Sentenza 10 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 10/12/2021, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/12/2021
N. 01493/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00833/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2021, proposto da
Papalini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa – Comando Forze Operative Nord – Direzione D'Intendenza, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 53038 del 30 giugno 2021 con la quale il Comando Forze Operati-ve Nord (di seguito brevemente “Comando”) ha disposto l'esclusione della Papalini S.p.a. dall'appalto specifico per l'affidamento del servizio di pulizia presso gli organismi amministrativi dipendenti dal Comando nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione (“SDAPA”) dei servizi di pulizia ed igiene ambientale per gli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni indetto da Consip S.p.a.;
- del verbale del 10 maggio 2021, trasmesso con PEC del 6 luglio 2021 nel quale il Comando ha registrato l'esclusione dell'esponente dalla gara;
- della nota prot. n. 54883 del 6 luglio 2021 con la quale il Comando ha confermato il contenuto dell'esclusione disposta nella seduta del 10 maggio 2021 per asserita mancanza del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti, ed in particolare del provvedimento di aggiudicazione della procedura a favore di altro concorrente, ove medio tempore intervenuta e allo stato sconosciuta alla ricorrente;
e per la declaratoria di inefficacia e nullità del contratto se stipulato tra l'Amministrazione resistente e l'operatore aggiudicatario;
nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento del servizio di pulizia presso gli organismi amministrativi dipendenti dal Comando Forze Operative Nord di Padova del Ministero della Difesa nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione ( “SDAPA” ) dei “servizi di pulizia ed igiene ambientale per gli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni” indetto da Consip S.p.a.
La ricorrente deduce di aver dichiarato in sede di D.G.U.E. il possesso dei requisiti di ordine generale, specificando in una dichiarazione integrativa:
i) di essere stata raggiunta da un decreto penale di condanna in relazione all’illecito amministrativo di cui all’art. 25septies D.Lgs. 231/2001, con riferimento al reato di cui all’art. 590 c.p. per l’infortunio di un dipendente e di aver proposto opposizione avverso il decreto, ancora pendente. L’esponente ha rappresentato che “il fatto contestato è stato ritenuto di “minore gravità” dallo stesso PM, atteso che la sua scelta si è orientata verso il rito alternativo del decreto penale di condanna, procedimento che prevede, per definizione, l’applicabilità della sola pena pecuniaria” e che “l’infrazione non è “debitamente accertata” essendo stato stata depositata opposizione al decreto penale di condanna citato. Altresì esso non riveste i caratteri della gravità tali da integrare – nemmeno in termini astratti – la fattispecie del “grave illecito professionale”, di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) tale da rendere dubbia l’integrità o affidabilità della Papalini S.p.a.” ;
ii) di aver ricevuto un verbale unico di accertamento con il quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pesaro – Urbino ha contestato irregolarità contributive per € 292.794,60 e di averlo ritualmente e tempestivamente impugnato dinanzi al Tribunale di Pesaro. Con riferimento a detto verbale l’esponente ha riferito le ragioni dell’infondatezza delle contestazioni mosse dall’Ispettorato perché originate da una errata valutazione delle caratteristiche aziendali e, in ogni caso, da una errata qualificazione della fattispecie contestata; ha , altresì, precisato “che il suddetto verbale unico di accertamento, in quanto totalmente infondato in fatto e diritto, è stato tempestivamente impugnato in data 7 febbraio 2020 dinanzi al Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti presso l’Inps di Roma. In data 15.06.20 è stato proposto ricorso al Tribunale di Pesaro per l'accertamento negativo del debito contributivo di cui al menzionato verbale ed il giudizio è tutt’ora pendente”;
iii) di aver ricevuto dall’Ispettorato, in conseguenza del verbale di cui sopra, la contestazione alla società e al suo legale rappresentante di alcune irregolarità relative alla compilazione del Libro Unico del Lavoro e alla registrazione delle trasferte, con irrogazione della sanzione di € 2.200,00; l’esponente ha dato conto di come, per tutte le ragioni di infondatezza rappresentate con riguardo al verbale di cui al punto ii), “il suddetto atto, in quanto totalmente infondato in fatto e diritto, è stato impugnato mediante presentazione d'istanza di audizione, ex art 18 Legge n. 689/81, in data 21.04.2020” .
