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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c.
nella causa 885/2024 RG
tra nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1
) rapp.ta e difesa dall' avv. Veronica Ascolese C.F._1
- RICORRENTE -
c o n t r o
L' , (C.F.: Controparte_1
- P. Iva ) in persona del suo legale rappresentante pro- P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Basile
- CONVENUTO –
OGGETTO: PAGAMENTO INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
FATTO E DIRITTO
Con ri cors o depositato in cancell eria il 13/9/2024 part e ricorrente ha convenuto in giudizio l' evidenziando di essere docente con contratto a tempo CP_1
determinato, e che, trovandosi in uno stato di disoccupazione involontario, in data
19.06.2024 presentava all' di competenza domanda al fine di ottenere il CP_1
pagamento della Indennità di Disoccupazione, stante la cessazione del contratto di lavoro in data 07.06.2024 (cfr doc. all1). Tale domanda veniva respinta in data 04.07.2024 con comunicazione al Patronato
ma tale rigetto si appalesa illegittimo in quanto la ricorrente è in possesso dei CP_2 requisiti contributivi per ottenere l'indennità di Disoccupazione.
Da qui il presente ricorso.
Si è costituita ritualmente l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere a seguito di riesame della pratica, che ha condotto all'erogazione in autotutela di quanto richiesto.
All'udienza di discussione odierna effettuata con modalità cartolare i procuratori mediante deposito di note scritte hanno chiesto che la causa sia decisa;
il Giudice ha pertanto pronunciato la presente sentenza.
La domanda attrice era astrattamente fondata, tant'è che l' , 'melius re perpensa', CP_1
ha nelle more del giudizio riconosciuto la fondatezza della stessa ed ha accolto in autotutela la richiesta di pagamento erogando il dovuto.
Si sarebbe dovuto pertanto senz'ombra di dubbio dichiarare cessata la materia del contendere.
La causa rimane tuttavia pendente per le spese di lite, sulle quali non v'è accordo.
E' applicabile in questo caso il principio della cd. soccombenza virtuale (così, da ultima di un consolidato orientamento Cassazione civile, sez. I, 27 settembre 2002, n. 14023),
CP_ atteso che il provvedimento reso in autotutela dall' risulta tardivo considerato che la parte ricorrente ha dovuto proporre comunque il presente giudizio.
A fronte dell'evidenza soccombenza virtuale dell' , lo stesso va condannato a CP_1
risarcire parte ricorrente delle spese di lite sostenute, nella somma che viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
1) Dichi ara cess at a la m at eri a del cont endere per avvenut o riconoscimento dell a prest azione ri chiest a;
2) Condanna all a rifusione dell e spese di lit e sost enute dal la part e CP_1 ricorrente nello importo complessivo che si quantifica in € 1.000,00
Pag. 2 di 3 per com pensi olt re ad IVA e CPA e CU se dovuto.
Reggio Emili a, 20/ 2/ 2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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