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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. Civ. nr. 1902/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1902/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 173/2020 del Giudice di Pace di Cariati, depositata in data 29.05.2020, notificata il 2 luglio 2020, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI MAZZIA, domiciliata come in atti
APPELLANTE
CONTRO
sito in via XXIV Maggio n. 2/A in Pietrapaola, (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
MAURIZIO MINNICELLI, domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.09.2024, poi sostituita, ex articolo
127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (scaduti rispettivamente in data 02.12.2024 e 23.12.2024, stante la comunicazione dell'ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. in data 02.10.2024).
Solo parte appellata ha depositato comparsa conclusionale nei termini concessi.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, l'“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione all'art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n.
4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Quanto al giudizio di primo grado, si osserva che la ha convenuto in giudizio il Pt_1 CP_1 appellato al fine di farne accertare la responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto nella serata del 22.07.2012 allorquando la stessa, scendendo le scale del primo piano, è scivolata cadendo rovinosamente a terra riportando una frattura diafisaria dell'omero. La ha, così, chiesto la Pt_1 condanna del al pagamento della somma di euro € 3.800,00, o di quella maggiore o CP_1
1 minore accertata nel corso del giudizio, ovvero ritenuta equa, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro de quo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo.
Il costituitosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito in via preliminare la nullità CP_1 dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per la assoluta genericità della domanda nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria non essendo intervenuto, prima della notifica dell'atto di citazione, valido atto interruttivo. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda.
Con ordinanza del 28.09.2019 il giudice di pace ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione concedendo termine perentorio di 30 giorni alla per la rinnovazione dello stesso nonché Pt_1 termine perentorio fino al 22.11.2019 per la produzione in giudizio dell'originale della comunicazione del 05.05.2017 e della relativa ricevuta di ritorno. Alla successiva udienza del
22.11.2019 il giudice di pace ha autorizzato la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nel rispetto dei termini di comparizione. All'udienza del 19.02.2020 la difesa del ha CP_1 eccepito la mancata produzione dei documenti indicati nell'ordinanza del 28.09.2019, mentre la difesa della ha chiesto rinvio ex art. 320 c.p.c.; il giudice di pace ha rinviato la causa per la Pt_1 precisazione delle conclusioni al 01.04.2020 e poi al 20.05.2020, udienza trattata in modalità cartolare.
Con la sentenza oggi impugnata è stata rigettata la domanda attorea rilevando che nonostante
l'ordine di esibizione in originale della documentazione, eventualmente interruttiva della prescrizione (essendo l'evento verificatosi nel luglio 2012 e l'atto di citazione notificato nel 2019), parte attrice non ha provveduto nei termini perentori fissati da questo giudicante con ordinanza n.
68/2019 pronunciata fuori udienza in data 27.09.2019 e depositata il giorno successivo, per cui la domanda di risarcimento, in assenza di ulteriori elementi va rigettata perché prescritta e sono state compensate le spese di lite.
Con atto di citazione tempestivamente notificato la ha proposto appello avverso la predetta Pt_1 sentenza enunciando un unico motivo (errata interpretazione della questione de qua da parte del giudice di prime cure) lamentando che, essendo stata la missiva di cui si discute, depositata in copia conforme all'originale, ricevuta dal come da quest'ultimo non contestato, il giudice di CP_1 prime cure avrebbe errato nel ritenere prescritta la domanda di risarcimento danni sussistendo, quindi, a carico del l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. Parte appellante ha CP_1 ritenuto, inoltre, illegittima la compensazione delle spese di lite e ha, quindi, concluso chiedendo: di riformare l'impugnata sentenza;
di accertare e dichiarare la responsabilità del;
di CP_1 condannare lo stesso al pagamento della somma di € 3.800,00 a titolo di risarcimento del danno, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà comunque dovuta o, in subordine, equa, con gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da dì della maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
La prima udienza è stata differita d'ufficio ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 25.03.2021, poi rinviata d'ufficio, per variazione tabellare, all'udienza del 08.02.2022, trattata in modalità cartolare.
Con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata il 24.03.2021, si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione CP_1 dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto considerata l'evidente infondatezza del gravame attesa anche la mancata riproposizione, da parte dell'appellante, dei mezzi istruttori già articolati in primo grado.
