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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 21760/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna NT Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/06/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv. ti Ciro Sacco e Alessandro Severgnini, con studio ad Abbiategrasso (MI), Corso
Giacomo Matteotti n. 8 (pec: ; (pec: Email_1
, Email_2 presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 13/11/1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Simonetta Maria Giuseppina Piana, con studio a Muggiò, Via Italia n.7 (pec:
Email_3 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 15 luglio 2012 a Milano
(anno 2012 atto n. 320 reg. 1 parte 2 serie A)
□ separati con sentenza n. 6639/2022 emessa dal Tribunale di Milano in data 29/06/2022; pagina 1 di 3 (passata in giudicato, v. documenti in atti) con la figlia minorenne: , nata a [...] il [...] Persona_1
FATTO
All'udienza del 20 novembre 2024 è stato esperito il tentativo di conciliazione innanzi al Gop e, in tal sede, i coniugi hanno raggiunto un accordo relativamente all'affido e mantenimento della minore. Le parti hanno, inoltre, chiesto di procedersi ex art.473 bis c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art.473 bis. 17 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare, di voler quindi ottenere la pronuncia di divorzio e di rinunciare alla impugnazione della emananda sentenza, chiedendo di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza, confermando la volontà di voler procedere con il divorzio, di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza, hanno chiesto, congiuntamente, di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1.La figlia NT resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica in Milano, Viale
Stefini n.2;
2. La madre terrà con sé la minore a weekend alternati- dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera, quando la riporterà a casa dal padre, entro le 21,00, dopo averla fatta cenare- questo fino al termine dell'anno scolastico. Dal primo giorno successivo alla chiusura delle scuole, sarà aggiunto anche il pernottamento della domenica ai weekend di spettanza della madre, che provvederà poi ad accompagnare la figlia a scuola il lunedì mattina;
3. Durante la settimana la madre potrà tenere la minore tutti i martedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20,30, per poi riportarla dal padre dopo averla fatta cenare e due giovedì alternati al mese, nelle due settimane con il weekend di pertinenza del papà, dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina, quando l'accompagnerà a scuola;
4. Per le festività natalizie, ad iniziare dall'anno in corso, NT starà con i genitori seguendo il seguente calendario: trascorrerà con la mamma il 24 dicembre, dalle ore 16,00 fino alla mezzanotte, quando verrà il papà a prenderla presso la casa materna per poi tenerla, dal 24 dicembre a mezzanotte, fino al 1° gennaio dopo pranzo, quando la riaccompagnerà dalla mamma.
NT starà con la madre dalle ore 15,00 del 1° gennaio fino alle 20,30 del 6 gennaio, quando sarà la mamma ad accompagnare la figlia presso l'abitazione paterna.
5. Per le festività pasquali, come consueto, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, su base annuale.
6. Per le vacanze estive NT starà con la madre almeno due settimane, anche non consecutive e tre settimane, anche non consecutive, con il padre. I genitori comunicheranno l'un l'altro, entro il 30 maggio, i rispettivi periodi di vacanza da trascorrere con la figlia. Nelle restanti settimane, posto che la minore si trasferisca col padre in montagna, potrà trascorrere con la madre i weekend alternati al mese, dal venerdì alle ore 16,00 al lunedì mattina ore 10,30, mentre i restanti weekend dalle ore 16,00 del sabato alle ore 10,30 del lunedì mattina. In tali giorni la madre ritirerà la figlia a Lecco e il padre andrà a riprenderla il lunedì mattina, alla casa materna, a Cinisello
Balsamo.
pagina 2 di 3 7. I “ponti” saranno di competenza del genitore al quale spetta il fine settimana contiguo;
la festa cubana del 15 maggio sarà trascorsa da NT con la mamma;
la minore festeggerà il proprio compleanno con la mamma e le parti convengono che qualora cada nel fine settimana, indipendentemente dalla competenza del weekend, NT trascorrerà l'altro giorno con il papà.
8. Il giorno del compleanno dei genitori sarà festeggiato dalla minore con ciascuno di loro e così la festa della mamma e del papà.
9. Il IG. verserà alla IG.ra l'importo mensile di €300,00 Per_1 Controparte_1
(trecento) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, a mezzo bonifico bancario continuativo entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di dicembre 2024, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT e continuerà a provvedere al 100% delle spese straordinarie per la minore.