Ha, altresì, precisato gli elementi in base ai quali riteneva non connotate da gravità le infrazioni accertate ( “gli addebiti mossi – ferma l’assoluta infondatezza – rientrano nei fisiologici imprevisti di una società con oltre 2200 dipendenti, ed un fatturato per l’anno 2019 di oltre 50 milioni di euro e all’attivo un numero elevato di commesse pubbliche e private.
A ciò si aggiunga che la Papalini S.p.a., attiva sin dal 1999, ha un consolidato “curriculum reputazionale” ed ha sempre puntualmente ottemperato a tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, retributivi e contributivi in favore dei propri dipendenti.” ).
La stazione appaltante, con provvedimento datato 30 giugno 2021, ha escluso la ricorrente con la seguente motivazione: “Ad esito della valutazione della documentazione relativa all’affidamento in oggetto, si comunica che codesta Società è stata esclusa dalla procedura per la “presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro” ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. a) del Codice.” .
La ricorrente ha proposto istanza di annullamento in autotutela dell’esclusione, enunciando i vizi del provvedimento adottato. Lamentava, in particolare, il difetto di motivazione sulla ricorrenza dei presupposti di legge per disporre l’esclusione ai sensi del parametro normativo indicato nel provvedimento per tutte le ragioni indicate nella dichiarazione integrativa al D.G.U.E.
Il Ministero della difesa rigettava l’istanza richiamando:
- Il verbale n. 99 in data 10/05/2021, contenente le valutazioni operate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. a) del d.Lgs. n. 50/2016;
- La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, in data 28 dicembre 2020, n. 8409, in merito alle definizioni di “gravità” e di “infrazione debitamente accertata” .
Affermava, inoltre, “2. Dai suddetti documenti, oltreché dalla valutazione della dichiarazione resa in sede di gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200, emerge che la concreta gravità dei fatti (irregolarità contributive pari a € 292.794,60) è stata verificata e valutata in stretta relazione con l’appalto in essere, ai sensi del citato art. 80 comma 5, lett. a) del Codice.
3. Si confermano, pertanto, i contenuti del provvedimento di esclusione dalla gara in oggetto, trasmesso con lettera a seguito. ”.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione ed il successivo riscontro all’istanza di annullamento in autotutela per i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 - Carenza di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza dell’attività amministrativa e violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di buon andamento. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti. Ingiustizia manifesta.
Il codice prevede una clausola di esclusione non automatica, ma necessitante di adeguata istruttoria che consenta all’Amministrazione di ricostruire in maniera rigorosa i fatti oggetto di valutazione da porre a base della propria valutazione. L’amministrazione avrebbe dovuto effettuare una valutazione concreta dei documenti dai quali ha ritenuto di trarre la prova dell’esistenza delle infrazioni al fine di apprezzarne la gravità, in contraddittorio con l’interessato.
2. Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 sotto altro profilo - Carenza dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza dell’attività amministrativa e violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di buon andamento. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti. Ingiustizia manifesta.
La stazione appaltante non ha valutato che lo stesso P.M. optando per il procedimento per decreto ha ritenuto configurabile la fattispecie di illecito avente minore gravità. Essendo stato opposto, il decreto penale ha perduto i suoi effetti tipici e non può costituire mezzo di “prova adeguato” ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a) D.Lgs. 50/2016. Le contestazioni relative alla violazione degli obblighi contributivi sono infondate per le ragioni esposte nella dichiarazione integrativa e per tale ragione sono state impugnate. La loro esistenza non è stata ostativa al rilascio del DURC.
3. Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 - Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per il-logicità, irragionevolezza dell’attività amministrativa e violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di buon andamento. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti. Ingiustizia manifesta. Il provvedimento di esclusione e il diniego di autotutela solo privi di un’adeguata motivazione che renda chiaro l’iter logico seguito per ritenere gravi e debitamente accertate le violazioni contestate, mancando un’autonoma valutazione degli atti delle autorità richiamati.
4. Violazione dell’art. 80, commi 5, lett. a), 7, 8 e 10-bis del D.lgs. n. 50/2016 - Difetto di istruttoria e di motivazione sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza dell’attività amministrativa; contraddittorietà. Violazione del principio di buon andamento. Irragionevolezza. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e manifesta irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. La ricorrente non è stata ammessa a provare le misure di riparazione e di prevenzione degli infortuni sul lavoro adottate e che avrebbero potuto incidere sulla valutazione complessiva della sua affidabilità.
Si è costituita l’amministrazione resistente controdeducendo nel merito su tutte le doglianze.
All’udienza del 25 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Le cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5 D.Lgs. 50/2016 attengono a tutte quelle condotte idonee ad incidere sull’affidabilità dell’impresa. Rileva, pertanto, ogni condotta, “collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa” (Cons. Stato, sez. III, 27 dicembre 2018, n. 7231).
Le valutazioni che la stazione appaltante è tenuta a svolgere al fine di accertare il verificarsi delle condizioni e dei presupposti di applicabilità delle cause di espulsione previste da tale previsione hanno natura ampiamente discrezionale, essendo l’esercizio del potere di espulsione rimesso alla valutazione della idoneità della condotta tipica prevista dalla norma ad incidere sull’affidabilità dell’impresa concorrente.
Rilevano, ai fini della motivazione dei provvedimenti di esclusione fondati su una delle cause previste dal comma 5 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, i seguenti principi: “l'obbligo, in capo alla stazione appaltante, di motivare l'esclusione di un concorrente dalla gara pubblica è formalmente rispettato se l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione adottata e se il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di accedere utilmente alla tutela giurisdizionale; non è invece richiesto che la motivazione del provvedimento di esclusione sia articolata in punti separati, ciascuno dei quali dedicato ad uno specifico aspetto di rilievo della pregressa vicenda, e così alla sua "gravità", al "tempo trascorso dalla violazione" e, infine, alla "inaffidabilità" dell'operatore, purché emerga che ciascuno di tali profili sia stato considerato dalla stazione appaltante.” (Consiglio di Stato sez. III, 01/06/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 01/06/2021), n.4201, Cons. St., sez. V, 12 aprile 2021, n. 2922; id. 21 luglio 2020, n. 4668).
La giurisprudenza più recente, inoltre, pronunciatasi sulla scia delle sentenza del 19.06.2019 della Corte di Giustizia dell’Unione europea del Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa nella causa C-41/18 (sia pure n relazione ad altre cause di esclusione contemplate dal medesimo comma 5 dell’art. 80 ed anch’esse facenti parte del novero delle cause di espulsione “facoltative” previste dall’art. 57, par. 4, direttiva 2014/24/UE) ha espresso i seguenti principi: “a) le Stazioni Appaltanti possono procedere all'esclusione di un concorrente unicamente dopo che le stesse dimostrano, con mezzi adeguati, che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, vietando qualsiasi automatismo all'esclusione dalle procedure di gara;
b) il concorrente che si trova in una delle ipotesi di esclusione, deve essere messo nelle condizioni di fornire la prova di aver adottato tutte le misure contestate, dimostrando la sua affidabilità per non essere escluso dalla gara (principio di proporzionalità)” . (Consiglio di Stato sez. V - 30/09/2020, n. 5732).
Ed ancora “ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, par. 4 e 6, della Direttiva 2014/24/UE., cui si è conformato l'art. 80, commi 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, in presenza di pregressi assunti illeciti professionali, la stazione appaltante deve attivare, prima di procedere alla estromissione dalla gara, il sub-procedimento prescritto dall'art. 57, paragrafo 6 della Dir. 2014/24/UE, volto a garantire il contraddittorio con l'operatore economico e verificare se lo stesso ha adottato delle misure riparatorie (selfcleaning) e, solo all'esito di detto procedimento, valutare in merito alla sua eventuale esclusione. In caso di omissione di tale adempimento è imputabile alla SA di non aver dimostrato con mezzi adeguati, come richiesto dall'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 (nonché dall'art. 57, paragrafo 4, lett. c), della Direttiva 2014/24), che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali e comunque la violazione consistente nel mancato avvio del sub-procedimento volto a garantire il contraddittorio con l'operatore economico appellante.” (Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana, sentenza 19 luglio 2021, n. 720 e Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 14 gennaio 2021, causa C-387/19).
I suddetti principi, pur se espressi con specifico riguardo alla causa di esclusione prevista dall’art. 57, par. 4, lett. c (ovvero alla fattispecie dei “gravi illeciti professionali” ) sono estensibili anche al caso in esame, in quanto le pronunce della giurisprudenza eurounitaria sopra citate si riferiscono al disposto dell’art. 57, par. 6 della direttiva 2014/24/UE che prevede l’obbligo per gli Stati membri di garantire al concorrente la possibilità di fornire prova delle misure adottate al fine di comprovare la propria affidabilità in tutti i casi in cui ricorrano le fattispecie escludenti previste dal paragrafo 4 del medesimo articolo, tra le quali è contemplata, alla lettera a) anche quella oggetto del presente giudizio ( “a) ove l’amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2” ).
Peraltro la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza 14 gennaio 2021, causa C-387/19 ha affermato che l’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24 produce effetto diretto ed è, quindi, immediatamente applicabile, a prescindere da una espressa norma di recepimento negli ordinamenti nazionali.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha doverosamente dichiarato le circostanze dalle quali la stazione appaltante avrebbe potuto desumere la sussistenza della fattispecie escludente prevista dall’art. 80, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016. Avendo costui assolto all’obbligo del clare loqui, la stazione appaltante, almeno dopo l’invito all’autotutela, avrebbe dovuto acquisire i verbali, il decreto penale di condanna e tutta la documentazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione della gravità delle infrazioni dichiarate, nonché dare la possibilità al ricorrente di dare conto delle eventuali misure di self cleaning adottate.
La stazione appaltante, invece, si è espressa esclusivamente sulla base della dichiarazione integrativa al D.G.U.E. resa dal ricorrente e senza l’instaurazione di un contraddittorio con la società in ordine alla sua affidabilità professionale.
In particolare, l’infrazione sembra essere stata ritenuta “grave” unicamente in base all’importo della sanzione irrogata.
Pur avendo un indubbio valore sintomatico, tale dato non esaurisce le valutazioni che l’amministrazione è tenuta a compiere, dovendo valutare (ed emergere dalla motivazione del provvedimento) anche la tipologia, il numero delle violazioni accertate, il tempo trascorso dalla violazione, le eventuali misure riparative, al fine di verificare il grado di incidenza delle violazioni sull’interesse alla tutela dei diritti dei lavoratori tutelato in via primaria dalla norma violata (T.A.R. Firenze, 28 giugno 2021, n. 984, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 20 gennaio 2020, n. 51) e, in ultima analisi, il grado di "affidabilità" dell'operatore.
A soddisfare l’esigenza del contraddittorio non può ritenersi sufficiente il riesame in autotutela avviato dalla stazione appaltante, poiché neppure in tale occasione essa ha ritenuto di acquisire la documentazione attestante le infrazioni da valutare, nè di consentire alla società di interloquire in modo compiuto sulla gravità degli addebiti per una valutazione complessiva dell’affidabilità dell’impresa.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza 14 gennaio 2021, causa C-387/19, ha ritenuto che l’art. 57, par. 6, della direttiva 2014/24/UE “osta ad una prassi in forza della quale un operatore economico è tenuto a fornire spontaneamente, al momento della presentazione della sua domanda di partecipazione o della sua offerta, la prova dei provvedimenti di ravvedimento operoso adottati per dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza, nei suoi confronti, di un motivo di esclusione facoltativo di cui all’articolo 57, paragrafo 4, di detta direttiva, come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, qualora un simile obbligo non risulti né dalla normativa nazionale applicabile né dai documenti di gara” . Per contro, ha ritenuto che “l’articolo 57, paragrafo 6, di detta direttiva, come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, non osta a un siffatto obbligo qualora esso sia previsto in modo chiaro, preciso e univoco nella normativa nazionale applicabile e sia portato a conoscenza dell’operatore economico interessato mediante i documenti di gara.” .
Pertanto, in assenza di una specifica indicazione nei documenti di gara dell’onere di dedurre immediatamente con lo stesso D.G.U.E. la sussistenza di misure di self cleaning a pena di successiva inammissibilità, la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire, quantomeno in riscontro all’istanza di autotutela, alla ricorrente di dedurre anche su tale specifico aspetto, ai fini di una compiuta disamina della sussistenza della causa di esclusione.
Se è vero che le valutazioni sottese alla sussistenza dei motivi d’esclusione previsti dall’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 sono espressione di apprezzamento discrezionale, avendo ad oggetto l’affidabilità professionale del concorrente in relazione alle circostanze indicate negli alinea di cui si compone il comma e che, pertanto, può essere censurata per i consueti vizi di irragionevolezza, illogicità manifesta, arbitrarietà e travisamento dei fatti (Consiglio di Stato sez. III, 01/06/2021, n.4201, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2021, n. 2922; id. 21 luglio 2020, n. 4668, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2021, n. 2922; id., sez. III, 7 dicembre 2020, n. 7730), perché possa procedersi alla suddetta valutazione occorre che essa sia stata compiutamente effettuata dall’amministrazione, non potendo il giudice sindacare su poteri non ancora esercitati.
Pertanto, la stazione appaltante dovrà riavviare il procedimento, acquisire la documentazione necessaria ad un compiuto apprezzamento delle circostanze integranti le condizioni ostative alla partecipazione alla gara, consentire il contraddittorio dell’impresa, volto anche ad ammetterla a dare prova delle eventuali misure preventive e riparative adottate e procedere ad una valutazione complessiva della sussistenza della gravità delle infrazioni accertate.
Con riguardo all’apprezzamento del materiale probatorio, occorre, tuttavia, rammentare che, per costante orientamento giurisprudenziale, i mezzi di prova delle infrazioni gravi di cui all’art.80, comma 5, lett. a) possono consistere anche in sentenze penali non passate in giudicato o in verbali o ordinanze di contestazione e irrogazione di sanzioni amministrative per violazione della normativa in materia di lavoro purchè da essi sia ricavabile la responsabilità del concorrente escluso. ( “Può essere considerato "mezzo adeguato" all’accertamento della "grave infrazione" delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a) del codice dei contratti pubblici, ogni documento, anche se proveniente dall'autorità amministrativa (e non solo dall’autorità giudiziaria), che consenta un giudizio sulla responsabilità dell’impresa nella causazione dell’evento alla luce della qualificata ricostruzione dei fatti ivi contenuta” cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 settembre 2020, n. 5564).
Inoltre, sempre in relazione alla fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) D.lgs. 50/2016, la giurisprudenza ha affermato che “le violazioni possono definirsi “debitamente accertate” come richiesto da detta causa di esclusione, con la notifica dei verbali da parte dell’Autorità preposta al controllo in quanto non è richiesto che l’infrazione sia “definitivamente accertata” non è quindi necessario che le violazioni siano vagliate in sede giurisdizionale”.
Il ricorso è, quindi, fondato. Il provvedimento di esclusione deve essere annullato ai sensi di cui in motivazione.
In considerazione della natura interpretativa delle questioni esaminate le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO