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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2373 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MADONNA GIANCARLO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. DOMINICI ROBERTA nonché contro
CP_2 con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTI
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.12.2023 esponeva: 1) di aver ricevuto in data Parte_1
11.12.2023 da parte dell' la notifica a mezzo posta Controparte_3 dell'intimazione di pagamento n. 02220239007323249000 per l'importo complessivo di €
138.268,76 relativo, fra gli altri, anche all'avviso di addebito n. 32220210001707300000 per contributi previdenziali relativi l'anno 2019 dell'importo di € 2.772,08 ed asseritamente notificato in data 27.11.2021;
2) che l'atto impugnato doveva ritenersi nullo e/o inesistente mancando l'attestazione di conformità del documento notificato in formato cartaceo a mezzo posta all'originale digitale con la conseguenza che ai sensi dell'art. 42 comma 3 DPR n. 600/1973, in quanto privo di sottoscrizione;
3) che l'atto doveva ritenersi nullo per violazione dell'art. 50 co. III DPR 602/1973 posto che ai sensi di tale norma: “L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”, mentre il modello di intimazione di pagamento impiegato era stato approvato con provvedimento del direttore dell' (precisamente il provvedimento prot. n. 22585 del 17 CP_1 CP_1
febbraio 2015) e non dal Ministero delle Finanze a cui spettava l'esercizio di poteri di controllo e vigilanza sull' ; Controparte_1
4) che era stata omessa la notifica dell'avviso di addebito nn. 32220210001707300000 richiamato nell'intimazione di pagamento con conseguente nullità dell'atto consequenziale notificato, disconoscendosi la conformità agli originali di eventuali copie di relate e/o di altri documenti che dovessero essere prodotti da parte convenuta;
5) che intimazione di pagamento non conteneva elementi essenziali quali: a) l'indicazione dell'autorità competente per territorio e del termine per proporre impugnazione;
b) l'allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000; c) l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ed oneri richiesti;
d) i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base del provvedimento;
e) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
f) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
g) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, con conseguente violazione dei diritti di difesa e dunque nullità per violazione dell'art. 7 l.212/2000 e 241/1990;
4) che era maturata la decadenza ex art. 25 D.P.R. n.602/1973, infatti, nel caso in cui fosse provata la notifica dell'avviso impugnato, doveva fornirsi la prova che il concessionario aveva proceduto alla notifica della cartella di pagamento entro i termini perentori prescritti dalla legge.
Previa sospensione del provvedimento impugnato, chiedeva quindi di dichiarare inesistenti e/o nulli e/o annullare l'intimazione di pagamento n. 02220239007323249000 limitatamente alla pretesa di
2 pagamento per contributi IVS di cui all'avviso di addebito n. 32220210001707300000, e/o quest'ultimo, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo a tal fine: 1) il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva;
2) la tardività del ricorso per decorso del termine di 20 giorni ex art.617
c.p.c., e per mancato rispetto del termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. n.46/1999 posto che l'avviso di addebito di competenza era stato regolarmente notificato all'indirizzo PEC del CP_2
ricorrente senza che fosse maturata la prescrizione quinquennale del credito.
3. Si costituiva anche eccependo e la propria carenza di legittimazione Controparte_1 passiva in relazione all'eccezione di mancata notifica dell'avviso di addebito e contestando la fondatezza delle eccezioni riferite ai presunti vizi formali dell'intimazione di pagamento. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con distrazione dei relativi importi a norma dell'art. 93 c.p.c.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. In via pregiudiziale, vanno rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle convenute.
Ed infatti, da un lato, è senz'altro legittimata a contraddire in Controparte_1
relazione ai vizi, anche derivati dagli atti presupposti, di atti dalla medesima posti in essere (come ad esempio l'intimazione di pagamento opposta in questa sede), nonché con riguardo alla sussistenza del diritto di agire in via esecutiva.
