CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
pubblicata in data 12 maggio 2022 e contraddistinta dal n.24752/2022 iscritto al
n.4762/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 03 dicembre 2024 e pendente
TRA
(C.F. ), in persona del Procuratore Dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, per delega in calce all'atto di citazione in appello, dagli
[...]
avv.ti Marisa Olga Meroni (C.F. - PEC: CodiceFiscale_1 Emai_1 [...]
e Laura Maria Giammarrusto (C.F. - PEC: Email_2 CodiceFiscale_2
Email_3
-APPELLANTE-
E
–Azienda per il diritto allo studio universitario della regione Campania, CP_1 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
P.I. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. P.IVA_2
( , rappresentata e difesa in virtù di procura Parte_3 C.F._3
rilasciata su separato foglio dall'avv. Lorenzo Ioele (CF ) pec: CodiceFiscale_4
Email_4
-APPELLATA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. con citazione notificata il 10.11.2022 proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza, indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedi-
mento n. 6391/2018 del R.G.C. promosso da nei confronti dell'attuale appel- CP_1
lante, di opposizione al d.i. 10331/2017 del medesimo Tribunale. L'in- Parte_1
giunzione di pagamento aveva ad oggetto il credito di €. 193.995,38 allegato come van-
tato nei confronti di , dimostrato dalle fatture per i mesi giugno- CP_2 CP_3
settembre 2017 emesse da in forza dei contratti di somministrazione di Parte_1
lavoro a tempo determinato ex art. 30 D. Lgs. 81/15 relativi a 15 lavoratori interinali sottoscritti con il 1 aprile 2016 Controparte_4
per il periodo 1° aprile 2016 – 31 marzo 2018.
II. L'opposizione era proposta da quale successore ex lege dei rapporti CP_1
giuridici attivi e passivi di , e l'opponente eccepiva l'avvenuto scioglimento di CP_2
prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente inesi- CP_2
stenza del decreto ingiuntivo. Nel merito contestava la debenza del credito CP_1
per l'intervenuto recesso dal contratto esercitato dal 10 novembre 2016 in forza della disposizione contenuta all'art. 20 del documento denominato “Contratto d'appalto del servizio di selezione e fornitura di personale” datato 31 marzo 2016.
replicava proponendo, in caso di accoglimento della eccezione di inesi- Pt_1
stenza del decreto ingiuntivo, la condanna al pagamento del medesimo importo in danno del successore . CP_1
III. Il Tribunale, con l'impugnata sentenza, non dichiarava l'inesistenza di CP_2
Rg 4762/2022 est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, perché era ancora in corso la sua liquidazione, ma l'inesistenza del decreto ingiuntivo perché l era estinta al Pt_4
momento della consegna della notifica. Ne traeva il convincimento di non potersi pro-
nunciare sulla domanda di condanna al pagamento delle fatture azionate in sede moni-
toria avanzata dall'esponente nei confronti di , qualificando la domanda pro- CP_1
posta nei confronti del diverso soggetto come nuova. Il Tribunale motivava altresì l'in-
fondatezza della domanda per legittimo recesso unilaterale esercitato da salvo CP_2
non entrare nel merito con il dispositivo.
IV. Con l'appello sottoponeva alla Corte i seguenti motivi di gra- Parte_1
vame:
a. ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI (D'UFFICIO) RITE-
NEVA INESISTENTE IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO PER INESISTENZA
DELLA RELATIVA NOTIFICA. Perché la procedura di liquidazione di si con- CP_2
cludeva il 31.12.2017 dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e la S.C. , Cass. civ., 03
agosto 2005, n. 16194, in caso di nullità della notifica di un decreto ingiuntivo effettuata nei confronti di un soggetto estinto, sancisce l'intervenuta sanatoria dalla opposizione promossa dal suo successore, in quanto l'atto comunque raggiungeva il suo scopo.
b. ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RITENEVA INAM-
MISSIBILE LA DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO AVANZATA NEI CON-
FRONTI DI IN CASO DI NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO, CP_1
perché la domanda di pagamento era la stessa ed avanzata in qualità di successore ex lege del debitore originario con applicazione della disciplina della successione CP_2
a titolo universale o particolare nel processo (art. 110 e 111 c.p.c.).
c. ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RITENEVA LEGIT-
TIMO IL RECESSO UNILATERALE ESERCITATO DA AD IN FORZA DI QUANTO
PREVISTO DALL'ART. 20 DEL “CONTRATTO QUADRO”.
d. ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELA PARTE IN CUI NON RICONOSCEVA
Rg 4762/2022 est. Sandro Figliozzi
Pagina 3 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
NEPPURE IL RIMBORSO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI SOSTE-
NUTI DA GI IN RAGIONE DEL RECESSO UNILATERALE ESERCITATO DA Pt_1
. CP_2
e. ELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RILEVAVA D'UFFI- CP_5
CIO CHE LA LIQUIDAZIONE DI AD AVREBBE IN OGNI CASO DETERMINATO IL
“VENIR MENO” DEI SINGOLI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE IN QUANTO
PRIVI DI CAUSA.
f. ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RILEVAVA D'UFFI-
CIO CHE LA LIQUIDAZIONE DI AD AVREBBE IN OGNI CASO GIUSTIFICATO LA
RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE.
g. ILLEGITTIMITA' DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEI RAPPORTI DI SOM-
MINISTRAZIONE INVOCATA DA E IL DIRITTO, IN CAPO A GI GROUP, A CP_1
RICEVERE IL PAGAMENTO DELLE FATTURE AZIONATE IN SEDE MONITORIA.
Così l'appellante concludeva: “rigettare la proposta opposizione ed ogni domanda av-
versaria perché infondate in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare l'oppo-
sto decreto con ingiunzione di pagamento che potrà avere efficacia nei confronti di CP_6
in qualità di successore della intimata ovvero, in subordine, condannare
[...] CP_2
al pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta-opposta per capitale a CP_1
titolo di pagamento dei corrispettivi delle prestazioni oggetto dei crediti azionati in via
monitoria, e comunque della maggiore o minore somma che dovesse venire accertata
in corso di causa a titolo di rimborso dei costi sostenuti da per oneri retribu- Pt_1
tivi, previdenziali assicurativi, trattenute fiscali e quant'altro in forza dei contratti di as-
sunzione di cui al doc. 3, oltre agli interessi nella misura determinata dall'art. 5 d. lgs. 9
ottobre 2002 n. 231, dal dovuto al saldo, nonché l'importo di € 152,00 a titolo di costi
per il recupero dei crediti ingiunti ex art. 6 D.lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs.
192/12. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre
a spese generali, contributo previdenziale forense e successive occorrende;”
Rg 4762/2022 est. Sandro Figliozzi
Pagina 4 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
V. A.Di.S.U.R.C. per il diritto allo studio universitario della regione Cam- Pt_5
pania, eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello. Perorava la conferma della sentenza di primo grado perché il decreto ingiuntivo era giuridicamente inesistente per carenza di legittimazione passiva dell . La Legge Regionale n. 12 Controparte_4
del 18.05.2016 approvava le “Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario” prevedendo l'istituzione di un'unica Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Campania (ADRC); all'art. 3 istituiva e all'art. CP_1
15 disponeva lo scioglimento e messa in liquidazione dell' con , al comma 9, la CP_2
successione di in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle disciolte CP_1 CP_2
entro l'1.01.2018. L'appellato quindi eccepiva come l'art.111 cpc riguardasse anche il rapporto processuale, mai sorto, oltre il profilo sostanziale della successione dei rap-
porti giuridici, che l'inesistenza della notifica non era sanabile e l'opposizione di CP_1
non poteva determinare la successione con un rapporto processuale non esistente.
La domanda riconvenzionale non poteva essere proposta in un giudizio mai divenuto pendente.
L'appellata quindi illustrava le ragioni secondo le quali anche nel merito il giudice del primo grado aveva correttamente statuito.
