CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/11/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Giuseppe Ferreri Presidente dr Monica Zema Consigliere dr Marcella Murana Consigliere rel. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 529/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da se stesso;
RECLAMANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Simone
[...] P.IVA_1
Melato;
RECLAMATA
*****
pagina 1 di 3 La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 5 novembre 2025.
La Corte ha osservato:
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 ha proposto reclamo ex art. Parte_1
26 L.F. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catania il 27/3/2025, con il quale era stata disposta la revoca d'ufficio di esso reclamante, quale curatore del
[...]
ed era stato nominato in sua sostituzione, altro Controparte_1 curatore.
Si è costituito in giudizio il fallimento reclamato, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del giorno 22 ottobre 2025 nessuna delle parti è comparsa, ed il procedimento è stato rinviato ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del giorno 5 novembre 2025, dandone comunicazione a mezzo pec ai difensori delle parti.
Alla detta udienza, le parti non sono comparse e la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso, l'art. 309 c.p.c. dispone che “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181”.
Quest'ultima norma, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L.
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133 (in vigore dal 25 giugno 2008), prevede che, “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Sussistendone i presupposti, deve dunque ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio, giusta il disposto dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., secondo cui l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza del collegio.
Le spese processuali vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da Parte_1 avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catania in data 27/3/2025, ogni contraria istanza pagina 2 di 3 ed eccezione disattese ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese fra le parti costituite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
06/11/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 3 di 3