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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/08/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1064/2021
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1064/21 promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 26/02/2025
d a
QUALE INCORPORANTE DI UBI Parte_1
OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. PELUSO GIOVANNI ALBERTO Parte_2
Contratti APPELLANTE bancari(deposito c o n t r o bancario, etc) IMPRESA EDILE con il CP_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. RAGNI RICCARDO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 463/2021, pubblicata il 13.3.2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1) In via istruttoria: Rinnovare l'istruttoria dibattimentale e, pertanto, disporre nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio;
2) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Parte_1
quale incorporante in ordine a qualsiasi domanda afferente i CP_3
conti n. 1534 e 3068, estinti anteriormente alla risoluzione della CA Marche (motivo 1);
3) Dichiarare l'inammissibilità delle domande in relazione ai conti n. 1291
e 2644 ancora attivi al momento dell'introduzione del giudizio (motivo n.2);
4) Dichiarare la intervenuta prescrizione decennale per tutte le domande connesse al conto n. 1534 estinto oltre il decennio, ed altresì dichiarare la prescrizione di tutte le domande connesse alle rimesse ultradecennali su tutti i conti dalla data di notifica del ricorso introduttivo;
5) Nel merito: Rigettare tutte le domande di parte attrice perché inammissibili, generiche, infondate in fatto ed in diritto, e sfornite di prova;
6) In subordine, nel denegato caso di accoglimento delle domande attrici, ricalcolare il complessivo rapporto dare-avere tra le parti compensando eventuali condanne con il credito della derivante da passivo di conto Pt_2
corrente n. 1291 alla data di introduzione del giudizio di primo grado pari a
– 33.445,73. 7) In ogni caso sono da intendersi ribadite le eccezioni di parte convenuta rimaste assorbite in primo grado come dedotte nel corpo del presente atto. 8) Con condanna alle spese e compensi di lite per il doppio grado di giudizio nonché alla refusione delle spese di CTU e CTP avverso versate.
Dell'appellata
- Nel merito: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e, in particolare, dichiarata, preliminarmente, l'assoluta inammissibilità e/o infondatezza della richiesta avversaria di rinnovazione dell'istruttoria mediante l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio o tramite la chiamata a chiarimenti del perito, rigettare in toto l'appello proposto dalla incorporante la Parte_1 CP_4
per tutti i motivi illustrati in narrativa, e conseguentemente
[...]
confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., Parte_3
esponeva di aver intrattenuto con la
[...] Controparte_5
una pluralità di rapporti bancari a far data dall'anno 1989 e di aver
[...] riscontrato l'addebito, nei relativi conti, di somme non dovute e l'applicazione di interessi capitalizzati illegittimamente ed usurari.
Deducendo che nei rapporti in questione era subentrata CP_4 conveniva in giudizio quest'ultima e rassegnava le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare la inesistenza, nullità, indeterminatezza ed inefficacia delle clausole dei contratti n. 1291, 2644, 1534 e 3068, in quanto illegittime o non espressamente pattuite ex artt. 1283, 1284, 1346, 1418 c.c.
e 117 TUB, la non debenza degli interessi ultralegali e anatocistici, della
CMS, delle spese collegate, il tutto come specificatamente accertato dalla consulenza tecnica depositata nel procedimento ex art. 696 bis cpc portante
RG. 3035/2016 avanti il Tribunale di Ancona e, conseguentemente, disporre che rettifichi il saldo del conto 1291 intestato alla ricorrente, CP_4
annotando, alla data del 31.08.2016, un saldo positivo per € 199.563,13 in luogo di quello risultante dalle annotazioni della resistente;
Pt_2
condannare al rimborso di tutte le spese sostenute dalla CP_4
ricorrente sia per la fase stragiudiziale che per quelle relative alla CTU svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc come da fatture depositate agli atti e pari a € 19.700,00 Iva compresa per spese dello Studio Parri
Consulting Srl, € 9.552,88 Iva compresa per spese di CTU ed € 1.037,00 Iva compresa per spese di assistenza alla CTU. Con vittoria di compensi e spese del presente procedimento nonché di quello ex art. 696 bis cpc, oltre spese generali, CPA e IVA.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le avverse CP_4
pretese ed eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande relative ai conti 1534 e 3068, in quanto detti rapporti erano stati intrattenuti con la CA delle Marche e non con la poi fusa nella resistente in base al Dlvo Controparte_6
180/2015. Nel merito, negava l'addebito di interessi e spese non dovute e l'applicazione di qualsivoglia forma di usura. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle avverse domande.
Disposto il mutamento del rito ed esperita consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale poneva la causa in decisione. Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva la domanda nei termini di seguito sintetizzati.
Il Tribunale rigettava, innanzitutto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della in relazione ai conti 1534 e 3068. Pt_2
Nella sostanza riteneva che, dal complesso delle norme contenute nel Dlvo
180/2015, fosse evidente che la finalità della costituzione dell'ente ponte era quella di consentire la continuità delle funzioni essenziali svolte dall'ente sottoposto alla risoluzione e che, tra queste, vi fosse la gestione di ogni questione nascente dai rapporti bancari in corso e conclusi con la clientela.
L'ente ponte, quindi, secondo il Tribunale doveva succedere in tutti i rapporti facenti originariamente capo all'ente sottoposto, salve specifiche esclusioni.
Secondo il Tribunale, quindi, ad esclusione dei titoli subordinati non computabili nei fondi propri, ogni passività intesa, non solo come debito attuale, ma anche come estrinsecazione del rapporto giuridico non ancora integralmente esaurito quanto ad effetti, doveva intendersi ceduta all'ente ponte.
Il Tribunale esaminava, quindi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla e rilevava che, quanto al conto 1534, estinto in data 27.12.2004, la Pt_2
ricorrente aveva inviato comunicazione, con la quale, facendo riferimento alla propria perizia tecnica, indicava che, per tutti i rapporti bancari, era stata rilevata l'applicazione di interessi e somme indebite e diffidava la banca alla relativa restituzione.
Il Tribunale faceva presente che, “dovendosi dunque ritenere tale comunicazione atto interruttivo della prescrizione con riferimento alle poste applicate anche a tale conto, la banca convenuta, non essendosi ancora esaurito il rapporto giuridico dedotto, è legittimata passiva rispetto alle domande dell'attrice”.
