TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9042 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RG 30771/2024
N. R.G. 30771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA sezione CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra CA, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 30771/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
NAPOLI, VIA MICHELANGELO SCHIPA n°100, presso lo studio del difensore avvocato
CC FF che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione.
ATTORE OPPONENTE contro con unico socio (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in MILANO, VIALE ANDREA DORIA n°5, presso lo studio del difensore avvocato CIACCIO ANDREA che la rappresenta e difende giusta delega rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
CONVENUTO OPPOSTO
§§§
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: quanto alla parte opponente, si deve avere riguardo alle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione;
la sola parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato nel fascicolo telematico, conclusioni ribadite all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 27 ottobre 2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
1 RG 30771/2024
§§§
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. con unico socio ha chiesto ed ottenuto nei confronti Controparte_1 della società un decreto ingiuntivo (n°8540/2024, emesso da Parte_1 questo Tribunale in data 13 giugno 2024) per ottenerne la condanna al pagamento di complessivi euro 71.060,39#, oltre interessi e spese della procedura, in ragione del protratto inadempimento al saldo delle forniture di profumi e cosmetici effettuate tra il mese di ottobre
2023 ed il mese di marzo 2024.
2. Con atto di citazione notificato via PEC in data 28 agosto 2024, la società opponente ha proposto tempestiva opposizione avverso il predetto provvedimento monitorio, deducendone l'illegittimità per essere stato emesso sulla base di documentazione non idonea;
ha contestato il mancato rispetto delle norme di rito civile e fiscale in relazione alle produzioni documentali, disconoscendo altresì le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto, in quanto non riferibili al legale rappresentante della società e/o al personale preposto al ritiro dei pacchi;
ha, inoltre, eccepito la mancata imputazione al credito vantato dalla società opposta dei pagamenti effettuati dalla debitrice e, da ultimo, ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Tribunale di Nola o di Napoli, atteso che le obbligazioni dedotte in giudizio avrebbero carattere illiquido.
3. Con decreto del 30 ottobre 2024 il giudice originariamente assegnatario della causa, svolte le verifiche preliminari, dava atto della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti e disponeva il differimento della prima udienza al giorno 22 gennaio 2025, assegnando, altresì,
i termini di legge a ritroso per il deposito delle memorie per le finalità di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Nelle more e, precisamente con provvedimento del 9 dicembre 2024, la presente causa veniva assegnata in via definitiva alla sottoscritta per la sua trattazione e decisione.
Alla prima udienza di comparizione, svoltasi il 3 febbraio 2025 a seguito di rinvio d'ufficio, la sottoscritta giudice, acquisita la disponibilità delle parti, proponeva loro di valutare la definizione bonaria della causa e disponeva a tal fine un rinvio al 10 marzo 2025.
Quindi, verificata l'insussistenza dei presupposti per una soluzione transattiva della vertenza, con provvedimento riservato del 27 marzo 2025, veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'impugnato provvedimento monitorio in relazione alla somma ingiunta.
2 RG 30771/2024
Si procedeva ad istruire la causa mediante l'assunzione nel corso delle udienze del 5 marzo
2025 e 23 giugno 2025 delle prove orali dedotte da parte opposta e, ritenute ammissibili e rilevanti ai fini della decisione. Esaurita l'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27 ottobre 2025, con termine intermedio alle parti per il deposito di sintetiche note conclusive. A detta udienza compariva il solo procuratore di parte opposta e, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
4. L'opposizione è infondata e va respinta per i seguenti motivi.
E' noto come nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta soltanto di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cod. civ.) i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (così tra le altre
Cass. n°17371/2003).
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(SSUU n°13533/2001, Cass. n°3373/2010).
Rileva il Tribunale che l'opposta ha dato adeguato riscontro dell'esistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria.
Ai fini della decisione risulta accertato, oltre che non contestato, che nel secondo semestre del 2023 siano intervenuti tra le parti rapporti commerciali, siglati nell'accordo di rivendita autorizzata del 17 ottobre 2023 debitamente sottoscritto dall'opponente con firma non disconosciuta (doc 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), accordi che prevedevano la compravendita di prodotti cosmetici e profumi forniti dall'opposta che
3 RG 30771/2024
risultano regolarmente consegnati all'opponente (si vedano le fatture ed i DDT allegati al ricorso monitorio).
Ugualmente pacifico e non contestato che la società opponente abbia pagato solo parzialmente dette forniture corrispondendo solo un acconto per le prime tre fatture azionate in monitorio all'inizio dell'anno 2024, senza poi provvedere al saldo;
quanto alle altre fatture non ha provveduto ad onorare quelle successive, poi azionate in via monitoria.
