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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5160/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5160/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DUO' Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA, PIAZZA MAZZINI , 9, MIRANDOLA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DUO' GIUSEPPINA
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
ATTORE/I contro
OP
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO e dell'avv.
[...] P.IVA_1
GAZZETTI LOREDANA, CORSO CANALGRANDE, 16, MODENA, AVV. CONCIO
FRANCESCO, VIA VITTORIA COLONNA, 4, MILANO, elettivamente domiciliata in VIA
VITTORIA COLONNA 4 MILANO presso il difensore avv. PESENTI MARCO
CONVENUTO/I
Oggetto: fideiussione, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 14.1.2025
e come di seguito indicato:
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Modena, contrariis rejectis: in via principale: accertare e dichiarare ex artt. 28 e 38 c.p.c. l'incompetenza territoriale del Tribunale di Modena a conoscere dell'azione intrapresa da (e per essa nei confronti di OP CP_1 Pt_1
pagina 1 di 5 , per essere unicamente tale il Tribunale di Ferrara a favore del quale declinare la propria competenza;
Pt_1 conseguentemente revocare nei confronti del medesimo il decreto ingiuntivo n. 1303/2022 emesso dal Tribunale di Modena il 31.5.2022; in subordine: accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su OP (e per essa relativamente all'esistenza ed al quantum del credito azionato nei confronti
[...] CP_1 dell'attore ; Parte_1 in ogni caso: revocare conseguentemente il decreto ingiuntivo n.1303/2022 emesso dal Tribunale di Modena il 31.5.2022 a favore di (e per essa ed in danno dell'attore . OP CP_1 Parte_1 Con integrale refusione delle spese del giudizio”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque e al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di € Parte_2 Parte_1 45.401,42 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e Parte_2 Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1303/2022, emesso dal Tribunale di
Modena in data 31 maggio 2022, con cui veniva loro ingiunto di pagare in favore di OP la somma di € 45.401,42, oltre interessi e spese legali.
[...]
Gli opponenti eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che la controversia dovesse essere radicata presso il Tribunale di Ferrara in virtù di una clausola contrattuale. In subordine, contestavano il credito vantato dall'opposta, assumendo la mancanza di prova adeguata a fondare la pretesa monitoria.
La parte opposta si costituiva in giudizio, contestando integralmente le argomentazioni degli opponenti e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 23 novembre 2023, il Giudice istruttore, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, il giudizio subiva un'interruzione e veniva riassunto come in atti dal solo sig.
Parte_1
Venivano quindi assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
All'udienza del 23 ottobre 2024, il Giudice istruttore dichiarava la causa matura per la decisione e rinviava la stessa per la discussione orale.
pagina 2 di 5 All'udienza del 14.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti.
§§§§
2. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente è priva di fondamento.
La clausola contrattuale invocata, contenuta nelle fideiussioni, non configura un foro esclusivo ma si limita a prevedere un foro aggiuntivo rispetto a quelli già stabiliti dalla legge. Tale interpretazione è corroborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. III,
18/05/2005, n. 10376; Cass., Sez. VI, 25/01/2018, n. 1838).
Inoltre, l'eccezione sollevata è irrituale poiché gli opponenti non hanno contestato specificamente tutti i criteri di collegamento concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., come richiesto dalla consolidata giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. III, Ord., 09/04/2008, n. 9316). Pertanto,
l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata, risultando radicata la competenza del Tribunale di Modena.
3. Nel merito, parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della parte opposta, deducendo la mancata produzione della documentazione attestante il conferimento e la specifica cessione del rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio. Tale eccezione si rivela infondata. Le valutazioni espresse nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza di prima comparizione, non sono state in alcun modo superate o modificate dalle risultanze emerse nel corso della successiva istruttoria.
Anzi, con la seconda memoria istruttoria, la parte opposta ha depositato dichiarazione di cessione della del 22.9.2023 (doc. 7) dalla quale si evince in maniera chiara e inequivocabile CP_2 che il rapporto controverso, identificato con “ndg attuale 3313527 ndg originario
06155000000157769197/Posizione n. 3183947” è stato espressamente ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, risulta evidente che il contratto oggetto del presente giudizio, identificato dal numero NDG, è stato oggetto di cessione.
Il numero NDG riportato corrisponde infatti al numero di NDG originario contenuto nella dichiarazione di cessione, ossia il n. 1018988. Tale documento è un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale e gode di piena efficacia probatoria fino all'eventuale proposizione di querela di falso.
pagina 3 di 5 L'orientamento interpretativo di questo ufficio ribadisce costantemente che: << L'art. 58 co. 2
T.U.B. subordina l'efficacia della cessione in blocco nei confronti del debitore ceduto alla pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, la quale può essere validamente sostituito dalla notifica individuale della cessione, che non richiede forme particolari, e, quindi, può avvenire con la domanda giudiziale o in corso di causa. Peraltro, l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana può limitarsi ad indicare le categorie dei rapporti ceduti, senza una loro specifica enumerazione, se gli elementi comuni considerati per la formazione di ciascuna categoria consentono di individuare in modo certo l'oggetto della cessione>> (Trib. Modena -Masoni- 4/2/2022, n. 124);
Nel caso di cessione in blocco di crediti da parte di una banca ai sensi e per gli effetti dell'art. 58
D.Lgs. n. 385/1993 avuto riguardo alla peculiarità del suo oggetto, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata da quest'ultimo, a norma dell'art. 2697 cc, mediante la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a condizione che esso rechi la univoca indicazione, almeno per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, non essendo invece necessaria la specifica enumerazione di ciascuno di essi >> (Trib. Modena - Pagliani- 14/7/2022,
n. 926; Trib. Modena - Bagnoli- 21/3/2023, n. 475).
4. L'opposta ha fornito documentazione esaustiva a sostegno della propria pretesa, depositando in fase monitoria i contratti di conto corrente e di fideiussione, nonché le lettere di messa in mora e la certificazione ex art. 50 TUB.
Tali documenti, conformemente alla normativa e alla giurisprudenza consolidata, costituiscono prova idonea a fondare la domanda di ingiunzione.
Gli opponenti, dal canto loro, non hanno prodotto elementi di segno contrario che possano inficiare la validità della documentazione presentata dall'opposta né hanno contestato specificamente il credito ingiunto limitandosi a sollevare dubbi di carattere generico.
Del resto, il credito risulta adeguatamente provato sulla base della documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, successivamente riversata nel giudizio di opposizione.
Tale documentazione comprova sia l'esistenza del credito che il suo ammontare, essendo stati prodotti: il contratto di conto corrente di corrispondenza, completo del documento di sintesi e delle condizioni economiche applicate, le fideiussioni e l'estratto conto certificato. Quest'ultimo, oltre a riportare il saldo finale, fornisce un'analisi dettagliata della movimentazione - peraltro pagina 4 di 5 scarsa - inclusa la liquidazione degli interessi di mora, nel periodo compreso tra l'inizio del rapporto, il 16 ottobre 2016, e la sua conclusione, l'11 maggio 2022.
5. In definitiva la domanda attorea risulta, sotto ogni profilo, priva di fondamento e, pertanto, deve essere rigettata. Di conseguenza, non sussiste l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata nei confronti degli opponenti.
Alla luce delle risultanze processuali e delle argomentazioni esposte, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso.
6. Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste a carico diparte opponente e, tenuto conto del valore dichiarato e della bassa complessità della causa, si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 5160/2022
R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Respinge l'opposizione e, per l'effetto,
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 1303/2022 in ogni sua parte e lo dichiara definitivamente esecutivo;
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di questo giudizio di opposizione che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 cpc.
Modena, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5160/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DUO' Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA, PIAZZA MAZZINI , 9, MIRANDOLA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DUO' GIUSEPPINA
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
ATTORE/I contro
OP
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO e dell'avv.
[...] P.IVA_1
GAZZETTI LOREDANA, CORSO CANALGRANDE, 16, MODENA, AVV. CONCIO
FRANCESCO, VIA VITTORIA COLONNA, 4, MILANO, elettivamente domiciliata in VIA
VITTORIA COLONNA 4 MILANO presso il difensore avv. PESENTI MARCO
CONVENUTO/I
Oggetto: fideiussione, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 14.1.2025
e come di seguito indicato:
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Modena, contrariis rejectis: in via principale: accertare e dichiarare ex artt. 28 e 38 c.p.c. l'incompetenza territoriale del Tribunale di Modena a conoscere dell'azione intrapresa da (e per essa nei confronti di OP CP_1 Pt_1
pagina 1 di 5 , per essere unicamente tale il Tribunale di Ferrara a favore del quale declinare la propria competenza;
Pt_1 conseguentemente revocare nei confronti del medesimo il decreto ingiuntivo n. 1303/2022 emesso dal Tribunale di Modena il 31.5.2022; in subordine: accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su OP (e per essa relativamente all'esistenza ed al quantum del credito azionato nei confronti
[...] CP_1 dell'attore ; Parte_1 in ogni caso: revocare conseguentemente il decreto ingiuntivo n.1303/2022 emesso dal Tribunale di Modena il 31.5.2022 a favore di (e per essa ed in danno dell'attore . OP CP_1 Parte_1 Con integrale refusione delle spese del giudizio”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque e al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di € Parte_2 Parte_1 45.401,42 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e Parte_2 Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1303/2022, emesso dal Tribunale di
Modena in data 31 maggio 2022, con cui veniva loro ingiunto di pagare in favore di OP la somma di € 45.401,42, oltre interessi e spese legali.
[...]
Gli opponenti eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che la controversia dovesse essere radicata presso il Tribunale di Ferrara in virtù di una clausola contrattuale. In subordine, contestavano il credito vantato dall'opposta, assumendo la mancanza di prova adeguata a fondare la pretesa monitoria.
La parte opposta si costituiva in giudizio, contestando integralmente le argomentazioni degli opponenti e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 23 novembre 2023, il Giudice istruttore, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente, il giudizio subiva un'interruzione e veniva riassunto come in atti dal solo sig.
Parte_1
Venivano quindi assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
All'udienza del 23 ottobre 2024, il Giudice istruttore dichiarava la causa matura per la decisione e rinviava la stessa per la discussione orale.
pagina 2 di 5 All'udienza del 14.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti.