Sempre in via preliminare, il Tribunale rilevava che “la domanda di parte attrice non” era “diretta ad ottenere la ripetizione di somme di denaro dalla banca, ma alla mera rettifica del saldo previo accertamento dell'indebita appostazione di importi sul conto”. Il Tribunale, anche citando giurisprudenza di legittimità, riteneva che l'attrice avesse un interesse di sicura consistenza a che si accertasse, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche,
l'esistenza o meno di addebiti illegittimi e l'entità del saldo (parziale) ricalcolato.
Specificava che “l'interesse al mero accertamento dei saldi sussiste solo ove” fosse “in ipotesi esperibile, come nella specie, l'azione di ripetizione da parte del correntista ovvero l'azione di condanna da parte della . Pt_2
Faceva presente che parte attrice aveva lamentato “l'applicazione nei rapporti, in essere e conclusisi, di interessi non pattuiti e capitalizzati, di commissioni di massimo scoperto non previste nei contratti originariamente sottoscritti e prive di precisi riferimenti per il relativo calcolo”, oltre all'applicazione di interessi usurari.
Osservava, in primo luogo il Tribunale, che “relativamente al contratto di apertura di conto corrente n.1291 non” era “stato prodotto in atti il relativo documento negoziale sottoscritto dalle parti”. Faceva però presente che il
CTU, “esaminata la documentazione agli atti e prodotta sino al 31.12.2012”, aveva “rilevato che le condizioni economiche relative a detto rapporto” risultavano “pattuite solo dal momento della stipula dell'apertura di credito in conto corrente in data 19.11.1998”.
Il Tribunale rilevava altresì che “tale documento tuttavia non indica le condizioni relative al tasso di interesse creditore ed alla capitalizzazione di interessi e competenze” e che “le condizioni economiche relative ai tassi sono state ripattuite in data 26.3.2007”.
Il Tribunale dava, inoltre, atto che il contratto n.1534 e il conto n.2644, erano conti anticipi su fatture e che “nonostante in citazione l'attore lamentasse indebiti applicati ai conti n.1534, n.2644 e n.3068, conti di mera evidenza, le conclusioni dell'atto introduttivo” riguardavano la rettifica del saldo del conto n.1291, conto di appoggio dei vari rapporti.
Su queste basi, quindi, “in mancanza di pattuizioni relative ai tassi nel periodo intercorrente tra l'apertura del conto ed il 19.11.1998, gli importi addebitati” dovevano “essere rettificati individuando il tasso applicato con quello legale di cui agli artt. 5 l.254/1992”.
Il Tribunale, rappresentava che “successivamente al 26.3.2007 attesa la corretta pattuizione ed applicazione dei tassi, gli addebiti a questo titolo non” erano “stati rettificati.
Secondo il Tribunale, inoltre, “per la medesima motivazione relativa alla mancanza di accordo scritto”, doveva “essere espunta dai conteggi delle poste del rapporto in questione la capitalizzazione degli interessi, peraltro non rinvenendosi in atti neppure la specifica comunicazione al cliente dell'adeguamento del rapporto alle indicazioni della delibera CICR del
9.2.2000”.
Il Tribunale, sottolineava poi che “non è stato prodotto il contratto originario di apertura del conto corrente, ma l'esistenza dello stesso, antecedente peraltro all'obbligo di stipula per iscritto, con le sue modalità di svolgimento
è facilmente rinvenibile negli estratti conto allegati fino al 31.12.2012, riportanti la causa degli addebiti ed accrediti ivi appostati , documenti che hanno consentito al CTU di effettuare il conteggio depositato”.
Dava, inoltre, atto che il CTU nominato aveva altresì accertato che “nel secondo trimestre dell'anno 2012 il tasso effettivo applicato al rapporto” aveva “superato il limite del tasso soglia per l'usura di cui alla l.108/96”. Al riguardo faceva presente che il CTU aveva, tra l'altro, tenuto conto, nel computo del tasso della penale di sconfino, in quanto, dagli atti ' non è possibile verificare la variazione dell'accordato nel trimestre analizzato'.
Secondo il Tribunale, “il tasso dunque previsto ed applicato per gli interessi corrispettivi” doveva “ritenersi convenuto in violazione della normativa antiusura con conseguente nullità della relativa clausola”, e gratuità del rapporto nel periodo in questione. Su queste basi, per tale conto, il saldo doveva essere rideterminato, alla data del 31.12.2012, in euro 56.114,03 come da allegato 11 dell'elaborato peritale.
Il Tribunale dava atto che, alla luce della CTU, il saldo del conto 2644 era stato correttamente determinato e che, con riguardo al conto 1534, il CTU aveva effettuato i riconteggi, da cui emergeva un saldo a favore del correntista di euro 31.978,11. Il Tribunale dava, inoltre, atto che il consulente, pur in mancanza di alcuni estratti conto, era riuscito a determinare il saldo tenendo 'invariata la differenza saldi riscontrata nei trimestri precedenti ai trimestri mancanti ove… non è stato effettuato alcun ricalcolo'.
Con riguardo all'eccepita prescrizione ed alla natura delle rimesse effettuate sul conto 1291, il Tribunale, riportandosi alla giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, riteneva che “eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, era onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito e di un affidamento.
Il Tribuna rappresentava che il CTU aveva “individuato sulla base della documentazione prodotta ed in particolare dei contratti di apertura di credito le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie individuando per ogni rapporto i relativi importi” ed aveva, quindi, “determinato in euro 64.660,05 le poste relative a rimesse non ripetibili a ritroso dalla data di interruzione della prescrizione di cui alla missiva 21.11.2013”.
Il Tribunale accertava, quindi, l'applicazione delle poste indebite meglio specificate in parte motiva e determinava il saldo dei rapporti oggetto di causa come da ipotesi A del prospetto riportato a pag. 42 della CTU, a sua volta riprodotto a pagina 14 della sentenza e che di seguito si trascrive:
Il Tribunale condannava, quindi, la al pagamento delle spese di lite, di Pt_2
CTU e delle spese sostenute dall'attrice per il proprio consulente di parte “nel giudizio svoltosi per atp”.
quale incorporante di proponeva Controparte_7 Controparte_4 appello, affidandosi a nove motivi. si costituiva, chiedendo il rigetto Controparte_8 Controparte_2
dell'appello.
All'udienza del 16 marzo 2022, svoltasi in modalità cartolari, la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26 febbraio
2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come trascritte in epigrafe e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande relative ai conti 1534 e 3068, essenzialmente sostenendo che, dalle disposizioni di cui al Dlvo 180/2015, si desuma l'esclusione della successione dell'ente ponte nelle passività della CA popolare delle Marche.
L'eccezione è fondata.
Sulla questione della legittimazione passiva della cessionaria di un ente ponte istituito a seguito della risoluzione di una banca disposta dalla CA d'TA
(fattispecie sostanzialmente coincidente con quella oggetto del presente giudizio) si è recentemente pronunciato il Supremo Collegio che ha affermato “A seguito di risoluzione della CA delle Marche s.p.a., disposta dalla CA d'TA ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente 'ponte' non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di 'passività' richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento;
ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio” (cfr. Cass. 22115/24 – che ha confermato C.d.A. Milano 28 febbraio 2019 n. 917)
Va, inoltre precisato che i principi affermati nella sentenza della Suprema
Corte si attagliano al caso di specie, nonostante ad agire non sia stato un soggetto già azionista dell'istituto di credito risolto e la pretesa risarcitoria si riferisca allo svolgimento dell'attività ordinaria svolta dalla banca risolta.
Tali circostanze non spostano i termini della questione, non essendovi dubbio che si tratti, anche in tal caso, non già di < liquido ed esigibile>>, ma, appunto, di una <> che, per essere trasferita all'ente ponte, avrebbe dovuto già essere esistente.
L'applicazione del richiamato principio di diritto alla presente fattispecie impone di ritenere la carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante in relazione ai conti 3068 e 1534, in quanto il presente giudizio, anche considerando il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è stato incardinato nel
2016 e quindi successivamente alla chiusura dei conti e alla data dell'istituzione dell'ente ponte Nuova CA delle Marche (23 novembre
2015), data in cui non risultava essere sub iudice alcuna pretesa risarcitoria dell'odierna società appellata in relazione alla vicenda in questione. La pretesa è stata, quindi, azionata successivamente alla risoluzione della CA delle Marche e alla creazione del nuovo ente ponte e, pertanto, in quel momento il credito era solamente <>>, alla stregua dei principi sopra riportati.
Non potendo configurarsi alcuna legittimazione passiva dell'ente ponte
Nuova CA delle Marche, neppure può configurarsi alcuna legittimazione passiva dell'odierna appellata in ragione della natura derivativa della sua posizione giuridica.
Va, quindi, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della banca in relazione alle domande concernenti i conti 3068 e 1534.
Conseguentemente dal saldo a favore dell'appellata, determinato in euro
89.092,15 euro, va detratto l'importo di euro 32.978,11, rideterminato dal
Tribunale proprio in relazione al conto 1534.
A seguito dell'accoglimento di questo motivo, quindi, il saldo a favore del correntista è pari a euro 56.114,04 (89.092,15-32978,11). Con il secondo motivo, l'appellante censura l'errata statuizione di accertamento del saldo sui conti non estinti n. 1291 e 2644.
Rileva che il ricorrente non aveva proposto domanda di accertamento del saldo ma di rettifica e che la rettifica implica una restituzione da parte della con conseguente condanna della stessa ad eseguirla. Pt_2
Il motivo è infondato, in quanto si tratta di mera questione terminologica. Il ricorrente non ha chiesto la ripetizione di somme ma, pacificamente, ha utilizzato il termine rettificare come sinonimo di accertare il saldo dei conti, depurato dalle poste indebitamente applicate.
Con il terzo motivo censura il capo della sentenza con cui sono stati rideterminati gli interessi del conto 1534.
Si tratta di motivo assorbito dall'accoglimento del primo motivo d'appello.
Con il quarto motivo censura l'”errata statuizione in relazione allo storno degli interessi convenzionali nel periodo iniziale del conto 1291 - rimesse ultradecennali”.
L'appellante essenzialmente si duole del fatto che il Tribunale abbia violato il principio dell'onere della prova per quanto riguarda la produzione del contratto, in quanto, secondo la “non è circostanza addebitabile al Pt_2
convenuto il fatto che non risultino depositati agli atti precedenti contratti di conto corrente, ove vengono pattuiti i tassi debitori applicati sui conti correnti” e che “gli stessi, ancor più essendo ultradecennali, andavano depositati dall'attore”. Ricorda che la ai sensi dell'art. 119 TUB, ha Pt_2
onere di conservazione dei documenti entro dieci anni dalla loro formazione.
Secondo l'appellante, quindi, la sentenza sul punto andrebbe riformata “in favore di una pronuncia che, addebitando all'attore l'onere di produrre documenti ultradecennali, escluda ogni inversione dell'onere della prova, e rigetti la domanda in relazione alla richiesta di ricalcolo del saldo degli interessi debitori convenzionali applicati sul conto corrente n. 1291 dall'apertura fino alla pattuizione depositata del 19.11.1998 già oggetto di storno da parte del CTU e sentenza in primo grado, per l'effetto riconoscendo alla CA gli interessi convenzionali per il periodo predetto”.
Va innanzitutto osservato che l'appellata, costituendosi in questo grado, ha dedotto di aver prodotto il contratto in questione con l'allegato 1) del ricorso per accertamento tecnico preventivo, “il cui fascicolo a sua volta costituisce il documento 3) dell'atto introduttivo del giudizio ex art.702 bis c.p.c”.
Va, a questo riguardo, rilevato che l'allegato 1 in questione, nel ricorso per accertamento tecnico preventivo, è stato indicato dalla parte come “copia contratto del 26.03.2007 di ripattuizione delle condizioni del conto n. 1291 tra . L'esame del documento Controparte_9
consente, inoltre, di rilevare che certamente non è il contratto stipulato nel
1989, facendo riferimento alla delibera CICR del 4.3.2003.
Ciò posto, con il ricorso introduttivo, l'odierna appellata, in relazione al conto
1291 stipulato nel 1989, ha dedotto l'applicazione di interessi anatocistici e usurari non dovuti nonché CMS e CDF e spese collegate al credito non dovute per complessivi euro 218.532,73. Non ha quindi dedotto la pattuizione per iscritto, peraltro, nel 1989, non prevista.
Inoltre il Tribunale ha rilevato che “il consulente d'ufficio nominato, dott. esaminata la documentazione agli atti e prodotta sino al Per_1
31.12.2012, ha rilevato che le condizioni economiche relative a detto rapporto risultano pattuite solo dal momento della stipula dell'apertura di credito in conto corrente in data 19.11.1998” e che “tale documento tuttavia non indica le condizioni relative al tasso di interesse creditore ed alla capitalizzazione di interessi e competenze”. I Tribunale ha rilevato, altresì che “successivamente le condizioni economiche relative ai tassi sono state ripattuite in data 26.3.2007”.
