Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 07/01/1978, residente in [...]17 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. DE
ROMANO ANDREA (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 31/07/1978, residente in [...]17 16100 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. DE
ROMANO ANDREA (C.F. ), che lo rappresenta C.F._2
e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 18.6.2005 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) La casa coniugale sita in Genova, Via Polverara 17 UNI, permarrà in comproprietà tra i coniugi, i quali si obbligano a versare reciprocamente pro quota 50% sul conto corrente cointestato la rata di mutuo gravante sulla stessa;
2) La casa coniugale viene assegnata in uso esclusivamente alla sig.ra Parte_1
in ragione della collocazione dei minori pressa la medesima;
[...]
3) Il sig. , ad oggi è già domiciliato in Genova, Via Giovanni Parte_2
Michele Canale 3/1, e pertanto non più convivente con la moglie, si impegna a trasferire la propria residenza entro 3 anni dal conseguimento dell'omologa della presente separazione consensuale al fine di mantenere i benefici fiscali prima casa;
4) I figli minorenni, e , saranno affidati Per_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente dei medesimi presso l'abitazione materna;
5) Il sig. corrisponderà alla moglie a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento dei figli economicamente non indipendenti, a far tempo dal mese di ottobre dell'anno 2024, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo complessivo di € 600,00 mensili (€ 300,00 per figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese ordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Genova nonché delle spese straordinarie preventivamente concordate dei figli medesimi in ossequio al Protocollo del
15/09/2016 del Tribunale di Genova;
6) Il sig. si obbliga a corrispondere ogni mese integralmente Parte_2 alla sig.ra l'assegno unico percepito, ad oggi pari ad € Parte_1
467,00, per figli a carico (già noto quale “assegno familiare”) poiché la stessa si
3 impegna a pagare esclusivamente le spese delle rette della scuola privata dei figli manlevando da tale onere il sig. . La sig.ra in Pt_2 Parte_1
conseguenza di ciò, inoltre, non chiede nulla per sé quale mantenimento e si obbliga a far uso della somma ricevuta dall'assegno unico per figli a carico esclusivamente per le spese familiari e/o dovute per l'immobile;
7) In relazione al finanziamento intestato unicamente in capo al sig. Parte_2
, pari ad € 514,35 mensili, la sig.ra si obbliga a
[...] Parte_1
partecipare pro quota, per tutta la durata del medesimo, versando direttamente sul conto cointestato la relativa partizione mensile di € 300,00. In ragione di ciò il sig. concede l'uso paritario del veicolo Jeep Renegade targato Parte_2
GG103KS alla sig.ra . In particolare, i coniugi si Parte_1 impegnano a favorire l'uso dell'autoveicolo al genitore che dovrà accompagnare i figli per motivi scolastici ovvero che dovrà accompagnare a casa i medesimi durante i giorni festivi. I coniugi concordano che il veicolo nei weekend prevalentemente rimarrà nel possesso del sig. fatto salvo quanto Parte_2
prima in particolare in relazione ai bisogni dei figli;
8) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori a week end Parte_2
alternati dal Venerdì sera ore 20.30 sino alla Domenica alle ore 21.30 con obbligo di riaccompagnare i figli presso l'abitazione della moglie - fatta salva la possibilità di quest'ultimo di ridurre ovvero aumentare il predetto periodo di permanenza con i figli previo congruo preavviso alla moglie che si rende sin d'ora disponibile a tenere con sé i figli minori - nonché un pomeriggio infrasettimanalmente, che verrà concordato dai genitori entro il lunedì di ogni settimana, sino all'ora di cena;
9) Le festività natalizie con il criterio dell'alternanza ed, in particolare, i minori trascorreranno il 24 Dicembre sin dal mattino e il 25 Dicembre sino al tardo pomeriggio con uno dei genitori e il 25 Dicembre sera e il 26 Dicembre con l'altro genitore. Nel periodo intercorrente tra il 26 Dicembre sera e il 31
Dicembre mattina i minori permarranno presso l'abitazione materna. Ancora,
l'alternanza caratterizzerà il Capodanno e l'Epifania. In particolare, alternandosi di anno in anno, ciascun genitore terrà con sé i figli nelle giornate del 31
Dicembre e 1° Gennaio sino alla sera, mentre l'altro genitore trascorrerà con i
4 minori la Festività sino all'Epifania. Il medesimo criterio verrà utilizzato per le vacanze Pasquali: un anno i figli trascorreranno la Santa Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre e l'anno successivo si alterneranno. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno una settimana consecutiva ovvero due settimane consecutive a seconda delle proprie disponibilità di ferie. Ciascun coniuge sarà tenuto a comunicare all'altro entro il
30 Maggio di ciascun anno la settimana (o settimane) in cui porterà i figli con sé in vacanza nonché a fornire a quest'ultimo l'indicazione della località ove si recherà;
10) I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per i figli minori o di ogni altro documento equipollente”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2005, Numero 208, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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