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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/11/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 911/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Monica Velletti Presidente rel. Dott.ssa Luciana Nicoli' Giudice Dott.ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 911/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. ALEXANDER SCHUSTER che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Terni
OGGETTO: autorizzazione alle rettifiche anagrafiche
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.6.2025, ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Terni, (nel prosieguo parte Parte_1 identificata al maschile), premesso di avere già dall'infanzia manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile ha esposto:
- di non essere coniugato e di non avere figli;
- di aver avvertito sin dall'infanzia un forte disagio quando erano utilizzati nei suoi confronti pronomi al femminile e percepiva con chiarezza di essere diverso dalle sue coetanee;
- di essere sempre stato attratto dalle compagne di classe, e ciò lo ha portato, già nel corso dei primi anni di vita, a interrogarsi circa la propria identità, sentendo crescere a dismisura dentro di sé una sensazione di inadeguatezza nei confronti del proprio corpo, che percepiva non appartenergli;
-di aver subito un peggioramento del proprio stato di salute psicologica, in età adolescenziale, percependo senso di inadeguatezza e uno stato di depressione che lo induceva finanche a degli episodi di autolesionismo;
ER
- di avere da tempo scelto di utilizzare il nome di elezione ” come attestato da una relazione della pediatra del 28 marzo 2022, nella quale il ricorrente veniva identificato con il proprio nome elettivo;
- di aver subito nel corso della frequenza delle scuole superiori episodi di bullismo e discriminazione, ottenendo la modifica della sezione frequentata;
- di avere ottenuto il sostegno delle autorità scolastiche con autorizzazione alla utilizzazione dell'alias scelto e di essere stato supportato dagli insegnanti;
-di aver intrapreso percorso di transizione, rivolgendosi a professionisti specializzati e all'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, presso il quale viene preso in carico da una serie di specialisti del settore (psichiatri, psicologi ed endocrinologi);
-di aver seguito piano terapeutico endocrinologico dal 27 novembre 2024;
- di voler porre termine ai disagi di un disallineamento fra genere risultante negli archivi dello stato civile e quello vissuto e percepito, con conseguente richiesta di riattribuzione del genere riportato nell'atto di nascita da femminile a maschile e di ER rettificare il prenome da « » a « », con tutte le annotazioni Parte_1 susseguenti previste per legge.
Tanto premesso il ricorrente ha concluso chiedendo: “A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di Parte_1 nata in [...] il [...], di cittadinanza italiana;
[...]
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Terni di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 605, Parte I, Serie A, Anno 2006, nel senso che riporti il sesso ER «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome « » in luogo di « , provvedendo alle conferenti annotazioni, con estensione di effetti Parte_1 quanto a rettificazione anche alle conservatorie immobiliari e ad altri pubblici registri o archivi;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Terni;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003. ”
All'udienza è comparso il ricorrente presentatosi in abbigliamento e con sembianze maschili il quale ha dichiarato: “Mi riporto al ricorso. Confermo la volontà di proseguire nel percorso che ho intrapreso circa 4 anni fa quanto al percorso psicologico e a novembre scorso quanto al percorso ormonale. Mi presento in abiti Per maschili e mi faccio chiamare;
trovo difficoltà data la differenza tra il mio aspetto totalmente maschile e i documenti di identità al femminile. Per questo chiedo l'accoglimento del ricorso. Mi segue una psicologa e inoltre sono stato seguito da struttura pubblica (Azienda Ospedaliera Careggi), che ho scelto in quanto specializzato in questa materia. Non sono sposato e non ho figli.”
All'esito dell'udienza, su richiesta del difensore la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il PM non comparso all'udienza ha espresso parere favorevole, depositato in data 3.10.2025.
La domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Nella documentazione medica in atti, in particolare la relazione psicodiagnostica dell'Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze si legge: “Dalla valutazione psicologica compiuta mediante vari colloqui clinici, è emersa una stabile identità Per di genere maschile ed espressione di genere maschile in tutti gli ambiti di vita. , infatti, parla di sé al maschile e da cinque anni vive stabilmente al maschile, con riferito beneficio. Non si riscontrano concomitanti condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere. (…) A seguito dell'inizio della Per terapia ormonale di affermazione di genere, riporta miglioramento del funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita. Tuttavia, riporta disforia secondaria al fatto che i documenti non rispecchiano correttamente la propria identità di genere. Ciò è, infatti, associato a disagio psicologico che rischia di Per compromettere il funzionamento psicologico di della vita quotidiana. Infine, desidera procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere. In Per conclusione, (all'anagrafe presenta quadro di Parte_1 Pt_1
Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11(codice HAGO) e DSM 5 (codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i Per colloqui clinici e considerato che vive stabilmente ih un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschile e gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico. Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità maschile e l'impossibilita di procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi e comprometterne il funzionamento psicologico.”.
La provenienza delle certificazioni allegate da strutture pubbliche, altamente specializzate nella individuazione e nel trattamento della condizione della parte ricorrente, rendono superfluo ogni ulteriore accertamento, essendo pienamente sufficienti a fornire la prova della domanda formulata.
Da quanto attestato nella certificazione richiamata, il convincimento del ricorrente appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come accertato dalla documentazione in atti. Inoltre, nella certificazione in atti non sono state rilevate sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni alla assunzione del genere maschile.
Deve essere, pertanto, accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita. Dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto maschile, già assunto a seguito di terapia ormonale, fa emergere profonde difficoltà nella vita di relazione del ricorrente.
In merito deve richiamarsi la pronuncia della Corte Costituzionale, che nella sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Secondo la Consulta, infatti, un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non impone di disporre il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. “Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.”.
L'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso. Queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015, ricorso n. 14793/08, . . Parte_2 CP_1
Nel caso di specie, alla luce dei contenuti della relazione medica deve essere autorizzata la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica del ricorrente.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente , con l'intervento del P.M., così provvede: ordina con riguardo a ato a Narni il 26.10.2006 la Parte_3 rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da femminile a maschile) e ER al nome (da ” a ”), con tutti gli adempimenti susseguenti ai Parte_1 sensi della legge 164 del 1982; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 6 novembre 2025.
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Monica Velletti Presidente rel. Dott.ssa Luciana Nicoli' Giudice Dott.ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 911/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. ALEXANDER SCHUSTER che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Terni
OGGETTO: autorizzazione alle rettifiche anagrafiche
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.6.2025, ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Terni, (nel prosieguo parte Parte_1 identificata al maschile), premesso di avere già dall'infanzia manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile ha esposto:
- di non essere coniugato e di non avere figli;
- di aver avvertito sin dall'infanzia un forte disagio quando erano utilizzati nei suoi confronti pronomi al femminile e percepiva con chiarezza di essere diverso dalle sue coetanee;
- di essere sempre stato attratto dalle compagne di classe, e ciò lo ha portato, già nel corso dei primi anni di vita, a interrogarsi circa la propria identità, sentendo crescere a dismisura dentro di sé una sensazione di inadeguatezza nei confronti del proprio corpo, che percepiva non appartenergli;
-di aver subito un peggioramento del proprio stato di salute psicologica, in età adolescenziale, percependo senso di inadeguatezza e uno stato di depressione che lo induceva finanche a degli episodi di autolesionismo;
ER
- di avere da tempo scelto di utilizzare il nome di elezione ” come attestato da una relazione della pediatra del 28 marzo 2022, nella quale il ricorrente veniva identificato con il proprio nome elettivo;
- di aver subito nel corso della frequenza delle scuole superiori episodi di bullismo e discriminazione, ottenendo la modifica della sezione frequentata;
- di avere ottenuto il sostegno delle autorità scolastiche con autorizzazione alla utilizzazione dell'alias scelto e di essere stato supportato dagli insegnanti;
-di aver intrapreso percorso di transizione, rivolgendosi a professionisti specializzati e all'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, presso il quale viene preso in carico da una serie di specialisti del settore (psichiatri, psicologi ed endocrinologi);
-di aver seguito piano terapeutico endocrinologico dal 27 novembre 2024;
- di voler porre termine ai disagi di un disallineamento fra genere risultante negli archivi dello stato civile e quello vissuto e percepito, con conseguente richiesta di riattribuzione del genere riportato nell'atto di nascita da femminile a maschile e di ER rettificare il prenome da « » a « », con tutte le annotazioni Parte_1 susseguenti previste per legge.
Tanto premesso il ricorrente ha concluso chiedendo: “A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di Parte_1 nata in [...] il [...], di cittadinanza italiana;
[...]
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Terni di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 605, Parte I, Serie A, Anno 2006, nel senso che riporti il sesso ER «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome « » in luogo di « , provvedendo alle conferenti annotazioni, con estensione di effetti Parte_1 quanto a rettificazione anche alle conservatorie immobiliari e ad altri pubblici registri o archivi;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Terni;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003. ”
All'udienza è comparso il ricorrente presentatosi in abbigliamento e con sembianze maschili il quale ha dichiarato: “Mi riporto al ricorso. Confermo la volontà di proseguire nel percorso che ho intrapreso circa 4 anni fa quanto al percorso psicologico e a novembre scorso quanto al percorso ormonale. Mi presento in abiti Per maschili e mi faccio chiamare;
trovo difficoltà data la differenza tra il mio aspetto totalmente maschile e i documenti di identità al femminile. Per questo chiedo l'accoglimento del ricorso. Mi segue una psicologa e inoltre sono stato seguito da struttura pubblica (Azienda Ospedaliera Careggi), che ho scelto in quanto specializzato in questa materia. Non sono sposato e non ho figli.”
All'esito dell'udienza, su richiesta del difensore la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il PM non comparso all'udienza ha espresso parere favorevole, depositato in data 3.10.2025.
La domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Nella documentazione medica in atti, in particolare la relazione psicodiagnostica dell'Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze si legge: “Dalla valutazione psicologica compiuta mediante vari colloqui clinici, è emersa una stabile identità Per di genere maschile ed espressione di genere maschile in tutti gli ambiti di vita. , infatti, parla di sé al maschile e da cinque anni vive stabilmente al maschile, con riferito beneficio. Non si riscontrano concomitanti condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere. (…) A seguito dell'inizio della Per terapia ormonale di affermazione di genere, riporta miglioramento del funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita. Tuttavia, riporta disforia secondaria al fatto che i documenti non rispecchiano correttamente la propria identità di genere. Ciò è, infatti, associato a disagio psicologico che rischia di Per compromettere il funzionamento psicologico di della vita quotidiana. Infine, desidera procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere. In Per conclusione, (all'anagrafe presenta quadro di Parte_1 Pt_1
Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11(codice HAGO) e DSM 5 (codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i Per colloqui clinici e considerato che vive stabilmente ih un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschile e gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbero l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico. Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità maschile e l'impossibilita di procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi e comprometterne il funzionamento psicologico.”.
La provenienza delle certificazioni allegate da strutture pubbliche, altamente specializzate nella individuazione e nel trattamento della condizione della parte ricorrente, rendono superfluo ogni ulteriore accertamento, essendo pienamente sufficienti a fornire la prova della domanda formulata.
Da quanto attestato nella certificazione richiamata, il convincimento del ricorrente appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come accertato dalla documentazione in atti. Inoltre, nella certificazione in atti non sono state rilevate sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni alla assunzione del genere maschile.
Deve essere, pertanto, accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita. Dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto maschile, già assunto a seguito di terapia ormonale, fa emergere profonde difficoltà nella vita di relazione del ricorrente.
In merito deve richiamarsi la pronuncia della Corte Costituzionale, che nella sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Secondo la Consulta, infatti, un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non impone di disporre il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. “Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.”.
L'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso. Queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015, ricorso n. 14793/08, . . Parte_2 CP_1
Nel caso di specie, alla luce dei contenuti della relazione medica deve essere autorizzata la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica del ricorrente.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente , con l'intervento del P.M., così provvede: ordina con riguardo a ato a Narni il 26.10.2006 la Parte_3 rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da femminile a maschile) e ER al nome (da ” a ”), con tutti gli adempimenti susseguenti ai Parte_1 sensi della legge 164 del 1982; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 6 novembre 2025.
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti