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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
R . G . n . 1 4 5 9 / 2 0 2 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Castrovillari, - sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1459/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/04/1971, rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'avv. Lilia Cianfrone, domiciliata come in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'avv. Giovanni Giannicco, domiciliato come in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
in sede Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 14/01/2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Il P.M. ha emesso il visto in data 19.12.2023 e da ultimo in data 05/09/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
1 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso iscritto il 04/07/2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1 coniuge deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il CP_1 resistente in data 22/08/1992 in Rossano (atto Anno 1992, Numero 72, Parte II, Serie
A, Ufficio 1); che dal matrimonio sono nati quattro figli, (nato il Per_1
08/08/1993), (nato il [...]), (nato il [...]) e (nato il Per_2 Per_3 Per_4
29/05/2004); che da tempo il rapporto coniugale è divenuto insostenibile per la condotta violenta e prevaricatrice del resistente, nei confronti del quale è stata applicata la misura cautelare personale di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento;
che la vita coniugale è stata sempre costellata da episodi di violenza fisica e psichica a suo danno da parte del resistente;
di essere bracciante agricola per 51 giornate all'anno, mentre il è titolare di ditta individuale;
che i coniugi sono contitolari, ciascuno per CP_1 la quota del 50% di un appezzamento di terreno coltivato ad agrumeto sito in località
“Donna Ferrante – Colagnati” e di un appartamento ubicato nel Comune di Corigliano-
Rossano alla Contrada Santa Caterina s.n.c.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia (…) - Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto;
Disporre l'assegnazione della casa familiare, sita in Corigliano Rossano (CS), alla Contrada
Santa Caterina s.n.c., in comproprietà dei coniugi, in favore della Sig.ra Parte_1
, che continuerà ad abitarla assieme ai figli e che,
[...] Per_1 Per_3 Per_4 seppur maggiorenni, all'attualità non sono economicamente autosufficienti, mentre il
Sig. trasferirà la propria residenza in Corigliano Rossano, alla CP_1
Contrada Galderate, ove già stabilmente risiede;
Disporre, a carico del Sig. CP_1
, l'obbligo di provvedere, mensilmente, al mantenimento dei figli
[...] Per_1
e , maggiorenni ma non economicamente indipendenti, mediante la Per_3 Per_4 corresponsione, entro il giorno cinque di ogni mese, della complessiva somma di €
1.000,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie”.
È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
21/11/2023 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede.
Si è costituito, in data 20/10/2023, che ha dichiarato di aderire alla CP_1 domanda di separazione. Nel merito ha contestato le avverse allegazioni e ha dedotto: di non aver mai usato violenza contro la moglie né di averne mai limitato la libertà; che, da più tempo, la ha assunto un atteggiamento freddo e disinteressato, sia nei Pt_1 confronti del marito che dei figli, tanto da abbandonare volontariamente il tetto coniugale e porre fine al rapporto di coppia;
che la ricorrente non vive presso la casa sita in Corigliano-Rossano (CS) alla Contrada Santa Caterina e che la stessa svolge diverse
2 attività sociali e lavori extra “in nero”; che il si occupa in via esclusiva CP_1 dell'assistenza e dei bisogni dei figli, coadiuvato anche dall'aiuto dei suoi familiari, e in particolare della madre, per cui, allo stato attuale, non può corrispondere la somma richiesta.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ivi pronunciando l'addebito della separazione alla moglie, sig.ra , per tutti i fatti esposti in narrativa, ed Parte_1 autorizzando quest'ultima a spostare la propria residenza in Corigliano-Rossano, alla
Contrada Galderate s.n.c., ove stabilmente risiede;
2. Assegnare la casa coniugale sita in Corigliano Rossano (CS), alla C\da Santa Caterina s.n.c., al resistente sig.
[...] che l'abiterà congiuntamente ai figli, e;
3. CP_1 Per_1 Per_3 Per_4
Rigettare la richiesta di assegno quale contributo a titolo di mantenimento dei figli atteso che è da sempre solo il signor che già provvede al loro CP_1 mantenimento e al soddisfacimento di bisogni”. L'udienza del 21/11/2023 è stata rinviata su richiesta della ricorrente, in ragione dell'impossibilità della parte a comparire personalmente, come da certificato medico versato in atti.
