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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/07/2025, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
RG 1038/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1038 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Marano di Napoli al c.so Mediterraneo n. 10, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Luciana Moio che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli al viale Dei Pini n. 28, presso lo
[...] studio dell'avv. Teresa Schiattarella che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, insieme agli avv.ti Fortunato Vitale, Lucia Vitale e Teresa Vitale.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
23.11.2023 atto di precetto per il pagamento di € 16.121,20, basato sulla sentenza n.
3999/2023 dell'11.10.2023 del Tribunale di Napoli nord, si opponeva a tale precetto eccependo la carenza di legittimazione attiva dell' in ordine alla somma di € CP_1
3.514,63 per spese e compensi in quanto nel titolo esecutivo le stesse erano liquidate con distrazione, nonché l'erronea determinazione delle competenza per l'atto di precetto, anche in virtù dell'intervenuto pagamento, a seguito della notifica del precetto, di € 3.000,00. 2
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità/inefficacia del precetto opposto relativamente alle somme illegittimamente richieste.
Con comparsa del 25.03.2024 si costituiva l l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1 applicazione dell'art. 618 bis c.p.c., la correttezza dell'importo precettato, anche se successivamente alla notifica dello stesso effettivamente era stata corrisposta la somma di €
3.000,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 4.07.2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del precetto per la parte eccedente la somma di € 9.606,57.
Con ordinanza del 27.06.2025, infine, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di parte opposta di competenza del giudice del lavoro, in quanto il merito della pretesa creditoria non è contestato, ma si contesta il quantum precettato (con riferimento alle spese e competenze di giudizio, nonché in relazione a quanto richiesto per compensi di precetto e a quanto parzialmente corrisposto).
Passando al merito, effettivamente nel precetto sono richiesti compensi e spese di cui al d.i.
e alla successiva sentenza di opposizione.
Ma in entrambi i provvedimenti, le stesse sono liquidate con distrazione e il precetto de quo
è a nome del solo creditore e non anche del legale distrattario.
Pertanto, va dichiarata la parziale inefficacia del precetto relativamente alla somma di €
3.170,28 (somma comprensiva di spese esenti, spese generali, iva e cpa). E tanto assorbe anche l'altra eccezione relativa alle spese e compensi del d.i. (di cui a pag. 6 dell'atto di citazione).
Ancora poi, è incontestato l'intervenuto parziale pagamento di € 3.000,00 avvenuto successivamente alla notifica del precetto, il quale riduce la pretesa creditoria complessiva ad € 9.606,57, ancorché la pretesa della maggior somma era legittima al momento della notifica del precetto.
Di nessun fondamento l'ultima eccezione sul quantum richiesto quale compenso per l'atto di precetto, in quanto non è prevista per la stessa alcuna distrazione, né la stessa si estende ai compensi di precetto per il sol fatto di essere prevista nel titolo esecutivo.
Ancora poi, la somma di € 236,00 è legittima e relativa allo scaglione di riferimento (da €
5.201,00 a € 26.000,00), che tale resta anche se si considera la minor somma dovuta di €
9.606,57. 3
L'opposizione va, pertanto, rigettata per questo motivo.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- revoca l'ordinanza di sospensione parziale del 4.07.2024;
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza della EMPACL del diritto di procedere esecutivamente nei confronti di in base al precetto Parte_1 qui opposto (notificato il 23.11.2023) per l'importo superiore alla somma di € 9.950,93;
- compensate le spese.
Aversa, 28 luglio 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1038 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Marano di Napoli al c.so Mediterraneo n. 10, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Luciana Moio che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli al viale Dei Pini n. 28, presso lo
[...] studio dell'avv. Teresa Schiattarella che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, insieme agli avv.ti Fortunato Vitale, Lucia Vitale e Teresa Vitale.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
23.11.2023 atto di precetto per il pagamento di € 16.121,20, basato sulla sentenza n.
3999/2023 dell'11.10.2023 del Tribunale di Napoli nord, si opponeva a tale precetto eccependo la carenza di legittimazione attiva dell' in ordine alla somma di € CP_1
3.514,63 per spese e compensi in quanto nel titolo esecutivo le stesse erano liquidate con distrazione, nonché l'erronea determinazione delle competenza per l'atto di precetto, anche in virtù dell'intervenuto pagamento, a seguito della notifica del precetto, di € 3.000,00. 2
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità/inefficacia del precetto opposto relativamente alle somme illegittimamente richieste.
Con comparsa del 25.03.2024 si costituiva l l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1 applicazione dell'art. 618 bis c.p.c., la correttezza dell'importo precettato, anche se successivamente alla notifica dello stesso effettivamente era stata corrisposta la somma di €
3.000,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 4.07.2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del precetto per la parte eccedente la somma di € 9.606,57.
Con ordinanza del 27.06.2025, infine, lette le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di parte opposta di competenza del giudice del lavoro, in quanto il merito della pretesa creditoria non è contestato, ma si contesta il quantum precettato (con riferimento alle spese e competenze di giudizio, nonché in relazione a quanto richiesto per compensi di precetto e a quanto parzialmente corrisposto).
Passando al merito, effettivamente nel precetto sono richiesti compensi e spese di cui al d.i.
e alla successiva sentenza di opposizione.
Ma in entrambi i provvedimenti, le stesse sono liquidate con distrazione e il precetto de quo
è a nome del solo creditore e non anche del legale distrattario.
Pertanto, va dichiarata la parziale inefficacia del precetto relativamente alla somma di €
3.170,28 (somma comprensiva di spese esenti, spese generali, iva e cpa). E tanto assorbe anche l'altra eccezione relativa alle spese e compensi del d.i. (di cui a pag. 6 dell'atto di citazione).
Ancora poi, è incontestato l'intervenuto parziale pagamento di € 3.000,00 avvenuto successivamente alla notifica del precetto, il quale riduce la pretesa creditoria complessiva ad € 9.606,57, ancorché la pretesa della maggior somma era legittima al momento della notifica del precetto.
Di nessun fondamento l'ultima eccezione sul quantum richiesto quale compenso per l'atto di precetto, in quanto non è prevista per la stessa alcuna distrazione, né la stessa si estende ai compensi di precetto per il sol fatto di essere prevista nel titolo esecutivo.
Ancora poi, la somma di € 236,00 è legittima e relativa allo scaglione di riferimento (da €
5.201,00 a € 26.000,00), che tale resta anche se si considera la minor somma dovuta di €
9.606,57. 3
L'opposizione va, pertanto, rigettata per questo motivo.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- revoca l'ordinanza di sospensione parziale del 4.07.2024;
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza della EMPACL del diritto di procedere esecutivamente nei confronti di in base al precetto Parte_1 qui opposto (notificato il 23.11.2023) per l'importo superiore alla somma di € 9.950,93;
- compensate le spese.
Aversa, 28 luglio 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione