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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2664 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nato a [...] il [...], parte Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PIER FRANCESCO SANTORO, come da procura in atti;
e
, nata a [...] l'[...], parte rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. CIRILLO INES, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Controparte_1 anche da loro sottoscritto, in data 14/11/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 14/09/2017, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cimitile (NA) (al N. 20, Parte II, Serie
A, Anno 2017). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio è nato un figlio, il 03/10/2018 in San Gennaro Vesuviano (NA), le parti hanno Persona_1 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note
1 scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero con visto del 07/01/2025 nulla ha opposto. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“A) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio italiano per esigenze lavorative e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
B) la casa coniugale sita in San Paolo Bel Sito (NA), alla via Ferdinando Scala, 20, condotta in locazione dai coniugi con canone mensile pari ad € 500,00, resterà nella disponibilità della SI.ra , mentre il SI. trasferirà la Controparte_1 Parte_1 propria residenza presso altra abitazione;
il mobilio e gli arredi presenti nella casa coniugale vengono lasciati nella stessa;
C) Il figlio minore è affidato in regime condiviso ai sensi della L. 54/2006 ad entrambi i genitori, i quali hanno concordato tra loro il seguente protocollo: - il minore avrà la collocazione privilegiata presso la madre ed il padre avrà il più ampio diritto di visita. In particolare: il minore, trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, orientativamente il lunedì e il mercoledì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 durante il periodo di frequentazione scolastica e fino alle 21:00 nel periodo di chiusura scuola (estate, festività…), prelevando il bambino presso la residenza materna o direttamente all'uscita di scuola. Tenendo conto della tenera età del minore il pernottamento presso la residenza paterna avverrà in maniera graduale, nel rispetto della volontà e della sensibilità del bambino;
pertanto si prevede che a fine settimana alterni il minore trascorrerà con il padre l'intera giornata della domenica a partire dalle ore 10:00 con pernotto presso la residenza paterna e accompagnamento diretto il lunedì a scuola, oppure nei periodi di chiusura scolastica il piccolo verrà riaccompagnato presso la residenza Per_1 materna. Nel periodo estivo il minore trascorrerà con il padre, con pernottamento presso la sua residenza o in destinazione di vacanza, 15 giorni consecutivi o con suddivisione in periodi di 5-7 giorni con accordo tra le parti, da stabilirsi preferibilmente entro il 30 maggio di ogni anno, con alternanza dei mesi di luglio ed agosto, oppure con alternanza della prima e della seconda quindicina di agosto, nel rispetto e nel contemperamento delle esigenze dei minori e dei genitori;
durante le festività natalizie il minore trascorrerà il giorno del 24/12 con la madre e dalle ore 10.00 del 25/12 con il padre;
il giorno del
31/12 con il padre e dalle ore 10.00 dello 01/01 con la madre;
il giorno del 05/01 con la madre e dalle ore 10.00 del 06/01 con il padre;
il tutto con alternanza di anno in anno e comunque nel rispetto e nel contemperamento delle esigenze del minore e dei genitori, salvo diverso accordo tra i coniugi;
Durante le vacanze Pasquali il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno del lunedì in Albis con il padre con alternanza di anno in anno e comunque nel rispetto e nel contemperamento delle esigenze del minore e dei genitori. Viene fatto salvo un diverso accordo concordato tra le parti. Il minore trascorrerà la Festa del Papà, l'onomastico ed il compleanno del padre con lo stesso, e la Festa della Mamma, l'onomastico ed il compleanno della madre con la stessa. Quanto al compleanno e all'onomastico del minore, nonché ogni altra celebrazione laica e/o religiosa, verranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori o diversamente previo accordo tra gli stessi, la vigilia con la madre ed il giorno della festa con il padre, con alternanza di anno in anno. D) I coniugi si impegnano a realizzare le finalità previste dall'art. 155 del c.c., ossia a dare cura, educazione, istruzione i figli, di lasciare che gli stessa conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
2 genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'educazione, istruzione e salute saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
E) Aspetti economici Il SI. verserà alla SI.ra , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 05 di ogni mese, un importo di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e comprensivo del contributo per il canone di locazione, a mezzo vaglia postale, accreditato sul libretto postale, oppure bonifico alle coordinate bancarie indicate dalla madre;
Tale somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano spese straordinarie necessarie quelle mediche (per visite e cure mediche anche specialistiche, visite e cure odontoiatriche, oculistiche, dermatologiche, ecc. non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets, per l'acquisto di farmaci, ecc), le spese scolastiche (retta, mensa scolastica scuola pubblica, spese per libri di testo, materiale didattico, corsi parascolastici, gite e/o visite scolastiche), le spese sportive (ivi incluse spese per corsi ed attrezzatura relative ad un solo sport), doposcuola. Salvo le urgenze terapeutiche, le spese straordinarie dovranno sempre essere preventivamente concordate dai genitori. Il genitore comunicherà all'altro, mediante messaggio telefonico o, nel caso, mediante e- mail, la spesa straordinaria che dovrà sostenere per far fronte a necessità dei figli e l'altro genitore, con la stessa modalità, dovrà esprimere il proprio consenso o, nel caso di diniego, dovrà motivare il rifiuto o proporre soluzioni alternative;
il genitore che non ha effettuato la spesa straordinaria rimborserà all'altro, entro 10 giorni, quanto questi abbia anticipato a semplice richiesta, dietro esibizione dei documenti attestanti la spesa sostenuta. Per le spese non elencate nel presente ricorso si rinvia al protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale ed il . L'assegno unico erogato dallo Stato, ed ogni Parte_2 altra agevolazione e sostegno pubblico erogato in favore dei minori, sarà percepito nella misura del 100% dalla RA , ed il SI. autorizza la Controparte_1 Parte_1 stessa a farne autonoma richiesta agli organi preposti;
F) Ciascun genitore si accollerà interamente i costi relativi alle vacanze che trascorrerà con il figlio.
G) I coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente il proprio eventuale nuovo indirizzo di residenza, i rispettivi ed eventuali nuovi recapiti telefonici, nonché le ulteriori variazioni che dovessero verificarsi nel futuro, al fine di poter permettere la immediata e sicura reperibilità nell'interesse del figlio;
H) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2664 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3 3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cimitile (NA) (al N. 20, Parte II,
Serie A, Anno 2017 di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cimitile (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/05/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice
4