L'appellata concludeva: ”Per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'appello, con vittoria di
spese e con attribuzione.”
VI. La Corte, all'udienza del tre dicembre 2024, tenuta a trattazione scritta, riser-
vava la causa in decisione senza concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
VII. Il dispositivo della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado non affrontava il merito della controversia, né avrebbe potuto farlo. Il giudice si limitava a dichiarare inesistente il decreto ingiuntivo opposto, revocato lo stesso, con compensa-
zione di spese. La decisione nel merito era evidentemente impedita dalla statuizione sul
Rg 4762/2022 est. Sandro Figliozzi
Pagina 5 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
rito.
La motivazione si dilungava per illustrare come il contenzioso non fosse mai sostan-
zialmente sorto, per l'inesistenza del decreto ingiuntivo conseguente all'estinzione dell'ingiunto al momento della notifica, impeditiva della pendenza del contenzioso,
salvo, nella parte finale della motivazione, affrontare nel merito la controversia con ar-
gomenti del tutto incapace di produrre qualsivoglia effetto giuridico. La motivazione, in parte qua era quindi inutiliter data, priva di efficacia e il dispositivo, correttamente,
decideva la controversia solo nel rito.
La Corte, ritenendo infondato l'appello sulle questioni poste nel rito, correttamente ri-
solte dal Tribunale, ha evitato di analiticamente illustrare le ragioni esposte nel merito del contenzioso da entrambe le parti del giudizio perché del tutto inutili, assorbite dalla conferma della sentenza impugnata per l'infondatezza dei motivi di gravame indicati sub a. e b. del precedente punto IV. in conseguenza dell'inesistenza del soggetto ingiunto nel momento in cui la notifica del ricorso e del decreto di ingiunzione di pagamento avrebbe dovuto perfezionarsi.
VIII. L'art. 643 c.c. sancisce che la notificazione del decreto ingiuntivo comporta la pendenza della lite e l'inesistenza della notifica, al contrario di quella affetta da nullità,
non è sanabile. E' nota la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica, d'altra parte sancita anche dalla sentenza della S.C. a ss.uu. n. 14916/2016. L'inesistenza si ravvisa quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Le fasi della notifica-
zione sono costituite dall'attività di trasmissione e la fase di consegna e quest'ultimo era quello del tutto mancante nella fattispecie in esame, non esistendo il destinatario. Il
legislatore non disciplina l'istituto dell'inesistenza perché evidentemente riteneva di non dover disciplinare gli effetti di quel non esiste. Lo scopo della notificazione è quello di
Rg 4762/2022 est. Sandro Figliozzi
Pagina 6 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
comportare la conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conse-
guono in termini di instaurazione del contraddittorio. Le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza 12 marzo 2013, n. 6070 affermano, in continuità con la precedente sentenza
22 febbraio 2010, n. 4060, che la cancellazione della società dal registro delle imprese,
a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la so-
cietà stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pen-
denza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo,
disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Detto evento implica effetti sovrapponibili a quelli conseguenza del decesso delle persone fisiche, non risultando di contro appli-
cabile la giurisprudenza richiamata dall'appellante ed inerente la notifica a società
estinte per incorporazione, quando una società succede ad un'altra. Nel caso di CP_2
l'Agenzia non si verificava un fenomeno successorio tra Enti ma solo nei rapporti. AD
si estingueva senza confluire in altre strutture.
La notificazione a persona deceduta è inesistente (S.C. n. 14360/2013, 29877/2017) e tale è quella diretta a società estinta e cancellata e, va aggiunto, non incorporata in altro ente, con la conseguenza di non poter considerare sanata l'invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo per l'intervenuto proposizione dell'opposizione da parte di un sog-
getto assolutamente terzo e distinto, anche se costituito, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 12 del 18.05.2016, anche per regolare i rapporti in precedenza facenti capo a . La decisione assunta in primo grado con l'impugnata sentenza è CP_2
quindi condivisa.