CP_ Dall'altro lato, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' in quanto il ricorso in oggetto attiene non solo alla regolarità della procedura di riscossione
(opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), ma anche alla fondatezza della pretesa creditoria azionata (opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.), avendo parte opponente eccepito l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Ne segue che deve trovare applicazione l'art. 24 co. 5 del D. Lgs. n. 46 del 1999, a norma del quale “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.”, disposizione speciale riferita ai crediti degli Enti Previdenziali, che in quanto tale prevale su quella generale di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999. Del resto, appare in ogni caso necessaria secondo i principi generali la partecipazione al giudizio del soggetto titolare del diritto del quale viene eccepita l'estinzione per prescrizione.
3 4.2. Tanto premesso, deve darsi atto che ha dimostrato la rituale notificazione dell'avviso di CP_2
addebito n. 32220140003238283000 in data 27.11.2021 avvenuta a mezzo PEC all'indirizzo del ricorrente ( doc.3) producendo la relativa conferma di recezione al doc.2 Email_1
(non tempestivamente, né specificamente contestato da parte ricorrente).
Ne segue che la parte ricorrente avrebbe dovuto proporre eventuali opposizioni agli atti esecutivi
(ad esempio relative alla completezza dell'atto, alla decadenza dell'Ente impositore dal diritto di iscrivere a ruolo ed alla ritualità della notificazione) entro 20 giorni dalla ricezione in parola, e ciò ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Allo stesso modo, il ricorrente avrebbe dovuto proporre eventuali opposizioni relative al merito della pretesa (ad esempio con riguardo alla prescrizione maturata sino a quel momento) entro 40 giorni dalla ricezione di tale avviso di addebito, e ciò ai seni dell'art. 24 co. 5 del D. Lgs. n. 46 del
1999.
Né il primo né il secondo termine risultano rispettati, risultando il ricorso depositato il 15.12.2023, con la conseguenza che l'opposizione è inammissibile in parte qua.
Infine, sempre con riguardo all'avviso di addebito di cui sopra, va rigettata nel merito l'eccezione di prescrizione dei crediti con riferimento al periodo successivo alla notificazione del titolo, essendo decorsi meno di 5 anni tra la stessa ed il successivo atto interruttivo (l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, pacificamente notificata il 11.12.2023).
4.3. Sono invece tempestivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., i motivi di opposizione agli atti esecutivi proposti direttamente avverso l'intimazione di pagamento, essendo il ricorso giudiziale stato depositato il 15.12.2023 e quindi entro il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'intimazione in data 11.12.2023.
Nel merito, è infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 3 co. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000.
È pacifico, infatti, che l'atto sia stato redatto, essendo atto a contenuto vincolato, secondo l'apposito modello ministeriale (approvato con provvedimento del Direttore dell' in data Controparte_1
29.11.22, munito di delega da parte dello stesso Ministero, docc. 3 e 5 e, del resto, risulta CP_1 che il medesimo contenga tutti gli elementi essenziali e, in particolare, l'indicazione del titolo della pretesa, dell'anno di riferimento, dell'Ente creditore ed il richiamo all'avviso di addebito
4 presupposto, come visto già noto a parte ricorrente1 e dell'Autorità competente a decidere in merito al ricorso promuovibile.
