TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 513/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23 gennaio 2025 e promossa
D A
, residente in [...]RT
c.f. C.F._1
Avv. BRUZZI NOEMI per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, residente in [...] Controparte_1
c.f. C.F._2 avv. ROSSI ROBERTA per procura in atti - PARTE CONVENUTA -
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
2.4.2024 a margine del decreto di fissazione d'udienza in data 27.3.2024
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti:
PER PARTE RICORRENTE :
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in UN (SP) in data 26.1.2020 tra il signor e la NO , annotato nel Registro degli Atti di Pt_1 _1 matrimonio del Comune di UN (SP) atto n. 1 p.2 s. A anno 2020 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione della sentenza;
dare atto che il signor e la NO sono economicamente indipendenti;
Pt_1 _1 confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 abitativa prevalente presso l'indirizzo di residenza della madre in UN, Via Bozzi 131/D; confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in UN (SP), Via Bozzi 131/D alla NO
, quale genitore prevalentemente collocatario della minore;
_1 disporre, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, che:
il signor tenga con sé la figlia due o più pomeriggi settimanali oltre al giorno libero Pt_1 con pernotto (attualmente il giovedì), considerando fin d'ora la difficoltà per le giornate prefestive e festive e precisandosi che la minore potrà essere prelevata e riconsegnata anche dalla sorella del ricorrente;
laddove il signor fosse libero dal lavoro una ulteriore serata infrasettimanale (attualmente Pt_1 il mercoledì sera, circostanza non sempre ricorrente), possa tenere con sé la figlia con un ulteriore pernotto;
il pomeriggio o i pomeriggi ulteriori e/o pernotti ulteriori rispetto al giorno libero siano determinati tra i genitori considerando le esigenze lavorative, con preavviso entro la domenica;
in merito al periodo estivo, alle vacanze invernali nonché alle festività religiose e laiche, comprese quelle natalizie e pasquali, i genitori, considerati gli impegni di lavoro e le peculiarità del settore ristorazione, si riservino di prendere contatti ed accordi;
2 entrambi i genitori possano tenere con sé la minore per due periodi di sette giorni
(anche non consecutivi) durante l'anno, che dovranno essere pianificati e concordati con anticipo di almeno 30 giorni;
entrambi i genitori si impegnino a modificare le modalità di frequentazione sia in relazione alla crescita della figlia sia in base ad eventuali esigenze lavorative;
ciascun genitore possa contattare la minore, quando è dall'altro genitore, una volta al giorno, per telefono o videochiamata;
il padre contribuisca al mantenimento di corrispondendo l'importo mensile di Per_1
Euro 270,00, rivalutabile secondo indici Istat;
le spese straordinarie siano ripartite tra entrambi i genitori in misura paritaria, come disciplinato e specificato nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale;
l'assegno unico familiare venga ripartito tra i genitori come per legge;
la figlia sia considerata fiscalmente a carico di entrambi i genitori, come per legge;
confermare l'impegno di entrambi i genitori a versare il 50% delle rate del mutuo stipulato per la casa familiare in comproprietà, assegnata alla NO quale genitore collocatario _1 prevalente della minore.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. “
PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
1bis) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
e in UN (SP) il 26.01.2020, trascritto nel registro Atti di Controparte_1 RT
Matrimonio del Comune di UN (SP) dell'anno 2020, al n. 1, parte II, Serie A.
A) dare atto che la NO e il signor sono economicamente Controparte_1 RT indipendenti;
B) affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 abitativa presso la madre e con diritto del padre di tenerla con sé due pomeriggi alla settimana prelevandola, quando la stessa non va a scuola, alle ore 9 dalla casa della madre o alle ore 15 dalla scuola materna e riconsegnandola alle ore 19 presso la casa della madre nonché un ulteriore giorno prelevandola, quando la stessa non va a scuola, alle ore 9 dalla casa della madre o alle ore 15 dalla scuola materna fino al mattino successivo quando la riporterà alla
3 scuola materna ovvero presso la casa della madre, precisandosi che la minore potrà essere prelevata e riconsegnata anche dalla sorella del ricorrente;
in ogni caso con preavviso, alla NO , di non meno una settimana, riguardo Controparte_1
i giorni in cui il padre terrà con sé la figlia.
