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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1769/2024 R.G., avente ad oggetto: “ricorso per la regolamentazione ELaffidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”. promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Riesi (CL), Via San Francesco di Paola, 28, elettivamente domiciliata in Riesi (CL), Via Roma, 97/99, presso lo studio ELAvv. Giovanni Sanfilippo, che la rappresenta e difende per procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo.
-Ricorrente-
CONTRO
nato a [...], l'[...] (C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Via dei Mille n.3, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale della Regione n.54, presso lo studio ELAvv. Giovanni Claudio Maggio, che lo rappresenta e difende per procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione.
-Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI delle parti: All'udienza del 23.4.2025, entrambi i difensori hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle di cui ai propri scritti difensivi.
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.9.2024 chiedeva l'adozione dei provvedimenti riguardanti Parte_1
l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori e nati il 28.5.2017 e Persona_1 Persona_2
5.5.2008, rispettivamente.
Esponeva, al riguardo, che entrambi i figli erano residenti a [...] e vivevano con la madre.
Il , padre dei minori, non si era mai interessato della cura e del mantenimento dei propri figli, CP_1 lasciando di fatto che ne occupasse solo ed esclusivamente la madre.
Inoltre, la ricorrente aveva denunciato il per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis commi 1 e CP_1
2 c.p., avendo il predetto patteggiato una pena di anni uno di reclusione, come da sentenza che veniva allegata in atti (sentenza G.U.P. di Caltanissetta n. 173/2024 del 18.9.2024).
Ancora, il , dal mese di ottobre 2023 a tutt'oggi, si trovava detenuto in stato di custodia cautelare CP_1 in carcere, perché accusato dei reati ex artt. 73 e 74 DPR 309/90 e 629 c.p., per i quali aveva già riportato condanna in primo grado alla pena di anni otto e giorni ventisei di reclusione, come da sentenza del G.U.P. di Caltanissetta n. 111/2024 del 28.5.2024, pure allegata in atti.
La relazione affettiva tra le parti era, pertanto, terminata e i genitori non erano pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le condizioni regolative ELesercizio della responsabilità genitoriale.
Chiedeva, pertanto, la parte ricorrente la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori.
Al riguardo, relativamente all'affidamento della prole chiedeva che i minori venissero collocati in modo esclusivo, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nell'abitazione di quest'ultima sita in
Riesi (CL), Via San Francesco di Paola n. 28.
L'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre si giustificava per via del comportamento tenuto dal il quale, come sopra ricordato, si era sempre disinteressato della cura e del mantenimento dei CP_1 figli.
Inoltre, anche le condanne penali dallo stesso riportate (il cui stato di detenzione, vista l'entità della pena irrogata, non avrebbe avuto breve durata) avvaloravano la richiesta ELaffido esclusivo in favore della madre, da disporsi anche in maniera rafforzata (cd. affidamento super esclusivo).
Con riguardo all'obbligo di mantenimento, andava posto a carico del genitore non collocatario nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
Al riguardo, la ricorrente evidenziava di avere sempre sostenuto da sola tutte le spese necessarie ai figli e l'unica sua fonte di sostentamento, da maggio 2023 a dicembre 2023, era stato il reddito di cittadinanza pari ad € 925,00 mensili;
mentre, a partire da gennaio 2024, la stessa percepiva il Reddito di
2 Inclusione pari ad € 875,00 mensili. Inoltre, la ricorrente percepiva € 199,40 quale Assegno Unico per uno solo dei figli, mentre l'altro 50 % veniva ancora percepito dal resistente.
Occorreva anche aggiungere che la ricorrente pagava mensilmente il canone di locazione pari ad €
225,00 per l'abitazione in cui la stessa viveva unitamente ai figli.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio e, richiamate le istanze di controparte, si opponeva alla richiesta avanzata da parte ricorrente volta ad ottenere l'affido esclusivo dei figli minori e Persona_1 Persona_2
Al riguardo, evidenziava come le argomentazioni poste alla base di siffatta richiesta (stato detentivo del ed il rapporto di forte conflittualità tra le parti) risultavano prive di qualsivoglia Controparte_1 fondamento.
In ordine allo stato di detenzione, precisava che il processo penale richiamato da parte ricorrente per giustificare la richiesta di affido esclusivo dei figli minori, si era concluso in primo grado, previa derubricazione del reato contestato nella fattispecie attenuata ex art 74, comma 6, D.P.R. 309/1990, con la condanna del ad anni 8 e giorni 26 di reclusione e in secondo grado con la condanna alla CP_1 pena patteggiata di anni 6 e giorni 20 di reclusione.
Orbene, la riqualificazione giuridica del fatto di reato operata dal Giudice di prime cure avrebbe consentito presto al di potere beneficiare di una delle misure alternative alla detenzione, uscire CP_1 dal carcere e per l'effetto ripristinare pienamente il rapporto con i propri figli.
Inoltre, come era noto, l'affidamento condiviso dei figli in favore di entrambi i genitori costituiva, per effetto della L. n. 54 del 2006, il criterio prioritario che doveva essere seguito dal giudice, sicché un genitore non poteva essere escluso solo per il fatto di dover scontare una pena detentiva.
Inoltre, nel caso che ci occupa, occorreva rilevare il “positivo legame” tra i minori e il padre, il quale si era sempre occupato dei propri figli fin dalla loro nascita e continuava ad adoperarsi nel loro interesse, sia pur con i limiti comprensibilmente imposti dallo stato di detenzione.
Anche la conflittualità che connotava il rapporto tra il e la non poteva giustificare una CP_1 Pt_1 pronuncia di affido esclusivo dei figli minori alla madre.
Ne conseguiva, l'inammissibilità della domanda di affido esclusivo perché generica, non provata ed in ogni caso non adeguata e non corrispondente al supremo interesse dei minori a mantenere un rapporto continuativo con il proprio padre con il quale, inoltre, avevano sempre avuto un rapporto armonioso ed amorevole.
Per quanto riguardava il mantenimento dei figli, pure inammissibile risultava la richiesta di mantenimento avanzata dalla parte ricorrente.
Il , a tal proposito, non intendeva affatto sottrarsi al proprio obbligo di contribuire alla CP_1 soddisfazione dei bisogni dei figli ma, come era noto, ogni genitore doveva provvedere a tale onere in misura proporzionale al proprio reddito e alle proprie reali disponibilità.
3 Orbene, il reddito complessivo relativo all'anno 2023 percepito dal era stato pari ad € Controparte_1
2.800,00 quale somma corrisposta dall'INPS e, inoltre, lo stato detentivo al quale era sottoposto gli precludeva di assolvere al proprio obbligo.
All'udienza EL8.1.2025 veniva sentita la ricorrente e il giudice, con l'ordinanza del 14.1.2025, disponeva l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori e Parte_1 Persona_1 [...]
disponendosi anche che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, Per_2 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli minori potessero essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle loro capacità, ELinclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
Riservava all'esito ELaudizione del padre di disporre modalità di incontri con il predetto genitore, autorizzando, comunque, il padre a sentire i figli per via telefonica, in accordo con la madre e nel rispetto delle regole e dei limiti previsti dall'ordinamento penitenziario, previo ottenimento delle autorizzazioni del giudice penale.
Inoltre, veniva posto a carico di di versare in favore di entro giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di € 250,00 (€
125,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, e con decorrenza dalla data in cui il predetto sarebbe stato scarcerato o sottoposto al regime degli arresti domiciliari o detenzione domiciliare con autorizzazione ad andare a lavorare, con la previsione che l'assegno unico sarebbe stato riscosso interamente dalla madre, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso introduttivo.
All'udienza del 17.2.2025 veniva sentito il resistente e, tenuto conto delle sue dichiarazioni difformi da quelle della proprio sull'intenzione delle parti di volere proseguire la relazione sentimentale, Pt_1 veniva fissata altra udienza per la comparizione delle parti.
Pertanto, all'udienza del 23.4.2025 la ricorrente dichiarava di ritenere la relazione con il finita e, CP_1 pur ritenendo il “un buon padre”, insisteva nell'affidamento esclusivo per potere decidere in CP_1 maniera autonoma tutto quello che serviva fare per i figli.
D'altra parte, il manifestava il suo disinteresse per la dichiarando di volere avere la CP_1 Pt_1 possibilità di vedere i figli.
Nella stessa udienza di cui sopra, ritenendosi la causa era matura per la decisione, senza necessità di assunzione dei mezzi di prova, le parti precisavano le conclusioni, come sopra riportate e, dopo la discussione, il giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, nulla rilevava.