All'udienza del 20/12/2023, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il
20/01/2024 e depositata il 23/01/2024, il giudice delegato, rigettate le istanze istruttorie avanzate dal resistente, ha così disposto: rilevato che all'udienza del 20/12/2023 entrambe le parti hanno rinunciato alla domanda di mantenimento in favore dei figli, atteso che questi hanno raggiunto l'autosufficienza economica, e che nessuna delle parti convive con i figli, non occorre l'adozione di alcun provvedimento temporaneo ed urgente.
All'udienza del 21/05/2024, il giudice delegato ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., rinviando per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 14/01/2025, poi sostituita con il deposito di note scritte, ex art. 127ter c.p.c.
Pertanto, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ex art. 473bis.28 c.p.c. giusta ordinanza del 21/01/2025, emessa in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025.
Le parti hanno depositato nei termini concessi note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, qui da intendersi richiamate e trascritte.
Passando al merito della causa, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Invero, la protratta separazione dei coniugi e l'impossibilità di procurarne la riconciliazione fanno escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di
3 ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Inoltre, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione dei coniugi.
Va rigettata la domanda di addebito formulata dal resistente.
Si rileva, al riguardo, che per poter addebitare a uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
La dichiarazione di addebito della separazione, infatti, implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 3877/2006; Cass. n. 4290/2005; Cass. n.
14747/2003).
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”
(cfr. Cass. n. 12130/2001; Cass. n. 12383/2005 e Cass. n. 23701/2005).
La Cassazione civile ha inoltre chiarito (vedi ordinanza n. 20228/2022) che l'abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi non costituisce presupposto per l'addebito della separazione qualora la convivenza sia già divenuta intollerabile, non avendo quindi alcuna efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale.
Nella fattispecie le allegazioni del resistente sono state del tutto generiche oltre che non provate nel corso del giudizio, stante il rigetto delle richieste di prova orale formulate dal medesimo con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il 20/01/2024 e depositata il
23/01/2024, che si conferma in tale sede evidenziandosi, inoltre, che il resistente non ha inteso reiterare specificamente le proprie richieste istruttorie nelle note scritte di precisazione delle conclusioni. In ogni caso dalle sia pur generiche allegazioni emerge
4 senza dubbio che già prima dell'abbandono del domicilio vi fosse una situazione di crisi all'interno del nucleo familiare tale da escludere che esso abbia avuto efficienza causale sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, essendo piuttosto risultato conseguenza di una crisi familiare preesistente. Invero, è lo stesso resistente a dedurre che da più tempo la aveva iniziato ad assumere un atteggiamento freddo e Pt_1 disinteressato, sia nei confronti del marito che dei figli.
Nulla va statuito in ordine all'assegno di mantenimento a favore dei figli. Infatti, come già rilevato nell'ordinanza resa ex art. 473bis.22 c.p.c., nel corso del giudizio è emerso che i figli , e – tutti maggiorenni – Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 lavorano per l'azienda agricola del padre per cui se ne può desumere il raggiungimento dell'autosufficienza economica, nulla dovendosi disporre in ordine al mantenimento dei medesimi, avendo peraltro la ricorrente rinunciato alla domanda di mantenimento originariamente avanzata in favore dei figli e non avendo, in realtà, il resistente formulato domanda di mantenimento a favore dei medesimi nella propria comparsa.
La raggiunta autosufficienza dei figli è desumibile infatti dalle dichiarazioni sia della ricorrente ( è a Roma e lavora con il padre, ha una casa in affitto in cui vive Per_1 con la fidanzata. lavora per il padre nell'esportazione di agrumi, a Roma c'è Per_1 anche un magazzino che ha in affitto mio marito e che io sappia stanno aprendo un negozio. Voglio precisare che i miei figli lavorano e hanno sempre lavorato con il padre nella azienda agricola, anche fa la spola tra Roma e Per_3 Per_1
Corigliano, quando torna a Corigliano dal momento della denuncia va nella casa coniugale dove vivono i fratelli, visto che mio marito dorme nell'altra casetta di cui ho detto”) sia del resistente (“ lavora con me e gestisce per la mia azienda Per_1 agricola l'esportazione di agrumi quindi va e viene da Roma dove vive in una casa in affitto con la fidanzata, quando torna viene alla casa familiare. AT convive con la fidanzata in un'altra casa e quindi ora solo è nella casa familiare e Per_4 Per_1 quando torna. Gli altri miei figli e on lavorano ma li mantengo Per_2 Per_4 Per_3 io, non studiano nemmeno. Stanno tutto il giorno a casa. Quando c'è bisogno mi aiutano nella azienda agricola ogni volta che li chiamo se serve lavoro stagionale”):
Anche la domanda di assegnazione della casa familiare, formulata da entrambe le parti, deve essere rigettata.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, la richiesta di assegnazione della casa familiare può essere avanzata unicamente in caso di presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e conviventi con i genitori, al fine di garantire loro una continuità di vita nel medesimo ambiente e, dunque, al fine di evitare ulteriori traumi oltre a quello conseguente alla disgregazione del nucleo familiare (ex multis,
Cass. Civ. n. 3015 del 2018).