Quanto alle festività, trascorrerà il giorno di Natale di quest'anno con la mamma, il 26 Per_1 dicembre con il padre, il giorno di Pasqua con il padre, il giorno di Pasquetta con la mamma e il
31 dicembre con la mamma dalle ore 20 sino alle ore 20 del giorno dopo. Con alternanza tra i genitori per gli anni a venire.
Nel periodo delle vacanze estive la figlia si tratterrà con il padre per sette giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno. Le altre festività le trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni.
C) disporre che la frequentazione padre-figlia avvenga senza la presenza della NO PE
; nel caso di altra persona con la quale il signor intratterrà una relazione
[...] RT sentimentale consolidata e che non presenti pericoli e/o pregiudizi per la minore, disporre altresì che l'avvicinamento ad avvenga in modo graduale;
Per_1
D) assegnare la casa coniugale, situata UN (SP) via Bozzi n. 131, alla NO _1
, che continuerà ad abitarla con;
[...] Per_1
E) porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla NO RT _1
, entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia ,
[...] Per_1
l'importo di € 300,00, salva la diversa somma meglio vista dal Giudice comunque non inferiore all'importo di € 270,00 chiesto e ad oggi corrisposto dal ricorrente, da rivalutare annualmente secondo Istat, che sarà versata a mezzo bonifico sul conto corrente della NO _1
; oltre alle spese straordinarie - secondo le modalità di mantenimento dei figli
[...] approvate dal Tribunale della Spezia e dal locale Consiglio dell'Ordine Forense in data
12/12/2018 - previamente concordate, che verranno ripartite nella misura del 50% ciascuno, e le relative detrazioni fiscali spetteranno alla NO e al signor Controparte_1 RT nella medesima proporzione.
L'assegno unico universale per i figli a carico riconosciuto dall' spetterà interamente ed CP_2 esclusivamente alla NO . Di conseguenza spetterà unicamente alla Controparte_1 NO richiedere per l'intero 100% il suddetto assegno unico per i figli sul Controparte_1 portale . CP_2
4 Nell'eventualità che il legislatore ripristini in futuro la cosiddetta “detrazione per figli a carico” commisurata al reddito prodotto e da far valere, come nel passato, sul modello di dichiarazione dei redditi (modello 730 oppure modello Unico), questa spetterà esclusivamente all'ex coniuge NO . Controparte_1
F) nulla a titolo di mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario con RT [...]
in data 26/01/2020 in UN (atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello _1
Stato civile del Comune di UN al n. 1 anno 2020 parte II serie A), di aver avuto una figlia
, nata il [...]), di essersi i coniugi separati consensualmente alle condizioni di cui Per_1 al verbale omologato da questo Tribunale in data 21.7.2022 e di non aver da allora ripreso alcuna comunione materiale o spirituale, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita , non opponendosi alla declaratoria di divorzio, ma chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle condizioni indicate nella comparsa di costituzione.
All'udienza di comparizione delle parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, sono stati assunti i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. e, rigettate le prove orali dedotte dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23 gennaio 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta, essendo stata proposta decorso il termine di legge previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L. n. 898/1970 come da ultimo modificata dalla L. 55/2015, a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con omologa del verbale in data 21.7.2022, e non essendo stata eccepita la riconciliazione tra le parti.
Quanto alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore , va Per_1
5 premesso che gli atti del procedimento aperto dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Genova a seguito dell'episodio avvenuto il 18.9.2023 (quando tra e l'allora sua compagna Pt_1 [...] Per
, madre della minore , è scoppiato un litigio alla presenza alla presenza delle minori PE
, e , al quale ha fatto seguito l'arresto di Persona_4 Per_5 Persona_6
), sono stati trasmessi a questo Tribunale per unione ex art. 38 disp. att. c.c., senza Pt_1 assunzione di provvedimenti urgenti, mentre il procedimento penale a carico di , sempre Pt_1 per gli stessi fatti, si è concluso con pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste per il reato di maltrattamenti e di non luogo a procedere per intervenuta rimessione della querela per il reato di lesioni personali.
Tanto premesso, non sono in discussione affidamento condiviso di , rispetto al quale Per_1 non sono emersi elementi ostativi, collocazione prevalente della minore presso la madre e assegnazione della casa familiare a quest'ultima, né infine l'indipendenza economica di entrambi i coniugi e la ripartizione in pari misura delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore.
Stante le peculiarità delle rispettive attività lavorative dei genitori (l'uno cuoco di ristorante,
l'altra cameriera di ristorante presso stabilimento balneare), che rendono difficile l'indicazione di specifici giorni e orari, può stabilirsi quanto segue: il padre potrà contattare quotidianamente per telefono o videochiamata e la terrà con sé due pomeriggi alla settimana, da Per_1 comunicarsi entro la domenica precedente alla , prelevando la minore all'uscita da _1 scuola o dalla casa della madre alle ore 15.00, e riconsegnandola alla madre alle ore 19.00, oltre ad un giorno, coincidente con il giorno di riposo dal lavoro dello , dalle ore 9 del Pt_1 mattino (in periodo di vacanza scolastica) ovvero dall'uscita da scuola, alle ore 15, fino al mattino successivo quando la riporterà presso la casa della madre prima del rientro al lavoro
(indicativamente ore 10.00) o alla scuola materna all'orario di entrata;
nonché i giorni di festività ad anni alterni, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e previo accordo tra gli stessi (lo ha fatto presente che da maggio a settembre potrà tenere Pt_1 con sé la figlia solo il giorno libero, nonché le difficoltà di liberarsi dal lavoro per le giornate festive e prefestive); infine due periodi di sette giorni anche non consecutivi durante l'anno da concordarsi con anticipo di almeno trenta giorni (analogo diritto spetterà alla madre).
Al fine di intensificare i periodi di permanenza della minore con il padre, lo terrà con sé Pt_1
anche un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, con pernottamento, nel caso fosse Per_1
6 libero dal lavoro, previa tempestiva comunicazione alla madre.
Non vi sono elementi ostativi a che la minore possa essere prelevata e riconsegnata presso la casa della madre o la scuola materna anche dalla sorella dello , in caso di impedimento di Pt_1 quest'ultimo; né vi sono elementi attuali che legittimino l'imposizione di un divieto allo a Pt_1 frequentare in presenza di , madre dell'altra sua figlia, ancor più in tenera età Per_1 Persona_2 di , e con la quale peraltro il ricorrente ha dichiarato (in ciò non sconfessato da diversi Per_1 elementi acquisiti agli atti) di aver interrotto ogni rapporto sentimentale, fonte di dissidi e conflittualità verbale tra gli stessi culminati nell'episodio del 18.9.2023, più sopra rammentato e tuttavia rimasto unico ed ormai risalente nel tempo..
Per quanto attiene al mantenimento economico della minore, si stima congruo un contributo mensile da parte dello di € 270,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat. Pt_1
Deve al riguardo tenersi conto che lo ha dichiarato di percepire uno stipendio base di € Pt_1
1500,00 elevabile in virtù di rimborsi spesa e ore di lavoro straordinario ad € 1800/1850,00, con il quale deve provvedere al pagamento della quota parte dei ratei di restituzione del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, assegnata alla (ammontante a circa € _1
300,00), nonché al contributo al mantenimento dell'altra figlia avuta da , per l'importo Persona_2 mensile di € 300,00; inoltre risulta che lo deve restituire rate mensili di finanziamento per Pt_1
l'acquisto della propria auto per l'importo mensile di € 335,00.
La percepisce uno stipendio da cameriera (presso lo stabilimento balneare Nettuno in _1
Marina di Carrara) molto variabile (con punte mensili anche di € 2900,00 e, assestantesi da ultimo su € 1800,00 al mese circa), con il quale a sua volta deve far fronte al pagamento della propria quota parte di restituzione del mutuo acceso per la casa coniugale (€ 300,00 circa al mese), oltre che alla restituzione della rata del finanziamento ottenuto per l'acquisto della propria autovettura (per l'importo mensile di € 335,00).
Deve altresì aversi riguardo alla oggettiva diversità dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, che comporta un onere di mantenimento e accudimento quotidiano pressochè integrale a carico della . _1
Infine, la differenza di importo rispetto a quello concordato dal ricorrente con la madre dell'altra figlia (per la quale lo corrisponde una somma mensile di € 300,00) è giustificato da un Pt_1 lato dal fatto che la risulta essere meno abbiente (ciò si desume dalla sua ammissione al PE beneficio al patrocinio a spese dello Stato – cfr. copia ricorso congiunto ex art. 337 bis e segg.
7 c.c. in atti), dall'altro dal fatto che la , nell'interesse della minore, è anche assegnataria _1 della casa coniugale, di cui è solo comproprietaria, e che l'assegno unico familiare va integralmente attribuito a quest'ultima, in adesione al principio da ultimo elaborato dalla Corte di Cassazione con ord. sez. I n. 4672 del 22.2.2025, improntato all'effettiva e concreta valorizzazione della finalità dell'assegno unico familiare.
Indiscussa e congrua è la ripartizione paritaria delle spese straordinarie, specificate e disciplinate come nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale.
La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese processuali rispettivamente sostenute dalle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 513/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in data 26/01/2020 in UN (atto trascritto nel registro degli
[...] Controparte_1
Atti di Matrimonio dello Stato civile del Comune di UN al n. 1 anno 2020 parte II serie A), alle seguenti condizioni:
la minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione e Per_1 residenza anagrafica presso la madre;
la casa coniugale, sita in UN (SP), Via Bozzi 131/D resta assegnata a
[...]
quale genitore prevalentemente collocatario della minore;
_1
il padre potrà vedere quando vorrà la minore previo congruo preavviso e accordo con la madre e la potrà contattare quotidianamente a mezzo telefono o videochiamata;
il padre terrà con sé due pomeriggi alla settimana, da comunicarsi entro la Per_1 domenica precedente alla , prelevandola personalmente o tramite la sorella _1 all'uscita da scuola o dalla casa della madre alle ore 15.00, e riconsegnandola (sempre personalmente o tramite la sorella) alla madre alle ore 19.00, oltre ad un giorno, coincidente con il giorno di riposo dal lavoro dello , dalle ore 9 del mattino (in Pt_1 periodo di vacanza scolastica) ovvero all'uscita da scuola alle ore 15 fino al mattino successivo quando la riporterà presso la casa della madre prima del suo rientro al
8 lavoro (indicativamente ore 10.00) o alla scuola materna all'orario di entrata;
un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, con pernottamento, nel caso fosse libero dal lavoro, previa tempestiva comunicazione alla madre;
i giorni di festività ad anni alterni, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e previo accordo tra gli stessi;
ciascun genitore potrà trascorrere con due periodi di sette giorni anche non Per_1 consecutivi durante l'anno da concordarsi con anticipo di almeno trenta giorni;
lo corrisponderà alla l'importo mensile di € 270,00 a titolo di contributo al Pt_1 _1 mantenimento della minore , rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, Per_1 entro il giorno quindici di ogni mese;
le spese straordinarie, disciplinate e specificate come nelle Linee Guida in uso in questo Tribunale, saranno ripartite in pari misura tra i genitori;
l'assegno unico familiare verrà percepito integralmente da , madre Controparte_1 collocataria della minore . Per_1
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile competente per territorio di procedere alle prescritte annotazioni ed incombenze di legge e per ogni altro adempimento
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 6/03/2025
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
9