2 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta definitivamente in decisione all'udienza 24.09.2024, poi sostituita, ex articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (scaduti rispettivamente in data
02.12.2024 e 23.12.2024, stante la comunicazione dell'ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. in data
02.10.2024).
Solo parte appellata ha depositato comparsa conclusionale nei termini concessi.
In via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, atteso che parte appellante ha ben esplicitato quale sia l'errore in cui è incorso il primo giudice, ossia l'aver erroneamente ritenuto l'azione risarcitoria prescritta pur in presenza dell'invio di una lettera di messa in mora la cui ricezione non è mai stata contestata, in primo grado, dall'odierno appellato.
Ancora in via preliminare, va rilevato che parte appellante non ha provveduto a depositare la propria produzione relativa al primo grado di giudizio.
Si ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure atteso che l'appello è, nella configurazione datagli dal codice vigente, una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata: ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello (cfr. Cass. 23658/17; Cass. n. 1462/13). Inoltre, in sede di trasmissione del fascicolo d'ufficio (cartaceo e telematico) si ottiene l'invio, da parte dei Tribunali, e l'acquisizione, da parte delle Corti d'Appello, dei soli atti costituenti il fascicolo d'ufficio Non vengono dunque trasmessi i documenti delle parti, che – come è noto – sono contenuti nei fascicoli di parte e che è onere delle parti depositare nel successivo grado di giudizio (Cassazione Civile,
S.U. n. 28498/2005 e 3033/2013).
Né può ritenersi che si tratti di mancato rinvenimento di documenti inizialmente prodotti, trattandosi, invece, di mancato deposito del fascicolo di parte già al momento della costituzione in appello (invero, nell'indice della produzione di parte appellante non risulta la produzione del fascicolo di parte relativo al primo grado di giudizio, nonostante il deposito del fascicolo di primo grado venga indicato nell'atto di citazione in appello e nell'indice atti tra i documenti offerti in comunicazione).
Parimenti si rileva che anche parte appellata non ha provveduto a depositare la propria produzione relativa al primo grado di giudizio.
In ogni caso l'evidenziata carenza documentale può essere superata tramite l'esame del contenuto del fascicolo d'ufficio di primo grado, acquisito dalla cancelleria di questo giudice, poiché in esso è presente stampa delle note di trattazione scritta depositate dalla difesa della per l'udienza Pt_1 del 20.05.2020 cui è allegata la stampa della raccomandata in questione e del relativo avviso di ricevimento.
Pertanto, la controversia può essere decisa allo stato degli atti.
3 Tanto premesso, passando al merito l'appello è infondato e deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In particolare, la presente controversia viene decisa facendo applicazione del cd. principio della ragion più liquida che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cfr. Cass. civile, sezione
III, Ordinanza, 6 settembre 2022 n. 26214.). Alla luce di quanto innanzi, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto da questo giudicante.
E, invero, a prescindere dalla fondatezza o meno del motivo di gravame con cui si deduce che il giudice di pace ha erroneamente ritenuto l'azione risarcitoria prescritta assume valore dirimente la circostanza che l'odierna appellante non solo non ha formulato nessun motivo di appello concernente la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado ma, nell'atto di appello, non ha nemmeno riprodotto le suddette richieste istruttorie o ne ha richiesto specificamente l'ammissione nelle conclusioni rassegnate. Del resto, si rileva che in primo grado la (vedi pag. 3 dell'atto di citazione di primo grado) Pt_1 non aveva articolato in maniera specifica i capi di prova e non aveva indicato i nominativi dei testi, né tale carenza è stata poi sanata nel corso del giudizio di primo grado (vedi verbali di udienza del
18.09.2019, del 22.11.2019 e del 19.02.2020) essendosi limitata, nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 20.05.2020, a chiedere di ammettere i mezzi istruttori come già formulati in atti
(vedi note scritte datate 13.05.2020).
Come noto le istanze istruttorie non accolte dal primo giudice devono essere riproposte in maniera specifica evidenziandone, altresì, la rilevanza e la necessità ai fini del contendere. La Suprema Corte, al riguardo, ha chiarito che: “Le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. In particolare, la riproposizione delle istanze istruttorie deve essere specifica, dovendo la parte riprodurre nella sua comparsa di costituzione le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado” (Cass. Civ., sez.
