Articolo 10 della Legge 23 settembre 2025, n. 132
Articolo 9Articolo 11
Versione
10 ottobre 2025
Art. 10.

Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita' digitale

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
« Art. 12-bis (Intelligenza artificiale nel settore sanitario). - 1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalita' di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalita' ivi definite.
2. Per il supporto alle finalita' di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, e' istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarita' della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all'AGENAS in qualita' di Agenzia nazionale per la sanita' digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto:
a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti;
b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case della comunita'.
3. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di supporto di cui al comma 2.
4. La piattaforma di cui al comma 2 e' alimentata con i dati strettamente necessari per l'erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento.
L'AGENAS e' titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all'interno della piattaforma.
5. Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonche' le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 ». 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'AGENAS provvede alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 10:
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2025
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