Nella fattispecie non solo è emerso, come evidenziato, che i quattro figli delle parti hanno raggiunto una autosufficienza economica (tanto che il resistente nemmeno ha inteso formulare domanda di mantenimento) ma anche che nessuna delle parti vive
5 presso la casa familiare e men che meno con i figli: la ricorrente ha, infatti, dichiarato
“vivo attualmente in Corigliano Rossano alla Contrada Galderate, è una casa di vacanza in cui con la famiglia andavamo ogni anno che non è di proprietà né mia né del resistente. Non c'è un contratto di locazione, paga mia mamma un canone il cui importo varia di mese in mese, che al momento non ricordo. Abito in questa casa da cinque o sei anni. Prima i miei figli vivevano con me, non abitano più con me dal momento della denuncia querela”; il resistente, invece, ha dichiarato di vivere in C.da
Santa Caterina in Corigliano Rossano e che non si tratta della casa familiare ma di altro immobile, mentre i figli vivono altrove.
Tenuto conto della natura del giudizio, della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi, nonché del rigetto delle ulteriori domande delle parti, vi sono ragioni per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato, per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. n. 396/2000;
3. RIGETTA la domanda di addebito formulata dal resistente CP_1
4. RIGETTA le ulteriori domande delle parti:
5. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio;
6. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità
e gli altri dati identificativi;
7. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26.02.2025.
Il Presidente
dott. Vincenzo Di Pede
Il Giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Sentenza redatta in collaborazione con l'addetto all'ufficio del processo dott.ssa
Francesca Maglia
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Castrovillari, - sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1459/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/04/1971, rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'avv. Lilia Cianfrone, domiciliata come in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'avv. Giovanni Giannicco, domiciliato come in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
in sede Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 14/01/2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Il P.M. ha emesso il visto in data 19.12.2023 e da ultimo in data 05/09/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
1 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso iscritto il 04/07/2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1 coniuge deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il CP_1 resistente in data 22/08/1992 in Rossano (atto Anno 1992, Numero 72, Parte II, Serie
A, Ufficio 1); che dal matrimonio sono nati quattro figli, (nato il Per_1
08/08/1993), (nato il [...]), (nato il [...]) e (nato il Per_2 Per_3 Per_4
29/05/2004); che da tempo il rapporto coniugale è divenuto insostenibile per la condotta violenta e prevaricatrice del resistente, nei confronti del quale è stata applicata la misura cautelare personale di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento;
che la vita coniugale è stata sempre costellata da episodi di violenza fisica e psichica a suo danno da parte del resistente;
di essere bracciante agricola per 51 giornate all'anno, mentre il è titolare di ditta individuale;
che i coniugi sono contitolari, ciascuno per CP_1 la quota del 50% di un appezzamento di terreno coltivato ad agrumeto sito in località
“Donna Ferrante – Colagnati” e di un appartamento ubicato nel Comune di Corigliano-
Rossano alla Contrada Santa Caterina s.n.c.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia (…) - Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto;
Disporre l'assegnazione della casa familiare, sita in Corigliano Rossano (CS), alla Contrada
Santa Caterina s.n.c., in comproprietà dei coniugi, in favore della Sig.ra Parte_1
, che continuerà ad abitarla assieme ai figli e che,
[...] Per_1 Per_3 Per_4 seppur maggiorenni, all'attualità non sono economicamente autosufficienti, mentre il
Sig. trasferirà la propria residenza in Corigliano Rossano, alla CP_1
Contrada Galderate, ove già stabilmente risiede;
Disporre, a carico del Sig. CP_1
, l'obbligo di provvedere, mensilmente, al mantenimento dei figli
[...] Per_1
e , maggiorenni ma non economicamente indipendenti, mediante la Per_3 Per_4 corresponsione, entro il giorno cinque di ogni mese, della complessiva somma di €
1.000,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie”.
È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno
21/11/2023 innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, con contestuale comunicazione del decreto di fissazione al P.M. in sede.
Si è costituito, in data 20/10/2023, che ha dichiarato di aderire alla CP_1 domanda di separazione. Nel merito ha contestato le avverse allegazioni e ha dedotto: di non aver mai usato violenza contro la moglie né di averne mai limitato la libertà; che, da più tempo, la ha assunto un atteggiamento freddo e disinteressato, sia nei Pt_1 confronti del marito che dei figli, tanto da abbandonare volontariamente il tetto coniugale e porre fine al rapporto di coppia;
che la ricorrente non vive presso la casa sita in Corigliano-Rossano (CS) alla Contrada Santa Caterina e che la stessa svolge diverse
2 attività sociali e lavori extra “in nero”; che il si occupa in via esclusiva CP_1 dell'assistenza e dei bisogni dei figli, coadiuvato anche dall'aiuto dei suoi familiari, e in particolare della madre, per cui, allo stato attuale, non può corrispondere la somma richiesta.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ivi pronunciando l'addebito della separazione alla moglie, sig.ra , per tutti i fatti esposti in narrativa, ed Parte_1 autorizzando quest'ultima a spostare la propria residenza in Corigliano-Rossano, alla
Contrada Galderate s.n.c., ove stabilmente risiede;
2. Assegnare la casa coniugale sita in Corigliano Rossano (CS), alla C\da Santa Caterina s.n.c., al resistente sig.
[...] che l'abiterà congiuntamente ai figli, e;
3. CP_1 Per_1 Per_3 Per_4
Rigettare la richiesta di assegno quale contributo a titolo di mantenimento dei figli atteso che è da sempre solo il signor che già provvede al loro CP_1 mantenimento e al soddisfacimento di bisogni”. L'udienza del 21/11/2023 è stata rinviata su richiesta della ricorrente, in ragione dell'impossibilità della parte a comparire personalmente, come da certificato medico versato in atti.
All'udienza del 20/12/2023, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il
20/01/2024 e depositata il 23/01/2024, il giudice delegato, rigettate le istanze istruttorie avanzate dal resistente, ha così disposto: rilevato che all'udienza del 20/12/2023 entrambe le parti hanno rinunciato alla domanda di mantenimento in favore dei figli, atteso che questi hanno raggiunto l'autosufficienza economica, e che nessuna delle parti convive con i figli, non occorre l'adozione di alcun provvedimento temporaneo ed urgente.
All'udienza del 21/05/2024, il giudice delegato ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., rinviando per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 14/01/2025, poi sostituita con il deposito di note scritte, ex art. 127ter c.p.c.
Pertanto, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ex art. 473bis.28 c.p.c. giusta ordinanza del 21/01/2025, emessa in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025.
Le parti hanno depositato nei termini concessi note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, qui da intendersi richiamate e trascritte.
Passando al merito della causa, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Invero, la protratta separazione dei coniugi e l'impossibilità di procurarne la riconciliazione fanno escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di
3 ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Inoltre, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione dei coniugi.
Va rigettata la domanda di addebito formulata dal resistente.
Si rileva, al riguardo, che per poter addebitare a uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
La dichiarazione di addebito della separazione, infatti, implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 3877/2006; Cass. n. 4290/2005; Cass. n.
14747/2003).
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”
(cfr. Cass. n. 12130/2001; Cass. n. 12383/2005 e Cass. n. 23701/2005).
La Cassazione civile ha inoltre chiarito (vedi ordinanza n. 20228/2022) che l'abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi non costituisce presupposto per l'addebito della separazione qualora la convivenza sia già divenuta intollerabile, non avendo quindi alcuna efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale.
Nella fattispecie le allegazioni del resistente sono state del tutto generiche oltre che non provate nel corso del giudizio, stante il rigetto delle richieste di prova orale formulate dal medesimo con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., resa il 20/01/2024 e depositata il
23/01/2024, che si conferma in tale sede evidenziandosi, inoltre, che il resistente non ha inteso reiterare specificamente le proprie richieste istruttorie nelle note scritte di precisazione delle conclusioni. In ogni caso dalle sia pur generiche allegazioni emerge
4 senza dubbio che già prima dell'abbandono del domicilio vi fosse una situazione di crisi all'interno del nucleo familiare tale da escludere che esso abbia avuto efficienza causale sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, essendo piuttosto risultato conseguenza di una crisi familiare preesistente. Invero, è lo stesso resistente a dedurre che da più tempo la aveva iniziato ad assumere un atteggiamento freddo e Pt_1 disinteressato, sia nei confronti del marito che dei figli.
Nulla va statuito in ordine all'assegno di mantenimento a favore dei figli. Infatti, come già rilevato nell'ordinanza resa ex art. 473bis.22 c.p.c., nel corso del giudizio è emerso che i figli , e – tutti maggiorenni – Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 lavorano per l'azienda agricola del padre per cui se ne può desumere il raggiungimento dell'autosufficienza economica, nulla dovendosi disporre in ordine al mantenimento dei medesimi, avendo peraltro la ricorrente rinunciato alla domanda di mantenimento originariamente avanzata in favore dei figli e non avendo, in realtà, il resistente formulato domanda di mantenimento a favore dei medesimi nella propria comparsa.
La raggiunta autosufficienza dei figli è desumibile infatti dalle dichiarazioni sia della ricorrente ( è a Roma e lavora con il padre, ha una casa in affitto in cui vive Per_1 con la fidanzata. lavora per il padre nell'esportazione di agrumi, a Roma c'è Per_1 anche un magazzino che ha in affitto mio marito e che io sappia stanno aprendo un negozio. Voglio precisare che i miei figli lavorano e hanno sempre lavorato con il padre nella azienda agricola, anche fa la spola tra Roma e Per_3 Per_1
Corigliano, quando torna a Corigliano dal momento della denuncia va nella casa coniugale dove vivono i fratelli, visto che mio marito dorme nell'altra casetta di cui ho detto”) sia del resistente (“ lavora con me e gestisce per la mia azienda Per_1 agricola l'esportazione di agrumi quindi va e viene da Roma dove vive in una casa in affitto con la fidanzata, quando torna viene alla casa familiare. AT convive con la fidanzata in un'altra casa e quindi ora solo è nella casa familiare e Per_4 Per_1 quando torna. Gli altri miei figli e on lavorano ma li mantengo Per_2 Per_4 Per_3 io, non studiano nemmeno. Stanno tutto il giorno a casa. Quando c'è bisogno mi aiutano nella azienda agricola ogni volta che li chiamo se serve lavoro stagionale”):
Anche la domanda di assegnazione della casa familiare, formulata da entrambe le parti, deve essere rigettata.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, la richiesta di assegnazione della casa familiare può essere avanzata unicamente in caso di presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e conviventi con i genitori, al fine di garantire loro una continuità di vita nel medesimo ambiente e, dunque, al fine di evitare ulteriori traumi oltre a quello conseguente alla disgregazione del nucleo familiare (ex multis,
Cass. Civ. n. 3015 del 2018).
Nella fattispecie non solo è emerso, come evidenziato, che i quattro figli delle parti hanno raggiunto una autosufficienza economica (tanto che il resistente nemmeno ha inteso formulare domanda di mantenimento) ma anche che nessuna delle parti vive
5 presso la casa familiare e men che meno con i figli: la ricorrente ha, infatti, dichiarato
“vivo attualmente in Corigliano Rossano alla Contrada Galderate, è una casa di vacanza in cui con la famiglia andavamo ogni anno che non è di proprietà né mia né del resistente. Non c'è un contratto di locazione, paga mia mamma un canone il cui importo varia di mese in mese, che al momento non ricordo. Abito in questa casa da cinque o sei anni. Prima i miei figli vivevano con me, non abitano più con me dal momento della denuncia querela”; il resistente, invece, ha dichiarato di vivere in C.da
Santa Caterina in Corigliano Rossano e che non si tratta della casa familiare ma di altro immobile, mentre i figli vivono altrove.
Tenuto conto della natura del giudizio, della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi, nonché del rigetto delle ulteriori domande delle parti, vi sono ragioni per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato, per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R. n. 396/2000;
3. RIGETTA la domanda di addebito formulata dal resistente CP_1
4. RIGETTA le ulteriori domande delle parti:
5. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio;
6. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità
e gli altri dati identificativi;
7. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 26.02.2025.
Il Presidente
dott. Vincenzo Di Pede
Il Giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Sentenza redatta in collaborazione con l'addetto all'ufficio del processo dott.ssa
Francesca Maglia
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