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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/07/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe VO INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1480 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Fornabaio. Parte_1 C.F._1
Parte_2
e
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_3 C.F._2 Parte_4 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Anatriello.
-APPELLATI-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 371/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
13.1.2022, in materia di risarcimento danni da occupazione di immobile senza titolo”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e, per gli appellati, anche da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n.
149/2022, in data 8.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione (notificato a mezzo PEC il 31.3.2022) ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, e , proponendo appello avverso la sentenza n. 371/2022, Parte_3 Parte_4 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 13.1.2022 e notificata il 4.3.2022.
***
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO. pagina 1 di 7 In primo grado e , premesso di essere comproprietari (nella misura di 2/3), Parte_3 Parte_4 insieme alla sorella (per successione ereditaria della madre ), dell'immobile Controparte_1 Persona_1 sito in Napoli al Vico Purgatorio ad Arco n. 25, 3° piano (in catasto al fg.1, p.lla 147, sub 51), avevano citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, (figlio di ), al fine di sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al rilascio del suddetto immobile per essere da lui occupato senza titolo.
Avevano chiesto, inoltre, la condanna del convenuto al risarcimento, in loro favore, del danno derivante dalla suddetta illegittima occupazione, nella misura di € 34.000,00, oltre che al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del loro procuratore anticipatario.
Costituitosi in giudizio, aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda, dichiarandosi Parte_1 legittimo possessore dell'immobile in forza di contratto di locazione orale intercorso con i tre comproprietari per il canone di € 300,00 da Gennaio 2011.
Lo stesso convenuto, poi, aveva proposto domanda riconvenzionale volta ad accertare la validità e la vigenza del contratto di locazione suddetto stipulato in forma orale, nonché alla determinazione del canone dovuto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 431/98.
In subordine aveva sostenuto che nessun risarcimento fosse da lui dovuto prima del 27.5.2015, ovvero dell'invito a rilasciare l'immobile, stante il possesso di buona fede;
e, in via di ulteriore subordine, aveva dedotto che l'indennizzo dovuto non superasse l'importo di €. 300,00 mensili e che agli attori competessero i 2/3 di tale somma.
In via riconvenzionale aveva, poi, formulato una ulteriormente domanda, volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il detto immobile (ricostruzione solaio e rifacimento impianti idrici e di scolo), pari ad €.
12.300,00 ai sensi dell'art. 1576 c.c., ovvero a titolo di gestione di affari altrui, ex art. 2031 c.c., o di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c.
All'esito dell'istruttoria espletata (mediante una ctu), il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 371/2022 impugnata in questa sede, ha così provveduto: “1) Accoglie la domanda nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara
detentore senza titolo dell'immobile indicato in citazione;
2. Per l'effetto condanna al rilascio Parte_1 Parte_1 immediato, in favore di e dell'immobile sito in Napoli, al Vico Purgatorio ad Arco n. 25, Parte_3 Parte_4 piano 3° identificato al NCEU alla Sez. Urbana: SLO, Foglio 1, Particella 147, Sub 51, Zona Cens. 13, Cat. A/4, Cl 3, Consistenza: 3 v.c.,
Sup. Catastale Tot.: 48 mq, Sup. coperta: 42 mq, Rendita: Euro 139,44. (meglio indicato e de-scritto in citazione e nella consulenza tecnica di ufficio in atti);
3. CONDANNA al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_3 Parte_4 della somma complessiva di € € 14.404/00 per 2/3 della indennità di occupazione loro spettante da luglio 2015 a dicembre 2021; 4.