Orbene, la parte opposta ha documentato di aver regolarmente adempiuto all'obbligazione di consegna della merce secondo le modalità ed i tempi concordati con l'opponente, con ciò fornendo la prova di aver eseguito l'obbligazione assunta per effetto degli intervenuti accordi commerciali.
Il teste dipendente della società Sta S.r.l., società operativa del gruppo Testimone_1
Bartolini, ha infatti confermato, alla luce della documentazione rammostratagli nel corso dell'audizione, la consegna della merce alla società debitrice, precisando come la prova della consegna è data dalla sottoscrizione di un POD da parte del destinatario e precisando
“confermo che la seconda serie numerica della voce “riferimento mittente” coincide con quella indicata in fattura e nel POD allegato alle singole fatture” (cfr. verbale del 23 giugno 2025).
Ciò posto, venendo ad esaminare i motivi addotti a sostegno della proposta opposizione a giustificazione del mancato pagamento delle fatture azionate, si deve in primo luogo evidenziare come la parte opponente non abbia allegato all'atto introduttivo del giudizio alcun documento, limitandosi a svolgere contestazioni generiche e non fornendo adeguati riscontri a sostegno delle proprie ragioni.
Si deve rilevare l'inammissibilità dell'eccezione di disconoscimento delle firme sulle prove di consegna sollevata dalla parte opponente.
Come ribadito dalla stessa Suprema Corte (da ultimo Cass. n°17313/2021), “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato”, con l'effetto che non può ritenersi validamente proposta l'eccezione di disconoscimento da parte della difesa dell'opponente, dal momento che si è limitata a contestare in modo generico la riferibilità delle sottoscrizioni apposte su una
4 RG 30771/2024
pluralità di documenti (DDT allegati alle fatture azionate in via monitoria) al sig. legale Pt_1 rappresentante della società, ovvero ai dipendenti addetti alla ricezione della merce, senza fornire adeguati elementi di prova a supporto del disconoscimento.
Tra l'altro è da sottolineare come le predette contestazioni siano state sollevate per la prima volta con l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre parte opposta ha documentato come alle richieste di pagamento del 18 dicembre 2023 e del 24 gennaio
2024, regolarmente ricevute dalla società opponente (documenti allegati alla comparsa di costituzione) non siano seguite contestazioni e richieste di chiarimenti.
Quanto alla mancata imputazione di pagamenti della merce fornita dalla società opposta, nel ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo risulta come la società opposta abbia dato atto del pagamento effettuato dalla società opponente pari ad euro 9.822,79#, così riducendo la propria pretesa creditoria.
Va, infine, dato atto come l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, peraltro non riproposta nel corso del giudizio dalla parte opponente, è del tutto infondata in ragione della previsione dell'articolo XVII dell'accordo di rivendita inter partes, denominato
“legislazione - giurisdizione” che stabilisce come “tutte le controversie derivanti dalla conclusione, l'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo e delle Condizioni
Generali di vendita saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, anche in procedimenti sommari e per direttissima”. Detta previsione, espressione della più ampia autonomia contrattuale delle parti, risulta specificamente approvata per iscritto dal legale rappresentante della società opponente che, unitamente alla sottoscrizione, ha apposto il timbro della società.
Da ultimo, il contegno processuale della parte opponente - che successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato provvedimento monitorio non si è più presentata in udienza - conferma, altresì, l'infondatezza delle ragioni a sostegno della presente opposizione intrapresa con la volontà di procrastinare il pagamento del dovuto.
Tra l'altro, parte opposta ha documentato come nel mese di aprile 2025 la società opponente abbia presentato istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi di impresa ai sensi dell'art. 17 C.C.I.I. e come il successivo 23 aprile 2023 abbia depositato al
Tribunale di Nola ricorso per l'applicazione di misure protettive ex art. 19 C.C.I.I. del proprio
5 RG 30771/2024
patrimonio, allegando, tra gli altri documenti, l'elenco dei creditori alla data del 31 marzo
2025 tra i quali risulta anche il nominativo della odierna società opposta.
Appare di tutta evidenza, pertanto, come l'opponente, ben consapevole della propria situazione di insolvenza, abbia proposto il presente giudizio unicamente per rinviare l'adempimento dell'obbligazione del pagamento.
4. Secondo il criterio della soccombenza, le spese processuali sostenute da parte opposta, liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al DM 55/2014 come recentemente aggiornato, devono essere poste a carico della parte opponente, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto della non complessità delle questione trattate e dell'attività effettivamente svolta, con riduzione del 50% degli importi relativi alla fase decisionale, attesa la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra CA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n°8540/2024 che diventa definitivamente esecutivo nei confronti della società Parte_1
;
[...]
