la , quale Parte_1
mandataria e in nome e per conto di domandava di accertare e dichiarare Controparte_3
la qualità di erede della de cuius da parte della figlia . Persona_1 Controparte_1
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse che:
• la sig.ra , nata a [...] il [...] e deceduta in data 08.01.2015, aveva Persona_1
concesso a favore della - oggi Controparte_5 [...]
- che aveva accettato, ipoteca di secondo grado per l'importo di € 360.000,00 CP_3
iscritta presso l'Agenzia del Territorio- Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno – Servizio di
Pubblicità Immobiliare – Sezione Distaccata di Fermo in data 21.04.2008 ai num. di Reg.
Generale 4376 e Reg. Particolare 903, sulle porzioni di fabbricato a Fermo, in Corso
Cefalonia, costituite da due negozi al piano terra e da un locale ad uso cantina al piano terra, descritte in Catasto fabbricati de detto Comune al Foglio 62, con le particelle:
- 7 sub. 21, zona censuaria 1, Corso Cefalonia, n. 40, p.T., cat. C/1, classe 13, metri quadrati 28
(ventotto), rendita Euro 1046,96;
- 7 sub. 22, zona censuaria 1, Corso Cefalonia, n. 42, p.T., cat. C/1, classe 12, metri quadrati 17
(diciassette), rendita Euro 546,10; confinante con Corso Cefalonia, l'immobile di cui appresso,
per entrambi i beni sopradetti, unico corpo;
CP_6
- 7 sub. 24, zona censuaria 1, Corso Cefalonia, n. 46, p.T., cat. C/2, classe 6, metri quadrati 54
(cinquantaquattro), rendita Euro 164,54; confinante con l'immobile di cui sopra, vicolo Erioni;
• tali immobili erano di proprietà per la quota di 1/1 della IG.ra e attualmente Persona_1 di proprietà per la quota di 1/1 della IG.ra , figlia ed erede della IG.ra Controparte_1
; Persona_1
• in data 27.11.2023 l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Fermo aveva provveduto - ad istanza della - a pignorare le suddette unità immobiliari (procedura Controparte_3 esecutiva immobiliare iscritta al RG 177/2023 e il relativo pignoramento regolarmente trascritto);
• con provvedimento del 18.03.2024, il G.E. del Tribunale di Fermo, nel rilevare che “dagli atti di causa (documentazione ipocatastale) emerge che il bene staggito risulta pervenuto all'esecutata per successione in morte di , della cui eredità, tuttavia, Controparte_1 Persona_1 non consta alcuna accettazione né espressa (ovvero, con dichiarazione resa nelle forme di legge, tale pagina 3 di 9 non potendo considerarsi la c.d. dichiarazione di successione ai fini fiscali: cfr. Cass. n.
10796/2009), né tacita, ovvero con atti implicanti detto effetto che siano immediatamente trascrivibili”, assegnava al creditore procedente il termine di gg. 60 dalla comunicazione del suddetto provvedimento per sanare la rilevata lacuna afferente al difetto di continuità delle trascrizioni;
• la formalizzava istanza di accesso agli atti ex L. n. 241/90 al fine di esaminare ed CP_3
estrarre copia della documentazione correlata alla denuncia di successione registrata all'Ufficio del Registro di Fermo in data 16.06.2020 al num. 156772/88888/20 trascritta preso l'Agenzia del Territorio di Fermo in data 30.06.2020 ai num. 3629/2574 in morte di unitamente alla pratica / domanda di voltura relativa ai beni oggetto della Persona_1 suddetta denuncia di successione;
• in riscontro a tale istanza, l'Agenzia delle Entrate, con pec del 13.05.24, aveva fornito riscontro all'istanza della , attestando che “la Dichiarazione di successione telematica CP_3 comporta, nei casi previsti dalla legge e se il contribuente non abbia espresso in dichiarazione la volontà di non avvalersi della voltura automatica, la voltura automatica dei dati catastali e che la dichiarazione telematica n. 156772 serie 88888 registrata il 29.05.2020 in morte di – Persona_1
C.F. – presentata dalla IGnora – C.F. C.F._3 Controparte_1
– non risulta spuntata la casella dedicata alla volontà di non dar corso alle C.F._2 conseguenti volture”.
• pertanto, alla luce di quanto attestato dall'Agenzia delle Entrate, era accaduto che attraverso la nuova modalità telematica di invio della successione, in sede di presentazione della dichiarazione di successione de qua, la IGnora aveva Controparte_1 richiesto di dar corso alla relativa voltura catastale non avendo flaggato, sul modello della successione telematica, la casella dedicata alla volontà di non dar corso alle conseguenti volture;
• per l'effetto, la domanda di voltura era stata generata in automatico dalla trascrizione
Dichiarazione di Successione telematica n. 156772 serie 88888 registrata il 29.05.2020 in morte di presentata dalla IGnora;
Persona_1 Controparte_1
• avendo il sistema generato in automatico la domanda di voltura, da ciò scaturiva l'intestazione aggiornata in capo alla sig.ra del bene in Catasto, come risultava CP_1 dalle Visure storiche per gli immobili oggetto di causa;
pagina 4 di 9 • in caso di successione ereditaria la voltura catastale, quale atto con il quale si comunica all'Agenzia delle Entrate il trasferimento della titolarità di un diritto reale su un determinato bene immobile, costituiva atto avente duplice natura, fiscale e civile, dal quale desumere l'accettazione tacita dell'eredità (citava giurisprudenza a conforto);
• nel caso di specie in sede di denuncia di successione presentata telematicamente, la richiesta di voltura presentata dalla sig.ra seppur oggetto di compilazione CP_1
automatica, integrava comportamento che rilevava non solo per il pagamento dell'imposta, ma anche ai fini dell'aggiornamento della situazione patrimoniale perché consentiva di accertare il passaggio di proprietà di un immobile rientrante nell'asse ereditario;
• per tali motivi la volturazione catastale degli immobili richiesta dalla sig.ra CP_1
costituiva atto che presupponeva necessariamente la volontà di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. e pertanto doveva ritenersi acclarata la qualità di erede in capo a in ordine ai beni di proprietà della madre. Controparte_1
Tanto premesso il ricorrente concludeva “L'Ill.mo Tribunale di Fermo affinché, fissata l'udienza ex art 281, II comma, undecies c.p.c. Voglia accogliere le seguenti conclusioni
- Accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita, per la quota di 1/1, da parte della IG.ra
- C.F. - nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Fermo (FM) alla Via dell'Università n. 13 dell'eredità della de cuius IG.ra nata a [...]_1
(AP) il 30.05.1924 – C.F. - deceduta in data 08.01.2015 - in relazione ai due C.F._3 negozi al piano terra e ad un locale ad uso cantina al piano terra, descritti in Catasto Fabbricati di detto
Comune al Foglio 62, con le particelle:
- 7 sub. 21, zona censuaria 1, Corso Cefalonia, n. 40, p.T., cat. C/1, classe 13, metri quadrati 28
(ventotto), rendita Euro 1046,96;
- 7 sub. 22, zona censuaria 1, Corso Cefalonia, n. 42, p.T., cat. C/1, classe 12, metri quadrati 17
(diciassette), rendita Euro 546,10; confinante con Corso Cefalonia, l'immobile di cui appresso, CP_6 per entrambi i beni sopradetti, unico corpo;
- 7 sub. 24, zona censuaria 1, Corso Cefalonia, n. 46, p.T., cat. C/2, classe 6, metri quadrati 54
(cinquantaquattro), rendita Euro 164,54; confinante con l'immobile di cui sopra, vicolo Erioni, beni comuni, salvo altri, di cui alla Denuncia di successione registrata all'Ufficio del registro di Fermo in data 16/06/2020 al numero 156772/88888/20 trascritta presso l'Agenzia del Territorio di Fermo in pagina 5 di 9 data 30/06/2020 ai numeri 3629/2574, in morte di nata a [...] il [...], Persona_1 codice fiscale: deceduta in data 08/01/2015 C.F._3
- Ordinare al Competente Conservatore dei RR.II. di procedere con la relativa trascrizione ai sensi e per gli effetti di legge”
Verificata la regolarità della notifica nei confronti di alla prima udienza del Controparte_1
07.11.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.11.2024, ordinava al ricorrente di depositare il certificato storico di famiglia della de cuius onde verificare la legittimazione passiva della convenuta entro il 31.12.2024 e contestualmente fissa per la verifica l'udienza del 30.1.2025.
In data 25.11.2024 il ricorrente depositava la richiesta documentazione, in particolare il certificato anagrafico di nascita di , il certificato integrale di stato di famiglia Controparte_1
di e l'estratto dell'atto di morte di . Persona_1 Persona_1
In data 23.01.2025 si costituiva per mezzo della procuratrice speciale Controparte_2
dando atto che in virtù del contratto di Cessione dei Crediti Controparte_4
individuabili in blocco ex Legge 30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 9 dicembre 2024, come successivamente modificato il 16 dicembre 2024, ai sensi e per gli effetti Controparte_3
dell'art. 58 del Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione) ha ceduto pro soluto in favore di un portafoglio di crediti tra cui è compreso quello originariamente Controparte_2
vantato nei confronti dei IG.ri , Controparte_1 Parte_3 nonché di eventuali garanti, identificato al numero di NDG 21982522. Pertanto interveniva ex art 111 c.p.c. facendo proprie le conclusioni della ricorrente e chiedendo l'estromissione della dante causa.
All'udienza del 27.03.2025 concludeva come da ricorso, e il giudice Controparte_2
tratteneva la causa in decisione.
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Il presente ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.
L'articolo 474 c.c. dispone che l'accettazione dell'eredità “può essere espressa o tacita”.
L'articolo 475 c.c. precisa che “l'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo pagina 6 di 9 di erede”; ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione è invece tacita “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Con l'apertura della successione sono individuati tutti i soggetti, i chiamati all'eredità, che non hanno ancora accettato l'eredità, ai quali potenzialmente può essere trasmesso il patrimonio complessivo del defunto (beni, diritti e obblighi), oppure una sua quota mentre la qualità di erede, in senso civilistico, si acquista con l'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità, il cui effetto risale al momento dell'apertura della successione.
Come previsto dal suddetto art. 476 c.c., l'accettazione dell'eredità, che determina la qualificazione di erede, può avvenire in forma tacita.
Per conseguire tale effetto giuridico di accettazione il chiamato all'eredità deve compiere un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di fare se non in qualità di erede;
quindi, atti che siano incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
Tra questi ultimi atti idonei a integrare una fattispecie di accettazione tacita dell'eredità rientra, secondo la consolidata giurisprudenza, anche la richiesta di voltura catastale, ovvero l'atto con il quale si comunica all'Agenzia delle Entrate il trasferimento della titolarità di un diritto reale su un determinato bene immobile.
“L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sé sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare
e dei relativi passaggi” (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7075 del 07/07/1999, Rv. 528409 – 01).
Secondo parte ricorrente nel caso di specie la sig.ra chiamata all'eredità Controparte_1 quale unica erede della madre sig.ra deceduta in data 08.01.2015 avrebbe Persona_1
tacitamente accettato l'eredità per effetto della richiesta di volturazione desumibile dalla dichiarazione di successione, poichè non avendo la sig.ra flaggato la casella di CP_1 esclusione della volturazione automatica, avrebbe autorizzato o comunque richiesto la volturazione, che sarebbe comportamento inequivoco di voler accettare l'eredità.
pagina 7 di 9 Nel caso di specie, tuttavia, manca la prova dell'atto dal quale desumere la richiesta di volturazione dell'immobile oggetto di causa, non essendo stata prodotta la dichiarazione di successione dalla quale emergerebbe la mancata flaggatura dell'apposito riquadro “Dichiaro di non voler dar corso alle conseguenti volture catastali” presente nel frontespizio nella sezione “casi particolari”.
A tal proposito, la parte ricorrente produce esclusivamente la PEC del 13.05.24 dell'Agenzia delle Entrate che, nel dare riscontro all'istanza di accesso agli atti della , attestava che “la CP_3 dichiarazione telematica n. 156772 serie 88888 registrata il 29.05.2020 in morte di Persona_1 presentata dalla IGnora non risulta spuntata la casella dedicata alla volontà di non Controparte_1 dar corso alle conseguenti volture”.
Tale dichiarazione non ha valenza probatoria, è una mera dichiarazione di terzo estraneo alla lite, che se non acquisita nel contraddittorio tra le parti non è in grado di provare la circostanza dichiarata, potendo solamente fornire elementi indiziari atti a concorrere alla formazione del convincimento del giudice.
Infatti secondo la Suprema Corte “le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia” (Cass. Ord., 23-10-2017, n. 24976).
È inoltre da rilevare che in via istruttoria la parte ricorrente non ha neanche richiesto al
Giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di ordinare all'Agenzia delle Entrate di esibire la dichiarazione di successione telematica dalla quale emergerebbe la richiesta di voltura catastale né ha formulato la prova testi su tale circostanza chiedendo al Giudice di sentire nel contraddittorio tra le parti il funzionario referente responsabile dell'istanza identificata con prot. 10407/2024 presentata il 27.03.24.
In via istruttoria la parte ricorrente ha avanzato solamente richiesta di interrogatorio formale della sig.ra sulla circostanza di essere erede della sig.ra Controparte_1 Persona_1
pagina 8 di 9 Tale richiesta istruttoria è inammissibile, posto che il capitolo di prova non riguarda una circostanza di fatto, bensì lo stato di erede in capo alla sig.ra , che è qualifica Controparte_1
giuridica oggetto del presente giudizio.
Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Nulla sulle spese posto che parte resistente non è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 662-
2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA il ricorso;
- NULLA sulle spese.
Fermo, 27.02.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
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