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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/05/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4045/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08.05.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4045/2016 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”;
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Ernesto Parisi
- OPPONENTE–
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Giuseppe Berretta;
- OPPOSTO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.08.2016 proponeva Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 654/2016 emesso in data 24/06/2016 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Messina (proc. n. 3001/2016 R.G.),
1 notificato in data 28/06/2016, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di , dell'importo di € 105.159,24, da maggiorarsi con interessi legali, a _1
titolo di contributi (soggettivo, integrativo e maternità), interessi e sanzioni per le annualità dal 2004 al 2006 e dal 2008 al 2014, oltre spese di giudizio liquidate in €
1.000,00 oltre c.p.a., i.v.a. e spese generali.
Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso al procedimento monitorio avviato da per conseguire la riscossione dei crediti previdenziali, poiché _1
non rientra tra gli enti pubblici, essendo divenuto soggetto di diritto _1 privato in forza del D.lgs n. 509/1994, per cui l'attestazione del funzionario ai sensi dell'art. 635, comma 2 può assumere valore di prova scritta idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo soltanto se predisposta da funzionario pubblico e ove si proceda per recupero di crediti vantati dallo stato o da enti pubblici.
Ancora in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, evidenziando che, con l'entrata in vigore della legge n. 335/1995, rilevata la natura di gestione pensionistica obbligatoria di Inarcassa, il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie sia quello quinquennale in relazione a tutte le pretese creditorie azionate con il procedimento monitorio.
Rilevava che, tra i documenti allegati dall'Ente, le raccomandate del 9.10.2007,
13.07.2011 e 17.10.2011 risultano essere ricevute da persone di cui non si è in grado di verificare la sottoscrizione e le missive del 13.07.2011 e 17.10.2011 non possono essere qualificate come atti interruttivi del termine prescrizionale difettando dell'intimazione di pagamento, per cui l'unico atto interruttivo valido era la lettera inviata a mezzo pec in data 01.04.2016 del avv. prof. avente ad oggetto Per_1
“richiesta di pagamento dei crediti pregressi insoluti” con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo di € 105.196,24. Rilevava, pertanto, l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti a titolo di contributi, interessi e sanzioni relativi agli anni 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010.
Deduceva, sotto altro profilo, l'illegittimità del decreto poiché gli importi risultavano assolutamente abnormi ed incompatibili anche con l'applicazione più estrema del regolamento in materia di interessi e sanzioni. _1
Ciò premesso, chiedeva preliminarmente che venisse accolta l'eccezione di prescrizione dei crediti e, nel merito, che venisse ritenuta e dichiarata infondata la richiesta creditoria di e, per l'effetto, revocato ed annullato il decreto _1
ingiuntivo opposto.
2 2. Con memoria depositata in data 28.03.2017 si costituiva in giudizio, _1 contestando l'avversa opposizione.
In particolare, evidenziava la funzione pubblica svolta dall'Ente, assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e del Ministero del Tesoro, e che lo strumento per rendere concreta la tutela previdenziale garantita costituzionalmente è la contribuzione di ciascun iscritto che è basata su versamenti obbligatori.
Osservava che la situazione debitoria dell' era comprovata dalle Parte_1
attestazioni di credito sottoscritte dal direttore della direzione attività istituzionali e costituiscono prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635 comma 2 c.p.c.
Deduceva che in ogni caso, il credito di risulta altresì comprovato _1 dall'estratto contributivo e dal casellario degli attivi, che contengono una esauriente indicazione dei singoli periodi di contribuzione, nonché una analitica indicazione della sorte e delle sanzioni dovute per ciascun periodo.
Evidenziava che, con comunicazione del 23.11.2006, l'opponente aveva dichiarato di riconoscere ed accettare il debito riferito ai contributi pregressi insoluti notificati con la RAR n. 0496741 del 14.11.2006 per € 17.231,87, e che tale comunicazione costituisce un riconoscimento del debito ed una promessa di pagamento.