§§§§
2. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente è priva di fondamento.
La clausola contrattuale invocata, contenuta nelle fideiussioni, non configura un foro esclusivo ma si limita a prevedere un foro aggiuntivo rispetto a quelli già stabiliti dalla legge. Tale interpretazione è corroborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. III,
18/05/2005, n. 10376; Cass., Sez. VI, 25/01/2018, n. 1838).
Inoltre, l'eccezione sollevata è irrituale poiché gli opponenti non hanno contestato specificamente tutti i criteri di collegamento concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., come richiesto dalla consolidata giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. III, Ord., 09/04/2008, n. 9316). Pertanto,
l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata, risultando radicata la competenza del Tribunale di Modena.
3. Nel merito, parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della parte opposta, deducendo la mancata produzione della documentazione attestante il conferimento e la specifica cessione del rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio. Tale eccezione si rivela infondata. Le valutazioni espresse nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza di prima comparizione, non sono state in alcun modo superate o modificate dalle risultanze emerse nel corso della successiva istruttoria.
Anzi, con la seconda memoria istruttoria, la parte opposta ha depositato dichiarazione di cessione della del 22.9.2023 (doc. 7) dalla quale si evince in maniera chiara e inequivocabile CP_2 che il rapporto controverso, identificato con “ndg attuale 3313527 ndg originario
06155000000157769197/Posizione n. 3183947” è stato espressamente ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, risulta evidente che il contratto oggetto del presente giudizio, identificato dal numero NDG, è stato oggetto di cessione.
Il numero NDG riportato corrisponde infatti al numero di NDG originario contenuto nella dichiarazione di cessione, ossia il n. 1018988. Tale documento è un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale e gode di piena efficacia probatoria fino all'eventuale proposizione di querela di falso.
pagina 3 di 5 L'orientamento interpretativo di questo ufficio ribadisce costantemente che: << L'art. 58 co. 2
T.U.B. subordina l'efficacia della cessione in blocco nei confronti del debitore ceduto alla pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, la quale può essere validamente sostituito dalla notifica individuale della cessione, che non richiede forme particolari, e, quindi, può avvenire con la domanda giudiziale o in corso di causa. Peraltro, l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana può limitarsi ad indicare le categorie dei rapporti ceduti, senza una loro specifica enumerazione, se gli elementi comuni considerati per la formazione di ciascuna categoria consentono di individuare in modo certo l'oggetto della cessione>> (Trib. Modena -Masoni- 4/2/2022, n. 124);
Nel caso di cessione in blocco di crediti da parte di una banca ai sensi e per gli effetti dell'art. 58
D.Lgs. n. 385/1993 avuto riguardo alla peculiarità del suo oggetto, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata da quest'ultimo, a norma dell'art. 2697 cc, mediante la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a condizione che esso rechi la univoca indicazione, almeno per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, non essendo invece necessaria la specifica enumerazione di ciascuno di essi >> (Trib. Modena - Pagliani- 14/7/2022,
n. 926; Trib. Modena - Bagnoli- 21/3/2023, n. 475).
4. L'opposta ha fornito documentazione esaustiva a sostegno della propria pretesa, depositando in fase monitoria i contratti di conto corrente e di fideiussione, nonché le lettere di messa in mora e la certificazione ex art. 50 TUB.
Tali documenti, conformemente alla normativa e alla giurisprudenza consolidata, costituiscono prova idonea a fondare la domanda di ingiunzione.
Gli opponenti, dal canto loro, non hanno prodotto elementi di segno contrario che possano inficiare la validità della documentazione presentata dall'opposta né hanno contestato specificamente il credito ingiunto limitandosi a sollevare dubbi di carattere generico.
Del resto, il credito risulta adeguatamente provato sulla base della documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, successivamente riversata nel giudizio di opposizione.
Tale documentazione comprova sia l'esistenza del credito che il suo ammontare, essendo stati prodotti: il contratto di conto corrente di corrispondenza, completo del documento di sintesi e delle condizioni economiche applicate, le fideiussioni e l'estratto conto certificato. Quest'ultimo, oltre a riportare il saldo finale, fornisce un'analisi dettagliata della movimentazione - peraltro pagina 4 di 5 scarsa - inclusa la liquidazione degli interessi di mora, nel periodo compreso tra l'inizio del rapporto, il 16 ottobre 2016, e la sua conclusione, l'11 maggio 2022.
5. In definitiva la domanda attorea risulta, sotto ogni profilo, priva di fondamento e, pertanto, deve essere rigettata. Di conseguenza, non sussiste l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata nei confronti degli opponenti.
Alla luce delle risultanze processuali e delle argomentazioni esposte, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso.
6. Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste a carico diparte opponente e, tenuto conto del valore dichiarato e della bassa complessità della causa, si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 5160/2022
R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Respinge l'opposizione e, per l'effetto,
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 1303/2022 in ogni sua parte e lo dichiara definitivamente esecutivo;
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di questo giudizio di opposizione che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 cpc.
Modena, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 5 di 5