Sentenza 1 agosto 2022
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 13 novembre 2023
Ordinanza collegiale 13 maggio 2024
Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/03/2026, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01685/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02754/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2754 del 2022, proposto da
IA TE, RI TE, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
di TO GL, non costituita in giudizio; AL GL, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto del 18 giugno2025 adottato dal commissario ad acta in ottemperanza della sentenza del TAR Campania n. 5182/22;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento e di AL GL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa LA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno agito avverso il silenzio serbato dal Comune di Caserta e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento sulla istanza del 15.12.2021, volta all’adozione dei provvedimenti repressivi degli abusi edilizi perpetrati dagli odierni controinteressati presso l’immobile – cd. palazzo TE - riconosciuto di interesse storico artistico - di cui sono, in parte, proprietari.
2. Con la sentenza n. 5182 dell’1 agosto 2022 il ricorso è stato accolto nei confronti del Comune di Caserta limitatamente all’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla detta istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza ed è stato nominato, quale commissario ad acta , il Prefetto di Caserta con facoltà di delega.
2.1 Il Prefetto di Caserta, stante la natura “prettamente tecnica” della materia del contendere, ha chiesto di essere sostituito e questo TAR, con l’ordinanza n.370 del 2023, ha nominato il nuovo commissario ad acta individuandolo nel dirigente della D.G. per il Governo del territorio - Servizio di pianificazione territoriale della Regione Campania, con facoltà di delega.
2.2 Con il Decreto Dirigenziale regionale n. 20 del 02/03/2023 del Direttore Generale della DG Governo del Territorio della Giunta regionale della Campania, è stato delegato all’incarico il dott. Gioacchino Ascione
Su istanza di quest’ultimo i termini per l’adempimento sono stati prorogati, da ultimo con l’ordinanza n. 3070 del 23 maggio 2024, per 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione della ordinanza.
Da ultimo, il commissario ad acta ha dato esecuzione alla sentenza con il decreto del 18 giugno 2025.
3. In ottemperanza della sentenza del TAR, il commissario ad acta , con il richiamato decreto ha disposto che la controinteressata fosse onerata “ - con riferimento alle opere realizzate in virtù della CILA n. 47904 del 04/05/2018 e relativa variante n. 85885 del 17/08/2018, presso l’unità immobiliare sita in Caserta al Corso Trieste n. 239, piano secondo, individuata catastalmente dalla particella 5306 sub 9, ad inoltrare richiesta alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, al fine di acquisire parere in merito alla compatibilità delle opere eseguite con le esigenze di tutela dell’immobile sottoposto al vincolo di cui alla legge 1° giugno 1939 n° 1089, giusta Decreto del 14/04/1989;
- con riferimento alle opere che hanno interessato le parti comuni del fabbricato, di acquisire anche l’autorizzazione dei comproprietari .”
4. Avverso tale decreto, i ricorrenti hanno proposto il reclamo all’odierno esame, deducendone profili di nullità per violazione del giudicato e, in subordine, di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Secondo la prospettiva dei reclamanti, il commissario ad acta avrebbe esercitato un potere esorbitante dai limiti del giudicato in quanto ha disposto che per l’aumento di volumetria realizzato la controinteressata possa acquisire in sanatoria il parere di compatibilità paesaggistica.
4.1 In particolare, i ricorrenti, ai fini della tempestività della impugnativa, ha rappresentato di aver proposto il reclamo avverso il provvedimento commissariale in data 17 settembre 2025, mediante notifica a tutte le parti e contestualmente mediante deposito, nella stessa data, sul portale SIGA, ma - per mero errore materiale – l’atto sarebbe stato inserito in un diverso fascicolo telematico (n. 2752/2025 R.G.), anziché in quello relativo al presente giudizio (n. 2754/2025 R.G.).
Successivamente, in data 29 settembre 2026, la parte sarebbe stata informata a mezzo PEC dalla Segreteria della III Sezione di questo Tribunale dell’erroneità del deposito e della necessità di inoltrare nuovamente il reclamo nel procedimento corretto.
Il reclamo è stato, infine, depositato in data 29 settembre 2025.
5. i ricorrenti hanno, dunque, chiesto la rimessione in termini deducendo che per mero errore materiale ad essi non imputabile, il reclamo era stato tardivamente depositato.
La controinteressata con articolata memoria si è opposta all’accoglimento della detta istanza.
5.1 Con l’ordinanza n. 7667 del 25 novembre 2025, è stata respinta l’istanza di remissione in termini.
La causa è trattenuta in decisione all’udienza del 26 febbraio 2026, ai fini della decisione sul reclamo.
6. Il reclamo è inammissibile poiché tardivo.
L’art. 114, comma 6, del c.p.a. dispone che : << Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni >>.
Il decreto commissariale, oggetto di reclamo, è stato adottato in data 18 giugno 2025 ed il reclamo, in ossequio alla richiamata norma processuale, andava depositato nel relativo fascicolo telematico entro e non oltre il 17 settembre 2025.
Lo stesso, di contro, è stato depositato solo in data 29 settembre 2025.
Come, peraltro, anticipato nella ordinanza collegiale n. 7667 del 2025, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall’art. 37 c.p.a. (istituto, questo, di carattere eccezionale) il quale prevede che << Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto >>.
Nella fattispecie, si tratta dell’uso ordinario del sistema informatico rispetto al quale un “errore di battitura” non può ritenersi dovuto a particolari condizioni di incertezza o a gravi impedimenti di fatto (tale ultima ipotesi, per giurisprudenza costante è ravvisabile solo in presenza di un impedimento oggettivo e assoluto suscettibile di integrare caso fortuito o forza maggiore; cfr, ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 28/11/2023, n. 10173; Sez. III, 06/10/2023, n. 8726).
7. La definizione in rito della controversia giustifica l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO UL, Presidente
Rita Luce, Consigliere
LA NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NT | AO UL |
IL SEGRETARIO