CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: URBANO MASSIMO, Presidente
OL IO, RE
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5859/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023156439000 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 S.r.l. con sede in Cosenza alla Indirizzo_1 (P. IVA e codice fiscale n. P.IVA_1) in persona del legale rappresentante Nominativo_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore _1 (codice fiscale CF_Difensore _1) e dell'Avv. Difensore _2 (codice fiscale [...]), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza - previa notifica ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza e ad Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza - ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420240023156439000, notificata via pec il 12 giugno 2024, relativa al controllo del Modello IVA anno 2019 emessa ai sensi dell'art. 54 bis del DPR
n. 633 del 1972, con la quale le era stato fatto precetto di versamento a titolo di Iva 2019 per €. 16.580,81, sanzioni per € 4.974,3 ed interessi per € 3.102,52 e così per un totale di €. 24.657,63.
Giova precisare che la cartella reca intimazione di pagamento per IVA
primo trimestre per un importo di euro 6.554,55
terzo trimestre per euro 9.508
per acconto euro 518,26.
A fondamento della richiesta, il ricorrente ha posto una composita tesi, secondo la quale, a fronte della contestazione dell'omesso versamento IVA per il primo trimestre 2019, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con sentenza resa nel procedimento numero 3396- 2022 aveva riconosciuto un importo complessivo dovuto di euro 2.020,96.
Ancora, ha sostenuto che per il terzo trimestre e l'acconto, pure ammesso il mancato versamento dell'importo reclamato, non era stato tenuto conto di quanto indicato quale risultato finale nel quarto trimestre e la sussistenza di un importo a credito residuo definitivamente pari ad euro 9.798,57.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza: ha fatto rilevare, in primo luogo, che la sentenza citata dal ricorrente era stata impugnata e che, in ogni caso, era stato operato un parziale e corrispondente sgravio.
Ha poi sostenuto che le somme portate dalla cartella trovavano fondamento su quanto indicato nelle
Dichiarazioni periodiche ai fini IVA presentate dal contribuente e che, ai sensi dell'art. 21 bis D.L. 78/2010,
"gli omessi versamenti dei periodici IVA, dovuti in ragione delle risultanze periodiche dichiarate, generano autonome ed indipendenti obbligazioni tributarie rispetto a quella relativa al saldo".
Sulla scorta di tanto, Agenzia delle Entrate ha invocato il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 22 dicembre 2025, il ricorrente ha allegato la decisione di secondo grado resa sulla pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza ed ha insistito nel ricorso.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova preliminarmente osservare che corrisponde al vero quanto allegato dalla parte ricorrente in ordine alla quantificazione dell'IVA dovuta per il primo trimestre 2019 in soli euro 2.020,96, giusta quanto pronunciato della Corte di primo grado di Cosenza, confermato dal giudice d'appello.
Tanto vale a ritenere fondata la censura in parte qua mossa alla cartella oggi impugnata, con connessa necessaria positiva valutazione del ricorso proposto.
Rimane da considerare l'ulteriore tema legato alla invocata compensazione dell'IVA a credito vantata dalla società contribuente all'esito del quarto trimestre 2019 con le poste debitorie incontestatamente emergenti per il primo, il terzo trimestre e l'acconto IVA.
Nell'affrontare la questione occorre allora richiamare il dettato dell'articolo 21 bis del Decreto Legge 78/2010, norma a mente della quale:
"1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli
73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate".
Ciò detto, appare corretta la tesi sostenuta da Agenzia delle Entrate in ordine alla autonomia delle obbligazioni derivanti dalle liquidazioni periodiche dell'IVA.
In disparte la sussistenza di un eventuale credito IVA da parte della società ricorrente, la decisione di procedere a liquidazione trimestrale dell'imposta determina la sussistenza dell'esigibilità delle somme autoliquidate, rimettendo alle successive dichiarazioni annuali eventuali compensazioni.
Non può dunque, sulla scorta del tenore della norma citata, ritenersi legittima la compensazione oggi invocata.
In parte qua il ricorso si profila infondato.
L'esito del giudizio, con parziale accoglimento del ricorso, impone la compensazione delle spese processuali nella misura della metà; la restante parte, liquidata come da dispositivo, rimane a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
in parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella impugnata relativamente alla pretesa afferente al
-
primo trimestre IVA 2019, rideterminando l'importo in quello di euro 2.020,96;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza delle spese processuali che, già compensate nella misura del 50%, liquida per la restante parte in euro 960 a titolo di compensi.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: URBANO MASSIMO, Presidente
OL IO, RE
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5859/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023156439000 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 S.r.l. con sede in Cosenza alla Indirizzo_1 (P. IVA e codice fiscale n. P.IVA_1) in persona del legale rappresentante Nominativo_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore _1 (codice fiscale CF_Difensore _1) e dell'Avv. Difensore _2 (codice fiscale [...]), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza - previa notifica ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza e ad Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza - ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 03420240023156439000, notificata via pec il 12 giugno 2024, relativa al controllo del Modello IVA anno 2019 emessa ai sensi dell'art. 54 bis del DPR
n. 633 del 1972, con la quale le era stato fatto precetto di versamento a titolo di Iva 2019 per €. 16.580,81, sanzioni per € 4.974,3 ed interessi per € 3.102,52 e così per un totale di €. 24.657,63.
Giova precisare che la cartella reca intimazione di pagamento per IVA
primo trimestre per un importo di euro 6.554,55
terzo trimestre per euro 9.508
per acconto euro 518,26.
A fondamento della richiesta, il ricorrente ha posto una composita tesi, secondo la quale, a fronte della contestazione dell'omesso versamento IVA per il primo trimestre 2019, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con sentenza resa nel procedimento numero 3396- 2022 aveva riconosciuto un importo complessivo dovuto di euro 2.020,96.
Ancora, ha sostenuto che per il terzo trimestre e l'acconto, pure ammesso il mancato versamento dell'importo reclamato, non era stato tenuto conto di quanto indicato quale risultato finale nel quarto trimestre e la sussistenza di un importo a credito residuo definitivamente pari ad euro 9.798,57.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza: ha fatto rilevare, in primo luogo, che la sentenza citata dal ricorrente era stata impugnata e che, in ogni caso, era stato operato un parziale e corrispondente sgravio.
Ha poi sostenuto che le somme portate dalla cartella trovavano fondamento su quanto indicato nelle
Dichiarazioni periodiche ai fini IVA presentate dal contribuente e che, ai sensi dell'art. 21 bis D.L. 78/2010,
"gli omessi versamenti dei periodici IVA, dovuti in ragione delle risultanze periodiche dichiarate, generano autonome ed indipendenti obbligazioni tributarie rispetto a quella relativa al saldo".
Sulla scorta di tanto, Agenzia delle Entrate ha invocato il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 22 dicembre 2025, il ricorrente ha allegato la decisione di secondo grado resa sulla pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza ed ha insistito nel ricorso.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova preliminarmente osservare che corrisponde al vero quanto allegato dalla parte ricorrente in ordine alla quantificazione dell'IVA dovuta per il primo trimestre 2019 in soli euro 2.020,96, giusta quanto pronunciato della Corte di primo grado di Cosenza, confermato dal giudice d'appello.
Tanto vale a ritenere fondata la censura in parte qua mossa alla cartella oggi impugnata, con connessa necessaria positiva valutazione del ricorso proposto.
Rimane da considerare l'ulteriore tema legato alla invocata compensazione dell'IVA a credito vantata dalla società contribuente all'esito del quarto trimestre 2019 con le poste debitorie incontestatamente emergenti per il primo, il terzo trimestre e l'acconto IVA.
Nell'affrontare la questione occorre allora richiamare il dettato dell'articolo 21 bis del Decreto Legge 78/2010, norma a mente della quale:
"1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli
73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate".
Ciò detto, appare corretta la tesi sostenuta da Agenzia delle Entrate in ordine alla autonomia delle obbligazioni derivanti dalle liquidazioni periodiche dell'IVA.
In disparte la sussistenza di un eventuale credito IVA da parte della società ricorrente, la decisione di procedere a liquidazione trimestrale dell'imposta determina la sussistenza dell'esigibilità delle somme autoliquidate, rimettendo alle successive dichiarazioni annuali eventuali compensazioni.
Non può dunque, sulla scorta del tenore della norma citata, ritenersi legittima la compensazione oggi invocata.
In parte qua il ricorso si profila infondato.
L'esito del giudizio, con parziale accoglimento del ricorso, impone la compensazione delle spese processuali nella misura della metà; la restante parte, liquidata come da dispositivo, rimane a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
in parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella impugnata relativamente alla pretesa afferente al
-
primo trimestre IVA 2019, rideterminando l'importo in quello di euro 2.020,96;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza delle spese processuali che, già compensate nella misura del 50%, liquida per la restante parte in euro 960 a titolo di compensi.