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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai SIg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla ConSIliere dr. Alida Marinuzzi ConSIliere rel. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 531 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
con sede in Piazza Salimbeni n. 3, cod. fisc. Parte_1 Pt_1
IVA e part. IVA , in persona del Dott. , P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 nato a [...] il [...], quale Responsabile del Settore Dipartimentale Legale Sud e Sicilia del Servizio Consulenza e Assistenza Legale e, come tale, legale rappresentante della medesima giusta procura speciale del 6.6.2018 ai rogiti Dott. Notaio Pt_1 Persona_1 in (rep. 36893, racc. 18357), registrata in il 7.6.2018 al n. 3233, serie 1T, per Pt_1 Pt_1 procura rilasciata su foglio a parte ed allegata al presente atto rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Di Miceli appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_2 C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Emanuele Argento del Foro di Pescara e Corrado Candiano del Foro di Agrigento
Controparte_3 appellati
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « VOGLIA LA ECC.MA CORTE DI APPELLO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - in totale riforma della sentenza parziale n. 1725/2015 del Tribunale di Agrigento, ritenere e dichiarare inammissibile l'azione originariamente proposta dalla e poi proseguita dalla SI.ra per difetto di Controparte_3 CP_2 legittimazione processuale in capo a quest'ultima; - senza recesso dalla superiore domanda ed in totale riforma della sentenza definitiva n. 691/2018 del Tribunale di Agrigento, nel merito rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, riconoscendo la legittimità della capitalizzazione trimestrale a far data dall'1.7.2000; - con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e con conseguente condanna di controparte alla restituzione della somma di
€ 10.403,62 corrisposta ai legali di controparte a titolo di spese legali relative al primo grado di giudizio. »
Conclusioni per l'appellato: « l'Ecc.ma Corte adita voglia accogliere le seguenti conclusioni: - nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile ed infondato, anche ex art. 348 bis c.p.c., e pertanto rigettare l'atto di appello proposto da parte della
[...] e conseguentemente confermare le sentenze n.691/'18 e n.1725 del 2015 del Parte_1 Tribunale di Agrigento impugnate, essendo le motivazioni indicate nel suddetto atto di impugnazione insussistenti in fatto ed in diritto, per le argomentazioni meglio esposte in atti, statuendo come per legge. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore già dichiaratosi antistatario. »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28 maggio 2005, la società ha Controparte_3 convenuto in giudizio la chiedendo la Controparte_4 dichiarazione di nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicate ai rapporti di conto corrente n. 40708.94, 40463.70 e 40517.80. La società ha inoltre richiesto l'accertamento dell'illegittimità di tale pratica e, per l'effetto, la condanna della banca alla restituzione della somma di € 462.003,29 (o di altro importo accertato in corso di causa) quale somma indebitamente trattenuta a titolo di anatocismo e di illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto (CMS) in assenza di specifica pattuizione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In sede istruttoria, la società attrice ha chiesto la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la quantificazione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca.
La si è costituita in giudizio il 23 luglio 2005, eccependo preliminarmente CP_4
l'irripetibilità delle somme corrisposte dalla società attrice, in quanto versate in adempimento di un'obbligazione naturale, e la prescrizione di ogni eventuale diritto riferito al periodo antecedente ai dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione. Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree per infondatezza, sostenendo la legittimità della
2 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi o, in subordine, la sua riduzione a cadenza semestrale o annuale. In via riconvenzionale, ha richiesto l'applicazione dei tassi debitori originariamente previsti per tutta la durata dei rapporti contestati e la condanna della al pagamento delle eventuali somme risultanti a credito della Controparte_3 banca.
Il Giudice di prime cure, con ordinanza del 28 ottobre 2006, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per la rideterminazione dei saldi dei conti correnti contestati, escludendo ogni capitalizzazione degli interessi e applicando il tasso convenzionale per i conti n.
40708.04 e 40517.80, mentre per il conto n. 40463.70 ha previsto l'applicazione del tasso legale o, in alternativa, dei cosiddetti "tassi sostitutivi BOT" ai sensi dell'art. 117 del D.lgs.
n. 385/1993.
A seguito del deposito della relazione del CTU in data 2 maggio 2007, sono state disposte quattro successive integrazioni, fino alla revoca del perito in data 13 ottobre 2011 e alla nomina di un nuovo CTU, che ha depositato l'integrazione della relazione tecnica il 5 aprile
2012.
Nel corso del giudizio, in data 28 giugno 2012, si è costituita la SI.ra nella CP_2 qualità di socio della in seguito alla cancellazione della società Controparte_3 dal Registro delle Imprese di Agrigento. La stessa ha agito quale assegnataria del credito vantato nei confronti della banca, come risultante dal bilancio finale di liquidazione della società, versato in atti.
Le parti hanno precisato le conclusioni il 15 settembre 2015, riportandosi integralmente ai rispettivi atti difensivi.
Con sentenza non definitiva n. 1725 del 22 dicembre 2015, il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'eccezione sollevata dalla relativa al difetto di legittimazione attiva CP_4 della SI.ra , affermando che la stessa fosse succeduta ex art. 110 c.p.c. nella CP_2 titolarità sostanziale e processuale delle pretese creditorie già vantate dalla
[...]
sulla base di quanto risultante dal bilancio finale di liquidazione. Controparte_3
3 Ritenendo non esaustiva la relazione del CTU, il Giudice Istruttore ha disposto la nomina di un ulteriore perito con ordinanza del 30 dicembre 2015. Il nuovo CTU ha prestato giuramento il 19 gennaio 2016 e ha successivamente depositato la relazione definitiva il 6 settembre 2016, dopo aver inviato una bozza alle parti, senza che vi fossero rilievi critici.
La causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
18 ottobre 2016, con termine per il deposito di note conclusive fino a cinque giorni prima.
Tuttavia, a seguito della sostituzione del Giudice Istruttore, il procedimento è stato rinviato al 6 febbraio 2018 per la precisazione delle conclusioni, in occasione della quale le parti si sono riportate ai propri atti difensivi. La causa è stata quindi posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 691/2018 del 21 maggio 2018, il Tribunale di Agrigento ha accolto le domande della società e, successivamente, della SI.ra Controparte_3 [...]
, dichiarando la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi a CP_2 debito relative ai conti correnti oggetto di causa e condannando la Parte_1 al pagamento, in favore della SI.ra , della somma complessiva di €
[...] CP_2
234.469,59, oltre interessi legali dal 28 maggio 2005 fino al saldo.
Il Tribunale ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale della banca e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, liquidate in complessivi €
8.617,62 (di cui € 822,62 per esborsi e € 7.795,00 per compenso professionale), oltre IVA
e CPA, con distrazione in favore degli avv.ti Emanuele Argento e Corrado Candiano, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. Le spese di CTU sono state poste definitivamente a carico della banca convenuta.
Avverso sia la suddetta pronuncia che la sentenza (non definitiva) n. 1725 del 2015, la ha proposto appello, eccependo in via preliminare la carenza di Controparte_4 legittimazione processuale della SI.ra e, nel merito, la legittimità della CP_2 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a decorrere dal 1° luglio 2000, con richiesta di condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
4 Nel presente giudizio si è costituita la SI.ra la quale ha contestato CP_2 integralmente le deduzioni della parte appellante, chiedendo la conferma delle sentenze impugnate in quanto legittime e corrette.
Dopo alcuni rinvii per eSIenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 aprile 2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Primo motivo di appello.
La lamenta l'erroneità della sentenza parziale n. 1725/2015 del Tribunale di CP_4
Agrigento in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione processuale della SI.ra
L'appellante sostiene che il giudice di primo grado ha rigettato tale CP_2 eccezione, ritenendo sussistenti i presupposti successori in favore della sulla base CP_2 delle seguenti considerazioni: Il credito della società in liquidazione nei confronti della
è stato incluso nel bilancio finale di liquidazione e assegnato alla SI.ra CP_4 CP_2
Il liquidatore avrebbe esercitato l'attività ulteriore prevista dalle sentenze gemelle delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 670 e n. 671 del 2013; Il credito azionato rientrerebbe tra i diritti di credito ancora incerti o illiquidi. L'interpretazione dei fatti operata dal giudice di primo grado, tuttavia, sarebbe erronea alla luce delle sentenze delle
Sezioni Unite, le quali distinguono tra: mere pretese, ancorché azionate in giudizio, che si estinguono con la cancellazione della società; Diritti di credito incerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio finale di liquidazione avrebbe richiesto un'attività ulteriore da parte del liquidatore, e che, in mancanza di tale attività, si considerano rinunciati. Secondo
l'appellante nel caso d specie tutti gli elementi di fatto portavano a ritenere che il credito originariamente azionato dalla poi inserito nel bilancio finale Controparte_3 della società, fosse una mera pretesa giudiziale, insuscettibile di determinare un fenomeno successorio in favore della SI.ra . CP_2
Il motivo d'appello è infondato.
La giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070) ha affermato che, in caso di estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle
5 imprese, se persistono rapporti giuridici non esauriti, si configura un fenomeno successorio in virtù del quale: I soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione;
I diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci, salvo che si tratti di mere pretese o crediti incerti e illiquidi, che si considerano implicitamente rinunciati.
Successivamente, la giurisprudenza ha precisato che l'estinzione della società non determina automaticamente l'estinzione della pretesa azionata in giudizio, salvo che il creditore abbia manifestato la volontà di rinunciarvi (Cass., Sez. 1, n. 25974/2015; Cass., Sez. 3, n.
9464/2020). Inoltre, il socio che agisce per un credito della società cancellata ha l'onere di dimostrare il suo subentro nella posizione giuridica originaria (Cass., Sez. 3, n. 8521/2021).
Nel caso in esame, la società ha intrapreso il giudizio nei Controparte_3 confronti della e ha inserito il credito nel bilancio di liquidazione, assegnandolo CP_4
alla SI.ra . Pertanto, si è verificata una successione processuale ex art. 110 c.p.c., CP_2 con conseguente legittimazione della stessa a proseguire il giudizio.
Secondo motivo di appello
L'appellante contesta l'erroneità della sentenza definitiva n. 691/2018 in relazione alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a decorrere dal 1° luglio
2000. La sostiene che il giudice di primo grado non avrebbe considerato CP_4 adeguatamente le conclusioni del CTU, il quale aveva rilevato l'esistenza di una comunicazione ai clienti sulla modifica della capitalizzazione degli interessi.
Anche questo motivo è infondato.
Secondo la Delibera CICR del 9 febbraio 2000 nelle ipotesi di condizioni peggiorative, la capitalizzazione periodica degli interessi è legittima solo se prevista da una specifica pattuizione scritta approvata dal cliente. In assenza di tale accordo, non può ritenersi legittima alcuna forma di capitalizzazione, nemmeno dopo il 30 giugno 2000.
Nel caso di specie, non risultando alcuna specifica convenzione sottoscritta dalla parte appellata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve considerarsi illegittima
6 per l'intera durata dei rapporti bancari oggetto di causa.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione dei parametri del
D.M. n. 147/2022, in euro 7.600,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori della parte appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando:
1.Rigetta l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza parziale n. 1725/2015 e la sentenza definitiva n. 691/2018 del Tribunale di
Agrigento;
2. Condanna la appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro Pt_1
7.600,00, oltre accessori di legge con distrazione a favore dagli Avv.ti Emanuele Argento e
Corrado Candiano.
3.Dà atto dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2025.
Il ConSIliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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