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare a Controparte_1 con unico socio le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.989#
[...] per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 25/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra CA
6
N. R.G. 30771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA sezione CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra CA, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 30771/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
NAPOLI, VIA MICHELANGELO SCHIPA n°100, presso lo studio del difensore avvocato
CC FF che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione.
ATTORE OPPONENTE contro con unico socio (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in MILANO, VIALE ANDREA DORIA n°5, presso lo studio del difensore avvocato CIACCIO ANDREA che la rappresenta e difende giusta delega rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
CONVENUTO OPPOSTO
§§§
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: quanto alla parte opponente, si deve avere riguardo alle conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione;
la sola parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato nel fascicolo telematico, conclusioni ribadite all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 27 ottobre 2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
1 RG 30771/2024
§§§
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. con unico socio ha chiesto ed ottenuto nei confronti Controparte_1 della società un decreto ingiuntivo (n°8540/2024, emesso da Parte_1 questo Tribunale in data 13 giugno 2024) per ottenerne la condanna al pagamento di complessivi euro 71.060,39#, oltre interessi e spese della procedura, in ragione del protratto inadempimento al saldo delle forniture di profumi e cosmetici effettuate tra il mese di ottobre
2023 ed il mese di marzo 2024.
2. Con atto di citazione notificato via PEC in data 28 agosto 2024, la società opponente ha proposto tempestiva opposizione avverso il predetto provvedimento monitorio, deducendone l'illegittimità per essere stato emesso sulla base di documentazione non idonea;
ha contestato il mancato rispetto delle norme di rito civile e fiscale in relazione alle produzioni documentali, disconoscendo altresì le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto, in quanto non riferibili al legale rappresentante della società e/o al personale preposto al ritiro dei pacchi;
ha, inoltre, eccepito la mancata imputazione al credito vantato dalla società opposta dei pagamenti effettuati dalla debitrice e, da ultimo, ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Tribunale di Nola o di Napoli, atteso che le obbligazioni dedotte in giudizio avrebbero carattere illiquido.
3. Con decreto del 30 ottobre 2024 il giudice originariamente assegnatario della causa, svolte le verifiche preliminari, dava atto della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti e disponeva il differimento della prima udienza al giorno 22 gennaio 2025, assegnando, altresì,
i termini di legge a ritroso per il deposito delle memorie per le finalità di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Nelle more e, precisamente con provvedimento del 9 dicembre 2024, la presente causa veniva assegnata in via definitiva alla sottoscritta per la sua trattazione e decisione.
Alla prima udienza di comparizione, svoltasi il 3 febbraio 2025 a seguito di rinvio d'ufficio, la sottoscritta giudice, acquisita la disponibilità delle parti, proponeva loro di valutare la definizione bonaria della causa e disponeva a tal fine un rinvio al 10 marzo 2025.
Quindi, verificata l'insussistenza dei presupposti per una soluzione transattiva della vertenza, con provvedimento riservato del 27 marzo 2025, veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'impugnato provvedimento monitorio in relazione alla somma ingiunta.
2 RG 30771/2024
Si procedeva ad istruire la causa mediante l'assunzione nel corso delle udienze del 5 marzo
2025 e 23 giugno 2025 delle prove orali dedotte da parte opposta e, ritenute ammissibili e rilevanti ai fini della decisione. Esaurita l'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27 ottobre 2025, con termine intermedio alle parti per il deposito di sintetiche note conclusive. A detta udienza compariva il solo procuratore di parte opposta e, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
4. L'opposizione è infondata e va respinta per i seguenti motivi.
E' noto come nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta soltanto di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cod. civ.) i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (così tra le altre
Cass. n°17371/2003).
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(SSUU n°13533/2001, Cass. n°3373/2010).
Rileva il Tribunale che l'opposta ha dato adeguato riscontro dell'esistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria.
Ai fini della decisione risulta accertato, oltre che non contestato, che nel secondo semestre del 2023 siano intervenuti tra le parti rapporti commerciali, siglati nell'accordo di rivendita autorizzata del 17 ottobre 2023 debitamente sottoscritto dall'opponente con firma non disconosciuta (doc 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), accordi che prevedevano la compravendita di prodotti cosmetici e profumi forniti dall'opposta che
3 RG 30771/2024
risultano regolarmente consegnati all'opponente (si vedano le fatture ed i DDT allegati al ricorso monitorio).
Ugualmente pacifico e non contestato che la società opponente abbia pagato solo parzialmente dette forniture corrispondendo solo un acconto per le prime tre fatture azionate in monitorio all'inizio dell'anno 2024, senza poi provvedere al saldo;
quanto alle altre fatture non ha provveduto ad onorare quelle successive, poi azionate in via monitoria.