Rigetta le domande riconvenzionali;
5. CONDANNA al pagamento, in favore dell'Avv. ANATRIELLO RAFFAELE Parte_1 procuratore anticipatario delle spese di giudizio, liquidate in € 4.700/00 (quattromilasettecento/00) per compensi ed € 600/00
(seicento/00) per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso IVA, CPA ed accessori come dovuti nella misura di legge;
6. Pone le spese CTU, come liquidate da decreto in atti definitivamente a carico di , condannando Parte_1 quest' ultimo a rifondere agli attori le spese da questi anticipate al CTU”. pagina 2 di 7 Il Tribunale ha deciso la controversia nei suddetti termini ritenendo che:
a) l'immobile oggetto di lite fosse originariamente di proprietà di (madre di , Persona_1 Controparte_1
e ), la quale decise nel 2007 di ospitare il nipote (figlio di Parte_3 Parte_4 Parte_1
) nel suddetto immobile;
b) il titolo di detenzione di fosse dunque da Controparte_1 Parte_1 qualificarsi alla stregua di un contratto di comodato precario stipulato in forma verbale, e che l'incontestato contributo che versava alla madre , di € 200,00 mensili, fosse da qualificarsi Controparte_1 Persona_1 come modus; c) con il decesso della comodante, avvenuto il 5.12.2009, il comodato si fosse estinto;
d) l''immobile, cadendo in successione legittima, fosse divenuto in comproprietà di , e Parte_3 Parte_4
nella misura di 1/3 ciascuno;
e) non risultasse provato che gli eredi della comodante avessero Controparte_1 stipulato, dopo la dipartita della madre, un successivo contratto di locazione ad uso abitativo con Parte_1
; f) a seguito dell'apertura della successione di , la comproprietaria ,
[...] Persona_1 Controparte_1 madre di , avesse consentito al figlio di continuare ad occupare l'immobile, non versando alcun Parte_1 corrispettivo agli zii, i quali inizialmente avevano tollerato tale situazione sino a che, il 27.5.2015, legittimamente ne avevano chiesto la restituzione;
g) avesse occupato l'immobile, sine titulo, dal mese di Luglio Parte_1
2015; h) il convenuto, pertanto, dovesse essere condannato al pagamento dell'indennità di occupazione dal mese di luglio 2015, nella misura di 2/3 rispetto a quella quantificata dal ctu (in complessivi € 21.606,00) in base alla valutazione dei prezzi praticati per la locazione di un immobile con le stesse caratteristiche di quello oggetto di causa;
i) non meritassero accoglimento le domande riconvenzionali formulate dal , in assenza di Parte_1 dimostrazione dei relativi fatti costitutivi.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 371/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, sulla base di un unico Parte_1 motivo di appello, criticando, in particolare, la decisione del primo giudice nella parte in cui, aderendo acriticamente alla ctu svolta in primo grado per la quantificazione dell'indennità di occupazione, non avrebbe tenuto conto dell'influenza dell'emergenza sanitaria generata dal Covid-19, a far data dal mese di marzo 2020.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della gravata sentenza ex art. 283 cod. proc. civ.2) nel merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ricalcolare, anche previa nomina di consulente tecnico, l'indennità dovuta per occupazione abusiva dell'immobile per cui è lite alla luce della emergenza epidemiologica. 3) in via istruttoria, ammettersi C.T.U. al fine di quantificare legittimamente l'indennità di occupazione abusiva tenendo conto dell'emergenza epidemiologica. 4) in ogni caso, condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali di doppio grado di giudizio con compensazione.”.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 10.6.2022, e hanno Parte_3 Parte_4 contestato l'ammissibilità dell'avverso gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., evidenziando, sempre in via pagina 3 di 7 preliminare, l'impugnazione solo parziale della sentenza da parte del e contestandone, nel merito, la Parte_1 fondatezza.
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame. B) Nel merito, rigettare lo stesso in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto. C) Confermare l'impugnata sentenza D)
Emettere tutti i provvedimenti del caso. E) Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio come per legge, oltre il
12,50% delle spese generale, con attribuzione ai sottoscritto difensore antistatario.”.