II, 23.3.2016, n. 5812).
Come evidenziato, nulla di ciò è stato fatto da parte appellante, come eccepito anche dall'appellato per cui la conseguente impossibilità di dare corso all'attività istruttoria non espletata CP_1 comporta il rigetto dell'appello, poiché manca la prova dei fatti costitutivi della domanda. I fatti dedotti, mercé il mancato espletamento della prova orale, non sono stati accertati e, in considerazione della mancata reiterazione delle istanze istruttorie in appello, non possono essere oggetto di prova. Per tali ragioni non vi è, dunque, la prova che la sia scivolata cadendo Pt_1 rovinosamente a terra come allegato nei propri atti di causa. Manca, così, la prova del nesso di
4 causalità, né ulteriori elementi sono desumibili dagli atti di causa atteso che, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra citato, l'odierna appellante si è in questa sede meramente limitata a richiamare atti e documenti del precedente procedimento - essenziali per la decisione di merito - venendo meno all'onere di riprodurli, così impedendo la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa azionata in primo grado.
Per tutto quanto esposto, quindi, la sentenza di prime cure va - sia pure con tale diversa motivazione
- confermata e l'appello rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti di parte appellata costituita, liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia
n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data come è, appunto, stato nel caso di specie), in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata vittoriosa costituita, avuto riguardo alla limitatissima attività defensionale svolta, rapportata altresì alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori.
Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dalla costituita parte appellata vittoriosa (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013).
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater, D.P.R.
115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'APPELLO proposto da;
Parte_1
2) CONDANNA PARTE APPELLANTE al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di PARTE APPELLATA che si liquidano in euro € 1.278,00, per compensi, oltre IVA e C.P.A., se dovute come per legge, e spese generali nella misura del 15%, del compenso;
5 3) DÀ ATTO della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'APPELLANTE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis per la stessa impugnazione principale, se dovuto;
4) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari 31.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1902/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 173/2020 del Giudice di Pace di Cariati, depositata in data 29.05.2020, notificata il 2 luglio 2020, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI MAZZIA, domiciliata come in atti
APPELLANTE
CONTRO
sito in via XXIV Maggio n. 2/A in Pietrapaola, (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
MAURIZIO MINNICELLI, domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.09.2024, poi sostituita, ex articolo
127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (scaduti rispettivamente in data 02.12.2024 e 23.12.2024, stante la comunicazione dell'ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. in data 02.10.2024).
Solo parte appellata ha depositato comparsa conclusionale nei termini concessi.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, l'“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione all'art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n.
4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Quanto al giudizio di primo grado, si osserva che la ha convenuto in giudizio il Pt_1 CP_1 appellato al fine di farne accertare la responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto nella serata del 22.07.2012 allorquando la stessa, scendendo le scale del primo piano, è scivolata cadendo rovinosamente a terra riportando una frattura diafisaria dell'omero. La ha, così, chiesto la Pt_1 condanna del al pagamento della somma di euro € 3.800,00, o di quella maggiore o CP_1
1 minore accertata nel corso del giudizio, ovvero ritenuta equa, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro de quo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo.
Il costituitosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito in via preliminare la nullità CP_1 dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per la assoluta genericità della domanda nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria non essendo intervenuto, prima della notifica dell'atto di citazione, valido atto interruttivo. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda.
Con ordinanza del 28.09.2019 il giudice di pace ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione concedendo termine perentorio di 30 giorni alla per la rinnovazione dello stesso nonché Pt_1 termine perentorio fino al 22.11.2019 per la produzione in giudizio dell'originale della comunicazione del 05.05.2017 e della relativa ricevuta di ritorno. Alla successiva udienza del
22.11.2019 il giudice di pace ha autorizzato la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nel rispetto dei termini di comparizione. All'udienza del 19.02.2020 la difesa del ha CP_1 eccepito la mancata produzione dei documenti indicati nell'ordinanza del 28.09.2019, mentre la difesa della ha chiesto rinvio ex art. 320 c.p.c.; il giudice di pace ha rinviato la causa per la Pt_1 precisazione delle conclusioni al 01.04.2020 e poi al 20.05.2020, udienza trattata in modalità cartolare.
Con la sentenza oggi impugnata è stata rigettata la domanda attorea rilevando che nonostante
l'ordine di esibizione in originale della documentazione, eventualmente interruttiva della prescrizione (essendo l'evento verificatosi nel luglio 2012 e l'atto di citazione notificato nel 2019), parte attrice non ha provveduto nei termini perentori fissati da questo giudicante con ordinanza n.
68/2019 pronunciata fuori udienza in data 27.09.2019 e depositata il giorno successivo, per cui la domanda di risarcimento, in assenza di ulteriori elementi va rigettata perché prescritta e sono state compensate le spese di lite.
Con atto di citazione tempestivamente notificato la ha proposto appello avverso la predetta Pt_1 sentenza enunciando un unico motivo (errata interpretazione della questione de qua da parte del giudice di prime cure) lamentando che, essendo stata la missiva di cui si discute, depositata in copia conforme all'originale, ricevuta dal come da quest'ultimo non contestato, il giudice di CP_1 prime cure avrebbe errato nel ritenere prescritta la domanda di risarcimento danni sussistendo, quindi, a carico del l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. Parte appellante ha CP_1 ritenuto, inoltre, illegittima la compensazione delle spese di lite e ha, quindi, concluso chiedendo: di riformare l'impugnata sentenza;
di accertare e dichiarare la responsabilità del;
di CP_1 condannare lo stesso al pagamento della somma di € 3.800,00 a titolo di risarcimento del danno, ovvero a quella maggiore o minore somma che risulterà comunque dovuta o, in subordine, equa, con gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da dì della maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
La prima udienza è stata differita d'ufficio ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 25.03.2021, poi rinviata d'ufficio, per variazione tabellare, all'udienza del 08.02.2022, trattata in modalità cartolare.
Con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata il 24.03.2021, si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione CP_1 dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto considerata l'evidente infondatezza del gravame attesa anche la mancata riproposizione, da parte dell'appellante, dei mezzi istruttori già articolati in primo grado.
2 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta definitivamente in decisione all'udienza 24.09.2024, poi sostituita, ex articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (scaduti rispettivamente in data
02.12.2024 e 23.12.2024, stante la comunicazione dell'ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. in data
02.10.2024).
Solo parte appellata ha depositato comparsa conclusionale nei termini concessi.
In via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, atteso che parte appellante ha ben esplicitato quale sia l'errore in cui è incorso il primo giudice, ossia l'aver erroneamente ritenuto l'azione risarcitoria prescritta pur in presenza dell'invio di una lettera di messa in mora la cui ricezione non è mai stata contestata, in primo grado, dall'odierno appellato.
Ancora in via preliminare, va rilevato che parte appellante non ha provveduto a depositare la propria produzione relativa al primo grado di giudizio.
Si ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure atteso che l'appello è, nella configurazione datagli dal codice vigente, una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata: ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello (cfr. Cass. 23658/17; Cass. n. 1462/13). Inoltre, in sede di trasmissione del fascicolo d'ufficio (cartaceo e telematico) si ottiene l'invio, da parte dei Tribunali, e l'acquisizione, da parte delle Corti d'Appello, dei soli atti costituenti il fascicolo d'ufficio Non vengono dunque trasmessi i documenti delle parti, che – come è noto – sono contenuti nei fascicoli di parte e che è onere delle parti depositare nel successivo grado di giudizio (Cassazione Civile,
S.U. n. 28498/2005 e 3033/2013).
Né può ritenersi che si tratti di mancato rinvenimento di documenti inizialmente prodotti, trattandosi, invece, di mancato deposito del fascicolo di parte già al momento della costituzione in appello (invero, nell'indice della produzione di parte appellante non risulta la produzione del fascicolo di parte relativo al primo grado di giudizio, nonostante il deposito del fascicolo di primo grado venga indicato nell'atto di citazione in appello e nell'indice atti tra i documenti offerti in comunicazione).
Parimenti si rileva che anche parte appellata non ha provveduto a depositare la propria produzione relativa al primo grado di giudizio.