Orbene, ciò premesso, può essere accolta la richiesta di affidamento esclusivo, tenuto conto, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza EL8.1.2025 riguardanti il disinteresse manifestato dal ricorrente nei confronti delle figlie, anche dal punto di vista economico, le
4 problematiche relative all'uso di stupefacenti e le condotte poste in essere nei confronti della stessa e per le quali il era stato condannato, oltre alle difficoltà connesse alle autorizzazioni da ottenere CP_1 nell'interesse dei minori che ormai da qualche tempo possono incontrare il padre solamente in carcere, dove si è recata la per favorire gli incontri tra i figli e il padre. Pt_1
Del resto, le indicazioni sopra riportate non sono state contestate dal , oltre ad avere trovato CP_1 riscontro nelle sentenze penali emesse nei suoi confronti e depositate in atti, ove per quanto attiene ai redditi percepiti dal e all'attività lavorativa che avrebbe svolto in maniera costante durante la CP_1 relazione sentimentale intrattenuta con la non è stata depositata documentazione, avendo, al Pt_1 contrario, il resistente dichiarato di avere percepito già nel 2023 redditi per 2.800,00.
Può, quindi, ritenersi che la madre ha dovuto fare fronte in sostanziale autonomia, e con i soli propri modesti redditi, a tutte le esigenze dei figli anche sotto il profilo economico, avendo contribuito il padre, solamente in maniera sporadica, nel corso degli anni che hanno fatto seguito all'interruzione della convivenza tra le parti, essendosi diradato il contributo economico particolarmente nell'ultimo anno, anche per l'intervenuto stato di detenzione.
A tal proposito, occorre evidenziare che la durata della detenzione, tenuto conto delle condanne inflitte, non potrà essere di breve durata, per cui sarebbe estremamente problematico per la madre fare fronte con tempestività alle esigenze dei figli.
Per tali ragioni, pur se la stessa ha qualificato il come “un buon padre”, risulta Pt_1 CP_1 nell'interesse dei minori il sopra delineato modello di affidamento esclusivo alla madre, dovendosi anche sottolineare che con la sentenza penale del G.U.P. di Caltanissetta n. 111/2024 del 28.5.2024 è stata applicata al la sanzione accessoria della sospensione ELesercizio della responsabilità CP_1 genitoriale, non revocata dal giudice di appello (cfr. dispositivo di sentenza del depositato 5.11.2024), potendosi stabilire che il padre potrà incontrare o colloquiare con i figli per via telefonica, in accordo con la madre e nel rispetto delle regole e dei limiti previsti dall'ordinamento penitenziario, previo ottenimento delle autorizzazioni del giudice penale, sempre tenendo conto delle esigenze anche scolastiche dei minori.
Passando alla questione economica, la richiesta della parte ricorrente deve essere accolta, pur se, relativamente al quantum, tenuto conto della documentazione depositata e del sopra ricordato stato di detenzione, anche relativamente alla decorrenza, può essere confermato quanto è stato stabilito con l'ordinanza del 14.1.2025.
Può, quindi, essere posto a carico di di versare in favore di entro Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di € 250,00
(€ 125,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, e con decorrenza dalla data in cui il predetto sarà scarcerato o sottoposto al regime degli arresti domiciliari o detenzione domiciliare con
5 autorizzazione ad andare a lavorare, con la previsione che l'assegno unico sarà riscosso interamente dalla madre, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso introduttivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate in favore ELIO (la parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato) in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1769/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dispone l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre. Persona_1 Persona_2
Attribuisce al padre la facoltà di incontrare i figli e di colloquiare con gli stessi per via telefonica, in accordo con la madre e nel rispetto delle regole e dei limiti previsti dall'ordinamento penitenziario, previo ottenimento delle autorizzazioni del giudice penale, sempre tenendo conto delle esigenze anche scolastiche dei minori.
Fa carico a di versare a entro i primi 5 giorni di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1 somma di € 250,00 per il mantenimento dei figli minori (€ 125,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, ed oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, e con decorrenza dalla data in cui il predetto sarà scarcerato o sottoposto al regime degli arresti domiciliari o detenzione domiciliare con autorizzazione ad andare a lavorare, con la previsione che l'assegno unico sarà riscosso interamente dalla madre, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso introduttivo.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore ELIO, in € Controparte_1
3.809,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1769/2024 R.G., avente ad oggetto: “ricorso per la regolamentazione ELaffidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”. promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Riesi (CL), Via San Francesco di Paola, 28, elettivamente domiciliata in Riesi (CL), Via Roma, 97/99, presso lo studio ELAvv. Giovanni Sanfilippo, che la rappresenta e difende per procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo.
-Ricorrente-
CONTRO
nato a [...], l'[...] (C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Via dei Mille n.3, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale della Regione n.54, presso lo studio ELAvv. Giovanni Claudio Maggio, che lo rappresenta e difende per procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione.
-Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI delle parti: All'udienza del 23.4.2025, entrambi i difensori hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle di cui ai propri scritti difensivi.
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.9.2024 chiedeva l'adozione dei provvedimenti riguardanti Parte_1
l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori e nati il 28.5.2017 e Persona_1 Persona_2
5.5.2008, rispettivamente.
Esponeva, al riguardo, che entrambi i figli erano residenti a [...] e vivevano con la madre.
Il , padre dei minori, non si era mai interessato della cura e del mantenimento dei propri figli, CP_1 lasciando di fatto che ne occupasse solo ed esclusivamente la madre.
Inoltre, la ricorrente aveva denunciato il per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis commi 1 e CP_1
2 c.p., avendo il predetto patteggiato una pena di anni uno di reclusione, come da sentenza che veniva allegata in atti (sentenza G.U.P. di Caltanissetta n. 173/2024 del 18.9.2024).
Ancora, il , dal mese di ottobre 2023 a tutt'oggi, si trovava detenuto in stato di custodia cautelare CP_1 in carcere, perché accusato dei reati ex artt. 73 e 74 DPR 309/90 e 629 c.p., per i quali aveva già riportato condanna in primo grado alla pena di anni otto e giorni ventisei di reclusione, come da sentenza del G.U.P. di Caltanissetta n. 111/2024 del 28.5.2024, pure allegata in atti.
La relazione affettiva tra le parti era, pertanto, terminata e i genitori non erano pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le condizioni regolative ELesercizio della responsabilità genitoriale.
Chiedeva, pertanto, la parte ricorrente la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori.
Al riguardo, relativamente all'affidamento della prole chiedeva che i minori venissero collocati in modo esclusivo, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nell'abitazione di quest'ultima sita in
Riesi (CL), Via San Francesco di Paola n. 28.
L'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre si giustificava per via del comportamento tenuto dal il quale, come sopra ricordato, si era sempre disinteressato della cura e del mantenimento dei CP_1 figli.
Inoltre, anche le condanne penali dallo stesso riportate (il cui stato di detenzione, vista l'entità della pena irrogata, non avrebbe avuto breve durata) avvaloravano la richiesta ELaffido esclusivo in favore della madre, da disporsi anche in maniera rafforzata (cd. affidamento super esclusivo).
Con riguardo all'obbligo di mantenimento, andava posto a carico del genitore non collocatario nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
Al riguardo, la ricorrente evidenziava di avere sempre sostenuto da sola tutte le spese necessarie ai figli e l'unica sua fonte di sostentamento, da maggio 2023 a dicembre 2023, era stato il reddito di cittadinanza pari ad € 925,00 mensili;
mentre, a partire da gennaio 2024, la stessa percepiva il Reddito di
2 Inclusione pari ad € 875,00 mensili. Inoltre, la ricorrente percepiva € 199,40 quale Assegno Unico per uno solo dei figli, mentre l'altro 50 % veniva ancora percepito dal resistente.
Occorreva anche aggiungere che la ricorrente pagava mensilmente il canone di locazione pari ad €
225,00 per l'abitazione in cui la stessa viveva unitamente ai figli.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio e, richiamate le istanze di controparte, si opponeva alla richiesta avanzata da parte ricorrente volta ad ottenere l'affido esclusivo dei figli minori e Persona_1 Persona_2
Al riguardo, evidenziava come le argomentazioni poste alla base di siffatta richiesta (stato detentivo del ed il rapporto di forte conflittualità tra le parti) risultavano prive di qualsivoglia Controparte_1 fondamento.
In ordine allo stato di detenzione, precisava che il processo penale richiamato da parte ricorrente per giustificare la richiesta di affido esclusivo dei figli minori, si era concluso in primo grado, previa derubricazione del reato contestato nella fattispecie attenuata ex art 74, comma 6, D.P.R. 309/1990, con la condanna del ad anni 8 e giorni 26 di reclusione e in secondo grado con la condanna alla CP_1 pena patteggiata di anni 6 e giorni 20 di reclusione.
Orbene, la riqualificazione giuridica del fatto di reato operata dal Giudice di prime cure avrebbe consentito presto al di potere beneficiare di una delle misure alternative alla detenzione, uscire CP_1 dal carcere e per l'effetto ripristinare pienamente il rapporto con i propri figli.
Inoltre, come era noto, l'affidamento condiviso dei figli in favore di entrambi i genitori costituiva, per effetto della L. n. 54 del 2006, il criterio prioritario che doveva essere seguito dal giudice, sicché un genitore non poteva essere escluso solo per il fatto di dover scontare una pena detentiva.
Inoltre, nel caso che ci occupa, occorreva rilevare il “positivo legame” tra i minori e il padre, il quale si era sempre occupato dei propri figli fin dalla loro nascita e continuava ad adoperarsi nel loro interesse, sia pur con i limiti comprensibilmente imposti dallo stato di detenzione.
Anche la conflittualità che connotava il rapporto tra il e la non poteva giustificare una CP_1 Pt_1 pronuncia di affido esclusivo dei figli minori alla madre.
Ne conseguiva, l'inammissibilità della domanda di affido esclusivo perché generica, non provata ed in ogni caso non adeguata e non corrispondente al supremo interesse dei minori a mantenere un rapporto continuativo con il proprio padre con il quale, inoltre, avevano sempre avuto un rapporto armonioso ed amorevole.
Per quanto riguardava il mantenimento dei figli, pure inammissibile risultava la richiesta di mantenimento avanzata dalla parte ricorrente.
Il , a tal proposito, non intendeva affatto sottrarsi al proprio obbligo di contribuire alla CP_1 soddisfazione dei bisogni dei figli ma, come era noto, ogni genitore doveva provvedere a tale onere in misura proporzionale al proprio reddito e alle proprie reali disponibilità.
3 Orbene, il reddito complessivo relativo all'anno 2023 percepito dal era stato pari ad € Controparte_1
2.800,00 quale somma corrisposta dall'INPS e, inoltre, lo stato detentivo al quale era sottoposto gli precludeva di assolvere al proprio obbligo.
All'udienza EL8.1.2025 veniva sentita la ricorrente e il giudice, con l'ordinanza del 14.1.2025, disponeva l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori e Parte_1 Persona_1 [...]
disponendosi anche che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, Per_2 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli minori potessero essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle loro capacità, ELinclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
Riservava all'esito ELaudizione del padre di disporre modalità di incontri con il predetto genitore, autorizzando, comunque, il padre a sentire i figli per via telefonica, in accordo con la madre e nel rispetto delle regole e dei limiti previsti dall'ordinamento penitenziario, previo ottenimento delle autorizzazioni del giudice penale.
Inoltre, veniva posto a carico di di versare in favore di entro giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di € 250,00 (€
125,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, e con decorrenza dalla data in cui il predetto sarebbe stato scarcerato o sottoposto al regime degli arresti domiciliari o detenzione domiciliare con autorizzazione ad andare a lavorare, con la previsione che l'assegno unico sarebbe stato riscosso interamente dalla madre, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso introduttivo.
All'udienza del 17.2.2025 veniva sentito il resistente e, tenuto conto delle sue dichiarazioni difformi da quelle della proprio sull'intenzione delle parti di volere proseguire la relazione sentimentale, Pt_1 veniva fissata altra udienza per la comparizione delle parti.
Pertanto, all'udienza del 23.4.2025 la ricorrente dichiarava di ritenere la relazione con il finita e, CP_1 pur ritenendo il “un buon padre”, insisteva nell'affidamento esclusivo per potere decidere in CP_1 maniera autonoma tutto quello che serviva fare per i figli.
D'altra parte, il manifestava il suo disinteresse per la dichiarando di volere avere la CP_1 Pt_1 possibilità di vedere i figli.
Nella stessa udienza di cui sopra, ritenendosi la causa era matura per la decisione, senza necessità di assunzione dei mezzi di prova, le parti precisavano le conclusioni, come sopra riportate e, dopo la discussione, il giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, nulla rilevava.
Orbene, ciò premesso, può essere accolta la richiesta di affidamento esclusivo, tenuto conto, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza EL8.1.2025 riguardanti il disinteresse manifestato dal ricorrente nei confronti delle figlie, anche dal punto di vista economico, le
4 problematiche relative all'uso di stupefacenti e le condotte poste in essere nei confronti della stessa e per le quali il era stato condannato, oltre alle difficoltà connesse alle autorizzazioni da ottenere CP_1 nell'interesse dei minori che ormai da qualche tempo possono incontrare il padre solamente in carcere, dove si è recata la per favorire gli incontri tra i figli e il padre. Pt_1
Del resto, le indicazioni sopra riportate non sono state contestate dal , oltre ad avere trovato CP_1 riscontro nelle sentenze penali emesse nei suoi confronti e depositate in atti, ove per quanto attiene ai redditi percepiti dal e all'attività lavorativa che avrebbe svolto in maniera costante durante la CP_1 relazione sentimentale intrattenuta con la non è stata depositata documentazione, avendo, al Pt_1 contrario, il resistente dichiarato di avere percepito già nel 2023 redditi per 2.800,00.
Può, quindi, ritenersi che la madre ha dovuto fare fronte in sostanziale autonomia, e con i soli propri modesti redditi, a tutte le esigenze dei figli anche sotto il profilo economico, avendo contribuito il padre, solamente in maniera sporadica, nel corso degli anni che hanno fatto seguito all'interruzione della convivenza tra le parti, essendosi diradato il contributo economico particolarmente nell'ultimo anno, anche per l'intervenuto stato di detenzione.
A tal proposito, occorre evidenziare che la durata della detenzione, tenuto conto delle condanne inflitte, non potrà essere di breve durata, per cui sarebbe estremamente problematico per la madre fare fronte con tempestività alle esigenze dei figli.
Per tali ragioni, pur se la stessa ha qualificato il come “un buon padre”, risulta Pt_1 CP_1 nell'interesse dei minori il sopra delineato modello di affidamento esclusivo alla madre, dovendosi anche sottolineare che con la sentenza penale del G.U.P. di Caltanissetta n. 111/2024 del 28.5.2024 è stata applicata al la sanzione accessoria della sospensione ELesercizio della responsabilità CP_1 genitoriale, non revocata dal giudice di appello (cfr. dispositivo di sentenza del depositato 5.11.2024), potendosi stabilire che il padre potrà incontrare o colloquiare con i figli per via telefonica, in accordo con la madre e nel rispetto delle regole e dei limiti previsti dall'ordinamento penitenziario, previo ottenimento delle autorizzazioni del giudice penale, sempre tenendo conto delle esigenze anche scolastiche dei minori.
Passando alla questione economica, la richiesta della parte ricorrente deve essere accolta, pur se, relativamente al quantum, tenuto conto della documentazione depositata e del sopra ricordato stato di detenzione, anche relativamente alla decorrenza, può essere confermato quanto è stato stabilito con l'ordinanza del 14.1.2025.
Può, quindi, essere posto a carico di di versare in favore di entro Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di € 250,00
(€ 125,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, e con decorrenza dalla data in cui il predetto sarà scarcerato o sottoposto al regime degli arresti domiciliari o detenzione domiciliare con
5 autorizzazione ad andare a lavorare, con la previsione che l'assegno unico sarà riscosso interamente dalla madre, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso introduttivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate in favore ELIO (la parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato) in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1769/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dispone l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre. Persona_1 Persona_2
Attribuisce al padre la facoltà di incontrare i figli e di colloquiare con gli stessi per via telefonica, in accordo con la madre e nel rispetto delle regole e dei limiti previsti dall'ordinamento penitenziario, previo ottenimento delle autorizzazioni del giudice penale, sempre tenendo conto delle esigenze anche scolastiche dei minori.
Fa carico a di versare a entro i primi 5 giorni di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1 somma di € 250,00 per il mantenimento dei figli minori (€ 125,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, ed oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, e con decorrenza dalla data in cui il predetto sarà scarcerato o sottoposto al regime degli arresti domiciliari o detenzione domiciliare con autorizzazione ad andare a lavorare, con la previsione che l'assegno unico sarà riscosso interamente dalla madre, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso introduttivo.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore ELIO, in € Controparte_1
3.809,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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