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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 316/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti SERAFINO MARIA GIOVANNA e PIZZATA Parte_1
MERI, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
LO SCALZO CHRISTIAN, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 22.05.2018 presso il Tribunale di Locri, la sig.ra Parte_1 premesso di aver espletato l'attività di bracciante agricola nell'anno 2011 per 51 giornate e dall'anno
2012 al 2016 per 102 giornate lavorative l'anno, alle dipendenze della ditta Arone Giuseppe, agiva in giudizio al fine di accertare l'effettività della propria prestazione lavorativa, sul presupposto dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici. Si costituiva l' eccependo la genericità e comunque l'infondatezza della domanda proposta, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso.
Esperita l'attività istruttoria mediante l'escussione di testi, il Tribunale, ritenendo che l'onere probatorio gravante sulla ricorrente con riferimento allo svolgimento del lavoro quale bracciante agricola dall'anno 2011 all'anno 2016, non fosse stato assolto, con sentenza n. 18/2023, depositata in data 12.01.2023, ha rigettato il ricorso.
Sul punto il Tribunale ha così evidenziato : “Ebbene, la prova testimoniale espletata non ha fornito alcun riscontro utile a ritenere provata l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato contestato per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Si è proceduto difatti, su indicazione della parte ricorrente, all'escussione di due testimoni, e ... Le Testimone_1 Testimone_2 generiche e contraddittorie dichiarazioni rese dalla non sono dunque minimamente Tes_1 idonee a scalfire l'accertamento contenuto nel verbale ispettivo. Con riferimento alla seconda testimonianza, ha confermato di aver operato alcuni accessi presso l'azienda di Testimone_3
Arone Giuseppe, in qualità di tecnico della Prevenzione con qualifica di UPG, e che in occasione di un accesso del 7.9.16 ha avuto modo di identificare presso l'azienda la ricorrente, come da documentazione che ha prodotto nel corso dell'escussione testimoniale. Anche tale circostanza, tuttavia, nulla prova circa l'effettiva sussistenza di un rapporto lavorativo tra la ricorrente e
l'azienda di Arone Giuseppe per gli anni 2011,2012,2013,2014,2015,2016, non essendo a ciò sufficiente la mera presenza della stessa presso il laboratorio in data 7.9.16. È pertanto evidente che le istanze istruttorie espletate non hanno dato alcun sostegno probatorio alle domande avanzate dalla ricorrente e che la stessa non ha assolto all'onere di provare l'effettiva sussistenza di un genuino rapporto lavorativo.”
Avverso detta decisione ha interposto appello evidenziando che la prova orale espletata Parte_1 in primo grado, unitamente alla documentazione allegata, non risulterebbe scalfita in alcun modo dal contenuto del verbale ispettivo.
Ha eccepito che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'avere fondato il proprio convincimento, in ordine al mancato raggiungimento della prova, sulla genericità e contraddittorietà della deposizione del teste e del sig. . Deduce, con riferimento al teste , Testimone_1 Controparte_2 Tes_1 come la stessa abbia lavorato sia per la ditta Arone che per la O.P. Fruit che, in quanto organizzazione di produttori nella quale confluiscono numerose aziende agricole del territorio, compresa l'Azienda agricola Arone, era a conoscenza dell'intercorso rapporto di lavoro della con l'azienda Pt_1 appellata. Anche il teste , nella sua qualità di tecnico della prevenzione, con la qualifica di CP_2
UPG, aveva documentato la presenza in azienda della odierna appellata. Ha contestato le conclusioni del Tribunale circa la genericità delle dichiarazioni testimoniali in quanto le dichiarazioni rese dai testi risultano coerenti, quanto alla consistenza, alle attività produttive oggetto delle prestazioni, nell'arco temporale dal 2011 al 2016, nonché alla produzione documentale versata in atti.
Si è costituito l' eccependo l'assoluta genericità e carenza di analitica allegazione dell'attività CP_1 agricola di bracciante che la assume aver prestato dal 2011 al 2017, con conseguente rigetto Pt_1 dell'appello e conferma della sentenza di primo grado
La causa è stata decisa con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. in esito alla camera di consiglio tenutasi successivamente all'udienza cartolare.
°°°°°°
L' appello va rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Va richiamata ex art. 118 disp. att.c.p.c. – salve le modifiche richieste dalle specificità del presente giudizio - la motivazione resa in precedenti sentenze di questa Corte emesse in analoghe fattispecie,
a partire dalla n. 325/2025 pubblicata il 29.2.2024 a definizione del gravame iscritto al n. 251/2023
RG.
Orbene, secondo l'indirizzo della Suprema Corte in tema di onere probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass. Civ. Sez. Lav. 28.11.2011 n. 14296; Cass.
n. 12001/2018; Cass. n. 31954/2019, Cass. S.U. n. 1133/2000).
Nel dare continuità a detto principio di diritto, la Corte ha più recentemente ribadito che (come chiarito già da Cass. n. 7995/2000) l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, “non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro” (Cass. Ord. n.
3003/2024).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo presupposto della procedura di disconoscimento. Ciò premesso il Tribunale ha ritenuto che già il ricorso fosse gravemente carente in punto di allegazione in quanto la nel proprio atto introduttivo avrebbe genericamente affermato di aver Pt_1 lavorato alle dipendenze della azienda Arone, senza una specifica descrizione dei campi, delle coltivazioni e delle lavorazioni a cui sarebbe stata addetta.
Secondo la sentenza appellata, a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo (basti pensare che l'Azienda ha venduto solo quattro vasetti di filetti di melanzane, un vasetto di giardiniera e quattro di marmellata nel 2013, mentre nel 2014 ha venduto solo tre vasetti di giardiniera) la ricorrente non avrebbe fornito la prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Ditta dagli anni 2011 al 2016.
Le gravi incongruenze emerse in sede di visita ispettiva non sarebbero state colmate dalle deposizioni testimoniali, dal momento che la ha dichiarato del tutto genericamente di aver lavorato con Tes_1 la , senza alcuna specificazione temporale del periodo di riferimento e senza specificazione Pt_1 alcuna delle attività in cui le stesse sarebbero state impegnate. Analogamente il teste Controparte_2 che, nella qualità di UPG-tecnico della prevenzione, ha dichiarato di aver visto, in occasione delle visite ispettive, delle lavoratrici intente nelle lavorazioni e di aver affermato che ci fosse anche la in data 07.09.2016, solo dopo aver visionato la documentazione offerta in visione dal sig. Pt_1
Arone.
Il Giudicante, pertanto alla luce delle gravi carenze sia in punto di allegazione che di prova, ha ritenuto non soddisfatto l'onere della prova circa lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e l'azienda Arone in ordine alle annualità contenute nel verbale ispettivo.
L'assunto è condivisibile.
Contrariamente a quanto asserito da parte appellante, il Giudice di prime cure ha adeguatamente valutato le prove testimoniali raccolte in giudizio, ritenendole inidonee, con riferimento agli anni
2011-2016, a superare l'accertamento in fatto contenuto nel verbale ispettivo.
Invero, l'accertamento ispettivo appare dettagliato e completo e le conclusioni raggiunte appaiono coerenti con i presupposti di fatto.
Nel caso di specie, come accertato in fatto dalla sentenza appellata, dal verbale ispettivo vi sono elementi precisi e concordanti che fanno presumere l'assenza di rapporto di lavoro: è stato riscontrato un esubero della manodopera denunciata rispetto al fabbisogno aziendale;
sono emerse delle incongruenze tra le fatture esibite, recanti la vendita di prodotti, e l'attività dichiarata anche dallo stesso titolare, che non comprende la cultura di tali prodotti;
le dichiarazioni rese dai lavoratori dalle quali emergono numerose incongruenze circa le persone che avrebbero preso parte all'attività aziendale. I riscontri oggettivi scaturiti a seguito degli accertamenti effettuati hanno reso evidente che l'attività agricola denunciata dall'azienda fosse di natura tale da non richiedere l'impiego della manodopera bracciantile così come denunciata.
