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Sentenza 11 gennaio 2025
Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3929/2023 R.Gen.
N. 3930/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 10.1.2025; riunita a mezzo di separato provvedimento la causa contrassegnata dal N.R.G. 3930/2023; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nei procedimenti iscritti ai nn. 3929 - 3039 del R.G. dell'anno 2023, riservati in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertenti tra (26.9.1960 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv.
Giovanni Taccone del Foro di Palmi), l in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Francesca Cosentino del Foro di Catania) unitamente all'
[...]
in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della Controparte_2
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti CP_3
parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. I ricorsi riuniti proposti da - da ritenersi correttamente incardinati ex Parte_1
art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la
1 mera regolarità formale degli atti di cui si discute – sono fondati e vanno pertanto accolti per i motivi di seguito esposti.
A mezzo degli stessi, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420239007062454000, notificatagli in data 26.7.2023, con specifico riferimento all'avviso di addebito n.39420160002728071000 (N.R.G. 3929/2023 - notificato in data 25.10.2016, relativo a contributi I.V.S. anno 2015; importo € 3.925,87); Controparte_4
39420112000741679000 (N.R.G. 3930/2023 - notificato in data 9.12.2011, relativo a contributi determinato e somme aggiuntive;
anno 2010; importo €5.856,65); Controparte_5
39420120001652175000 (N.R.G. 3930/2023 - notificato in data 18.6.2012, relativo a contributi
I.V.S. operai a tempo determinato e somme aggiuntive;
anni 2002, 2004; importo € 10.621,21.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' , nel costituirsi a sua volta, ha rassegnato analoghe Controparte_1
conclusioni.
Le cause sono state decise sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Va dichiarata l'estromissione della per carenza di legittimazione passiva con CP_3
riferimento al carico contributivo non rientrante ratione temporis nell'ambito dei crediti oggetto di cartolarizzazione ex artt.13-15 L.449/1998 s.m.i.
Va al riguardo disposta la compensazione integrale delle spese di lite attesa la natura e l'oggetto della pronuncia.
3. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il
Tribunale che nel procedimento N.R.G. 3929/2023 non può ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' dopo la pronuncia delle Sezioni Controparte_1
Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente non richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' , in Controparte_1
tal modo escludendo che quest'ultima possa considerarsi legittimata passiva sul punto.
Il ricorso va quindi rigettato nei confronti della stessa il tutto, con compensazione CP_1
integrale delle spese di lite attesa la controvertibilità in punto di diritto della questione relativa
2 alla legittimazione passiva della stessa, richiedente per l'appunto l'intervento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione.
Ad analoghe considerazioni non può invece giungersi quanto al procedimento N.R.G.
3930/2023.
In quest'ultimo deve infatti diversamente ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' in quanto, per come è formulata la domanda, il Controparte_1 ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell'
[...]
(e segnatamente dell'intimazione di pagamento n. Controparte_1
09420239007062454000).
4. Passando all'esame nel merito delle pretese azionate dall ritiene il Tribunale che il Pt_1
carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi non più dovuto per i motivi di seguito esposti.
Gli avvisi di addebito menzionati in ricorso risultano documentalmente notificati rispettivamente in data 25.10.2016, 9.12.2011, 18.6.2012.
Relativamente al procedimento N.R.G. 3929/2023, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239007062454000 (26.7.23) oggetto di causa, quindi, la prescrizione
(quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi, non sussistendo prova di validi atti interruttivi per l'avviso di addebito n. 39420160002728071000.
Relativamente al procedimento N.R.G. 3930/2023, si evidenzia invece come gli avvisi di addebito nn: 39420112000741679000; 39420120001652175000 sono già stati oggetto di giudizio e sono stati definitivi con sentenze di accoglimento del Tribunale Civile di Reggio
Calabria in funzione del Giudice del Lavoro n. 856/2020 del 13.10.2020 e n. 913/2022 del
3.5.2022 (date antecedenti rispetto alla notificazione della intimazione oggetto di domanda giudiziale) e di conseguenza, non dovevano essere inclusi nell'intimazione di pagamento n.
09420239007062454000.
Il ricorso va pertanto accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420239007062454000 oggetto di causa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 e in considerazione delle fasi espletate all'indomani della disposta riunione (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività:
3 studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore: fino ad 5.200 (N.R.G. 3929/2023); fino ad € 26.000 (N.R.G. 3930/2023).
In caso di riunione di più cause, infatti, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4 co. 2 D.M. 55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass.,17693/2022).
Le stesse vanno poste a carico dell' e dell' in solido CP_2 Controparte_1
tra loro, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giovanni Taccone, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., in proprio e Controparte_2 quale mandatario della e dell' in persona del CP_3 Controparte_1
l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone l'estromissione della compensando le spese di lite stanti le ragioni CP_3
esposte in parte motiva
- rigetta il ricorso nei confronti dell' , con compensazione Controparte_1
integrale delle spese di lite stanti le ragioni espresse in parte motiva (procedimento N.R.G.
3929/2023);
- accoglie nel residuo merito e, per l'effetto, dichiara non tenuto al Parte_1 pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n.
09420239007062454000 oggetto di causa;
- pone a carico dell' e dell' , in solido tra loro e CP_2 Controparte_1
ciascuno secondo il proprio titolo l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 3.283,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giovanni Taccone, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 10.1.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
4
5
N. 3930/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 10.1.2025; riunita a mezzo di separato provvedimento la causa contrassegnata dal N.R.G. 3930/2023; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nei procedimenti iscritti ai nn. 3929 - 3039 del R.G. dell'anno 2023, riservati in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertenti tra (26.9.1960 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv.
Giovanni Taccone del Foro di Palmi), l in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Francesca Cosentino del Foro di Catania) unitamente all'
[...]
in persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della Controparte_2
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti CP_3
parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. I ricorsi riuniti proposti da - da ritenersi correttamente incardinati ex Parte_1
art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la
1 mera regolarità formale degli atti di cui si discute – sono fondati e vanno pertanto accolti per i motivi di seguito esposti.
A mezzo degli stessi, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420239007062454000, notificatagli in data 26.7.2023, con specifico riferimento all'avviso di addebito n.39420160002728071000 (N.R.G. 3929/2023 - notificato in data 25.10.2016, relativo a contributi I.V.S. anno 2015; importo € 3.925,87); Controparte_4
39420112000741679000 (N.R.G. 3930/2023 - notificato in data 9.12.2011, relativo a contributi determinato e somme aggiuntive;
anno 2010; importo €5.856,65); Controparte_5
39420120001652175000 (N.R.G. 3930/2023 - notificato in data 18.6.2012, relativo a contributi
I.V.S. operai a tempo determinato e somme aggiuntive;
anni 2002, 2004; importo € 10.621,21.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' , nel costituirsi a sua volta, ha rassegnato analoghe Controparte_1
conclusioni.
Le cause sono state decise sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Va dichiarata l'estromissione della per carenza di legittimazione passiva con CP_3
riferimento al carico contributivo non rientrante ratione temporis nell'ambito dei crediti oggetto di cartolarizzazione ex artt.13-15 L.449/1998 s.m.i.
Va al riguardo disposta la compensazione integrale delle spese di lite attesa la natura e l'oggetto della pronuncia.
3. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il
Tribunale che nel procedimento N.R.G. 3929/2023 non può ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' dopo la pronuncia delle Sezioni Controparte_1
Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente non richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' , in Controparte_1
tal modo escludendo che quest'ultima possa considerarsi legittimata passiva sul punto.
Il ricorso va quindi rigettato nei confronti della stessa il tutto, con compensazione CP_1
integrale delle spese di lite attesa la controvertibilità in punto di diritto della questione relativa
2 alla legittimazione passiva della stessa, richiedente per l'appunto l'intervento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione.
Ad analoghe considerazioni non può invece giungersi quanto al procedimento N.R.G.
3930/2023.
In quest'ultimo deve infatti diversamente ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' in quanto, per come è formulata la domanda, il Controparte_1 ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell'
[...]
(e segnatamente dell'intimazione di pagamento n. Controparte_1
09420239007062454000).
4. Passando all'esame nel merito delle pretese azionate dall ritiene il Tribunale che il Pt_1
carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi non più dovuto per i motivi di seguito esposti.
Gli avvisi di addebito menzionati in ricorso risultano documentalmente notificati rispettivamente in data 25.10.2016, 9.12.2011, 18.6.2012.
Relativamente al procedimento N.R.G. 3929/2023, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239007062454000 (26.7.23) oggetto di causa, quindi, la prescrizione
(quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute era già venuta a maturarsi, non sussistendo prova di validi atti interruttivi per l'avviso di addebito n. 39420160002728071000.
Relativamente al procedimento N.R.G. 3930/2023, si evidenzia invece come gli avvisi di addebito nn: 39420112000741679000; 39420120001652175000 sono già stati oggetto di giudizio e sono stati definitivi con sentenze di accoglimento del Tribunale Civile di Reggio
Calabria in funzione del Giudice del Lavoro n. 856/2020 del 13.10.2020 e n. 913/2022 del
3.5.2022 (date antecedenti rispetto alla notificazione della intimazione oggetto di domanda giudiziale) e di conseguenza, non dovevano essere inclusi nell'intimazione di pagamento n.
09420239007062454000.
Il ricorso va pertanto accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420239007062454000 oggetto di causa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 e in considerazione delle fasi espletate all'indomani della disposta riunione (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività:
3 studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore: fino ad 5.200 (N.R.G. 3929/2023); fino ad € 26.000 (N.R.G. 3930/2023).
In caso di riunione di più cause, infatti, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4 co. 2 D.M. 55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass.,17693/2022).
Le stesse vanno poste a carico dell' e dell' in solido CP_2 Controparte_1
tra loro, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giovanni Taccone, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., in proprio e Controparte_2 quale mandatario della e dell' in persona del CP_3 Controparte_1
l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone l'estromissione della compensando le spese di lite stanti le ragioni CP_3
esposte in parte motiva
- rigetta il ricorso nei confronti dell' , con compensazione Controparte_1
integrale delle spese di lite stanti le ragioni espresse in parte motiva (procedimento N.R.G.
3929/2023);
- accoglie nel residuo merito e, per l'effetto, dichiara non tenuto al Parte_1 pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n.
09420239007062454000 oggetto di causa;
- pone a carico dell' e dell' , in solido tra loro e CP_2 Controparte_1
ciascuno secondo il proprio titolo l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 3.283,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giovanni Taccone, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 10.1.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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