Orbene, la parte opposta ha documentato di aver regolarmente adempiuto all'obbligazione di consegna della merce secondo le modalità ed i tempi concordati con l'opponente, con ciò fornendo la prova di aver eseguito l'obbligazione assunta per effetto degli intervenuti accordi commerciali.
Il teste dipendente della società Sta S.r.l., società operativa del gruppo Testimone_1
Bartolini, ha infatti confermato, alla luce della documentazione rammostratagli nel corso dell'audizione, la consegna della merce alla società debitrice, precisando come la prova della consegna è data dalla sottoscrizione di un POD da parte del destinatario e precisando
“confermo che la seconda serie numerica della voce “riferimento mittente” coincide con quella indicata in fattura e nel POD allegato alle singole fatture” (cfr. verbale del 23 giugno 2025).
Ciò posto, venendo ad esaminare i motivi addotti a sostegno della proposta opposizione a giustificazione del mancato pagamento delle fatture azionate, si deve in primo luogo evidenziare come la parte opponente non abbia allegato all'atto introduttivo del giudizio alcun documento, limitandosi a svolgere contestazioni generiche e non fornendo adeguati riscontri a sostegno delle proprie ragioni.
Si deve rilevare l'inammissibilità dell'eccezione di disconoscimento delle firme sulle prove di consegna sollevata dalla parte opponente.
Come ribadito dalla stessa Suprema Corte (da ultimo Cass. n°17313/2021), “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato”, con l'effetto che non può ritenersi validamente proposta l'eccezione di disconoscimento da parte della difesa dell'opponente, dal momento che si è limitata a contestare in modo generico la riferibilità delle sottoscrizioni apposte su una
4 RG 30771/2024
pluralità di documenti (DDT allegati alle fatture azionate in via monitoria) al sig. legale Pt_1 rappresentante della società, ovvero ai dipendenti addetti alla ricezione della merce, senza fornire adeguati elementi di prova a supporto del disconoscimento.
Tra l'altro è da sottolineare come le predette contestazioni siano state sollevate per la prima volta con l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre parte opposta ha documentato come alle richieste di pagamento del 18 dicembre 2023 e del 24 gennaio
2024, regolarmente ricevute dalla società opponente (documenti allegati alla comparsa di costituzione) non siano seguite contestazioni e richieste di chiarimenti.
Quanto alla mancata imputazione di pagamenti della merce fornita dalla società opposta, nel ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo risulta come la società opposta abbia dato atto del pagamento effettuato dalla società opponente pari ad euro 9.822,79#, così riducendo la propria pretesa creditoria.
Va, infine, dato atto come l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, peraltro non riproposta nel corso del giudizio dalla parte opponente, è del tutto infondata in ragione della previsione dell'articolo XVII dell'accordo di rivendita inter partes, denominato
“legislazione - giurisdizione” che stabilisce come “tutte le controversie derivanti dalla conclusione, l'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo e delle Condizioni
Generali di vendita saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, anche in procedimenti sommari e per direttissima”. Detta previsione, espressione della più ampia autonomia contrattuale delle parti, risulta specificamente approvata per iscritto dal legale rappresentante della società opponente che, unitamente alla sottoscrizione, ha apposto il timbro della società.
Da ultimo, il contegno processuale della parte opponente - che successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato provvedimento monitorio non si è più presentata in udienza - conferma, altresì, l'infondatezza delle ragioni a sostegno della presente opposizione intrapresa con la volontà di procrastinare il pagamento del dovuto.
Tra l'altro, parte opposta ha documentato come nel mese di aprile 2025 la società opponente abbia presentato istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi di impresa ai sensi dell'art. 17 C.C.I.I. e come il successivo 23 aprile 2023 abbia depositato al
Tribunale di Nola ricorso per l'applicazione di misure protettive ex art. 19 C.C.I.I. del proprio
5 RG 30771/2024
patrimonio, allegando, tra gli altri documenti, l'elenco dei creditori alla data del 31 marzo
2025 tra i quali risulta anche il nominativo della odierna società opposta.
Appare di tutta evidenza, pertanto, come l'opponente, ben consapevole della propria situazione di insolvenza, abbia proposto il presente giudizio unicamente per rinviare l'adempimento dell'obbligazione del pagamento.
4. Secondo il criterio della soccombenza, le spese processuali sostenute da parte opposta, liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al DM 55/2014 come recentemente aggiornato, devono essere poste a carico della parte opponente, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto della non complessità delle questione trattate e dell'attività effettivamente svolta, con riduzione del 50% degli importi relativi alla fase decisionale, attesa la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra CA, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n°8540/2024 che diventa definitivamente esecutivo nei confronti della società Parte_1
;
[...]
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare a Controparte_1 con unico socio le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.989#
[...] per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 25/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra CA
6