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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/10/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 186/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
UC OP, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 186/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti RAFFAELLA CROCITTI Parte_1
e VIRGINIA NICOTERA;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'istante, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
1.1.- Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta.
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1.2.- Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della c.t.u. e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
2-. La domanda attorea è infondata per i motivi dappresso indicati.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che ha confermato gli esiti cui era pervenuto il precedente Consulente.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il CTU ha rilevato che “Sulla scorta degli elementi emersi dall'anamnesi, dall'esame clinico attuale e dalla documentazione visionata in corso di visita peritale, risulta che
[...]
, di anni 66, è affetta da “Insufficienza renale cronica in Parte_1 trattamento conservativo. Diabete mellito tipo II in trattamento con
Metformina. Pregressa pancreatite. Spondilo-artrosi droso-lombare con scoliosi. Osteoporosi. Esiti di carcinoma vescicale (2020) di alto grado trattato con chemioterapia e successiva cistectomia radicale con linfoadenectomia pelvica bilaterale e uretero-ileocutanea stomia al fianco dx. in follow.up senza attuale segni di ripresa della malattia.
Isteroannessictomia nel 2024 (ricavata dall'esame strumentale) deflessione dell'umore. Diverticolosi”
Relativamente quindi alla legge 18/80 la patologia in essere, allo stato attuale, non rende il soggetto bisognoso di assistenza continua: la signora è lucida ed orientata, presente a se stessa e alla realtà del momento. Dal punto di vista fisico e deambulatorio risulta essere pagina2 di 4
completamente autonoma, non necessitando di assistenza né nella deambulazione né nei passaggi posturali. Si è svestita e rivestita in autonomia, non ha presentato segni clinici di dispnea per cui allo stato attuale è risultata autonoma quindi, vengono a mancare i criteri necessari dal punto di vista normativo relativo alla legge in oggetto.
Dal punto di vista neuro-psichico la signora è lucida, orientata con capacità di critica e giudizio conservate, non presenta deficit mnesici e/o cognitivi per cui anche da questo punto di vista non necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
Nel caso in oggetto siamo di fronte primariamente ad una condizione oncologica diagnosticata nel 2020, trattata inizialmente con chemioterapia, vista l'estensione della lesione a livello vescicale infiltrante anche la tonaca muscolare, e secondariamente con intervento chirurgico demolitivo e conseguente allestimento di una uretero-ileo
-stomia cutanea al fianco dx.
Allo stato attuale come da esame strumentale esibito, datato
23.06.2025, non vi sono segni di ripresa della malattia oncologica.
Sono passata quindi cinque anni dalla diagnosi e quattro dall'intervento chirurgico.
Come sopra descritto però in atto, vengono proprio a mancare i criteri necessari per il beneficio invocato vista la piena autonomia deambulatoria e neuro-psichica del soggetto.
Le altre patologie presentate quali la spondolo-artrosi, un diabete in trattamento con metformina (terapia che al momento credo risulti sospesa per la presenza di una insufficienza renale) ma che non sembra essere stata sostituita con altra terapia in quanto non menzionata in anamnesi, la diverticolosi e l'ipertensione arteriosa, anche se in atti non vi è documentazione relativa alla stessa, così come la recente insorgenza di una insuff. renale in trattamento conservativo non minano l'autonomia del soggetto per cui l'indennità di accompagno, a mio parere, non può essere concessa.
Il fatto che sia stata riconosciuta portatrice di handicap in condizioni di gravità non interferisce sul giudizio finale in quanto pagina3 di 4
i paramentri presi in considerazione sono diversi e non sovrapponibili.”
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che l'istante abbia infermità tali da non necessitare di assistenza continua, potendo svolgere gli atti quotidiani della vita.
La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese del presente giudizio;
PONE in capo a parte resistente le spese delle CTU, liquidate con separati provvedimenti.
Palmi, 16/10/2025
Il giudice
UC OP
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