Con ordinanza del 5.7.2022 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 14.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 2.4.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 29.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (in data 8.4.2025) unicamente dalla difesa degli appellati, con ordinanza del 30.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dagli appellati, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione dell'unico motivo di gravame e come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio della doglianza mossa dall'impugnante – il punto della sentenza investito da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a pagina 4 di 7 critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025,
n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ancora in via preliminare va rilevato che, come dedotto anche dagli appellati, l'appello verte unicamente sul quantum dell'indennità di occupazione così come calcolata dal primo giudice sulla scorta della ctu espletata facendo riferimento, si ribadisce, al riguardo, alla valutazione dei prezzi di mercato praticati per la locazione di un immobile con le stesse caratteristiche di quello oggetto di causa
Sicché deve ritenersi coperta da giudicato, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., la sentenza impugnata con riferimento alle altre statuizioni (prima tra tutte quella concernente l'an debeatur in ordine alla detta indennità).
****
Passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ritiene che sia infondato e Parte_1 che, pertanto, non meriti accoglimento.
Ciò sebbene risulti ammissibile, in rito, l'unico motivo di gravame articolato, sul punto, dal , Parte_1 nonostante non avesse mosso contestazioni, nel merito, in primo grado, nei termini di cui all'art. 195 c.p.c., alle valutazioni del consulente di ufficio (come si evince dalla stessa relazione peritale depositata il 3.6.2021, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
Secondo, infatti, quanto chiarito dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del
2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195
c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello pagina 5 di 7 (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/12/2024, n. 32965; Sez. lavoro, Ord., 14/03/2023, n. 7339; Sez. Unite,
21/02/2022, n. 5624).
Risulta, invero, immune da vizi logici e giuridici la quantificazione dell'indennità di occupazione operata dal ctu, arch. facendo riferimento, come detto, alla valutazione dei prezzi di mercato praticati per la Persona_2 locazione di un immobile con le stesse caratteristiche di quello oggetto di causa (e, quindi, in definitiva e del tutto correttamente, al valore locativo del bene;
c.d. danno figurativo;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/04/2025, n.
10740).
Ragion per cui risulta corretta la decisione del Tribunale di Napoli di aderire, sul punto, alle valutazioni del consulente di ufficio.
L'appellante, del resto, si è limitato a dedurre, a fondamento della propria censura, la situazione critica derivante dall'emergenza pandemica, ritenendo che il calcolo effettuato dal ctu, al quale il Tribunale ha aderito, non fosse rispettoso del canone di buona fede.
Ma, ad avviso della Corte, le doglianze circa la critica situazione economica derivante dall'emergenza sanitaria sono rimaste del tutto generiche e sfornite di prova, non specificando l'appellante perchè e in che misura avrebbe subìto delle contrazioni, nel detto periodo, del proprio reddito, tali da giustificare l'invocata riduzione della indennità di occupazione ancorata al valore locativo.
Del resto, come chiarito dalla Suprema Corte, non esisteva neanche un diritto potestativo della parte conduttrice di ottenere la riduzione del canone durante il c.d. lock down (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16/06/2025, n. 16113).
Va aggiunto, inoltre, che la invocata riduzione della quantificazione dell'indennità di occupazione non possa trovare alcuna giustificazione anche alla luce del fatto che non ha neanche dedotto (e, a-fortiori, Parte_1 dimostrato) che il godimento dell'immobile, nel periodo in contestazione (peraltro senza titolo), fosse stato limitato
(dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo).
****
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti alla parte vittoriosa o, meglio, al proprio difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto ai parametri medi, del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III,
Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo pagina 6 di 7 scaglione da €. 5.200,01 ad €. 26.000,00 in base al valore (€. 14.404,00) della controversia (così determinato in base al c.d. criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1480/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 371/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 13.1.2022.
2. Dichiara tenuto e condanna , al pagamento, in favore dell'avvocato Raffaele Anatriello, Parte_1 difensore dichiaratosi antistatario di e di , dei compensi professionali Parte_4 Parte_3 del presente grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.2.904,5, oltre rimborso forfettario per le spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 4.7.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe VO FA
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe VO INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1480 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Fornabaio. Parte_1 C.F._1
Parte_2
e
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_3 C.F._2 Parte_4 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Anatriello.
-APPELLATI-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 371/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
13.1.2022, in materia di risarcimento danni da occupazione di immobile senza titolo”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e, per gli appellati, anche da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n.
149/2022, in data 8.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione (notificato a mezzo PEC il 31.3.2022) ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, e , proponendo appello avverso la sentenza n. 371/2022, Parte_3 Parte_4 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 13.1.2022 e notificata il 4.3.2022.
***
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO. pagina 1 di 7 In primo grado e , premesso di essere comproprietari (nella misura di 2/3), Parte_3 Parte_4 insieme alla sorella (per successione ereditaria della madre ), dell'immobile Controparte_1 Persona_1 sito in Napoli al Vico Purgatorio ad Arco n. 25, 3° piano (in catasto al fg.1, p.lla 147, sub 51), avevano citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, (figlio di ), al fine di sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al rilascio del suddetto immobile per essere da lui occupato senza titolo.
Avevano chiesto, inoltre, la condanna del convenuto al risarcimento, in loro favore, del danno derivante dalla suddetta illegittima occupazione, nella misura di € 34.000,00, oltre che al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del loro procuratore anticipatario.
Costituitosi in giudizio, aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda, dichiarandosi Parte_1 legittimo possessore dell'immobile in forza di contratto di locazione orale intercorso con i tre comproprietari per il canone di € 300,00 da Gennaio 2011.
Lo stesso convenuto, poi, aveva proposto domanda riconvenzionale volta ad accertare la validità e la vigenza del contratto di locazione suddetto stipulato in forma orale, nonché alla determinazione del canone dovuto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 431/98.
In subordine aveva sostenuto che nessun risarcimento fosse da lui dovuto prima del 27.5.2015, ovvero dell'invito a rilasciare l'immobile, stante il possesso di buona fede;
e, in via di ulteriore subordine, aveva dedotto che l'indennizzo dovuto non superasse l'importo di €. 300,00 mensili e che agli attori competessero i 2/3 di tale somma.
In via riconvenzionale aveva, poi, formulato una ulteriormente domanda, volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il detto immobile (ricostruzione solaio e rifacimento impianti idrici e di scolo), pari ad €.
12.300,00 ai sensi dell'art. 1576 c.c., ovvero a titolo di gestione di affari altrui, ex art. 2031 c.c., o di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c.
All'esito dell'istruttoria espletata (mediante una ctu), il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 371/2022 impugnata in questa sede, ha così provveduto: “1) Accoglie la domanda nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara
detentore senza titolo dell'immobile indicato in citazione;
2. Per l'effetto condanna al rilascio Parte_1 Parte_1 immediato, in favore di e dell'immobile sito in Napoli, al Vico Purgatorio ad Arco n. 25, Parte_3 Parte_4 piano 3° identificato al NCEU alla Sez. Urbana: SLO, Foglio 1, Particella 147, Sub 51, Zona Cens. 13, Cat. A/4, Cl 3, Consistenza: 3 v.c.,
Sup. Catastale Tot.: 48 mq, Sup. coperta: 42 mq, Rendita: Euro 139,44. (meglio indicato e de-scritto in citazione e nella consulenza tecnica di ufficio in atti);
3. CONDANNA al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_3 Parte_4 della somma complessiva di € € 14.404/00 per 2/3 della indennità di occupazione loro spettante da luglio 2015 a dicembre 2021; 4.
Rigetta le domande riconvenzionali;
5. CONDANNA al pagamento, in favore dell'Avv. ANATRIELLO RAFFAELE Parte_1 procuratore anticipatario delle spese di giudizio, liquidate in € 4.700/00 (quattromilasettecento/00) per compensi ed € 600/00
(seicento/00) per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso IVA, CPA ed accessori come dovuti nella misura di legge;
6. Pone le spese CTU, come liquidate da decreto in atti definitivamente a carico di , condannando Parte_1 quest' ultimo a rifondere agli attori le spese da questi anticipate al CTU”. pagina 2 di 7 Il Tribunale ha deciso la controversia nei suddetti termini ritenendo che:
a) l'immobile oggetto di lite fosse originariamente di proprietà di (madre di , Persona_1 Controparte_1
e ), la quale decise nel 2007 di ospitare il nipote (figlio di Parte_3 Parte_4 Parte_1
) nel suddetto immobile;
b) il titolo di detenzione di fosse dunque da Controparte_1 Parte_1 qualificarsi alla stregua di un contratto di comodato precario stipulato in forma verbale, e che l'incontestato contributo che versava alla madre , di € 200,00 mensili, fosse da qualificarsi Controparte_1 Persona_1 come modus; c) con il decesso della comodante, avvenuto il 5.12.2009, il comodato si fosse estinto;
d) l''immobile, cadendo in successione legittima, fosse divenuto in comproprietà di , e Parte_3 Parte_4
nella misura di 1/3 ciascuno;
e) non risultasse provato che gli eredi della comodante avessero Controparte_1 stipulato, dopo la dipartita della madre, un successivo contratto di locazione ad uso abitativo con Parte_1
; f) a seguito dell'apertura della successione di , la comproprietaria ,
[...] Persona_1 Controparte_1 madre di , avesse consentito al figlio di continuare ad occupare l'immobile, non versando alcun Parte_1 corrispettivo agli zii, i quali inizialmente avevano tollerato tale situazione sino a che, il 27.5.2015, legittimamente ne avevano chiesto la restituzione;
g) avesse occupato l'immobile, sine titulo, dal mese di Luglio Parte_1
2015; h) il convenuto, pertanto, dovesse essere condannato al pagamento dell'indennità di occupazione dal mese di luglio 2015, nella misura di 2/3 rispetto a quella quantificata dal ctu (in complessivi € 21.606,00) in base alla valutazione dei prezzi praticati per la locazione di un immobile con le stesse caratteristiche di quello oggetto di causa;
i) non meritassero accoglimento le domande riconvenzionali formulate dal , in assenza di Parte_1 dimostrazione dei relativi fatti costitutivi.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 371/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, sulla base di un unico Parte_1 motivo di appello, criticando, in particolare, la decisione del primo giudice nella parte in cui, aderendo acriticamente alla ctu svolta in primo grado per la quantificazione dell'indennità di occupazione, non avrebbe tenuto conto dell'influenza dell'emergenza sanitaria generata dal Covid-19, a far data dal mese di marzo 2020.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della gravata sentenza ex art. 283 cod. proc. civ.2) nel merito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ricalcolare, anche previa nomina di consulente tecnico, l'indennità dovuta per occupazione abusiva dell'immobile per cui è lite alla luce della emergenza epidemiologica. 3) in via istruttoria, ammettersi C.T.U. al fine di quantificare legittimamente l'indennità di occupazione abusiva tenendo conto dell'emergenza epidemiologica. 4) in ogni caso, condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali di doppio grado di giudizio con compensazione.”.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 10.6.2022, e hanno Parte_3 Parte_4 contestato l'ammissibilità dell'avverso gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., evidenziando, sempre in via pagina 3 di 7 preliminare, l'impugnazione solo parziale della sentenza da parte del e contestandone, nel merito, la Parte_1 fondatezza.
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame. B) Nel merito, rigettare lo stesso in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto. C) Confermare l'impugnata sentenza D)
Emettere tutti i provvedimenti del caso. E) Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio come per legge, oltre il
12,50% delle spese generale, con attribuzione ai sottoscritto difensore antistatario.”.