Di fronte a tali elementi gravi precisi e concordanti che forniscono un solido impianto probatorio della fittizietà dei rapporti di lavoro, nulla l'appellante ha addotto che consenta di dimostrare l'esistenza del rapporto subordinato.
Difatti, in ossequio al principio di specificità dei motivi di impugnazione, sancito dall'art. 434 c.p.c., la avrebbe dovuto specificamente indicare gli elementi desunti sia dalla documentazione Pt_1 versata in atti che dalle dichiarazioni testimoniali, che erano idonei a inficiare l'attendibilità del verbale ispettivo.
Tale onere non risulta essere stato adeguatamente assolto, poiché l'appello si limita a denun-ciare genericamente l'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di quanto era stato dichiarato dai testimoni, senza tuttavia richiamare elementi specifici di confutazione, in grado di inficiare l'accertamento di primo grado.
Orbene, dall'esame dei due testi escussi, non emerge la prova che la ricorrente abbia lavorato in favore della , negli anni in contestazione, per cui l'appello va rigettato e la sentenza CP_3 confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicando la tabella 12
DM 147/22, in base al valore indeterminabile bassa complessità della causa, valori medi dimezzati per la semplicità delle questioni trattate.
Se il giudizio ha ad oggetto solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli e non anche alle relative prestazioni, non è possibile applicare la disposizione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. in quanto il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli (Cass.
37973/2022).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. 18/20223 Parte_1 CP_1 emessa in data 12.01.2023 dal Tribunale di Locri, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
CP_
2)Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall' in questo grado, liquidate in complessivi € 3473,00 oltre accessori come per legge. Si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Mariantonietta Naso) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 316/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti SERAFINO MARIA GIOVANNA e PIZZATA Parte_1
MERI, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
LO SCALZO CHRISTIAN, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 22.05.2018 presso il Tribunale di Locri, la sig.ra Parte_1 premesso di aver espletato l'attività di bracciante agricola nell'anno 2011 per 51 giornate e dall'anno
2012 al 2016 per 102 giornate lavorative l'anno, alle dipendenze della ditta Arone Giuseppe, agiva in giudizio al fine di accertare l'effettività della propria prestazione lavorativa, sul presupposto dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici. Si costituiva l' eccependo la genericità e comunque l'infondatezza della domanda proposta, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso.
Esperita l'attività istruttoria mediante l'escussione di testi, il Tribunale, ritenendo che l'onere probatorio gravante sulla ricorrente con riferimento allo svolgimento del lavoro quale bracciante agricola dall'anno 2011 all'anno 2016, non fosse stato assolto, con sentenza n. 18/2023, depositata in data 12.01.2023, ha rigettato il ricorso.
Sul punto il Tribunale ha così evidenziato : “Ebbene, la prova testimoniale espletata non ha fornito alcun riscontro utile a ritenere provata l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato contestato per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Si è proceduto difatti, su indicazione della parte ricorrente, all'escussione di due testimoni, e ... Le Testimone_1 Testimone_2 generiche e contraddittorie dichiarazioni rese dalla non sono dunque minimamente Tes_1 idonee a scalfire l'accertamento contenuto nel verbale ispettivo. Con riferimento alla seconda testimonianza, ha confermato di aver operato alcuni accessi presso l'azienda di Testimone_3
Arone Giuseppe, in qualità di tecnico della Prevenzione con qualifica di UPG, e che in occasione di un accesso del 7.9.16 ha avuto modo di identificare presso l'azienda la ricorrente, come da documentazione che ha prodotto nel corso dell'escussione testimoniale. Anche tale circostanza, tuttavia, nulla prova circa l'effettiva sussistenza di un rapporto lavorativo tra la ricorrente e
l'azienda di Arone Giuseppe per gli anni 2011,2012,2013,2014,2015,2016, non essendo a ciò sufficiente la mera presenza della stessa presso il laboratorio in data 7.9.16. È pertanto evidente che le istanze istruttorie espletate non hanno dato alcun sostegno probatorio alle domande avanzate dalla ricorrente e che la stessa non ha assolto all'onere di provare l'effettiva sussistenza di un genuino rapporto lavorativo.”