In ogni caso l'evidenziata carenza documentale può essere superata tramite l'esame del contenuto del fascicolo d'ufficio di primo grado, acquisito dalla cancelleria di questo giudice, poiché in esso è presente stampa delle note di trattazione scritta depositate dalla difesa della per l'udienza Pt_1 del 20.05.2020 cui è allegata la stampa della raccomandata in questione e del relativo avviso di ricevimento.
Pertanto, la controversia può essere decisa allo stato degli atti.
3 Tanto premesso, passando al merito l'appello è infondato e deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In particolare, la presente controversia viene decisa facendo applicazione del cd. principio della ragion più liquida che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cfr. Cass. civile, sezione
III, Ordinanza, 6 settembre 2022 n. 26214.). Alla luce di quanto innanzi, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto da questo giudicante.
E, invero, a prescindere dalla fondatezza o meno del motivo di gravame con cui si deduce che il giudice di pace ha erroneamente ritenuto l'azione risarcitoria prescritta assume valore dirimente la circostanza che l'odierna appellante non solo non ha formulato nessun motivo di appello concernente la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado ma, nell'atto di appello, non ha nemmeno riprodotto le suddette richieste istruttorie o ne ha richiesto specificamente l'ammissione nelle conclusioni rassegnate. Del resto, si rileva che in primo grado la (vedi pag. 3 dell'atto di citazione di primo grado) Pt_1 non aveva articolato in maniera specifica i capi di prova e non aveva indicato i nominativi dei testi, né tale carenza è stata poi sanata nel corso del giudizio di primo grado (vedi verbali di udienza del
18.09.2019, del 22.11.2019 e del 19.02.2020) essendosi limitata, nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 20.05.2020, a chiedere di ammettere i mezzi istruttori come già formulati in atti
(vedi note scritte datate 13.05.2020).
Come noto le istanze istruttorie non accolte dal primo giudice devono essere riproposte in maniera specifica evidenziandone, altresì, la rilevanza e la necessità ai fini del contendere. La Suprema Corte, al riguardo, ha chiarito che: “Le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. In particolare, la riproposizione delle istanze istruttorie deve essere specifica, dovendo la parte riprodurre nella sua comparsa di costituzione le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado” (Cass. Civ., sez.
II, 23.3.2016, n. 5812).
Come evidenziato, nulla di ciò è stato fatto da parte appellante, come eccepito anche dall'appellato per cui la conseguente impossibilità di dare corso all'attività istruttoria non espletata CP_1 comporta il rigetto dell'appello, poiché manca la prova dei fatti costitutivi della domanda. I fatti dedotti, mercé il mancato espletamento della prova orale, non sono stati accertati e, in considerazione della mancata reiterazione delle istanze istruttorie in appello, non possono essere oggetto di prova. Per tali ragioni non vi è, dunque, la prova che la sia scivolata cadendo Pt_1 rovinosamente a terra come allegato nei propri atti di causa. Manca, così, la prova del nesso di
4 causalità, né ulteriori elementi sono desumibili dagli atti di causa atteso che, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra citato, l'odierna appellante si è in questa sede meramente limitata a richiamare atti e documenti del precedente procedimento - essenziali per la decisione di merito - venendo meno all'onere di riprodurli, così impedendo la valutazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa azionata in primo grado.
Per tutto quanto esposto, quindi, la sentenza di prime cure va - sia pure con tale diversa motivazione
- confermata e l'appello rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti di parte appellata costituita, liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia
n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data come è, appunto, stato nel caso di specie), in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata vittoriosa costituita, avuto riguardo alla limitatissima attività defensionale svolta, rapportata altresì alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori.
Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dalla costituita parte appellata vittoriosa (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013).
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater, D.P.R.
115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'APPELLO proposto da;
Parte_1
2) CONDANNA PARTE APPELLANTE al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di PARTE APPELLATA che si liquidano in euro € 1.278,00, per compensi, oltre IVA e C.P.A., se dovute come per legge, e spese generali nella misura del 15%, del compenso;
5 3) DÀ ATTO della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'APPELLANTE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis per la stessa impugnazione principale, se dovuto;
4) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari 31.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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