In merito all'eccezione di prescrizione rilevava che ha sempre provveduto _1
a notificare all'ing. le irregolarità contributive riscontrate a suo Parte_1
carico richiedendone, di volta in volta, il relativo pagamento e che nelle missive l'Ente ha quantificato in maniera specifica il credito previdenziale maturato, facendo altresì espresso riferimento alla obbligatorietà e alla debenza, da parte dell'iscritto, delle medesime somme, alla loro scadenza e alla conseguente volontà della di _1
recuperare i medesimi importi, in caso di loro mancato pagamento. Ribadiva che nessuno dei crediti oggetto di recupero poteva considerarsi prescritto.
Relativamente all'ammontare delle somme deduceva che le censure dell'opponente erano del tutto generiche, avendo provveduto a depositare specifica _1 documentazione atta a dimostrare l'ammontare del credito e che i contributi richiesti con riferimento agli anni da 2004-2014 sono stati calcolati in misura percentuale sui redditi prodotti dallo stesso ricorrente secondo i criteri contenuti nelle citate norme, vigenti ratione temporis, come per la misura degli interessi e delle sanzioni.
Insisteva poi, nella concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 comma 1 cpc, data la natura dilatoria dell'atto di opposizione, non fondato su prova scritta, né di pronta soluzione.
3 Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. All'udienza del 23 gennaio 2020 non veniva concessa la provvisoria esecuzione e la causa veniva rinviata per discussione e decisione. La causa veniva istruita mediante consulenza tecnico contabile.
4. Sostituita l'udienza del 08.05.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
5. Va innanzitutto rigettata l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 635 c.p.c., visto che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la qualifica di organismo di diritto pubblico di e stabilito, con riferimento alla _1
, ma con principio applicabile al caso di specie che “in relazione alla Parte_2
pretesa creditoria di che trattasi, la deve essere ricompresa, al pari Parte_2
degli altri enti di previdenza e assistenza, nella previsione di cui all'art. 635 c.p.c, comma 2, cosicché deve riconoscersi l'idoneità dell'attestazione del credito a costituire prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo”(Cass. 2588/2008).
Ne consegue che la obbligatorietà della contribuzione prevista a favore di _1
dal proprio regolamento e statuto rende del tutto sovrapponibile la natura previdenziale dei crediti in esame con quelli spettanti agli enti pubblici di natura previdenziale;
che del resto l'art. 442 c.p.c. fa espresso riferimento a “ogni forma di previdenza e assistenza obbligatorie” senza alcuno specifico riferimento alla natura eventualmente pubblica del relativo ente.
Da quanto esposto e dall'accertata natura previdenziale dei crediti in esame discende l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 635 comma II cpc con conseguente rigetto dell'eccezione.
6. Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione, occorre premettere sul piano generale che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo
Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie deve applicarsi il nuovo regime.
4 Va rilevato che risulta dalla documentazione allegata dall'ente che l'opponente, con comunicazione del 23.11.2006, ha dichiarato di riconoscere ed accettare il debito riferito ai contributi pregressi insoluti notificati con la RAR n. 0496741 del 14-11-
2006 per € 17.231,87, dichiarandosi disponibile all'adempimento e chiedendone il pagamento, per cui non può essere accolta l'eccezione di prescrizione relativamente alla contribuzione dovuta per gli anni 2005 e 2006.
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione limitatamente alle annualità 2008 e
2009, tenuto conto che dalla documentazione in atti non risulta alcun valido elemento interruttivo della prescrizione antecedente alla diffida inviata a mezzo pec in data
01.04.2016 con la quale veniva intimato all' il pagamento dei crediti Parte_1
pregressi insoluti.
Il dies a quo per il computo del termine prescrizionale è il 31 dicembre successivo rispetto a quello di riferimento, come comprovato dalla Delibera n. 10499/04 di del 10.9.2014, la quale ha espressamente stabilito che “la data di _1
decorrenza per il computo del termine di prescrizione per i contributi ed i relativi accessori è da individuarsi nel 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, in quanto i contributi previdenziali dovuti alla stessa possono essere corrisposti, senza incorrere in sanzioni, per tutto il corso dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e sino all'ultimo giorno di tale anno”.
Nel caso di specie, con riferimento all'anno 2010, la dichiarazione dei redditi professionali risulta trasmessa il 25.10.2011, per cui la prescrizione decorre dal
31.12.2011, ed è stata interrotta, come detto, dall'atto di diffida del 2016 che ha proceduto il ricorso per decreto ingiuntivo.
In definitiva, risultano non prescritti i contributi relativi alle annualità 2005, 2006,
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Con riferimento all'ultimo motivo di opposizione, relativo all'errato conteggio della contribuzione, lo stesso risulta infondato, posto che l'ente ha calcolato gli importi in misura percentuale sui redditi prodotti secondo i criteri contenuti nelle norme vigenti ratione temporis.
Al fine di quantificare la contribuzione dovuta dall'opponente è stata disposta consulenza tecnico contabile depositata dall'incaricato c.t.u. . Persona_2
Successivamente è stato disposto il richiamo della consulente, invitando il consulente a conteggiare l'importo dei contributi interessi e sanzioni dovuti dall'opponente a fino alla data di proposizione del decreto ingiuntivo, limitatamente agli _1
5 anni 2005 e 2006 e dal 2010 al 2014, e tenuto conto di quanto risultante dall'estratto conto contributivo prodotto da . _1
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
La consulente, relativamente alla consulenza integrativa per il calcolo dei contributi, interessi e sanzioni sino alla data di proposizione del decreto ingiuntivo, ossia fino al
14/06/2016, dovuti dall'opponente a , limitatamente agli anni 2005-2006- _1
2010-2011-2012-2013-2014, tenuto conto di quanto risultante dall'estratto conto contributivo, ha calcolato l'importo complessivo di € 60.598,81.
Sulla base delle superiori considerazioni va revocato il decreto ingiuntivo opposto condannando a pagare, in favore di , la complessiva Parte_1 _1 somma di € 60.598,81 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
L'esito complessivo della lite, tenuto conto della accertata fondatezza di parte dell'opposizione, giustifica la compensazione tra le parti di metà delle spese di lite.
La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dell'odierno opposto come da dispositivo ex D.M. 55/2014, D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022. tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da separato decreto, si pongono definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 04.08.2016 nei confronti di , in persona del legale _1
rappresentante pro tempore, in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 654/2016 del 24.06.2016, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare, Parte_1
in favore di , la complessiva somma di € 60.598,81, oltre interessi _1
legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna alla rifusione di metà delle spese di lite in favore di _1
, che liquida – già ridotte –in € 6.114,00 per compensi professionali _1
relativi al presente giudizio di opposizione, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali, compensando la restante quota.
- pone definitivamente a carico di parte opponente gli esborsi relativi alla c.t.u.,
liquidati come da separato decreto.
6 Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 09.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08.05.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4045/2016 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”;
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Ernesto Parisi
- OPPONENTE–
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Giuseppe Berretta;
- OPPOSTO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.08.2016 proponeva Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 654/2016 emesso in data 24/06/2016 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Messina (proc. n. 3001/2016 R.G.),
1 notificato in data 28/06/2016, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di , dell'importo di € 105.159,24, da maggiorarsi con interessi legali, a _1
titolo di contributi (soggettivo, integrativo e maternità), interessi e sanzioni per le annualità dal 2004 al 2006 e dal 2008 al 2014, oltre spese di giudizio liquidate in €
1.000,00 oltre c.p.a., i.v.a. e spese generali.
Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso al procedimento monitorio avviato da per conseguire la riscossione dei crediti previdenziali, poiché _1
non rientra tra gli enti pubblici, essendo divenuto soggetto di diritto _1 privato in forza del D.lgs n. 509/1994, per cui l'attestazione del funzionario ai sensi dell'art. 635, comma 2 può assumere valore di prova scritta idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo soltanto se predisposta da funzionario pubblico e ove si proceda per recupero di crediti vantati dallo stato o da enti pubblici.
Ancora in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, evidenziando che, con l'entrata in vigore della legge n. 335/1995, rilevata la natura di gestione pensionistica obbligatoria di Inarcassa, il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie sia quello quinquennale in relazione a tutte le pretese creditorie azionate con il procedimento monitorio.
Rilevava che, tra i documenti allegati dall'Ente, le raccomandate del 9.10.2007,
13.07.2011 e 17.10.2011 risultano essere ricevute da persone di cui non si è in grado di verificare la sottoscrizione e le missive del 13.07.2011 e 17.10.2011 non possono essere qualificate come atti interruttivi del termine prescrizionale difettando dell'intimazione di pagamento, per cui l'unico atto interruttivo valido era la lettera inviata a mezzo pec in data 01.04.2016 del avv. prof. avente ad oggetto Per_1
“richiesta di pagamento dei crediti pregressi insoluti” con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo di € 105.196,24. Rilevava, pertanto, l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti a titolo di contributi, interessi e sanzioni relativi agli anni 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010.
Deduceva, sotto altro profilo, l'illegittimità del decreto poiché gli importi risultavano assolutamente abnormi ed incompatibili anche con l'applicazione più estrema del regolamento in materia di interessi e sanzioni. _1
Ciò premesso, chiedeva preliminarmente che venisse accolta l'eccezione di prescrizione dei crediti e, nel merito, che venisse ritenuta e dichiarata infondata la richiesta creditoria di e, per l'effetto, revocato ed annullato il decreto _1
ingiuntivo opposto.
2 2. Con memoria depositata in data 28.03.2017 si costituiva in giudizio, _1 contestando l'avversa opposizione.
In particolare, evidenziava la funzione pubblica svolta dall'Ente, assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e del Ministero del Tesoro, e che lo strumento per rendere concreta la tutela previdenziale garantita costituzionalmente è la contribuzione di ciascun iscritto che è basata su versamenti obbligatori.
Osservava che la situazione debitoria dell' era comprovata dalle Parte_1
attestazioni di credito sottoscritte dal direttore della direzione attività istituzionali e costituiscono prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635 comma 2 c.p.c.
Deduceva che in ogni caso, il credito di risulta altresì comprovato _1 dall'estratto contributivo e dal casellario degli attivi, che contengono una esauriente indicazione dei singoli periodi di contribuzione, nonché una analitica indicazione della sorte e delle sanzioni dovute per ciascun periodo.
Evidenziava che, con comunicazione del 23.11.2006, l'opponente aveva dichiarato di riconoscere ed accettare il debito riferito ai contributi pregressi insoluti notificati con la RAR n. 0496741 del 14.11.2006 per € 17.231,87, e che tale comunicazione costituisce un riconoscimento del debito ed una promessa di pagamento.
In merito all'eccezione di prescrizione rilevava che ha sempre provveduto _1
a notificare all'ing. le irregolarità contributive riscontrate a suo Parte_1
carico richiedendone, di volta in volta, il relativo pagamento e che nelle missive l'Ente ha quantificato in maniera specifica il credito previdenziale maturato, facendo altresì espresso riferimento alla obbligatorietà e alla debenza, da parte dell'iscritto, delle medesime somme, alla loro scadenza e alla conseguente volontà della di _1
recuperare i medesimi importi, in caso di loro mancato pagamento. Ribadiva che nessuno dei crediti oggetto di recupero poteva considerarsi prescritto.
Relativamente all'ammontare delle somme deduceva che le censure dell'opponente erano del tutto generiche, avendo provveduto a depositare specifica _1 documentazione atta a dimostrare l'ammontare del credito e che i contributi richiesti con riferimento agli anni da 2004-2014 sono stati calcolati in misura percentuale sui redditi prodotti dallo stesso ricorrente secondo i criteri contenuti nelle citate norme, vigenti ratione temporis, come per la misura degli interessi e delle sanzioni.
Insisteva poi, nella concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 comma 1 cpc, data la natura dilatoria dell'atto di opposizione, non fondato su prova scritta, né di pronta soluzione.
3 Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. All'udienza del 23 gennaio 2020 non veniva concessa la provvisoria esecuzione e la causa veniva rinviata per discussione e decisione. La causa veniva istruita mediante consulenza tecnico contabile.