IX. Egualmente infondato è il secondo motivo di gravame, risultando inapplicabile alla fattispecie in esame la disciplina della successione a titolo universale o particolare
Rg 4762/2022 est. Sandro Figliozzi
Pagina 7 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
nel processo (art. 110 e 111 c.p.c.). Dalla nullità della notifica derivava l'impossibilità di esaminare la domanda proposta nei confronti di e ne conseguiva che, nei con- CP_2
fronti del soggetto terzo, sia pure subentrato nei rapporti facenti capo all'ingiunta, do-
veva essere promossa un'autonoma azione, non potendosi utilmente invocare la disci-
plina dettata dagli artt. 110 e 111 c.p.c. come richiesto dall'appellante. La fattispecie in esame non ha ad oggetto un fenomeno successorio tra soggetti, disciplinato dall'art. 110 c.p.c , bensì il subentro di un ente terzo nella titolarità dei diritti controversi, discipli-
nato dall'art. 111 c.p.c. che tuttavia non è applicabile nella controversia perché presup-
pone che il rapporto processuale continui a svolgersi tra le parti originarie, salvo il coinvolgimento del subentrante, mentre, nella fattispecie in esame, il giudizio con
, per le ragioni già esposte, non era promuovibile. CP_2
X. Dal rigetto dell'appello discende la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso,
indeterminato, ed applicazione dei minimi tariffari, stante la natura delle questioni poste.
XI. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sen- Parte_1
tenza pronunziata dal Tribunale di Tribunale di Napoli, pubblicata in data 12 marzo 2022
e contraddistinta dal n.24752/2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna da al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
Campania, delle spese di lite liquidate in Controparte_7
€.4.996,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, distratte in favore dell'avv.
Lorenzo Ioele, dichiaratosi anticipatario;
C) Dichiara la sussistenza, per dei requisiti previsti per il versamento Parte_1
Rg 4762/2022 est. Sandro Figliozzi
Pagina 8 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 21.3.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.Eugenio Forgillo
Rg 4762/2022 est. Sandro Figliozzi
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Eugenio Forgillo - Presidente -
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
pubblicata in data 12 maggio 2022 e contraddistinta dal n.24752/2022 iscritto al
n.4762/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 03 dicembre 2024 e pendente
TRA
(C.F. ), in persona del Procuratore Dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, per delega in calce all'atto di citazione in appello, dagli
[...]
avv.ti Marisa Olga Meroni (C.F. - PEC: CodiceFiscale_1 Emai_1 [...]
e Laura Maria Giammarrusto (C.F. - PEC: Email_2 CodiceFiscale_2
Email_3
-APPELLANTE-
E
–Azienda per il diritto allo studio universitario della regione Campania, CP_1 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
P.I. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. P.IVA_2
( , rappresentata e difesa in virtù di procura Parte_3 C.F._3
rilasciata su separato foglio dall'avv. Lorenzo Ioele (CF ) pec: CodiceFiscale_4
Email_4
-APPELLATA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. con citazione notificata il 10.11.2022 proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza, indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedi-
mento n. 6391/2018 del R.G.C. promosso da nei confronti dell'attuale appel- CP_1
lante, di opposizione al d.i. 10331/2017 del medesimo Tribunale. L'in- Parte_1
giunzione di pagamento aveva ad oggetto il credito di €. 193.995,38 allegato come van-
tato nei confronti di , dimostrato dalle fatture per i mesi giugno- CP_2 CP_3
settembre 2017 emesse da in forza dei contratti di somministrazione di Parte_1
lavoro a tempo determinato ex art. 30 D. Lgs. 81/15 relativi a 15 lavoratori interinali sottoscritti con il 1 aprile 2016 Controparte_4
per il periodo 1° aprile 2016 – 31 marzo 2018.