Ebbene tale capo della sentenza non è stato impugnato con la conseguenza che è, ormai, indiscutibile che le condizioni economiche del contratto in questione sono state pattuite solo in data 19.11.1998 e che né il contratto stipulato nel 1989, né le pattuizioni del 19.11.1998 prevedessero le condizioni relative al tasso creditore e alla capitalizzazione di interessi e competenze.
Da ciò discende l'infondatezza del motivo, in quanto è provato che le condizioni in discorso non fossero state pattuite mentre la per provare Pt_2
il contrario, avrebbe dovuto produrre il documento contrattuale. Con il quinto motivo censura il capo della sentenza che ha escluso la capitalizzazione degli interessi sul conto 1291.
Ribadisce che era onere del correntista depositare il contratto e che, con riguardo al fatto che non vi fosse “prova dell'adeguamento della CA alla delibera CICR 9.2.2000 (circostanza che avrebbe almeno concesso di non stornare la capitalizzazione composta post 2000)”, rappresentava di avere prodotto l'estratto in GU dell'adeguamento (doc. 14) e l'allegato inviato alla clientela all'estratto conto del 30.6.2000 (doc. 13) in cui si comunicava l'adeguamento”.
Secondo l'appellante, quindi, la sentenza sarebbe “errata …. nella parte in cui storna l'anatocismo (capitalizzazione composta), e la stessa” andrebbe
“riformata in favore di una pronuncia che, ritenuto validamente pattuito l'anatocismo, o in subordine, ritenuto valido l'adeguamento, mantenga la capitalizzazione composta dopo il giugno 2000”.
In merito al tema dell'anatocismo, il Collegio osserva che sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, delibera CICR 9 febbraio
2000, era in effetti sorto recentemente un contrasto all'interno della Prima
Sezione Civile della Cassazione (cfr. ord 5054 e 5064 del 2024 e ord. interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che, però, è stato risolto dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte n. 28215 del 4.11.2024, la quale ha affermato come non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle successive ordinanze conformi) che ha < di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale>>.
Nel nostro caso, quindi, manca un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina, che le parti nella specie non hanno stipulato.
Ne consegue la nullità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi a debito come ritenuto dal Tribunale e l'infondatezza del motivo.
Con il sesto motivo censura il capo della sentenza impugnata con cui il
Tribunale ha escluso la capitalizzazione degli interessi in ordine al conto
1534.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di appello.
Con il settimo motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto, relativamente al conto 1291, la sussistenza dell'usura nel II trimestre
2012.
Censura, in particolare, l'errata annualizzazione della penale di sconfino da parte del CTU, in quanto contraria alle istruzioni della banca d'TA, trattandosi di evento occasionale.
Va, innanzitutto, premesso che il CTU ha parlato non di penale di sconfino ma di commissione di scoperto ed ha fatto presente “dagli atti non è possibile verificare la variazione dell'accordato nel trimestre analizzato e inoltre si sottolinea che è stata annualizzata la commissione di scoperto poiché, difatti, nella fattispecie analizzata era un onere ricorrente, in quanto presente in tutti i trimestri” (pag. 46). Il CTU ha fatto presente che “le istruzioni precisano che non si annualizzano solo gli oneri “connessi con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi”, mentre nel caso specifico tale commissione viene sempre applicata”.
Correttamente, quindi, il CTU ha proceduto alla sua annualizzazione.
Da ciò discende l'infondatezza del motivo.
Con l'ottavo motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha riconosciuto il superamento del tasso soglia senza che l'attore avesse prodotto i decreti ministeriali.
Il motivo è infondato, in quanto in tema di usura,
i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c. Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 35102 del 29/11/2022.
Con il nono motivo censura la statuizione del Tribunale in merito alla prescrizione delle rimesse solutorie
Censura in particolare il calcolo del CTU e fatto proprio dal Tribunale, in quanto “qualsiasi rimessa ripristinatoria ultradecennale (come tale non prescritta, poiché ripristinatoria) può essere coperta anche da una singola rimessa: se tale rimessa è solutoria, ne deriva che tutte le rimesse ultradecennali debbano ritenersi prescritte”. Per chiarire il concetto l'appellante spiega che “le rimesse ripristinatorie ultradecennali possono rimanere non prescritte se non coperte o coperte da altre rimesse ripristinatorie, ma se il cliente effettua un versamento tramite rimessa solutoria, che va a coprire il passivo precedentemente formatosi, e che si imputa prima a interesse e poi a capitale, anche la singola rimessa solutoria effettuata poco prima del decennio, se adeguatamente capiente, può inglobare le precedenti rimesse ripristinatorie, che quindi diverranno prescritte”
Il motivo è infondato.
Occorre partire dalla considerazione che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Quanto il contratto di conto corrente sia chiuso, la prescrizione comincia a decorrere dalla chiusura del conto, mentre ove il contratto di conto corrente sia aperto, solo quando il versamento abbia natura di pagamento e quindi sia solutorio. La rimessa ripristinatoria, proprio perché non è un pagamento, non comporta alcuna decorrenza del termine della prescrizione
Conseguentemente una rimessa solutoria successiva non ha alcun effetto sulle precedenti rimesse ripristinatorie.
Il motivo è, quindi, infondato.
Con riguardo alle spese di lite, attesa la riforma parziale della sentenza impugnata, occorre procedere ad una valutazione globale dell'esito complessivo della lite Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024.
Alla luce della soccombenza reciproca, ritiene la Corte che le spese di lite debbano essere compensate per entrambi i gradi di giudizio, con conseguente condanna dell'appellata a restituire all'appellante quanto eventualmente corrisposto, in esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di spese legali.
Le spese di CTU svolte in primo grado vanno invece poste definitivamente a carico dell'appellante, considerato l'accertamento di interessi indebitamente apposti sui conti correnti oggetto di causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 463/2021, pubblicata il 13.3.2021.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'appellante in merito ai conti
1534 e 3068 e, conseguentemente in riforma della sentenza impugnata, ridetermina il saldo a favore dell'appellata in euro 56.114,04.
Rigetta, nel resto, l'appello.
Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio, con condanna dell'appellata a restituire all'appellante quanto eventualmente corrisposto, in virtù della sentenza impugnata, a titolo di spese processuali.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1064/2021
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1064/21 promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 26/02/2025
d a
QUALE INCORPORANTE DI UBI Parte_1
OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. PELUSO GIOVANNI ALBERTO Parte_2
Contratti APPELLANTE bancari(deposito c o n t r o bancario, etc) IMPRESA EDILE con il CP_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. RAGNI RICCARDO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 463/2021, pubblicata il 13.3.2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1) In via istruttoria: Rinnovare l'istruttoria dibattimentale e, pertanto, disporre nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio;
2) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Parte_1
quale incorporante in ordine a qualsiasi domanda afferente i CP_3
conti n. 1534 e 3068, estinti anteriormente alla risoluzione della CA Marche (motivo 1);
3) Dichiarare l'inammissibilità delle domande in relazione ai conti n. 1291
e 2644 ancora attivi al momento dell'introduzione del giudizio (motivo n.2);
4) Dichiarare la intervenuta prescrizione decennale per tutte le domande connesse al conto n. 1534 estinto oltre il decennio, ed altresì dichiarare la prescrizione di tutte le domande connesse alle rimesse ultradecennali su tutti i conti dalla data di notifica del ricorso introduttivo;
5) Nel merito: Rigettare tutte le domande di parte attrice perché inammissibili, generiche, infondate in fatto ed in diritto, e sfornite di prova;
6) In subordine, nel denegato caso di accoglimento delle domande attrici, ricalcolare il complessivo rapporto dare-avere tra le parti compensando eventuali condanne con il credito della derivante da passivo di conto Pt_2
corrente n. 1291 alla data di introduzione del giudizio di primo grado pari a
– 33.445,73. 7) In ogni caso sono da intendersi ribadite le eccezioni di parte convenuta rimaste assorbite in primo grado come dedotte nel corpo del presente atto. 8) Con condanna alle spese e compensi di lite per il doppio grado di giudizio nonché alla refusione delle spese di CTU e CTP avverso versate.
Dell'appellata
- Nel merito: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e, in particolare, dichiarata, preliminarmente, l'assoluta inammissibilità e/o infondatezza della richiesta avversaria di rinnovazione dell'istruttoria mediante l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio o tramite la chiamata a chiarimenti del perito, rigettare in toto l'appello proposto dalla incorporante la Parte_1 CP_4
per tutti i motivi illustrati in narrativa, e conseguentemente
[...]
confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., Parte_3
esponeva di aver intrattenuto con la
[...] Controparte_5
una pluralità di rapporti bancari a far data dall'anno 1989 e di aver
[...] riscontrato l'addebito, nei relativi conti, di somme non dovute e l'applicazione di interessi capitalizzati illegittimamente ed usurari.
Deducendo che nei rapporti in questione era subentrata CP_4 conveniva in giudizio quest'ultima e rassegnava le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare la inesistenza, nullità, indeterminatezza ed inefficacia delle clausole dei contratti n. 1291, 2644, 1534 e 3068, in quanto illegittime o non espressamente pattuite ex artt. 1283, 1284, 1346, 1418 c.c.
e 117 TUB, la non debenza degli interessi ultralegali e anatocistici, della
CMS, delle spese collegate, il tutto come specificatamente accertato dalla consulenza tecnica depositata nel procedimento ex art. 696 bis cpc portante
RG. 3035/2016 avanti il Tribunale di Ancona e, conseguentemente, disporre che rettifichi il saldo del conto 1291 intestato alla ricorrente, CP_4
annotando, alla data del 31.08.2016, un saldo positivo per € 199.563,13 in luogo di quello risultante dalle annotazioni della resistente;
Pt_2
condannare al rimborso di tutte le spese sostenute dalla CP_4
ricorrente sia per la fase stragiudiziale che per quelle relative alla CTU svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc come da fatture depositate agli atti e pari a € 19.700,00 Iva compresa per spese dello Studio Parri
Consulting Srl, € 9.552,88 Iva compresa per spese di CTU ed € 1.037,00 Iva compresa per spese di assistenza alla CTU. Con vittoria di compensi e spese del presente procedimento nonché di quello ex art. 696 bis cpc, oltre spese generali, CPA e IVA.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente le avverse CP_4
pretese ed eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande relative ai conti 1534 e 3068, in quanto detti rapporti erano stati intrattenuti con la CA delle Marche e non con la poi fusa nella resistente in base al Dlvo Controparte_6
180/2015. Nel merito, negava l'addebito di interessi e spese non dovute e l'applicazione di qualsivoglia forma di usura. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle avverse domande.
Disposto il mutamento del rito ed esperita consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale poneva la causa in decisione. Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva la domanda nei termini di seguito sintetizzati.
Il Tribunale rigettava, innanzitutto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della in relazione ai conti 1534 e 3068. Pt_2
Nella sostanza riteneva che, dal complesso delle norme contenute nel Dlvo
180/2015, fosse evidente che la finalità della costituzione dell'ente ponte era quella di consentire la continuità delle funzioni essenziali svolte dall'ente sottoposto alla risoluzione e che, tra queste, vi fosse la gestione di ogni questione nascente dai rapporti bancari in corso e conclusi con la clientela.
L'ente ponte, quindi, secondo il Tribunale doveva succedere in tutti i rapporti facenti originariamente capo all'ente sottoposto, salve specifiche esclusioni.
Secondo il Tribunale, quindi, ad esclusione dei titoli subordinati non computabili nei fondi propri, ogni passività intesa, non solo come debito attuale, ma anche come estrinsecazione del rapporto giuridico non ancora integralmente esaurito quanto ad effetti, doveva intendersi ceduta all'ente ponte.
Il Tribunale esaminava, quindi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla e rilevava che, quanto al conto 1534, estinto in data 27.12.2004, la Pt_2
ricorrente aveva inviato comunicazione, con la quale, facendo riferimento alla propria perizia tecnica, indicava che, per tutti i rapporti bancari, era stata rilevata l'applicazione di interessi e somme indebite e diffidava la banca alla relativa restituzione.
Il Tribunale faceva presente che, “dovendosi dunque ritenere tale comunicazione atto interruttivo della prescrizione con riferimento alle poste applicate anche a tale conto, la banca convenuta, non essendosi ancora esaurito il rapporto giuridico dedotto, è legittimata passiva rispetto alle domande dell'attrice”.
Sempre in via preliminare, il Tribunale rilevava che “la domanda di parte attrice non” era “diretta ad ottenere la ripetizione di somme di denaro dalla banca, ma alla mera rettifica del saldo previo accertamento dell'indebita appostazione di importi sul conto”. Il Tribunale, anche citando giurisprudenza di legittimità, riteneva che l'attrice avesse un interesse di sicura consistenza a che si accertasse, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche,
l'esistenza o meno di addebiti illegittimi e l'entità del saldo (parziale) ricalcolato.
Specificava che “l'interesse al mero accertamento dei saldi sussiste solo ove” fosse “in ipotesi esperibile, come nella specie, l'azione di ripetizione da parte del correntista ovvero l'azione di condanna da parte della . Pt_2
Faceva presente che parte attrice aveva lamentato “l'applicazione nei rapporti, in essere e conclusisi, di interessi non pattuiti e capitalizzati, di commissioni di massimo scoperto non previste nei contratti originariamente sottoscritti e prive di precisi riferimenti per il relativo calcolo”, oltre all'applicazione di interessi usurari.
Osservava, in primo luogo il Tribunale, che “relativamente al contratto di apertura di conto corrente n.1291 non” era “stato prodotto in atti il relativo documento negoziale sottoscritto dalle parti”. Faceva però presente che il
CTU, “esaminata la documentazione agli atti e prodotta sino al 31.12.2012”, aveva “rilevato che le condizioni economiche relative a detto rapporto” risultavano “pattuite solo dal momento della stipula dell'apertura di credito in conto corrente in data 19.11.1998”.
Il Tribunale rilevava altresì che “tale documento tuttavia non indica le condizioni relative al tasso di interesse creditore ed alla capitalizzazione di interessi e competenze” e che “le condizioni economiche relative ai tassi sono state ripattuite in data 26.3.2007”.
Il Tribunale dava, inoltre, atto che il contratto n.1534 e il conto n.2644, erano conti anticipi su fatture e che “nonostante in citazione l'attore lamentasse indebiti applicati ai conti n.1534, n.2644 e n.3068, conti di mera evidenza, le conclusioni dell'atto introduttivo” riguardavano la rettifica del saldo del conto n.1291, conto di appoggio dei vari rapporti.
Su queste basi, quindi, “in mancanza di pattuizioni relative ai tassi nel periodo intercorrente tra l'apertura del conto ed il 19.11.1998, gli importi addebitati” dovevano “essere rettificati individuando il tasso applicato con quello legale di cui agli artt. 5 l.254/1992”.
Il Tribunale, rappresentava che “successivamente al 26.3.2007 attesa la corretta pattuizione ed applicazione dei tassi, gli addebiti a questo titolo non” erano “stati rettificati.
Secondo il Tribunale, inoltre, “per la medesima motivazione relativa alla mancanza di accordo scritto”, doveva “essere espunta dai conteggi delle poste del rapporto in questione la capitalizzazione degli interessi, peraltro non rinvenendosi in atti neppure la specifica comunicazione al cliente dell'adeguamento del rapporto alle indicazioni della delibera CICR del
9.2.2000”.
Il Tribunale, sottolineava poi che “non è stato prodotto il contratto originario di apertura del conto corrente, ma l'esistenza dello stesso, antecedente peraltro all'obbligo di stipula per iscritto, con le sue modalità di svolgimento
è facilmente rinvenibile negli estratti conto allegati fino al 31.12.2012, riportanti la causa degli addebiti ed accrediti ivi appostati , documenti che hanno consentito al CTU di effettuare il conteggio depositato”.
Dava, inoltre, atto che il CTU nominato aveva altresì accertato che “nel secondo trimestre dell'anno 2012 il tasso effettivo applicato al rapporto” aveva “superato il limite del tasso soglia per l'usura di cui alla l.108/96”. Al riguardo faceva presente che il CTU aveva, tra l'altro, tenuto conto, nel computo del tasso della penale di sconfino, in quanto, dagli atti ' non è possibile verificare la variazione dell'accordato nel trimestre analizzato'.
Secondo il Tribunale, “il tasso dunque previsto ed applicato per gli interessi corrispettivi” doveva “ritenersi convenuto in violazione della normativa antiusura con conseguente nullità della relativa clausola”, e gratuità del rapporto nel periodo in questione. Su queste basi, per tale conto, il saldo doveva essere rideterminato, alla data del 31.12.2012, in euro 56.114,03 come da allegato 11 dell'elaborato peritale.
Il Tribunale dava atto che, alla luce della CTU, il saldo del conto 2644 era stato correttamente determinato e che, con riguardo al conto 1534, il CTU aveva effettuato i riconteggi, da cui emergeva un saldo a favore del correntista di euro 31.978,11. Il Tribunale dava, inoltre, atto che il consulente, pur in mancanza di alcuni estratti conto, era riuscito a determinare il saldo tenendo 'invariata la differenza saldi riscontrata nei trimestri precedenti ai trimestri mancanti ove… non è stato effettuato alcun ricalcolo'.
Con riguardo all'eccepita prescrizione ed alla natura delle rimesse effettuate sul conto 1291, il Tribunale, riportandosi alla giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, riteneva che “eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, era onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito e di un affidamento.
Il Tribuna rappresentava che il CTU aveva “individuato sulla base della documentazione prodotta ed in particolare dei contratti di apertura di credito le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie individuando per ogni rapporto i relativi importi” ed aveva, quindi, “determinato in euro 64.660,05 le poste relative a rimesse non ripetibili a ritroso dalla data di interruzione della prescrizione di cui alla missiva 21.11.2013”.
Il Tribunale accertava, quindi, l'applicazione delle poste indebite meglio specificate in parte motiva e determinava il saldo dei rapporti oggetto di causa come da ipotesi A del prospetto riportato a pag. 42 della CTU, a sua volta riprodotto a pagina 14 della sentenza e che di seguito si trascrive:
Il Tribunale condannava, quindi, la al pagamento delle spese di lite, di Pt_2
CTU e delle spese sostenute dall'attrice per il proprio consulente di parte “nel giudizio svoltosi per atp”.
quale incorporante di proponeva Controparte_7 Controparte_4 appello, affidandosi a nove motivi. si costituiva, chiedendo il rigetto Controparte_8 Controparte_2
dell'appello.
All'udienza del 16 marzo 2022, svoltasi in modalità cartolari, la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26 febbraio
2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come trascritte in epigrafe e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande relative ai conti 1534 e 3068, essenzialmente sostenendo che, dalle disposizioni di cui al Dlvo 180/2015, si desuma l'esclusione della successione dell'ente ponte nelle passività della CA popolare delle Marche.
L'eccezione è fondata.
Sulla questione della legittimazione passiva della cessionaria di un ente ponte istituito a seguito della risoluzione di una banca disposta dalla CA d'TA
(fattispecie sostanzialmente coincidente con quella oggetto del presente giudizio) si è recentemente pronunciato il Supremo Collegio che ha affermato “A seguito di risoluzione della CA delle Marche s.p.a., disposta dalla CA d'TA ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente 'ponte' non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di 'passività' richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento;
ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio” (cfr. Cass. 22115/24 – che ha confermato C.d.A. Milano 28 febbraio 2019 n. 917)
Va, inoltre precisato che i principi affermati nella sentenza della Suprema
Corte si attagliano al caso di specie, nonostante ad agire non sia stato un soggetto già azionista dell'istituto di credito risolto e la pretesa risarcitoria si riferisca allo svolgimento dell'attività ordinaria svolta dalla banca risolta.
Tali circostanze non spostano i termini della questione, non essendovi dubbio che si tratti, anche in tal caso, non già di < liquido ed esigibile>>, ma, appunto, di una <> che, per essere trasferita all'ente ponte, avrebbe dovuto già essere esistente.
L'applicazione del richiamato principio di diritto alla presente fattispecie impone di ritenere la carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante in relazione ai conti 3068 e 1534, in quanto il presente giudizio, anche considerando il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è stato incardinato nel
2016 e quindi successivamente alla chiusura dei conti e alla data dell'istituzione dell'ente ponte Nuova CA delle Marche (23 novembre
2015), data in cui non risultava essere sub iudice alcuna pretesa risarcitoria dell'odierna società appellata in relazione alla vicenda in questione. La pretesa è stata, quindi, azionata successivamente alla risoluzione della CA delle Marche e alla creazione del nuovo ente ponte e, pertanto, in quel momento il credito era solamente <>>, alla stregua dei principi sopra riportati.
Non potendo configurarsi alcuna legittimazione passiva dell'ente ponte
Nuova CA delle Marche, neppure può configurarsi alcuna legittimazione passiva dell'odierna appellata in ragione della natura derivativa della sua posizione giuridica.
Va, quindi, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della banca in relazione alle domande concernenti i conti 3068 e 1534.
Conseguentemente dal saldo a favore dell'appellata, determinato in euro
89.092,15 euro, va detratto l'importo di euro 32.978,11, rideterminato dal
Tribunale proprio in relazione al conto 1534.
A seguito dell'accoglimento di questo motivo, quindi, il saldo a favore del correntista è pari a euro 56.114,04 (89.092,15-32978,11). Con il secondo motivo, l'appellante censura l'errata statuizione di accertamento del saldo sui conti non estinti n. 1291 e 2644.
Rileva che il ricorrente non aveva proposto domanda di accertamento del saldo ma di rettifica e che la rettifica implica una restituzione da parte della con conseguente condanna della stessa ad eseguirla. Pt_2
Il motivo è infondato, in quanto si tratta di mera questione terminologica. Il ricorrente non ha chiesto la ripetizione di somme ma, pacificamente, ha utilizzato il termine rettificare come sinonimo di accertare il saldo dei conti, depurato dalle poste indebitamente applicate.
Con il terzo motivo censura il capo della sentenza con cui sono stati rideterminati gli interessi del conto 1534.
Si tratta di motivo assorbito dall'accoglimento del primo motivo d'appello.
Con il quarto motivo censura l'”errata statuizione in relazione allo storno degli interessi convenzionali nel periodo iniziale del conto 1291 - rimesse ultradecennali”.
L'appellante essenzialmente si duole del fatto che il Tribunale abbia violato il principio dell'onere della prova per quanto riguarda la produzione del contratto, in quanto, secondo la “non è circostanza addebitabile al Pt_2
convenuto il fatto che non risultino depositati agli atti precedenti contratti di conto corrente, ove vengono pattuiti i tassi debitori applicati sui conti correnti” e che “gli stessi, ancor più essendo ultradecennali, andavano depositati dall'attore”. Ricorda che la ai sensi dell'art. 119 TUB, ha Pt_2
onere di conservazione dei documenti entro dieci anni dalla loro formazione.
Secondo l'appellante, quindi, la sentenza sul punto andrebbe riformata “in favore di una pronuncia che, addebitando all'attore l'onere di produrre documenti ultradecennali, escluda ogni inversione dell'onere della prova, e rigetti la domanda in relazione alla richiesta di ricalcolo del saldo degli interessi debitori convenzionali applicati sul conto corrente n. 1291 dall'apertura fino alla pattuizione depositata del 19.11.1998 già oggetto di storno da parte del CTU e sentenza in primo grado, per l'effetto riconoscendo alla CA gli interessi convenzionali per il periodo predetto”.
Va innanzitutto osservato che l'appellata, costituendosi in questo grado, ha dedotto di aver prodotto il contratto in questione con l'allegato 1) del ricorso per accertamento tecnico preventivo, “il cui fascicolo a sua volta costituisce il documento 3) dell'atto introduttivo del giudizio ex art.702 bis c.p.c”.
Va, a questo riguardo, rilevato che l'allegato 1 in questione, nel ricorso per accertamento tecnico preventivo, è stato indicato dalla parte come “copia contratto del 26.03.2007 di ripattuizione delle condizioni del conto n. 1291 tra . L'esame del documento Controparte_9
consente, inoltre, di rilevare che certamente non è il contratto stipulato nel
1989, facendo riferimento alla delibera CICR del 4.3.2003.
Ciò posto, con il ricorso introduttivo, l'odierna appellata, in relazione al conto
1291 stipulato nel 1989, ha dedotto l'applicazione di interessi anatocistici e usurari non dovuti nonché CMS e CDF e spese collegate al credito non dovute per complessivi euro 218.532,73. Non ha quindi dedotto la pattuizione per iscritto, peraltro, nel 1989, non prevista.
Inoltre il Tribunale ha rilevato che “il consulente d'ufficio nominato, dott. esaminata la documentazione agli atti e prodotta sino al Per_1
31.12.2012, ha rilevato che le condizioni economiche relative a detto rapporto risultano pattuite solo dal momento della stipula dell'apertura di credito in conto corrente in data 19.11.1998” e che “tale documento tuttavia non indica le condizioni relative al tasso di interesse creditore ed alla capitalizzazione di interessi e competenze”. I Tribunale ha rilevato, altresì che “successivamente le condizioni economiche relative ai tassi sono state ripattuite in data 26.3.2007”.
Ebbene tale capo della sentenza non è stato impugnato con la conseguenza che è, ormai, indiscutibile che le condizioni economiche del contratto in questione sono state pattuite solo in data 19.11.1998 e che né il contratto stipulato nel 1989, né le pattuizioni del 19.11.1998 prevedessero le condizioni relative al tasso creditore e alla capitalizzazione di interessi e competenze.
Da ciò discende l'infondatezza del motivo, in quanto è provato che le condizioni in discorso non fossero state pattuite mentre la per provare Pt_2
il contrario, avrebbe dovuto produrre il documento contrattuale. Con il quinto motivo censura il capo della sentenza che ha escluso la capitalizzazione degli interessi sul conto 1291.
Ribadisce che era onere del correntista depositare il contratto e che, con riguardo al fatto che non vi fosse “prova dell'adeguamento della CA alla delibera CICR 9.2.2000 (circostanza che avrebbe almeno concesso di non stornare la capitalizzazione composta post 2000)”, rappresentava di avere prodotto l'estratto in GU dell'adeguamento (doc. 14) e l'allegato inviato alla clientela all'estratto conto del 30.6.2000 (doc. 13) in cui si comunicava l'adeguamento”.
Secondo l'appellante, quindi, la sentenza sarebbe “errata …. nella parte in cui storna l'anatocismo (capitalizzazione composta), e la stessa” andrebbe
“riformata in favore di una pronuncia che, ritenuto validamente pattuito l'anatocismo, o in subordine, ritenuto valido l'adeguamento, mantenga la capitalizzazione composta dopo il giugno 2000”.
In merito al tema dell'anatocismo, il Collegio osserva che sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, delibera CICR 9 febbraio
2000, era in effetti sorto recentemente un contrasto all'interno della Prima
Sezione Civile della Cassazione (cfr. ord 5054 e 5064 del 2024 e ord. interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che, però, è stato risolto dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte n. 28215 del 4.11.2024, la quale ha affermato come non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle successive ordinanze conformi) che ha < di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale>>.
Nel nostro caso, quindi, manca un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina, che le parti nella specie non hanno stipulato.
Ne consegue la nullità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi a debito come ritenuto dal Tribunale e l'infondatezza del motivo.
Con il sesto motivo censura il capo della sentenza impugnata con cui il
Tribunale ha escluso la capitalizzazione degli interessi in ordine al conto
1534.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di appello.
Con il settimo motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto, relativamente al conto 1291, la sussistenza dell'usura nel II trimestre
2012.
Censura, in particolare, l'errata annualizzazione della penale di sconfino da parte del CTU, in quanto contraria alle istruzioni della banca d'TA, trattandosi di evento occasionale.
Va, innanzitutto, premesso che il CTU ha parlato non di penale di sconfino ma di commissione di scoperto ed ha fatto presente “dagli atti non è possibile verificare la variazione dell'accordato nel trimestre analizzato e inoltre si sottolinea che è stata annualizzata la commissione di scoperto poiché, difatti, nella fattispecie analizzata era un onere ricorrente, in quanto presente in tutti i trimestri” (pag. 46). Il CTU ha fatto presente che “le istruzioni precisano che non si annualizzano solo gli oneri “connessi con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi”, mentre nel caso specifico tale commissione viene sempre applicata”.
Correttamente, quindi, il CTU ha proceduto alla sua annualizzazione.
Da ciò discende l'infondatezza del motivo.
Con l'ottavo motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha riconosciuto il superamento del tasso soglia senza che l'attore avesse prodotto i decreti ministeriali.
Il motivo è infondato, in quanto in tema di usura,
i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c. Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 35102 del 29/11/2022.
Con il nono motivo censura la statuizione del Tribunale in merito alla prescrizione delle rimesse solutorie
Censura in particolare il calcolo del CTU e fatto proprio dal Tribunale, in quanto “qualsiasi rimessa ripristinatoria ultradecennale (come tale non prescritta, poiché ripristinatoria) può essere coperta anche da una singola rimessa: se tale rimessa è solutoria, ne deriva che tutte le rimesse ultradecennali debbano ritenersi prescritte”. Per chiarire il concetto l'appellante spiega che “le rimesse ripristinatorie ultradecennali possono rimanere non prescritte se non coperte o coperte da altre rimesse ripristinatorie, ma se il cliente effettua un versamento tramite rimessa solutoria, che va a coprire il passivo precedentemente formatosi, e che si imputa prima a interesse e poi a capitale, anche la singola rimessa solutoria effettuata poco prima del decennio, se adeguatamente capiente, può inglobare le precedenti rimesse ripristinatorie, che quindi diverranno prescritte”
Il motivo è infondato.
Occorre partire dalla considerazione che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Quanto il contratto di conto corrente sia chiuso, la prescrizione comincia a decorrere dalla chiusura del conto, mentre ove il contratto di conto corrente sia aperto, solo quando il versamento abbia natura di pagamento e quindi sia solutorio. La rimessa ripristinatoria, proprio perché non è un pagamento, non comporta alcuna decorrenza del termine della prescrizione
Conseguentemente una rimessa solutoria successiva non ha alcun effetto sulle precedenti rimesse ripristinatorie.
Il motivo è, quindi, infondato.
Con riguardo alle spese di lite, attesa la riforma parziale della sentenza impugnata, occorre procedere ad una valutazione globale dell'esito complessivo della lite Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024.
Alla luce della soccombenza reciproca, ritiene la Corte che le spese di lite debbano essere compensate per entrambi i gradi di giudizio, con conseguente condanna dell'appellata a restituire all'appellante quanto eventualmente corrisposto, in esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di spese legali.
Le spese di CTU svolte in primo grado vanno invece poste definitivamente a carico dell'appellante, considerato l'accertamento di interessi indebitamente apposti sui conti correnti oggetto di causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 463/2021, pubblicata il 13.3.2021.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'appellante in merito ai conti
1534 e 3068 e, conseguentemente in riforma della sentenza impugnata, ridetermina il saldo a favore dell'appellata in euro 56.114,04.
Rigetta, nel resto, l'appello.
Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio, con condanna dell'appellata a restituire all'appellante quanto eventualmente corrisposto, in virtù della sentenza impugnata, a titolo di spese processuali.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Cesare Massetti