Parimenti infondata la censura inerente alla mancanza della firma digitale del funzionario incaricato volta che, come chiarito dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione con ordinanza n. 19327 del
15/07/2024 (Rv. 671642 - 01): In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta
l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice>
Infondata è anche l'eccezione di nullità dell'atto per mancata indicazione del calcolo degli interessi così come chiarito da ultimo da Cass. ordinanza n. 27504 del 23/10/2024 (Rv. 672728 - 01) secondo cui: < L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del
2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990>.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta. L'assoluta ed evidente inammissibilità e infondatezza del ricorso, proposto quindi con colpa grave, giustificano la condanna di parte ricorrente al versamento
5 in favore delle parti convenute, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., di una somma pari alle spese di lite come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti convenute, liquidate in euro1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge, per ciascuna parte e con distrazione in favore del procuratore di ex art. 93 c.p.c.; Controparte_1
3) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti convenute, dell'ulteriore somma di euro 1.800,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 20.03.2025
Il Giudice
Chiara Desenzani
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. ordinanza n.10692 del 19/04/2024 (RV. 670847 - 01): < L'avviso di intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata>.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MADONNA GIANCARLO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. DOMINICI ROBERTA nonché contro
CP_2 con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTI
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.12.2023 esponeva: 1) di aver ricevuto in data Parte_1
11.12.2023 da parte dell' la notifica a mezzo posta Controparte_3 dell'intimazione di pagamento n. 02220239007323249000 per l'importo complessivo di €
138.268,76 relativo, fra gli altri, anche all'avviso di addebito n. 32220210001707300000 per contributi previdenziali relativi l'anno 2019 dell'importo di € 2.772,08 ed asseritamente notificato in data 27.11.2021;
2) che l'atto impugnato doveva ritenersi nullo e/o inesistente mancando l'attestazione di conformità del documento notificato in formato cartaceo a mezzo posta all'originale digitale con la conseguenza che ai sensi dell'art. 42 comma 3 DPR n. 600/1973, in quanto privo di sottoscrizione;
3) che l'atto doveva ritenersi nullo per violazione dell'art. 50 co. III DPR 602/1973 posto che ai sensi di tale norma: “L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”, mentre il modello di intimazione di pagamento impiegato era stato approvato con provvedimento del direttore dell' (precisamente il provvedimento prot. n. 22585 del 17 CP_1 CP_1
febbraio 2015) e non dal Ministero delle Finanze a cui spettava l'esercizio di poteri di controllo e vigilanza sull' ; Controparte_1
4) che era stata omessa la notifica dell'avviso di addebito nn. 32220210001707300000 richiamato nell'intimazione di pagamento con conseguente nullità dell'atto consequenziale notificato, disconoscendosi la conformità agli originali di eventuali copie di relate e/o di altri documenti che dovessero essere prodotti da parte convenuta;
5) che intimazione di pagamento non conteneva elementi essenziali quali: a) l'indicazione dell'autorità competente per territorio e del termine per proporre impugnazione;
b) l'allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000; c) l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ed oneri richiesti;
d) i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base del provvedimento;
e) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
f) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
g) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, con conseguente violazione dei diritti di difesa e dunque nullità per violazione dell'art. 7 l.212/2000 e 241/1990;
4) che era maturata la decadenza ex art. 25 D.P.R. n.602/1973, infatti, nel caso in cui fosse provata la notifica dell'avviso impugnato, doveva fornirsi la prova che il concessionario aveva proceduto alla notifica della cartella di pagamento entro i termini perentori prescritti dalla legge.
Previa sospensione del provvedimento impugnato, chiedeva quindi di dichiarare inesistenti e/o nulli e/o annullare l'intimazione di pagamento n. 02220239007323249000 limitatamente alla pretesa di
2 pagamento per contributi IVS di cui all'avviso di addebito n. 32220210001707300000, e/o quest'ultimo, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore anticipatario.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo a tal fine: 1) il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva;
2) la tardività del ricorso per decorso del termine di 20 giorni ex art.617
c.p.c., e per mancato rispetto del termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. n.46/1999 posto che l'avviso di addebito di competenza era stato regolarmente notificato all'indirizzo PEC del CP_2
ricorrente senza che fosse maturata la prescrizione quinquennale del credito.
3. Si costituiva anche eccependo e la propria carenza di legittimazione Controparte_1 passiva in relazione all'eccezione di mancata notifica dell'avviso di addebito e contestando la fondatezza delle eccezioni riferite ai presunti vizi formali dell'intimazione di pagamento. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con distrazione dei relativi importi a norma dell'art. 93 c.p.c.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. In via pregiudiziale, vanno rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle convenute.
Ed infatti, da un lato, è senz'altro legittimata a contraddire in Controparte_1
relazione ai vizi, anche derivati dagli atti presupposti, di atti dalla medesima posti in essere (come ad esempio l'intimazione di pagamento opposta in questa sede), nonché con riguardo alla sussistenza del diritto di agire in via esecutiva.
CP_ Dall'altro lato, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' in quanto il ricorso in oggetto attiene non solo alla regolarità della procedura di riscossione
(opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), ma anche alla fondatezza della pretesa creditoria azionata (opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.), avendo parte opponente eccepito l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Ne segue che deve trovare applicazione l'art. 24 co. 5 del D. Lgs. n. 46 del 1999, a norma del quale “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.”, disposizione speciale riferita ai crediti degli Enti Previdenziali, che in quanto tale prevale su quella generale di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999. Del resto, appare in ogni caso necessaria secondo i principi generali la partecipazione al giudizio del soggetto titolare del diritto del quale viene eccepita l'estinzione per prescrizione.
3 4.2. Tanto premesso, deve darsi atto che ha dimostrato la rituale notificazione dell'avviso di CP_2
addebito n. 32220140003238283000 in data 27.11.2021 avvenuta a mezzo PEC all'indirizzo del ricorrente ( doc.3) producendo la relativa conferma di recezione al doc.2 Email_1
(non tempestivamente, né specificamente contestato da parte ricorrente).
Ne segue che la parte ricorrente avrebbe dovuto proporre eventuali opposizioni agli atti esecutivi
(ad esempio relative alla completezza dell'atto, alla decadenza dell'Ente impositore dal diritto di iscrivere a ruolo ed alla ritualità della notificazione) entro 20 giorni dalla ricezione in parola, e ciò ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Allo stesso modo, il ricorrente avrebbe dovuto proporre eventuali opposizioni relative al merito della pretesa (ad esempio con riguardo alla prescrizione maturata sino a quel momento) entro 40 giorni dalla ricezione di tale avviso di addebito, e ciò ai seni dell'art. 24 co. 5 del D. Lgs. n. 46 del
1999.
Né il primo né il secondo termine risultano rispettati, risultando il ricorso depositato il 15.12.2023, con la conseguenza che l'opposizione è inammissibile in parte qua.
Infine, sempre con riguardo all'avviso di addebito di cui sopra, va rigettata nel merito l'eccezione di prescrizione dei crediti con riferimento al periodo successivo alla notificazione del titolo, essendo decorsi meno di 5 anni tra la stessa ed il successivo atto interruttivo (l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, pacificamente notificata il 11.12.2023).
4.3. Sono invece tempestivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., i motivi di opposizione agli atti esecutivi proposti direttamente avverso l'intimazione di pagamento, essendo il ricorso giudiziale stato depositato il 15.12.2023 e quindi entro il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'intimazione in data 11.12.2023.
Nel merito, è infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 3 co. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000.
È pacifico, infatti, che l'atto sia stato redatto, essendo atto a contenuto vincolato, secondo l'apposito modello ministeriale (approvato con provvedimento del Direttore dell' in data Controparte_1
29.11.22, munito di delega da parte dello stesso Ministero, docc. 3 e 5 e, del resto, risulta CP_1 che il medesimo contenga tutti gli elementi essenziali e, in particolare, l'indicazione del titolo della pretesa, dell'anno di riferimento, dell'Ente creditore ed il richiamo all'avviso di addebito
4 presupposto, come visto già noto a parte ricorrente1 e dell'Autorità competente a decidere in merito al ricorso promuovibile.
Parimenti infondata la censura inerente alla mancanza della firma digitale del funzionario incaricato volta che, come chiarito dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione con ordinanza n. 19327 del
15/07/2024 (Rv. 671642 - 01): In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta
l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice>
Infondata è anche l'eccezione di nullità dell'atto per mancata indicazione del calcolo degli interessi così come chiarito da ultimo da Cass. ordinanza n. 27504 del 23/10/2024 (Rv. 672728 - 01) secondo cui: < L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del
2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990>.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta. L'assoluta ed evidente inammissibilità e infondatezza del ricorso, proposto quindi con colpa grave, giustificano la condanna di parte ricorrente al versamento
5 in favore delle parti convenute, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., di una somma pari alle spese di lite come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti convenute, liquidate in euro1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge, per ciascuna parte e con distrazione in favore del procuratore di ex art. 93 c.p.c.; Controparte_1
3) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti convenute, dell'ulteriore somma di euro 1.800,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 20.03.2025
Il Giudice
Chiara Desenzani
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. ordinanza n.10692 del 19/04/2024 (RV. 670847 - 01): < L'avviso di intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata>.