II. L'opposizione era proposta da quale successore ex lege dei rapporti CP_1
giuridici attivi e passivi di , e l'opponente eccepiva l'avvenuto scioglimento di CP_2
prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente inesi- CP_2
stenza del decreto ingiuntivo. Nel merito contestava la debenza del credito CP_1
per l'intervenuto recesso dal contratto esercitato dal 10 novembre 2016 in forza della disposizione contenuta all'art. 20 del documento denominato “Contratto d'appalto del servizio di selezione e fornitura di personale” datato 31 marzo 2016.
replicava proponendo, in caso di accoglimento della eccezione di inesi- Pt_1
stenza del decreto ingiuntivo, la condanna al pagamento del medesimo importo in danno del successore . CP_1
III. Il Tribunale, con l'impugnata sentenza, non dichiarava l'inesistenza di CP_2
Rg 4762/2022 est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, perché era ancora in corso la sua liquidazione, ma l'inesistenza del decreto ingiuntivo perché l era estinta al Pt_4
momento della consegna della notifica. Ne traeva il convincimento di non potersi pro-
nunciare sulla domanda di condanna al pagamento delle fatture azionate in sede moni-
toria avanzata dall'esponente nei confronti di , qualificando la domanda pro- CP_1
posta nei confronti del diverso soggetto come nuova. Il Tribunale motivava altresì l'in-
fondatezza della domanda per legittimo recesso unilaterale esercitato da salvo CP_2
non entrare nel merito con il dispositivo.
IV. Con l'appello sottoponeva alla Corte i seguenti motivi di gra- Parte_1
vame:
a. ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI (D'UFFICIO) RITE-
NEVA INESISTENTE IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO PER INESISTENZA
DELLA RELATIVA NOTIFICA. Perché la procedura di liquidazione di si con- CP_2
cludeva il 31.12.2017 dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e la S.C. , Cass. civ., 03
agosto 2005, n. 16194, in caso di nullità della notifica di un decreto ingiuntivo effettuata nei confronti di un soggetto estinto, sancisce l'intervenuta sanatoria dalla opposizione promossa dal suo successore, in quanto l'atto comunque raggiungeva il suo scopo.
b. ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RITENEVA INAM-
MISSIBILE LA DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO AVANZATA NEI CON-
FRONTI DI IN CASO DI NULLITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO, CP_1
perché la domanda di pagamento era la stessa ed avanzata in qualità di successore ex lege del debitore originario con applicazione della disciplina della successione CP_2
a titolo universale o particolare nel processo (art. 110 e 111 c.p.c.).
c. ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RITENEVA LEGIT-
TIMO IL RECESSO UNILATERALE ESERCITATO DA AD IN FORZA DI QUANTO
PREVISTO DALL'ART. 20 DEL “CONTRATTO QUADRO”.
d. ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELA PARTE IN CUI NON RICONOSCEVA
Rg 4762/2022 est. Sandro Figliozzi
Pagina 3 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
NEPPURE IL RIMBORSO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI SOSTE-
NUTI DA GI IN RAGIONE DEL RECESSO UNILATERALE ESERCITATO DA Pt_1
. CP_2
e. ELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RILEVAVA D'UFFI- CP_5
CIO CHE LA LIQUIDAZIONE DI AD AVREBBE IN OGNI CASO DETERMINATO IL
“VENIR MENO” DEI SINGOLI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE IN QUANTO
PRIVI DI CAUSA.
f. ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RILEVAVA D'UFFI-
CIO CHE LA LIQUIDAZIONE DI AD AVREBBE IN OGNI CASO GIUSTIFICATO LA
RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE.
g. ILLEGITTIMITA' DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEI RAPPORTI DI SOM-
MINISTRAZIONE INVOCATA DA E IL DIRITTO, IN CAPO A GI GROUP, A CP_1
RICEVERE IL PAGAMENTO DELLE FATTURE AZIONATE IN SEDE MONITORIA.
Così l'appellante concludeva: “rigettare la proposta opposizione ed ogni domanda av-
versaria perché infondate in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare l'oppo-
sto decreto con ingiunzione di pagamento che potrà avere efficacia nei confronti di CP_6
in qualità di successore della intimata ovvero, in subordine, condannare
[...] CP_2
al pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta-opposta per capitale a CP_1
titolo di pagamento dei corrispettivi delle prestazioni oggetto dei crediti azionati in via
monitoria, e comunque della maggiore o minore somma che dovesse venire accertata
in corso di causa a titolo di rimborso dei costi sostenuti da per oneri retribu- Pt_1
tivi, previdenziali assicurativi, trattenute fiscali e quant'altro in forza dei contratti di as-
sunzione di cui al doc. 3, oltre agli interessi nella misura determinata dall'art. 5 d. lgs. 9
ottobre 2002 n. 231, dal dovuto al saldo, nonché l'importo di € 152,00 a titolo di costi
per il recupero dei crediti ingiunti ex art. 6 D.lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs.
192/12. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre
a spese generali, contributo previdenziale forense e successive occorrende;”
Rg 4762/2022 est. Sandro Figliozzi
Pagina 4 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
V. A.Di.S.U.R.C. per il diritto allo studio universitario della regione Cam- Pt_5
pania, eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello. Perorava la conferma della sentenza di primo grado perché il decreto ingiuntivo era giuridicamente inesistente per carenza di legittimazione passiva dell . La Legge Regionale n. 12 Controparte_4
del 18.05.2016 approvava le “Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario” prevedendo l'istituzione di un'unica Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Campania (ADRC); all'art. 3 istituiva e all'art. CP_1
15 disponeva lo scioglimento e messa in liquidazione dell' con , al comma 9, la CP_2
successione di in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle disciolte CP_1 CP_2
entro l'1.01.2018. L'appellato quindi eccepiva come l'art.111 cpc riguardasse anche il rapporto processuale, mai sorto, oltre il profilo sostanziale della successione dei rap-
porti giuridici, che l'inesistenza della notifica non era sanabile e l'opposizione di CP_1
non poteva determinare la successione con un rapporto processuale non esistente.
La domanda riconvenzionale non poteva essere proposta in un giudizio mai divenuto pendente.
L'appellata quindi illustrava le ragioni secondo le quali anche nel merito il giudice del primo grado aveva correttamente statuito.
L'appellata concludeva: ”Per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'appello, con vittoria di
spese e con attribuzione.”
VI. La Corte, all'udienza del tre dicembre 2024, tenuta a trattazione scritta, riser-
vava la causa in decisione senza concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
VII. Il dispositivo della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado non affrontava il merito della controversia, né avrebbe potuto farlo. Il giudice si limitava a dichiarare inesistente il decreto ingiuntivo opposto, revocato lo stesso, con compensa-
zione di spese. La decisione nel merito era evidentemente impedita dalla statuizione sul
Rg 4762/2022 est. Sandro Figliozzi
Pagina 5 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
rito.
La motivazione si dilungava per illustrare come il contenzioso non fosse mai sostan-
zialmente sorto, per l'inesistenza del decreto ingiuntivo conseguente all'estinzione dell'ingiunto al momento della notifica, impeditiva della pendenza del contenzioso,
salvo, nella parte finale della motivazione, affrontare nel merito la controversia con ar-
gomenti del tutto incapace di produrre qualsivoglia effetto giuridico. La motivazione, in parte qua era quindi inutiliter data, priva di efficacia e il dispositivo, correttamente,
decideva la controversia solo nel rito.
La Corte, ritenendo infondato l'appello sulle questioni poste nel rito, correttamente ri-
solte dal Tribunale, ha evitato di analiticamente illustrare le ragioni esposte nel merito del contenzioso da entrambe le parti del giudizio perché del tutto inutili, assorbite dalla conferma della sentenza impugnata per l'infondatezza dei motivi di gravame indicati sub a. e b. del precedente punto IV. in conseguenza dell'inesistenza del soggetto ingiunto nel momento in cui la notifica del ricorso e del decreto di ingiunzione di pagamento avrebbe dovuto perfezionarsi.
VIII. L'art. 643 c.c. sancisce che la notificazione del decreto ingiuntivo comporta la pendenza della lite e l'inesistenza della notifica, al contrario di quella affetta da nullità,
non è sanabile. E' nota la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica, d'altra parte sancita anche dalla sentenza della S.C. a ss.uu. n. 14916/2016. L'inesistenza si ravvisa quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Le fasi della notifica-
zione sono costituite dall'attività di trasmissione e la fase di consegna e quest'ultimo era quello del tutto mancante nella fattispecie in esame, non esistendo il destinatario. Il
legislatore non disciplina l'istituto dell'inesistenza perché evidentemente riteneva di non dover disciplinare gli effetti di quel non esiste. Lo scopo della notificazione è quello di
Rg 4762/2022 est. Sandro Figliozzi
Pagina 6 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
comportare la conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conse-
guono in termini di instaurazione del contraddittorio. Le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza 12 marzo 2013, n. 6070 affermano, in continuità con la precedente sentenza
22 febbraio 2010, n. 4060, che la cancellazione della società dal registro delle imprese,
a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la so-
cietà stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pen-
denza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo,
disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Detto evento implica effetti sovrapponibili a quelli conseguenza del decesso delle persone fisiche, non risultando di contro appli-
cabile la giurisprudenza richiamata dall'appellante ed inerente la notifica a società
estinte per incorporazione, quando una società succede ad un'altra. Nel caso di CP_2
l'Agenzia non si verificava un fenomeno successorio tra Enti ma solo nei rapporti. AD
si estingueva senza confluire in altre strutture.
La notificazione a persona deceduta è inesistente (S.C. n. 14360/2013, 29877/2017) e tale è quella diretta a società estinta e cancellata e, va aggiunto, non incorporata in altro ente, con la conseguenza di non poter considerare sanata l'invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo per l'intervenuto proposizione dell'opposizione da parte di un sog-
getto assolutamente terzo e distinto, anche se costituito, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 12 del 18.05.2016, anche per regolare i rapporti in precedenza facenti capo a . La decisione assunta in primo grado con l'impugnata sentenza è CP_2
quindi condivisa.
IX. Egualmente infondato è il secondo motivo di gravame, risultando inapplicabile alla fattispecie in esame la disciplina della successione a titolo universale o particolare
Rg 4762/2022 est. Sandro Figliozzi
Pagina 7 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
nel processo (art. 110 e 111 c.p.c.). Dalla nullità della notifica derivava l'impossibilità di esaminare la domanda proposta nei confronti di e ne conseguiva che, nei con- CP_2
fronti del soggetto terzo, sia pure subentrato nei rapporti facenti capo all'ingiunta, do-
veva essere promossa un'autonoma azione, non potendosi utilmente invocare la disci-
plina dettata dagli artt. 110 e 111 c.p.c. come richiesto dall'appellante. La fattispecie in esame non ha ad oggetto un fenomeno successorio tra soggetti, disciplinato dall'art. 110 c.p.c , bensì il subentro di un ente terzo nella titolarità dei diritti controversi, discipli-
nato dall'art. 111 c.p.c. che tuttavia non è applicabile nella controversia perché presup-
pone che il rapporto processuale continui a svolgersi tra le parti originarie, salvo il coinvolgimento del subentrante, mentre, nella fattispecie in esame, il giudizio con
, per le ragioni già esposte, non era promuovibile. CP_2
X. Dal rigetto dell'appello discende la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso,
indeterminato, ed applicazione dei minimi tariffari, stante la natura delle questioni poste.
XI. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sen- Parte_1
tenza pronunziata dal Tribunale di Tribunale di Napoli, pubblicata in data 12 marzo 2022
e contraddistinta dal n.24752/2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna da al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
Campania, delle spese di lite liquidate in Controparte_7
€.4.996,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, distratte in favore dell'avv.
Lorenzo Ioele, dichiaratosi anticipatario;
C) Dichiara la sussistenza, per dei requisiti previsti per il versamento Parte_1
Rg 4762/2022 est. Sandro Figliozzi
Pagina 8 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 21.3.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.Eugenio Forgillo
Rg 4762/2022 est. Sandro Figliozzi
Pagina 9 di 9