Art. 14. 1. Le disposizioni previste dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 (( . . . )) della legge 21 novembre 1991, n. 374 , come modificate (( dall' articolo 9 )) , si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , per la presentazione delle domande.
2. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , per la presentazione delle domande.