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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 690/2017
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GIULIANO EDMONDO ( ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to Melograni Maria, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09 maggio 2017, il ricorrente ha premesso Parte_1
di aver lavorato alle dipendenze della “ ” e di Controparte_2 aver presentato all' domanda di accesso al Fondo di Garanzia in data 05.04.2013 per CP_3
ottenere la liquidazione del TFR e delle retribuzioni non percepite per l'ultimo trimestre lavorato;
ha, quindi, adito l'Intestato Tribunale, per sentire: “A) accertare e dichiarare, per i motivi in atto addotti, il diritto del ricorrente a vedersi liquidati dall'ente resistente, a mezzo della sede periferica territorialmente competente di Salerno, gli importi allo stesso spettanti dal Fondo di garanzia
pari ad € 2.361,03 lordi a titolo di TFR, oltre alla somma di € 2.361,31 per gli ultimi salari non CP_3 percepiti ovvero nella diversa misura prevista per legge, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione;
B) per l'effetto condannare i resistenti al pagamento in favore del ricorrente, del complessivo importo pari ad € 4.722,34 dovuto per le singole causali specificate in atto, disponendo il pagamento diretto al lavoratore dell'intero importo liquidato, a mezzo della sede periferica territorialmente competente di
Salerno; C) con condanna dell'Istituto alla refusione delle spese di lite con distrazione al legale per fattone anticipo.”
La resistente si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso in quanto CP_3
infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In particolare parte ricorrente ha contestato il provvedimento di rigetto dell' giustificato CP_3
dalla circostanza che il datore di lavoro debitore fosse proprietario di un bene immobile.
A comprova di quanto affermato l ha prodotto documentazione ipotecaria da cui si CP_3 evince la circostanza che il datore di lavoro fosse titolare del diritto di proprietà di beni immobili facilmente aggredibili e pignorabili dal ricorrente.
Ebbene detta circostanza è dirimente ai fini di valutare il diritto del ricorrente all'accesso del fondo laddove ha evidenziato di aver effettuato quanto prescritto dall'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, sia una procedura esecutiva mobiliare negativa, sia avanzato richiesta di dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, rigettato dal Tribunale.
Ebbene, proprio in una fattispecie simile alla presente la Corte di Cassazione ha chiarito che grava in capo al lavoratore-creditore che richiede l'accesso al fondo di garanzia, l'onere di effettuare delle ricerche idonee di beni del debitore da sottoporre ad esecuzione al fine di soddisfare il proprio credito. La stessa Corte di Cassazione ha infatti statuito che: ”Va premesso che questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto – come nella specie – alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore, che invochi
l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 2, I. n. 297/1982, l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, e ha precisato che, a tal fine, non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine alla eventuale
Pag. 2 di 3 titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, degli artt. 543 ss. e 555 ss. c.p.c. (Cass. n. 4666 del 2002 e
10953 del 2003).” (cfr Cass. Sentenza n. 17593 depositata il 5 settembre 2016).
Nel caso de qua agitur, come sopra chiarito, l ha dimostrato che il creditore odierno CP_3
ricorrente non ha effettuato delle idonee ricerche, essendosi limitato ad una mera esecuzione mobiliare negativa e all'istanza di fallimento, non ponendo in esecuzione i bene immobili di proprietà del datore di lavoro.
Per quanto riguardano le spese del presente giudizio, le stesse, in base al principio della soccombenza, sono poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott.
Mario Miele definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
della parte ricorrente che liquida in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CP_3 quanto altro dovuto per legge;
si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 08.04.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 690/2017
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GIULIANO EDMONDO ( ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to Melograni Maria, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09 maggio 2017, il ricorrente ha premesso Parte_1
di aver lavorato alle dipendenze della “ ” e di Controparte_2 aver presentato all' domanda di accesso al Fondo di Garanzia in data 05.04.2013 per CP_3
ottenere la liquidazione del TFR e delle retribuzioni non percepite per l'ultimo trimestre lavorato;
ha, quindi, adito l'Intestato Tribunale, per sentire: “A) accertare e dichiarare, per i motivi in atto addotti, il diritto del ricorrente a vedersi liquidati dall'ente resistente, a mezzo della sede periferica territorialmente competente di Salerno, gli importi allo stesso spettanti dal Fondo di garanzia
pari ad € 2.361,03 lordi a titolo di TFR, oltre alla somma di € 2.361,31 per gli ultimi salari non CP_3 percepiti ovvero nella diversa misura prevista per legge, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione;
B) per l'effetto condannare i resistenti al pagamento in favore del ricorrente, del complessivo importo pari ad € 4.722,34 dovuto per le singole causali specificate in atto, disponendo il pagamento diretto al lavoratore dell'intero importo liquidato, a mezzo della sede periferica territorialmente competente di
Salerno; C) con condanna dell'Istituto alla refusione delle spese di lite con distrazione al legale per fattone anticipo.”
La resistente si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso in quanto CP_3
infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In particolare parte ricorrente ha contestato il provvedimento di rigetto dell' giustificato CP_3
dalla circostanza che il datore di lavoro debitore fosse proprietario di un bene immobile.
A comprova di quanto affermato l ha prodotto documentazione ipotecaria da cui si CP_3 evince la circostanza che il datore di lavoro fosse titolare del diritto di proprietà di beni immobili facilmente aggredibili e pignorabili dal ricorrente.
Ebbene detta circostanza è dirimente ai fini di valutare il diritto del ricorrente all'accesso del fondo laddove ha evidenziato di aver effettuato quanto prescritto dall'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, sia una procedura esecutiva mobiliare negativa, sia avanzato richiesta di dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, rigettato dal Tribunale.
Ebbene, proprio in una fattispecie simile alla presente la Corte di Cassazione ha chiarito che grava in capo al lavoratore-creditore che richiede l'accesso al fondo di garanzia, l'onere di effettuare delle ricerche idonee di beni del debitore da sottoporre ad esecuzione al fine di soddisfare il proprio credito. La stessa Corte di Cassazione ha infatti statuito che: ”Va premesso che questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto – come nella specie – alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore, che invochi
l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 2, I. n. 297/1982, l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, e ha precisato che, a tal fine, non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine alla eventuale
Pag. 2 di 3 titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, degli artt. 543 ss. e 555 ss. c.p.c. (Cass. n. 4666 del 2002 e
10953 del 2003).” (cfr Cass. Sentenza n. 17593 depositata il 5 settembre 2016).
Nel caso de qua agitur, come sopra chiarito, l ha dimostrato che il creditore odierno CP_3
ricorrente non ha effettuato delle idonee ricerche, essendosi limitato ad una mera esecuzione mobiliare negativa e all'istanza di fallimento, non ponendo in esecuzione i bene immobili di proprietà del datore di lavoro.
Per quanto riguardano le spese del presente giudizio, le stesse, in base al principio della soccombenza, sono poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott.
Mario Miele definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
della parte ricorrente che liquida in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CP_3 quanto altro dovuto per legge;
si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 08.04.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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