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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i seguenti componenti:
1) Gaetano Catalani Presidente
2) Valeria La Battaglia giudice
3) Antonia Quartarella giudice ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al numero di Ruolo Gen. 1766/2024, avente ad oggetto “re- clamo avverso decreto reso dal G.D. il 5/3/2020 nel Fallimento n.6/2010”.
Il collegio, esaminati gli atti relativi al reclamo proposto dall'avv. Loredana Manicone avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari, reso dal G.D. nell'ambito del
Fallimento n.6/2010 per il patrocinio nel giudizio promosso dalla curatela nei confronti di MPS Leasing & Factoring S.p.A., nonché l'ordinanza emessa il 13/9/2023 dalla Cor- te di Cassazione di annullamento con rinvio del decreto del Tribunale di Matera, datato
29/7/2020, osserva preliminarmente: il giudice del rinvio, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 384 c.p.c., è tenuto ad uni- formarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, non potendo discostarsi dalle motivazioni giuridiche addotte a sostegno dell'annullamento del provvedimento
(cfr. Cass. Civ.Sez.III ord.30/11/2023 n.17416).
Ciò premesso, nell'interpretazione del decisum dei giudici di legittimità, si rileva come gli stessi -dopo aver negato alla transazione la natura di contratto in favore di terzo, nel- la parte in cui determinava il compenso dovuto al difensore della curatela, assumendo che tale previsione avrebbe impegnato il solo promittente MPS Leasing & Factoring
S.p.A., in tal modo dichiarando inammissibile il primo motivo di ricorso- hanno annul- lato il decreto, affermando che “quando il Fallimento è parte vittoriosa in giudizio, il passaggio in giudicato della pronuncia con cui il giudice ha liquidato le spese in favore della procedura concorsuale, pur a fronte di diversa quantificazione operata dal
1 G.D.,ai sensi dell'art. 25 L.F., legittima il difensore della curatela a pretendere la diffe- renza tra quanto previsto nel decreto di liquidazione e quanto riconosciuto nella sen- tenza, a titolo di ingiustificato arricchimento della massa, ove le relative somme siano state acquisite dalla curatela” (cfr.Cass. Civ. Sez.I ord. 29/9/2023 n.27586) con princi- pio di diritto che la Corte di Cassazione ha inteso nel caso specifico estendere anche all'ipotesi di accordo transattivo.
Tale statuizione impone di prescindere dalla proposta conciliativa formulata dal collegio ed originata dall'omesso assorbimento e dal parziale accoglimento del terzo motivo di ricorso, in relazione al quale i giudici di legittimità hanno ritenuto fondata la doglianza della Manicone sulla mancata considerazione nella determinazione del compenso al di- fensore della domanda risarcitoria spiegata dalla curatela, da ritenersi cumulata all'azione revocatoria promossa nei confronti della MPS Leasing & Factoring S.p.A., così assumendo implicitamente che la liquidazione dell'onorario, riservata al G.D., avrebbe potuto discostarsi dal contenuto dell'accordo transattivo.
È perciò preclusa al collegio la valutazione sulla condivisibilità della statuizione dei giudici di legittimità per la quale l'onorario dovuto al difensore della curatela abbia na- tura contrattuale in virtù del mandato professionale conferito, limitatamente alle somme riconosciute con il decreto emesso dal G.D., a norma dell'art. 25 L.F. e di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per la restante parte, comunque dovuta, perché riconosciuta in sede giurisdizionale o transattiva, ove acquisita all'attivo fallimentare, persino senza possibilità di eventuale riparto pro quota delle spese prededucibili, in ipo- tesi di carenza di ulteriori fondi per l'integrale pagamento degli oneri della massa.
Tuttavia va sottolineato come l'intero procedimento risulti viziato dalla palese difformi- tà tra il contenuto della transazione, conclusa mediante semplice sottoscrizione per ac- cettazione priva di data della proposta formulata dalla controparte e quello specifico dell'autorizzazione concessa dal G.D., in luogo del comitato dei creditori, a norma degli artt.35 e 41 L.F..
Infatti, in tale provvedimento è testualmente disposto che le somme messe a disposizio- ne per onorari al difensore, spese del fallimento e compenso del curatore avrebbero do- vuto essere corrisposte alla procedura, risultando di competenza del G.D. la determi- nazione della liquidazione per quanto di spettanza dei legali officiati dal fallimento, sul- la base del valore della controversia, mentre la proposta transattiva, accettata dal difen-
2 sore della curatela e dal curatore, senza alcuna modifica e per semplice accettazione, si- gnificativamente neanche menziona il decreto autorizzativo (che in assenza di data della sottoscrizione per accettazione deve presumersi antecedente), nonché a fortiori la ne- cessaria rimessione della quantificazione degli onorari dovuti al difensore ad un succes- sivo provvedimento del G.D., demandando alla mera volontà delle parti contraenti la quantificazione priva di alcuna specificazione degli onorari dovuti all'avv. Manicone con pattuizione immotivata che, alla stregua del principio di diritto affermato dalla Cor- te di Cassazione, vincola il Tribunale di Matera, pur in assenza di una autorizzazione in tal senso, ponendosi in contrasto con il decreto del G.D. del 27/9/2016 e derogando alla previsione normativa di cui agli artt. 25 e 39 L.F..
Deve sul punto rimarcarsi come la transazione conclusa dalla curatela si perfezioni all'esito di un procedimento complesso, in cui l'autorizzazione del Comitato dei Credi- tori (in mancanza del G.D.) costituisce presupposto indispensabile per la conclusione del contratto e che la carenza della stessa (cui deve equipararsi l'ipotesi di difformità, rispetto al negozio transattivo), inficiando il consenso del curatore, ne condiziona l'efficacia e determina l'annullabilità del contratto.
Nella specie la curatela non era stata in alcun modo autorizzata a sottoscrivere, tramite mera accettazione, la proposta conciliativa di MPS Leasing & Factoring S.p.A. nei ter- mini da questa unilateralmente predisposti, particolarmente favorevoli per la reclaman- te, addirittura con indicazione del compenso dovuto anche al curatore, in spregio dei di- ritti della massa dei creditori, oppure (in mancanza di insinuazioni al passivo) dei soci della Parte_1
Tale vizio e i profili di eventuale responsabilità degli organi della procedura potranno essere esaminati dal tribunale fallimentare, ma, in assenza di deduzioni sul punto del di- fensore della curatela nel giudizio di reclamo, non possono essere valutati dal collegio in sede di rinvio, né sono tali da consentire una diversa quantificazione del compenso dovuto alla reclamante, ancorché deve presumersi che questa conoscesse il diverso con- tenuto dell'autorizzazione del G.D..
Ne consegue che, in riforma del decreto reso dal G.D. il 5/3/2020 ed in accoglimento del reclamo proposto dall'avv. Manicone, deve essere quantificato il compenso alla stessa dovuto per la prestazione professionale resa nella causa promossa dal
[...]
nei confronti di MPS Leasing & Factoring S.p.A. nella mi- Parte_2
3 sura complessiva stabilita dalle parti nella transazione, conclusa sulla base della propo- sta formulata il 1/7/2016, complessiva di ogni onere e delle somma già versate alla re- clamante.
Quanto alle spese del presente procedimento, si reputa che la peculiarità della questione giuridica trattata e l'evidenziata difformità tra autorizzazione del G.D. e contenuto dell'accordo transattivo, giustifichino una quantificazione nei parametri minimi previsti dal D.M.55/2014 per i giudizi camerali, così determinandoli in € 125,00 per esborsi ed €
1.665,00 per onorari, relativamente alla fase di reclamo, € 3.830,00 (€ 1.701 studio, €
1.239 fase decisionale ed € 890 decisione) per onorari per il giudizio di legittimità, non- ché € 125,00 per esborsi ed € 1.665,00 per onorari per la fase di rinvio, oltre per tutti i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, disponendosi altresì la resti- tuzione delle somme eventualmente corrisposte dalla reclamante alla curatela a titolo di oneri legali della presente controversia.
P.T.M. accoglie il reclamo proposto dall'avv. Loredana Manicone avverso il decreto di liquida- zione reso dal G.D. il 5/3/2020 e, per l'effetto liquida in favore della stessa l'onorario stabilito nella proposta transattiva formulata da MPS Leasing & Factoring S.p.A.. Con- danna la curatela al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in €
125,00 per esborsi ed € 1.665,00 per onorari, relativamente alla fase di reclamo, €
3.830,00 per onorari per il giudizio di legittimità, € 125,00 per esborsi ed € 1.665,00 per onorari per il giudizio di rinvio, oltre per tutti i gradi rimborso spese generali, IVA e
CNA come per legge, nonché alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte dalla reclamante alla curatela a titolo di oneri legali della presente controversia.
Matera, così deciso in camera di consiglio il 26/3/2025
Il Presidente estensore
Gaetano Catalani
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i seguenti componenti:
1) Gaetano Catalani Presidente
2) Valeria La Battaglia giudice
3) Antonia Quartarella giudice ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al numero di Ruolo Gen. 1766/2024, avente ad oggetto “re- clamo avverso decreto reso dal G.D. il 5/3/2020 nel Fallimento n.6/2010”.
Il collegio, esaminati gli atti relativi al reclamo proposto dall'avv. Loredana Manicone avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari, reso dal G.D. nell'ambito del
Fallimento n.6/2010 per il patrocinio nel giudizio promosso dalla curatela nei confronti di MPS Leasing & Factoring S.p.A., nonché l'ordinanza emessa il 13/9/2023 dalla Cor- te di Cassazione di annullamento con rinvio del decreto del Tribunale di Matera, datato
29/7/2020, osserva preliminarmente: il giudice del rinvio, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 384 c.p.c., è tenuto ad uni- formarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, non potendo discostarsi dalle motivazioni giuridiche addotte a sostegno dell'annullamento del provvedimento
(cfr. Cass. Civ.Sez.III ord.30/11/2023 n.17416).
Ciò premesso, nell'interpretazione del decisum dei giudici di legittimità, si rileva come gli stessi -dopo aver negato alla transazione la natura di contratto in favore di terzo, nel- la parte in cui determinava il compenso dovuto al difensore della curatela, assumendo che tale previsione avrebbe impegnato il solo promittente MPS Leasing & Factoring
S.p.A., in tal modo dichiarando inammissibile il primo motivo di ricorso- hanno annul- lato il decreto, affermando che “quando il Fallimento è parte vittoriosa in giudizio, il passaggio in giudicato della pronuncia con cui il giudice ha liquidato le spese in favore della procedura concorsuale, pur a fronte di diversa quantificazione operata dal
1 G.D.,ai sensi dell'art. 25 L.F., legittima il difensore della curatela a pretendere la diffe- renza tra quanto previsto nel decreto di liquidazione e quanto riconosciuto nella sen- tenza, a titolo di ingiustificato arricchimento della massa, ove le relative somme siano state acquisite dalla curatela” (cfr.Cass. Civ. Sez.I ord. 29/9/2023 n.27586) con princi- pio di diritto che la Corte di Cassazione ha inteso nel caso specifico estendere anche all'ipotesi di accordo transattivo.
Tale statuizione impone di prescindere dalla proposta conciliativa formulata dal collegio ed originata dall'omesso assorbimento e dal parziale accoglimento del terzo motivo di ricorso, in relazione al quale i giudici di legittimità hanno ritenuto fondata la doglianza della Manicone sulla mancata considerazione nella determinazione del compenso al di- fensore della domanda risarcitoria spiegata dalla curatela, da ritenersi cumulata all'azione revocatoria promossa nei confronti della MPS Leasing & Factoring S.p.A., così assumendo implicitamente che la liquidazione dell'onorario, riservata al G.D., avrebbe potuto discostarsi dal contenuto dell'accordo transattivo.
È perciò preclusa al collegio la valutazione sulla condivisibilità della statuizione dei giudici di legittimità per la quale l'onorario dovuto al difensore della curatela abbia na- tura contrattuale in virtù del mandato professionale conferito, limitatamente alle somme riconosciute con il decreto emesso dal G.D., a norma dell'art. 25 L.F. e di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per la restante parte, comunque dovuta, perché riconosciuta in sede giurisdizionale o transattiva, ove acquisita all'attivo fallimentare, persino senza possibilità di eventuale riparto pro quota delle spese prededucibili, in ipo- tesi di carenza di ulteriori fondi per l'integrale pagamento degli oneri della massa.
Tuttavia va sottolineato come l'intero procedimento risulti viziato dalla palese difformi- tà tra il contenuto della transazione, conclusa mediante semplice sottoscrizione per ac- cettazione priva di data della proposta formulata dalla controparte e quello specifico dell'autorizzazione concessa dal G.D., in luogo del comitato dei creditori, a norma degli artt.35 e 41 L.F..
Infatti, in tale provvedimento è testualmente disposto che le somme messe a disposizio- ne per onorari al difensore, spese del fallimento e compenso del curatore avrebbero do- vuto essere corrisposte alla procedura, risultando di competenza del G.D. la determi- nazione della liquidazione per quanto di spettanza dei legali officiati dal fallimento, sul- la base del valore della controversia, mentre la proposta transattiva, accettata dal difen-
2 sore della curatela e dal curatore, senza alcuna modifica e per semplice accettazione, si- gnificativamente neanche menziona il decreto autorizzativo (che in assenza di data della sottoscrizione per accettazione deve presumersi antecedente), nonché a fortiori la ne- cessaria rimessione della quantificazione degli onorari dovuti al difensore ad un succes- sivo provvedimento del G.D., demandando alla mera volontà delle parti contraenti la quantificazione priva di alcuna specificazione degli onorari dovuti all'avv. Manicone con pattuizione immotivata che, alla stregua del principio di diritto affermato dalla Cor- te di Cassazione, vincola il Tribunale di Matera, pur in assenza di una autorizzazione in tal senso, ponendosi in contrasto con il decreto del G.D. del 27/9/2016 e derogando alla previsione normativa di cui agli artt. 25 e 39 L.F..
Deve sul punto rimarcarsi come la transazione conclusa dalla curatela si perfezioni all'esito di un procedimento complesso, in cui l'autorizzazione del Comitato dei Credi- tori (in mancanza del G.D.) costituisce presupposto indispensabile per la conclusione del contratto e che la carenza della stessa (cui deve equipararsi l'ipotesi di difformità, rispetto al negozio transattivo), inficiando il consenso del curatore, ne condiziona l'efficacia e determina l'annullabilità del contratto.
Nella specie la curatela non era stata in alcun modo autorizzata a sottoscrivere, tramite mera accettazione, la proposta conciliativa di MPS Leasing & Factoring S.p.A. nei ter- mini da questa unilateralmente predisposti, particolarmente favorevoli per la reclaman- te, addirittura con indicazione del compenso dovuto anche al curatore, in spregio dei di- ritti della massa dei creditori, oppure (in mancanza di insinuazioni al passivo) dei soci della Parte_1
Tale vizio e i profili di eventuale responsabilità degli organi della procedura potranno essere esaminati dal tribunale fallimentare, ma, in assenza di deduzioni sul punto del di- fensore della curatela nel giudizio di reclamo, non possono essere valutati dal collegio in sede di rinvio, né sono tali da consentire una diversa quantificazione del compenso dovuto alla reclamante, ancorché deve presumersi che questa conoscesse il diverso con- tenuto dell'autorizzazione del G.D..
Ne consegue che, in riforma del decreto reso dal G.D. il 5/3/2020 ed in accoglimento del reclamo proposto dall'avv. Manicone, deve essere quantificato il compenso alla stessa dovuto per la prestazione professionale resa nella causa promossa dal
[...]
nei confronti di MPS Leasing & Factoring S.p.A. nella mi- Parte_2
3 sura complessiva stabilita dalle parti nella transazione, conclusa sulla base della propo- sta formulata il 1/7/2016, complessiva di ogni onere e delle somma già versate alla re- clamante.
Quanto alle spese del presente procedimento, si reputa che la peculiarità della questione giuridica trattata e l'evidenziata difformità tra autorizzazione del G.D. e contenuto dell'accordo transattivo, giustifichino una quantificazione nei parametri minimi previsti dal D.M.55/2014 per i giudizi camerali, così determinandoli in € 125,00 per esborsi ed €
1.665,00 per onorari, relativamente alla fase di reclamo, € 3.830,00 (€ 1.701 studio, €
1.239 fase decisionale ed € 890 decisione) per onorari per il giudizio di legittimità, non- ché € 125,00 per esborsi ed € 1.665,00 per onorari per la fase di rinvio, oltre per tutti i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, disponendosi altresì la resti- tuzione delle somme eventualmente corrisposte dalla reclamante alla curatela a titolo di oneri legali della presente controversia.
P.T.M. accoglie il reclamo proposto dall'avv. Loredana Manicone avverso il decreto di liquida- zione reso dal G.D. il 5/3/2020 e, per l'effetto liquida in favore della stessa l'onorario stabilito nella proposta transattiva formulata da MPS Leasing & Factoring S.p.A.. Con- danna la curatela al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in €
125,00 per esborsi ed € 1.665,00 per onorari, relativamente alla fase di reclamo, €
3.830,00 per onorari per il giudizio di legittimità, € 125,00 per esborsi ed € 1.665,00 per onorari per il giudizio di rinvio, oltre per tutti i gradi rimborso spese generali, IVA e
CNA come per legge, nonché alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte dalla reclamante alla curatela a titolo di oneri legali della presente controversia.
Matera, così deciso in camera di consiglio il 26/3/2025
Il Presidente estensore
Gaetano Catalani
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