Avverso detta decisione ha interposto appello evidenziando che la prova orale espletata Parte_1 in primo grado, unitamente alla documentazione allegata, non risulterebbe scalfita in alcun modo dal contenuto del verbale ispettivo.
Ha eccepito che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'avere fondato il proprio convincimento, in ordine al mancato raggiungimento della prova, sulla genericità e contraddittorietà della deposizione del teste e del sig. . Deduce, con riferimento al teste , Testimone_1 Controparte_2 Tes_1 come la stessa abbia lavorato sia per la ditta Arone che per la O.P. Fruit che, in quanto organizzazione di produttori nella quale confluiscono numerose aziende agricole del territorio, compresa l'Azienda agricola Arone, era a conoscenza dell'intercorso rapporto di lavoro della con l'azienda Pt_1 appellata. Anche il teste , nella sua qualità di tecnico della prevenzione, con la qualifica di CP_2
UPG, aveva documentato la presenza in azienda della odierna appellata. Ha contestato le conclusioni del Tribunale circa la genericità delle dichiarazioni testimoniali in quanto le dichiarazioni rese dai testi risultano coerenti, quanto alla consistenza, alle attività produttive oggetto delle prestazioni, nell'arco temporale dal 2011 al 2016, nonché alla produzione documentale versata in atti.
Si è costituito l' eccependo l'assoluta genericità e carenza di analitica allegazione dell'attività CP_1 agricola di bracciante che la assume aver prestato dal 2011 al 2017, con conseguente rigetto Pt_1 dell'appello e conferma della sentenza di primo grado
La causa è stata decisa con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. in esito alla camera di consiglio tenutasi successivamente all'udienza cartolare.
°°°°°°
L' appello va rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Va richiamata ex art. 118 disp. att.c.p.c. – salve le modifiche richieste dalle specificità del presente giudizio - la motivazione resa in precedenti sentenze di questa Corte emesse in analoghe fattispecie,
a partire dalla n. 325/2025 pubblicata il 29.2.2024 a definizione del gravame iscritto al n. 251/2023
RG.
Orbene, secondo l'indirizzo della Suprema Corte in tema di onere probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass. Civ. Sez. Lav. 28.11.2011 n. 14296; Cass.
n. 12001/2018; Cass. n. 31954/2019, Cass. S.U. n. 1133/2000).
Nel dare continuità a detto principio di diritto, la Corte ha più recentemente ribadito che (come chiarito già da Cass. n. 7995/2000) l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, “non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro” (Cass. Ord. n.
3003/2024).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo presupposto della procedura di disconoscimento. Ciò premesso il Tribunale ha ritenuto che già il ricorso fosse gravemente carente in punto di allegazione in quanto la nel proprio atto introduttivo avrebbe genericamente affermato di aver Pt_1 lavorato alle dipendenze della azienda Arone, senza una specifica descrizione dei campi, delle coltivazioni e delle lavorazioni a cui sarebbe stata addetta.
Secondo la sentenza appellata, a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo (basti pensare che l'Azienda ha venduto solo quattro vasetti di filetti di melanzane, un vasetto di giardiniera e quattro di marmellata nel 2013, mentre nel 2014 ha venduto solo tre vasetti di giardiniera) la ricorrente non avrebbe fornito la prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Ditta dagli anni 2011 al 2016.
Le gravi incongruenze emerse in sede di visita ispettiva non sarebbero state colmate dalle deposizioni testimoniali, dal momento che la ha dichiarato del tutto genericamente di aver lavorato con Tes_1 la , senza alcuna specificazione temporale del periodo di riferimento e senza specificazione Pt_1 alcuna delle attività in cui le stesse sarebbero state impegnate. Analogamente il teste Controparte_2 che, nella qualità di UPG-tecnico della prevenzione, ha dichiarato di aver visto, in occasione delle visite ispettive, delle lavoratrici intente nelle lavorazioni e di aver affermato che ci fosse anche la in data 07.09.2016, solo dopo aver visionato la documentazione offerta in visione dal sig. Pt_1
Arone.
Il Giudicante, pertanto alla luce delle gravi carenze sia in punto di allegazione che di prova, ha ritenuto non soddisfatto l'onere della prova circa lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e l'azienda Arone in ordine alle annualità contenute nel verbale ispettivo.
L'assunto è condivisibile.
Contrariamente a quanto asserito da parte appellante, il Giudice di prime cure ha adeguatamente valutato le prove testimoniali raccolte in giudizio, ritenendole inidonee, con riferimento agli anni
2011-2016, a superare l'accertamento in fatto contenuto nel verbale ispettivo.
Invero, l'accertamento ispettivo appare dettagliato e completo e le conclusioni raggiunte appaiono coerenti con i presupposti di fatto.
Nel caso di specie, come accertato in fatto dalla sentenza appellata, dal verbale ispettivo vi sono elementi precisi e concordanti che fanno presumere l'assenza di rapporto di lavoro: è stato riscontrato un esubero della manodopera denunciata rispetto al fabbisogno aziendale;
sono emerse delle incongruenze tra le fatture esibite, recanti la vendita di prodotti, e l'attività dichiarata anche dallo stesso titolare, che non comprende la cultura di tali prodotti;
le dichiarazioni rese dai lavoratori dalle quali emergono numerose incongruenze circa le persone che avrebbero preso parte all'attività aziendale. I riscontri oggettivi scaturiti a seguito degli accertamenti effettuati hanno reso evidente che l'attività agricola denunciata dall'azienda fosse di natura tale da non richiedere l'impiego della manodopera bracciantile così come denunciata.
Di fronte a tali elementi gravi precisi e concordanti che forniscono un solido impianto probatorio della fittizietà dei rapporti di lavoro, nulla l'appellante ha addotto che consenta di dimostrare l'esistenza del rapporto subordinato.
Difatti, in ossequio al principio di specificità dei motivi di impugnazione, sancito dall'art. 434 c.p.c., la avrebbe dovuto specificamente indicare gli elementi desunti sia dalla documentazione Pt_1 versata in atti che dalle dichiarazioni testimoniali, che erano idonei a inficiare l'attendibilità del verbale ispettivo.
Tale onere non risulta essere stato adeguatamente assolto, poiché l'appello si limita a denun-ciare genericamente l'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di quanto era stato dichiarato dai testimoni, senza tuttavia richiamare elementi specifici di confutazione, in grado di inficiare l'accertamento di primo grado.
Orbene, dall'esame dei due testi escussi, non emerge la prova che la ricorrente abbia lavorato in favore della , negli anni in contestazione, per cui l'appello va rigettato e la sentenza CP_3 confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicando la tabella 12
DM 147/22, in base al valore indeterminabile bassa complessità della causa, valori medi dimezzati per la semplicità delle questioni trattate.
Se il giudizio ha ad oggetto solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli e non anche alle relative prestazioni, non è possibile applicare la disposizione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. in quanto il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli (Cass.
37973/2022).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. 18/20223 Parte_1 CP_1 emessa in data 12.01.2023 dal Tribunale di Locri, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
CP_
2)Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall' in questo grado, liquidate in complessivi € 3473,00 oltre accessori come per legge. Si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Mariantonietta Naso) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)