TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/03/2026, n. 1685
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  • Rigettato
    Tardività del deposito del reclamo

    Il decreto commissariale è stato adottato in data 18 giugno 2025 e il reclamo doveva essere depositato entro il 17 settembre 2025. Il deposito è avvenuto solo il 29 settembre 2025. L'errore materiale nell'inserimento del reclamo in un diverso fascicolo telematico non integra un errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a., trattandosi di uso ordinario del sistema informatico.

  • Rigettato
    Errore materiale non imputabile

    L'istanza di rimessione in termini è stata respinta con ordinanza n. 7667 del 25 novembre 2025, in quanto l'errore materiale nell'uso del sistema informatico non è considerato scusabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/03/2026, n. 1685
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1685
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo