Sentenza 2 gennaio 2017
Sentenza 10 luglio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 10/07/2017, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/07/2017
N. 00799/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Delucchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nadia Tecchiati in Torino, corso Re Umberto, 64;
contro
Ministero della Salute non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, n. 224/2014, emessa il 20/02/2014 e pubblicata il 06/03/2014, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha agito per l’ottemperanza del titolo indicato in epigrafe, passato in giudicato, lamentandone la mancata esecuzione, nella parte in cui condanna il Ministero della Salute al pagamento delle somme riconosciute nella sentenza, oltre alla rivalutazione e al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Con sentenza n. 6 del 2.1.2017 il Tribunale ha accolto il ricorso ordinando al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nominando un Commissario ad acta, il quale ha provveduto all’adozione degli atti di liquidazione.
Alla camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 il difensore di parte ricorrente ha informato il Collegio che i pagamenti dovuti sono stati eseguiti, insistendo per la liquidazione delle spese.
Alla medesima camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Salute a liquidare a favore di parte ricorrente le spese del presente giudizio, quantificate in € 500,00 (cinquecento,00), oltre oneri di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Liquida a favore del commissario ad acta la somma di € 300,00 (trecento), da porsi a carico del Ministero della Salute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente FF, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Paola Malanetto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Silvana Bini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.