Con ordinanza del 5.7.2022 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 14.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 2.4.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 29.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (in data 8.4.2025) unicamente dalla difesa degli appellati, con ordinanza del 30.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dagli appellati, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come indicato in precedenza nell'esposizione dell'unico motivo di gravame e come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio della doglianza mossa dall'impugnante – il punto della sentenza investito da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a pagina 4 di 7 critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025,
n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ancora in via preliminare va rilevato che, come dedotto anche dagli appellati, l'appello verte unicamente sul quantum dell'indennità di occupazione così come calcolata dal primo giudice sulla scorta della ctu espletata facendo riferimento, si ribadisce, al riguardo, alla valutazione dei prezzi di mercato praticati per la locazione di un immobile con le stesse caratteristiche di quello oggetto di causa
Sicché deve ritenersi coperta da giudicato, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., la sentenza impugnata con riferimento alle altre statuizioni (prima tra tutte quella concernente l'an debeatur in ordine alla detta indennità).
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Passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ritiene che sia infondato e Parte_1 che, pertanto, non meriti accoglimento.
Ciò sebbene risulti ammissibile, in rito, l'unico motivo di gravame articolato, sul punto, dal , Parte_1 nonostante non avesse mosso contestazioni, nel merito, in primo grado, nei termini di cui all'art. 195 c.p.c., alle valutazioni del consulente di ufficio (come si evince dalla stessa relazione peritale depositata il 3.6.2021, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
Secondo, infatti, quanto chiarito dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del
2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195
c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello pagina 5 di 7 (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/12/2024, n. 32965; Sez. lavoro, Ord., 14/03/2023, n. 7339; Sez. Unite,
21/02/2022, n. 5624).
Risulta, invero, immune da vizi logici e giuridici la quantificazione dell'indennità di occupazione operata dal ctu, arch. facendo riferimento, come detto, alla valutazione dei prezzi di mercato praticati per la Persona_2 locazione di un immobile con le stesse caratteristiche di quello oggetto di causa (e, quindi, in definitiva e del tutto correttamente, al valore locativo del bene;
c.d. danno figurativo;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/04/2025, n.
10740).
Ragion per cui risulta corretta la decisione del Tribunale di Napoli di aderire, sul punto, alle valutazioni del consulente di ufficio.
L'appellante, del resto, si è limitato a dedurre, a fondamento della propria censura, la situazione critica derivante dall'emergenza pandemica, ritenendo che il calcolo effettuato dal ctu, al quale il Tribunale ha aderito, non fosse rispettoso del canone di buona fede.
Ma, ad avviso della Corte, le doglianze circa la critica situazione economica derivante dall'emergenza sanitaria sono rimaste del tutto generiche e sfornite di prova, non specificando l'appellante perchè e in che misura avrebbe subìto delle contrazioni, nel detto periodo, del proprio reddito, tali da giustificare l'invocata riduzione della indennità di occupazione ancorata al valore locativo.
Del resto, come chiarito dalla Suprema Corte, non esisteva neanche un diritto potestativo della parte conduttrice di ottenere la riduzione del canone durante il c.d. lock down (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16/06/2025, n. 16113).
Va aggiunto, inoltre, che la invocata riduzione della quantificazione dell'indennità di occupazione non possa trovare alcuna giustificazione anche alla luce del fatto che non ha neanche dedotto (e, a-fortiori, Parte_1 dimostrato) che il godimento dell'immobile, nel periodo in contestazione (peraltro senza titolo), fosse stato limitato
(dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo).
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti alla parte vittoriosa o, meglio, al proprio difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto ai parametri medi, del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, pur se non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III,
Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo pagina 6 di 7 scaglione da €. 5.200,01 ad €. 26.000,00 in base al valore (€. 14.404,00) della controversia (così determinato in base al c.d. criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1480/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 371/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 13.1.2022.
2. Dichiara tenuto e condanna , al pagamento, in favore dell'avvocato Raffaele Anatriello, Parte_1 difensore dichiaratosi antistatario di e di , dei compensi professionali Parte_4 Parte_3 del presente grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.2.904,5, oltre rimborso forfettario per le spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 4.7.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe VO FA
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