10. Le parti concordano che l'assegno unico INPS sia percepito interamente dalla IG.ra
. CP_1
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano in data
15/07/2012 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 3 di 3
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna NT Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/06/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv. ti Ciro Sacco e Alessandro Severgnini, con studio ad Abbiategrasso (MI), Corso
Giacomo Matteotti n. 8 (pec: ; (pec: Email_1
, Email_2 presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 13/11/1965 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Simonetta Maria Giuseppina Piana, con studio a Muggiò, Via Italia n.7 (pec:
Email_3 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 15 luglio 2012 a Milano
(anno 2012 atto n. 320 reg. 1 parte 2 serie A)
□ separati con sentenza n. 6639/2022 emessa dal Tribunale di Milano in data 29/06/2022; pagina 1 di 3 (passata in giudicato, v. documenti in atti) con la figlia minorenne: , nata a [...] il [...] Persona_1
FATTO
All'udienza del 20 novembre 2024 è stato esperito il tentativo di conciliazione innanzi al Gop e, in tal sede, i coniugi hanno raggiunto un accordo relativamente all'affido e mantenimento della minore. Le parti hanno, inoltre, chiesto di procedersi ex art.473 bis c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art.473 bis. 17 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare, di voler quindi ottenere la pronuncia di divorzio e di rinunciare alla impugnazione della emananda sentenza, chiedendo di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza, confermando la volontà di voler procedere con il divorzio, di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza, hanno chiesto, congiuntamente, di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1.La figlia NT resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso il padre, anche ai fini della residenza anagrafica in Milano, Viale
Stefini n.2;
2. La madre terrà con sé la minore a weekend alternati- dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera, quando la riporterà a casa dal padre, entro le 21,00, dopo averla fatta cenare- questo fino al termine dell'anno scolastico. Dal primo giorno successivo alla chiusura delle scuole, sarà aggiunto anche il pernottamento della domenica ai weekend di spettanza della madre, che provvederà poi ad accompagnare la figlia a scuola il lunedì mattina;
3. Durante la settimana la madre potrà tenere la minore tutti i martedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20,30, per poi riportarla dal padre dopo averla fatta cenare e due giovedì alternati al mese, nelle due settimane con il weekend di pertinenza del papà, dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina, quando l'accompagnerà a scuola;
4. Per le festività natalizie, ad iniziare dall'anno in corso, NT starà con i genitori seguendo il seguente calendario: trascorrerà con la mamma il 24 dicembre, dalle ore 16,00 fino alla mezzanotte, quando verrà il papà a prenderla presso la casa materna per poi tenerla, dal 24 dicembre a mezzanotte, fino al 1° gennaio dopo pranzo, quando la riaccompagnerà dalla mamma.
NT starà con la madre dalle ore 15,00 del 1° gennaio fino alle 20,30 del 6 gennaio, quando sarà la mamma ad accompagnare la figlia presso l'abitazione paterna.
5. Per le festività pasquali, come consueto, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, su base annuale.
6. Per le vacanze estive NT starà con la madre almeno due settimane, anche non consecutive e tre settimane, anche non consecutive, con il padre. I genitori comunicheranno l'un l'altro, entro il 30 maggio, i rispettivi periodi di vacanza da trascorrere con la figlia. Nelle restanti settimane, posto che la minore si trasferisca col padre in montagna, potrà trascorrere con la madre i weekend alternati al mese, dal venerdì alle ore 16,00 al lunedì mattina ore 10,30, mentre i restanti weekend dalle ore 16,00 del sabato alle ore 10,30 del lunedì mattina. In tali giorni la madre ritirerà la figlia a Lecco e il padre andrà a riprenderla il lunedì mattina, alla casa materna, a Cinisello
Balsamo.
pagina 2 di 3 7. I “ponti” saranno di competenza del genitore al quale spetta il fine settimana contiguo;
la festa cubana del 15 maggio sarà trascorsa da NT con la mamma;
la minore festeggerà il proprio compleanno con la mamma e le parti convengono che qualora cada nel fine settimana, indipendentemente dalla competenza del weekend, NT trascorrerà l'altro giorno con il papà.
8. Il giorno del compleanno dei genitori sarà festeggiato dalla minore con ciascuno di loro e così la festa della mamma e del papà.
9. Il IG. verserà alla IG.ra l'importo mensile di €300,00 Per_1 Controparte_1
(trecento) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, a mezzo bonifico bancario continuativo entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di dicembre 2024, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT e continuerà a provvedere al 100% delle spese straordinarie per la minore.
10. Le parti concordano che l'assegno unico INPS sia percepito interamente dalla IG.ra
. CP_1
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano in data
15/07/2012 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 3 di 3
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG