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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 451 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 451 /2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BASSANO PAOLO
e
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. BASSANO PAOLO
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 11/02/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 25.05.2013 e che dalla loro unione sono nati due figli, CP_2 nato a [...] il [...] (c.f. ) e
[...] CodiceFiscale_3 Parte_2 nata a [...] il [...] (c.f. ). CodiceFiscale_4 Con provvedimento in data 11.02.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.03.2025 disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore dava termine di giorni 10 alle parti per il deposito della documentazione mancante, all'esito del quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione. L'integrazione documentale veniva depositata in data 1.4.2025. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 25.05.2013 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 16 P. 2 Serie A anno 2013. DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli e abiteranno con la madre, ma saranno congiuntamente CP_2 Parte_2 affidati a entrambi i genitori e il padre li ospiterà presso l'abitazione di Piazza del Fiore 3, dove egli rimarrà ad abitare e i figli manterranno la residenza, nei tempi e nei modi di seguito stabiliti. Ciascun coniuge avrà l'obbligo d'informare l'altro genitore sullo sviluppo, sull'educazione e sullo stato di salute psico-fisico dei figli. In particolare, i genitori avranno l'obbligo di consultarsi preventivamente per le decisioni straordinarie che riguarderanno l'educazione, la salute ed il loro tempo libero.
3) I genitori concorreranno al mantenimento dei figli in forma diretta, restando a carico del dr. un assegno di mantenimento mensile di € 200 per ciascun figlio, che egli Pt_1 corrisponderà alla d.ssa entro il giorno 20 di ogni mese. CP_1
4) Il dr. percepirà l'assegno unico di mantenimento per i figli a carico. Pt_1
5) Restano a carico del dr. il pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie Pt_1 seguito specificate:
i) spese mediche, sanitarie che non richiedono il preventivo accordo , ovvero: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci;
e) visite mediche, trattamenti quando necessario come per esempio occhiali ed altri ausili;
ii) spese mediche, sanitarie che richiedono il preventivo accordo ovvero: a) cure dentistiche, presso strutture private;
b) cure fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
iii) nonché spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo ovvero: a) rette, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
iv) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, ovvero: a) rette, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
v) spese extrascolastiche/sportive/ricreative/di svago che non richiedono il preventivo accordo ovvero: a) rette mensili e attrezzatura/vestiario - limitatamente ad uno sport per ciascun figlio;
vi) spese extrascolastiche/sportive/ricreative/di svago, che richiedono il preventivo accordo ovvero: a) corsi di istruzione (es informatica, lingua straniera, attività artistiche e musicali etc..); b) viaggi e vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
c) spese di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto (bicicletta, ciclomotore...etc.); d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. vii) le spese relative alla mensa scolastica di entrambi i figli saranno al 100% a carico del dott. fino alla fine della scuola elementare. Gli importi delle spese Parte_1 straordinarie dovranno essere versati con almeno tre giorni d'anticipo sulla data dell'effettivo pagamento quando superiori alla spesa di € 50,00 e, ove anticipate da un genitore, dovranno esser rimborsate entro il giorno 5 del mese successivo alla richiesta. La richiesta delle spese straordinarie dovrà avvenire a mezzo mail o whatsapp da parte dell'altro e se non riscontrata entro il termine di 48 ore, la spesa si intenderà come approvata.
6) Resteranno di esclusivo carico del dr. e spese comunque relative al trasferimento Pt_1 della proprietà del 50% dell'immobile attualmente in comproprietà ed all'accollo integrale del mutuo, oltre tutte quelle afferenti il pagamento delle rate di mutuo, nonché le spese condominiali ordinarie e straordinarie pregresse, nonché ogni spesa per manutenzione, utenze, imposte, faranno carico esclusivo al dr. Pt_1
7) Il padre terrà i figli con sé per due giorni settimanali dalle ore 15:00 alle ore 8:00 della mattina seguente e per due fine settimana ogni mese dalle ore 15:00 del sabato alle ore
8:00 del lunedì, con pernottamento presso la propria abitazione, sempre e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con le personali esigenze dei figli;
inoltre trascorreranno con ciascuno dei genitori le più importanti festività, con la seguente alternanza: 24 dicembre alternato al 25 dicembre, 26 dicembre alternato con il 6 gennaio, 31 dicembre alternato al 1° gennaio, Pasqua alternato al lunedì dell'Angelo. Il padre potrà tener con sé, in maniera continuativa, ciascuno dei figli per 15 giorni nel periodo estivo e per ulteriori 7 giorni di vacanza invernale.
8) I coniugi rimarranno rispettivamente intestatari dei motoveicoli e degli autoveicoli di loro appartenenza, salvo che l'autovettura Fiat Panda targata GG431ME, attualmente intestata al dott. che completerà il pagamento delle rate mensili di € 153,50 fino Pt_1 alla scadenza del novembre 2026, verrà sin da ora intestata alla dott.ssa CP_1 effettuandone poi il passaggio di proprietà alla d.ssa con spese a carico del dr. CP_1
Pt_1
9) I coniugi convengono che i figli rimarranno fiscalmente a carico del padre che percepirà l'assegno unico anche come mezzo per corrispondere alla dr.ssa il mantenimento CP_1 di cui al su esteso § 3.
10) In relazione ai beni immobili dei quali gli stessi risultano attualmente proprietari al 50% ovvero: appartamento posto in località Livorno piazza del Fiore n. 3 posto al piano quarto composto da n.5 vani catastali, con annesso un locale ad uso autorimessa al piano terreno, confinante con vano scale, proiezione sulla via Ricci, proiezione su corte comune per più lati – quanto all'appartamento – e con area di manovra corte comune, proprietà di terzi, quanto al locale autorimessa;
immobili così censiti: - al foglio 47, particella 1122, sub. 11, categ. A/2, cl. 3^, vani 5, RCE € 748,86, in Piazza del Fiore n. 3 (già via Giuliano Ricci n. 107), piano T-4, interno10, quanto all'appartamento; - al foglio 47, particella 1122, sub. 21, categ. C/6, classe 6, consistenza mq. 11, RCE € 38,06, quanto all'autorimessa; la dr.ssa si impegna e obbliga a cedere con separato rogito al dott. la CP_1 Parte_1 quota di proprietà pari al 50% di detti immobili, a fronte dell'accollo da parte del dott. dell'onere di pagamento del residuo mutuo fondiario che grava sui beni Parte_1 immobili, restando a carico del dr. ogni spesa ed onere - notarile, fiscale, di Parte_1 perizia tecnica, per visure e per volturazione, salvo se altri -nonché ogni spesa ed onere per l' accollo del mutuo. I coniugi si danno reciprocamente atto che tali reciproci obblighi di cedere la quota di comproprietà degli immobili e di accollarsi il pagamento del mutuo fondiario costituiscono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché risulta applicabile l'articolo 19 della Legge n. 74/1987, secondo cui
“tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n.898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 2.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 451 /2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BASSANO PAOLO
e
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. BASSANO PAOLO
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 11/02/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 25.05.2013 e che dalla loro unione sono nati due figli, CP_2 nato a [...] il [...] (c.f. ) e
[...] CodiceFiscale_3 Parte_2 nata a [...] il [...] (c.f. ). CodiceFiscale_4 Con provvedimento in data 11.02.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.03.2025 disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore dava termine di giorni 10 alle parti per il deposito della documentazione mancante, all'esito del quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione. L'integrazione documentale veniva depositata in data 1.4.2025. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 25.05.2013 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 16 P. 2 Serie A anno 2013. DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli e abiteranno con la madre, ma saranno congiuntamente CP_2 Parte_2 affidati a entrambi i genitori e il padre li ospiterà presso l'abitazione di Piazza del Fiore 3, dove egli rimarrà ad abitare e i figli manterranno la residenza, nei tempi e nei modi di seguito stabiliti. Ciascun coniuge avrà l'obbligo d'informare l'altro genitore sullo sviluppo, sull'educazione e sullo stato di salute psico-fisico dei figli. In particolare, i genitori avranno l'obbligo di consultarsi preventivamente per le decisioni straordinarie che riguarderanno l'educazione, la salute ed il loro tempo libero.
3) I genitori concorreranno al mantenimento dei figli in forma diretta, restando a carico del dr. un assegno di mantenimento mensile di € 200 per ciascun figlio, che egli Pt_1 corrisponderà alla d.ssa entro il giorno 20 di ogni mese. CP_1
4) Il dr. percepirà l'assegno unico di mantenimento per i figli a carico. Pt_1
5) Restano a carico del dr. il pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie Pt_1 seguito specificate:
i) spese mediche, sanitarie che non richiedono il preventivo accordo , ovvero: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci;
e) visite mediche, trattamenti quando necessario come per esempio occhiali ed altri ausili;
ii) spese mediche, sanitarie che richiedono il preventivo accordo ovvero: a) cure dentistiche, presso strutture private;
b) cure fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
iii) nonché spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo ovvero: a) rette, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
iv) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, ovvero: a) rette, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
v) spese extrascolastiche/sportive/ricreative/di svago che non richiedono il preventivo accordo ovvero: a) rette mensili e attrezzatura/vestiario - limitatamente ad uno sport per ciascun figlio;
vi) spese extrascolastiche/sportive/ricreative/di svago, che richiedono il preventivo accordo ovvero: a) corsi di istruzione (es informatica, lingua straniera, attività artistiche e musicali etc..); b) viaggi e vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
c) spese di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto (bicicletta, ciclomotore...etc.); d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. vii) le spese relative alla mensa scolastica di entrambi i figli saranno al 100% a carico del dott. fino alla fine della scuola elementare. Gli importi delle spese Parte_1 straordinarie dovranno essere versati con almeno tre giorni d'anticipo sulla data dell'effettivo pagamento quando superiori alla spesa di € 50,00 e, ove anticipate da un genitore, dovranno esser rimborsate entro il giorno 5 del mese successivo alla richiesta. La richiesta delle spese straordinarie dovrà avvenire a mezzo mail o whatsapp da parte dell'altro e se non riscontrata entro il termine di 48 ore, la spesa si intenderà come approvata.
6) Resteranno di esclusivo carico del dr. e spese comunque relative al trasferimento Pt_1 della proprietà del 50% dell'immobile attualmente in comproprietà ed all'accollo integrale del mutuo, oltre tutte quelle afferenti il pagamento delle rate di mutuo, nonché le spese condominiali ordinarie e straordinarie pregresse, nonché ogni spesa per manutenzione, utenze, imposte, faranno carico esclusivo al dr. Pt_1
7) Il padre terrà i figli con sé per due giorni settimanali dalle ore 15:00 alle ore 8:00 della mattina seguente e per due fine settimana ogni mese dalle ore 15:00 del sabato alle ore
8:00 del lunedì, con pernottamento presso la propria abitazione, sempre e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con le personali esigenze dei figli;
inoltre trascorreranno con ciascuno dei genitori le più importanti festività, con la seguente alternanza: 24 dicembre alternato al 25 dicembre, 26 dicembre alternato con il 6 gennaio, 31 dicembre alternato al 1° gennaio, Pasqua alternato al lunedì dell'Angelo. Il padre potrà tener con sé, in maniera continuativa, ciascuno dei figli per 15 giorni nel periodo estivo e per ulteriori 7 giorni di vacanza invernale.
8) I coniugi rimarranno rispettivamente intestatari dei motoveicoli e degli autoveicoli di loro appartenenza, salvo che l'autovettura Fiat Panda targata GG431ME, attualmente intestata al dott. che completerà il pagamento delle rate mensili di € 153,50 fino Pt_1 alla scadenza del novembre 2026, verrà sin da ora intestata alla dott.ssa CP_1 effettuandone poi il passaggio di proprietà alla d.ssa con spese a carico del dr. CP_1
Pt_1
9) I coniugi convengono che i figli rimarranno fiscalmente a carico del padre che percepirà l'assegno unico anche come mezzo per corrispondere alla dr.ssa il mantenimento CP_1 di cui al su esteso § 3.
10) In relazione ai beni immobili dei quali gli stessi risultano attualmente proprietari al 50% ovvero: appartamento posto in località Livorno piazza del Fiore n. 3 posto al piano quarto composto da n.5 vani catastali, con annesso un locale ad uso autorimessa al piano terreno, confinante con vano scale, proiezione sulla via Ricci, proiezione su corte comune per più lati – quanto all'appartamento – e con area di manovra corte comune, proprietà di terzi, quanto al locale autorimessa;
immobili così censiti: - al foglio 47, particella 1122, sub. 11, categ. A/2, cl. 3^, vani 5, RCE € 748,86, in Piazza del Fiore n. 3 (già via Giuliano Ricci n. 107), piano T-4, interno10, quanto all'appartamento; - al foglio 47, particella 1122, sub. 21, categ. C/6, classe 6, consistenza mq. 11, RCE € 38,06, quanto all'autorimessa; la dr.ssa si impegna e obbliga a cedere con separato rogito al dott. la CP_1 Parte_1 quota di proprietà pari al 50% di detti immobili, a fronte dell'accollo da parte del dott. dell'onere di pagamento del residuo mutuo fondiario che grava sui beni Parte_1 immobili, restando a carico del dr. ogni spesa ed onere - notarile, fiscale, di Parte_1 perizia tecnica, per visure e per volturazione, salvo se altri -nonché ogni spesa ed onere per l' accollo del mutuo. I coniugi si danno reciprocamente atto che tali reciproci obblighi di cedere la quota di comproprietà degli immobili e di accollarsi il pagamento del mutuo fondiario costituiscono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché risulta applicabile l'articolo 19 della Legge n. 74/1987, secondo cui
“tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n.898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 2.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai