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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2024, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2766 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] Parte_1
il 03.01.1964 (Cod. Fisc.: ) e residente a [...] C.F._1
in via Barbariga SP n. 136, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino Cappadona, (Codice Fiscale: CodiceFiscale_2
– fax: 090/713278 - PEC.: , ed Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina Via Ghibellina
77; PARTE RICORRENTE
E
nata in [...], il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...]
Stretto km 1.300, elettivamente domiciliata in Messina, via Pippo Romeo
n. 6, presso lo studio dell'avv. Carmela Currò (C.F.
; pec: che la C.F._4 Email_2
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 04.07.2024, , premesso che Parte_1
in data 13.07.1993, a Messina, aveva contratto matrimonio concordatario con (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio Controparte_1
di detto Comune al n. 525 parte 2 serie A anno 1993); che dalla predetta unione erano nati tre figli: nata a [...] il [...], e Per_1 Per_2
questi ultimi due nati entrambi a Pordenone il 01.05.2007; che, a Per_3
seguito della disgregazione della unità familiare, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 2710/16, pubblicata il 21.10.2016, aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, stabilendo a carico del deducente un assegno complessivo di € 900,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
che la conviveva con altro uomo mentre egli CP_1
viveva in Veneto, dove accudiva la madre non più autosufficiente;
che i propri redditi si erano ridotti, essendo passati da € 42.190,00 netti nel 2009 ad € 35.532,00 netti nel 2022, e le poche risorse di cui disponeva non gli avevano consentito di recarsi con continuità a Messina per far visita ai figli, circostanza che aveva incrinato il rapporto genitoriale;
che la LI Per_1
era specializzanda in Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva presso il
Policlinico di Messina ed aveva altresì svolto attività quale guardia medica presso il servizio di continuità assistenziale ed attività di sostituzioni in medicina di base, sicché aveva acquisito la piena indipendenza economica;
che doveva, pertanto, ritenersi cessato l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al suo mantenimento;
che egli doveva sostenere notevoli spese
2 e, in particolare, doveva mensilmente pagare il mutuo della casa sita a
Messina per un importo di circa € 1.120,00, il condominio della casa sita a
Messina per un importo di € 100,00 circa, le utenze domestiche, l'IMU ed il condominio di una casa sita a Catona;
che le proprie risorse non gli consentivano di condurre una esistenza decorosa;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio, che fosse confermato l'affidamento condiviso dei figli, che fosse ridotto l'assegno a carico del deducente per il mantenimento dei due figli minori ad € 200,00 per ciascun figlio da adeguare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, e che fosse revocato l'assegno per la LI . Per_1
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 17.07.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata tempestivamente il 18.10.2024, si costituiva la quale Controparte_1
non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Osservava che poteva essere confermato l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione presso la madre, mentre non appariva opportuno stabilire tempi e modi di permanenza con il padre, in quanto, in considerazione dell'età dei figli, le parti avrebbero potuto concordare i tempi e modalità di incontro di volta in volta. Lamentava, in ogni caso, che il ricorrente nel corso degli anni non aveva esercitato con regolarità il diritto - dovere di visita ai figli, che aveva incontrato di regola soltanto due volte l'anno e, peraltro, a partire dall'anno
2019, erano stati i figli a recarsi in Veneto, poichè il , Parte_1
essendosi anche i suoi genitori trasferiti in Veneto, non era più venuto a
Messina. Quanto ai rapporti economici, rilevava che lei svolgeva l'attività di medico pediatra presso uno studio medico convenzionato ed era proprietaria dell'immobile in cui abitava, per il quale pagava le rate di
3 mutuo pari a circa € 1.140,00 mensili, mentre era comproprietaria di altro immobile in stato di abbandono sito a Barcellona P.G., ma era onerata di ingenti spese, sia per recarsi a Villa San Giovanni, dove lavorava, sia per la locazione dell'immobile adibito a studio medico. Evidenziava che, dal canto suo, il era medico chirurgo specialista in ginecologia e Parte_1
ostetricia ed esercitava la professione presso il proprio studio medico;
inoltre, dalla documentazione da lui prodotta, emergeva che lo stesso era comproprietario insieme alla madre dell'immobile in cui abitava in Veneto.
Lamentava che il spesso non aveva versato integralmente e Parte_1
puntualmente l'assegno di mantenimento a carico dello stesso, né aveva provveduto ad adeguarlo in base agli indici ISTAT. Contestava, poi, la circostanza che i redditi del si fossero ridotti, poichè, come Parte_1
risultava dalle stesse affermazioni del ricorrente, lo stesso nel 2012 aveva percepito un reddito netto di € 33.026,00 e nel 2015 (anno riguardo al quale era stata emessa la sentenza di separazione) un reddito lordo di €
35.006,00, con una imposta netta di € 7.223,00, mentre nel 2022 il reddito netto era di € 35.532,00. Rilevava, peraltro, che il ricorrente aveva omesso di depositare le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2022
e 2023 e che dagli estratti conto prodotti emergevano emolumenti variabili Contr versati dall' di Venezia. Quanto al patrimonio immobiliare, osservava che il era proprietario di diversi immobili di pregio e non era Parte_1
noto se il grande immobile di sua proprietà sito in un palazzo d'epoca nel centro storico di Messina fosse o meno locato. Non si opponeva, pertanto, alla revoca dell'assegno per il mantenimento della LI , Per_1
maggiorenne ed autosufficiente, ma evidenziava che l'assegno per gli altri due figli minorenni avrebbe dovuto essere aumentato e non ridotto, tenuto conto delle accresciute esigenze dei figli, fermo restando l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie.
4 All'udienza del 21.11.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva;
ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina n. 2710/16 pubblicata il 21.10.2016, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va
5 sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effettui civili del matrimonio contratto in data 13.07.1993 a Messina con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 525 parte 2 serie A anno 1993.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720).
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato che la LI maggiorenne aveva conseguito l'autonomia economica in quanto frequentava la Per_1
Scuola di specializzazione in Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva presso il Policlinico di Messina, ricevendo i relativi emolumenti, ed aveva altresì svolto attività quale guardia medica presso il servizio di continuità assistenziale ed attività di sostituzioni in medicina di base. La resistente non ha contestato le suddette circostanze e non si è opposta alla revoca
6 dell'assegno posto a carico del a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della LI . La domanda di revoca dell'assegno posto Per_1
a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della LI
va, pertanto, accolta, con decorrenza dal momento di proposizione Per_1
della domanda, tenuto conto del fatto che, per giurisprudenza costante,
l'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, quale deve intendersi il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (oggi in base alla legge n. 266/05), non riconducibile ad una semplice borsa di studio (Cass. civ.
08.08.2013 n. 18974).
Con riferimento agli altri due figli minorenni, le parti non hanno chiesto una modifica delle statuizioni vigenti in ordine al regime di affidamento, ma hanno solamente segnalato che non era opportuno disciplinare i tempi di permanenza dei figli con il padre, anche perché di fatto i figli gestivano in autonomia il rapporto con il padre ed erano prossimi alla maggiore età.
Invero, il contrasto tra le parti verte esclusivamente con riferimento al mantenimento dei figli e nati entrambi a Pordenone il Per_2 Per_3
01.05.2007, in quanto il ricorrente ha chiesto una riduzione dell'assegno, mentre la resistente ha chiesto un aumento.
Il ha basato le proprie domande sul rilievo che egli non Parte_1
riusciva a condurre una vita dignitosa, in quanto l'assegno previsto in sede di separazione era per lui eccessivamente oneroso, avendo subito una riduzione delle proprie risorse economiche.
7 Le suddette allegazioni non hanno trovato, tuttavia, adeguato riscontro. Premesso che un provvedimento di revisione postula l'accertamento di una sopravvenuta e significativa modifica delle condizioni economiche delle parti o delle esigenze dei figli, mentre, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, dovendosi limitare a verificare, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, se ed in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, va osservato che nel caso in esame l'asserita riduzione delle risorse economiche del non è Parte_1
adeguatamente dimostrata, poiché all'epoca della sentenza di separazione, lo stesso percepiva un reddito complessivo lordo di € 35.006,00 con una imposta netta di € 7.223,00 (vale a dire un reddito netto mensile su 12 mesi pari a € 2.315,25), mentre dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte risulta che lo stesso ha percepito nell'anno 2023 un reddito annuo lordo di
€ 35.450,00 con una imposta netta di € 4.862,00 (vale a dire un reddito netto mensile su 12 mesi pari a € 2.549,00), somma che, considerando la svalutazione intercorsa in tale periodo di tempo, è solo poco inferiore a quella percepita nel 2015. Peraltro, sotto il profilo patrimoniale la sua situazione è certamente migliorata, poiché risulta che dopo la separazione è divenuto proprietario di numerose quote immobiliari, che contribuiscono, però, solo in minima parte alla determinazione del reddito imponibile.
Inoltre, va osservato che, non dovendo più contribuire al mantenimento della LI , le sue risorse disponibili sono aumentate. Di Per_1
conseguenza, deve certamente escludersi che l'assegno per i due figli minori e possa essere ridotto. Al contrario, appare Per_2 Per_3
8 fondata la richiesta avanzata dalla resistente volta ad un aumento di detto assegno, tenuto conto, in primo luogo che già applicando gli aumenti
ISTAT la misura dell'assegno, originariamente fissata in € 300,00 per ciascun figlio, corrisponde oggi a circa € 360,00. Inoltre, va osservato che nel 2016 i figli avevano nove anni ed ancora frequentavano le scuole elementari, mentre oggi sono quasi maggiorenni, sicché è evidente che le loro esigenze si sono enormemente accresciute. D'altronde, la Suprema
Corte (Cass. Civ. 17055/2007; Cass. 6 novembre 2009, n. 23630; Cass.
Civ. 8927/2012; Cass. 1 marzo 2018 n. 4811; Cass. civ. 4 maggio 2023, n.
11724) ha rilevato che l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legata alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando così l'aumento dell'assegno di mantenimento anche in assenza di aumenti reddituali del genitore, quando, come nel caso in esame, trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni. In ogni caso il reddito del Parte_1
appare compatibile con una misura dell'assegno superiore rispetto a quella vigente, posto che la quantificazione dell'assegno va commisurata alle esigenze della prole entro i limiti in cui queste possano essere soddisfatte con le risorse economiche dei genitori (Cass. civ. 12.07.2022 n. 22.075).
Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene il collegio che l'assegno a carico di ed a favore di Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e CP_1 Per_2
nati entrambi a Pordenone il 01.05.2007, vada rideterminato, con Per_3
decorrenza dalla presente sentenza, in € 450,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Possono, viceversa, essere confermate le statuizioni vigenti relative alla misura della partecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie nell'interesse dei figli minori.
9 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte ricorrente ed a favore di parte resistente. Tenuto conto della natura ed entità della causa (da calcolare con esclusivo riferimento alle domande sulle quali vi è stato contrasto tra le parti) e della media complessità delle questioni trattate, applicati i parametri previsti dal
D.M. 147/2022, dette spese possono liquidarsi in complessivi € 2.552,00 per compensi, di cui € 425,00 per fase studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04.07.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 13.07.1993 a Messina con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n.
525 parte 2 serie A anno 1993 da Parte_1
nato a [...] il [...] e Controparte_1
nata a [...] il [...];
2) conferma le statuizioni vigenti con riferimento al regime di affidamento dei figli minori e nati entrambi a Per_2 Per_3
Pordenone il 01.05.2007 e dispone che questi ultimi possano vedere ed incontrare il padre quando lo desiderino;
3) revoca l'assegno posto a carico del ed a favore della Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento della LI , con CP_1 Per_1
decorrenza dal momento del deposito del ricorso;
4) ridetermina l'assegno a carico di Parte_1
ed a favore di a titolo di contributo al Controparte_1
10 mantenimento dei figli e con decorrenza dalla Per_2 Per_3
presente sentenza, in € 450,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
conferma le statuizioni vigenti relative alla misura della partecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie nell'interesse dei predetti figli.
5) condanna al pagamento in favore Parte_1
di delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
complessivi € 2.552,00 per compensi, di cui € 425,00 per fase studio,
€ 425,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.;
6) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 22/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2766 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] Parte_1
il 03.01.1964 (Cod. Fisc.: ) e residente a [...] C.F._1
in via Barbariga SP n. 136, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino Cappadona, (Codice Fiscale: CodiceFiscale_2
– fax: 090/713278 - PEC.: , ed Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina Via Ghibellina
77; PARTE RICORRENTE
E
nata in [...], il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...]
Stretto km 1.300, elettivamente domiciliata in Messina, via Pippo Romeo
n. 6, presso lo studio dell'avv. Carmela Currò (C.F.
; pec: che la C.F._4 Email_2
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 04.07.2024, , premesso che Parte_1
in data 13.07.1993, a Messina, aveva contratto matrimonio concordatario con (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio Controparte_1
di detto Comune al n. 525 parte 2 serie A anno 1993); che dalla predetta unione erano nati tre figli: nata a [...] il [...], e Per_1 Per_2
questi ultimi due nati entrambi a Pordenone il 01.05.2007; che, a Per_3
seguito della disgregazione della unità familiare, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 2710/16, pubblicata il 21.10.2016, aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, stabilendo a carico del deducente un assegno complessivo di € 900,00 mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
che la conviveva con altro uomo mentre egli CP_1
viveva in Veneto, dove accudiva la madre non più autosufficiente;
che i propri redditi si erano ridotti, essendo passati da € 42.190,00 netti nel 2009 ad € 35.532,00 netti nel 2022, e le poche risorse di cui disponeva non gli avevano consentito di recarsi con continuità a Messina per far visita ai figli, circostanza che aveva incrinato il rapporto genitoriale;
che la LI Per_1
era specializzanda in Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva presso il
Policlinico di Messina ed aveva altresì svolto attività quale guardia medica presso il servizio di continuità assistenziale ed attività di sostituzioni in medicina di base, sicché aveva acquisito la piena indipendenza economica;
che doveva, pertanto, ritenersi cessato l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al suo mantenimento;
che egli doveva sostenere notevoli spese
2 e, in particolare, doveva mensilmente pagare il mutuo della casa sita a
Messina per un importo di circa € 1.120,00, il condominio della casa sita a
Messina per un importo di € 100,00 circa, le utenze domestiche, l'IMU ed il condominio di una casa sita a Catona;
che le proprie risorse non gli consentivano di condurre una esistenza decorosa;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio, che fosse confermato l'affidamento condiviso dei figli, che fosse ridotto l'assegno a carico del deducente per il mantenimento dei due figli minori ad € 200,00 per ciascun figlio da adeguare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, e che fosse revocato l'assegno per la LI . Per_1
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 17.07.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata tempestivamente il 18.10.2024, si costituiva la quale Controparte_1
non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Osservava che poteva essere confermato l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione presso la madre, mentre non appariva opportuno stabilire tempi e modi di permanenza con il padre, in quanto, in considerazione dell'età dei figli, le parti avrebbero potuto concordare i tempi e modalità di incontro di volta in volta. Lamentava, in ogni caso, che il ricorrente nel corso degli anni non aveva esercitato con regolarità il diritto - dovere di visita ai figli, che aveva incontrato di regola soltanto due volte l'anno e, peraltro, a partire dall'anno
2019, erano stati i figli a recarsi in Veneto, poichè il , Parte_1
essendosi anche i suoi genitori trasferiti in Veneto, non era più venuto a
Messina. Quanto ai rapporti economici, rilevava che lei svolgeva l'attività di medico pediatra presso uno studio medico convenzionato ed era proprietaria dell'immobile in cui abitava, per il quale pagava le rate di
3 mutuo pari a circa € 1.140,00 mensili, mentre era comproprietaria di altro immobile in stato di abbandono sito a Barcellona P.G., ma era onerata di ingenti spese, sia per recarsi a Villa San Giovanni, dove lavorava, sia per la locazione dell'immobile adibito a studio medico. Evidenziava che, dal canto suo, il era medico chirurgo specialista in ginecologia e Parte_1
ostetricia ed esercitava la professione presso il proprio studio medico;
inoltre, dalla documentazione da lui prodotta, emergeva che lo stesso era comproprietario insieme alla madre dell'immobile in cui abitava in Veneto.
Lamentava che il spesso non aveva versato integralmente e Parte_1
puntualmente l'assegno di mantenimento a carico dello stesso, né aveva provveduto ad adeguarlo in base agli indici ISTAT. Contestava, poi, la circostanza che i redditi del si fossero ridotti, poichè, come Parte_1
risultava dalle stesse affermazioni del ricorrente, lo stesso nel 2012 aveva percepito un reddito netto di € 33.026,00 e nel 2015 (anno riguardo al quale era stata emessa la sentenza di separazione) un reddito lordo di €
35.006,00, con una imposta netta di € 7.223,00, mentre nel 2022 il reddito netto era di € 35.532,00. Rilevava, peraltro, che il ricorrente aveva omesso di depositare le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2022
e 2023 e che dagli estratti conto prodotti emergevano emolumenti variabili Contr versati dall' di Venezia. Quanto al patrimonio immobiliare, osservava che il era proprietario di diversi immobili di pregio e non era Parte_1
noto se il grande immobile di sua proprietà sito in un palazzo d'epoca nel centro storico di Messina fosse o meno locato. Non si opponeva, pertanto, alla revoca dell'assegno per il mantenimento della LI , Per_1
maggiorenne ed autosufficiente, ma evidenziava che l'assegno per gli altri due figli minorenni avrebbe dovuto essere aumentato e non ridotto, tenuto conto delle accresciute esigenze dei figli, fermo restando l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie.
4 All'udienza del 21.11.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva;
ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina n. 2710/16 pubblicata il 21.10.2016, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va
5 sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effettui civili del matrimonio contratto in data 13.07.1993 a Messina con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 525 parte 2 serie A anno 1993.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720).
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato che la LI maggiorenne aveva conseguito l'autonomia economica in quanto frequentava la Per_1
Scuola di specializzazione in Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva presso il Policlinico di Messina, ricevendo i relativi emolumenti, ed aveva altresì svolto attività quale guardia medica presso il servizio di continuità assistenziale ed attività di sostituzioni in medicina di base. La resistente non ha contestato le suddette circostanze e non si è opposta alla revoca
6 dell'assegno posto a carico del a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della LI . La domanda di revoca dell'assegno posto Per_1
a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della LI
va, pertanto, accolta, con decorrenza dal momento di proposizione Per_1
della domanda, tenuto conto del fatto che, per giurisprudenza costante,
l'obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, quale deve intendersi il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (oggi in base alla legge n. 266/05), non riconducibile ad una semplice borsa di studio (Cass. civ.
08.08.2013 n. 18974).
Con riferimento agli altri due figli minorenni, le parti non hanno chiesto una modifica delle statuizioni vigenti in ordine al regime di affidamento, ma hanno solamente segnalato che non era opportuno disciplinare i tempi di permanenza dei figli con il padre, anche perché di fatto i figli gestivano in autonomia il rapporto con il padre ed erano prossimi alla maggiore età.
Invero, il contrasto tra le parti verte esclusivamente con riferimento al mantenimento dei figli e nati entrambi a Pordenone il Per_2 Per_3
01.05.2007, in quanto il ricorrente ha chiesto una riduzione dell'assegno, mentre la resistente ha chiesto un aumento.
Il ha basato le proprie domande sul rilievo che egli non Parte_1
riusciva a condurre una vita dignitosa, in quanto l'assegno previsto in sede di separazione era per lui eccessivamente oneroso, avendo subito una riduzione delle proprie risorse economiche.
7 Le suddette allegazioni non hanno trovato, tuttavia, adeguato riscontro. Premesso che un provvedimento di revisione postula l'accertamento di una sopravvenuta e significativa modifica delle condizioni economiche delle parti o delle esigenze dei figli, mentre, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, dovendosi limitare a verificare, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, se ed in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, va osservato che nel caso in esame l'asserita riduzione delle risorse economiche del non è Parte_1
adeguatamente dimostrata, poiché all'epoca della sentenza di separazione, lo stesso percepiva un reddito complessivo lordo di € 35.006,00 con una imposta netta di € 7.223,00 (vale a dire un reddito netto mensile su 12 mesi pari a € 2.315,25), mentre dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte risulta che lo stesso ha percepito nell'anno 2023 un reddito annuo lordo di
€ 35.450,00 con una imposta netta di € 4.862,00 (vale a dire un reddito netto mensile su 12 mesi pari a € 2.549,00), somma che, considerando la svalutazione intercorsa in tale periodo di tempo, è solo poco inferiore a quella percepita nel 2015. Peraltro, sotto il profilo patrimoniale la sua situazione è certamente migliorata, poiché risulta che dopo la separazione è divenuto proprietario di numerose quote immobiliari, che contribuiscono, però, solo in minima parte alla determinazione del reddito imponibile.
Inoltre, va osservato che, non dovendo più contribuire al mantenimento della LI , le sue risorse disponibili sono aumentate. Di Per_1
conseguenza, deve certamente escludersi che l'assegno per i due figli minori e possa essere ridotto. Al contrario, appare Per_2 Per_3
8 fondata la richiesta avanzata dalla resistente volta ad un aumento di detto assegno, tenuto conto, in primo luogo che già applicando gli aumenti
ISTAT la misura dell'assegno, originariamente fissata in € 300,00 per ciascun figlio, corrisponde oggi a circa € 360,00. Inoltre, va osservato che nel 2016 i figli avevano nove anni ed ancora frequentavano le scuole elementari, mentre oggi sono quasi maggiorenni, sicché è evidente che le loro esigenze si sono enormemente accresciute. D'altronde, la Suprema
Corte (Cass. Civ. 17055/2007; Cass. 6 novembre 2009, n. 23630; Cass.
Civ. 8927/2012; Cass. 1 marzo 2018 n. 4811; Cass. civ. 4 maggio 2023, n.
11724) ha rilevato che l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legata alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando così l'aumento dell'assegno di mantenimento anche in assenza di aumenti reddituali del genitore, quando, come nel caso in esame, trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni. In ogni caso il reddito del Parte_1
appare compatibile con una misura dell'assegno superiore rispetto a quella vigente, posto che la quantificazione dell'assegno va commisurata alle esigenze della prole entro i limiti in cui queste possano essere soddisfatte con le risorse economiche dei genitori (Cass. civ. 12.07.2022 n. 22.075).
Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene il collegio che l'assegno a carico di ed a favore di Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e CP_1 Per_2
nati entrambi a Pordenone il 01.05.2007, vada rideterminato, con Per_3
decorrenza dalla presente sentenza, in € 450,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Possono, viceversa, essere confermate le statuizioni vigenti relative alla misura della partecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie nell'interesse dei figli minori.
9 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte ricorrente ed a favore di parte resistente. Tenuto conto della natura ed entità della causa (da calcolare con esclusivo riferimento alle domande sulle quali vi è stato contrasto tra le parti) e della media complessità delle questioni trattate, applicati i parametri previsti dal
D.M. 147/2022, dette spese possono liquidarsi in complessivi € 2.552,00 per compensi, di cui € 425,00 per fase studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04.07.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 13.07.1993 a Messina con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n.
525 parte 2 serie A anno 1993 da Parte_1
nato a [...] il [...] e Controparte_1
nata a [...] il [...];
2) conferma le statuizioni vigenti con riferimento al regime di affidamento dei figli minori e nati entrambi a Per_2 Per_3
Pordenone il 01.05.2007 e dispone che questi ultimi possano vedere ed incontrare il padre quando lo desiderino;
3) revoca l'assegno posto a carico del ed a favore della Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento della LI , con CP_1 Per_1
decorrenza dal momento del deposito del ricorso;
4) ridetermina l'assegno a carico di Parte_1
ed a favore di a titolo di contributo al Controparte_1
10 mantenimento dei figli e con decorrenza dalla Per_2 Per_3
presente sentenza, in € 450,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
conferma le statuizioni vigenti relative alla misura della partecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie nell'interesse dei predetti figli.
5) condanna al pagamento in favore Parte_1
di delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
complessivi € 2.552,00 per compensi, di cui € 425,00 per fase studio,
€ 425,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.;
6) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 22/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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