4. Sostituita l'udienza del 08.05.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
5. Va innanzitutto rigettata l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 635 c.p.c., visto che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la qualifica di organismo di diritto pubblico di e stabilito, con riferimento alla _1
, ma con principio applicabile al caso di specie che “in relazione alla Parte_2
pretesa creditoria di che trattasi, la deve essere ricompresa, al pari Parte_2
degli altri enti di previdenza e assistenza, nella previsione di cui all'art. 635 c.p.c, comma 2, cosicché deve riconoscersi l'idoneità dell'attestazione del credito a costituire prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo”(Cass. 2588/2008).
Ne consegue che la obbligatorietà della contribuzione prevista a favore di _1
dal proprio regolamento e statuto rende del tutto sovrapponibile la natura previdenziale dei crediti in esame con quelli spettanti agli enti pubblici di natura previdenziale;
che del resto l'art. 442 c.p.c. fa espresso riferimento a “ogni forma di previdenza e assistenza obbligatorie” senza alcuno specifico riferimento alla natura eventualmente pubblica del relativo ente.
Da quanto esposto e dall'accertata natura previdenziale dei crediti in esame discende l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 635 comma II cpc con conseguente rigetto dell'eccezione.
6. Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione, occorre premettere sul piano generale che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo
Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie deve applicarsi il nuovo regime.
4 Va rilevato che risulta dalla documentazione allegata dall'ente che l'opponente, con comunicazione del 23.11.2006, ha dichiarato di riconoscere ed accettare il debito riferito ai contributi pregressi insoluti notificati con la RAR n. 0496741 del 14-11-
2006 per € 17.231,87, dichiarandosi disponibile all'adempimento e chiedendone il pagamento, per cui non può essere accolta l'eccezione di prescrizione relativamente alla contribuzione dovuta per gli anni 2005 e 2006.
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione limitatamente alle annualità 2008 e
2009, tenuto conto che dalla documentazione in atti non risulta alcun valido elemento interruttivo della prescrizione antecedente alla diffida inviata a mezzo pec in data
01.04.2016 con la quale veniva intimato all' il pagamento dei crediti Parte_1
pregressi insoluti.
Il dies a quo per il computo del termine prescrizionale è il 31 dicembre successivo rispetto a quello di riferimento, come comprovato dalla Delibera n. 10499/04 di del 10.9.2014, la quale ha espressamente stabilito che “la data di _1
decorrenza per il computo del termine di prescrizione per i contributi ed i relativi accessori è da individuarsi nel 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, in quanto i contributi previdenziali dovuti alla stessa possono essere corrisposti, senza incorrere in sanzioni, per tutto il corso dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e sino all'ultimo giorno di tale anno”.
Nel caso di specie, con riferimento all'anno 2010, la dichiarazione dei redditi professionali risulta trasmessa il 25.10.2011, per cui la prescrizione decorre dal
31.12.2011, ed è stata interrotta, come detto, dall'atto di diffida del 2016 che ha proceduto il ricorso per decreto ingiuntivo.
In definitiva, risultano non prescritti i contributi relativi alle annualità 2005, 2006,
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Con riferimento all'ultimo motivo di opposizione, relativo all'errato conteggio della contribuzione, lo stesso risulta infondato, posto che l'ente ha calcolato gli importi in misura percentuale sui redditi prodotti secondo i criteri contenuti nelle norme vigenti ratione temporis.
Al fine di quantificare la contribuzione dovuta dall'opponente è stata disposta consulenza tecnico contabile depositata dall'incaricato c.t.u. . Persona_2
Successivamente è stato disposto il richiamo della consulente, invitando il consulente a conteggiare l'importo dei contributi interessi e sanzioni dovuti dall'opponente a fino alla data di proposizione del decreto ingiuntivo, limitatamente agli _1
5 anni 2005 e 2006 e dal 2010 al 2014, e tenuto conto di quanto risultante dall'estratto conto contributivo prodotto da . _1
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
La consulente, relativamente alla consulenza integrativa per il calcolo dei contributi, interessi e sanzioni sino alla data di proposizione del decreto ingiuntivo, ossia fino al
14/06/2016, dovuti dall'opponente a , limitatamente agli anni 2005-2006- _1
2010-2011-2012-2013-2014, tenuto conto di quanto risultante dall'estratto conto contributivo, ha calcolato l'importo complessivo di € 60.598,81.
Sulla base delle superiori considerazioni va revocato il decreto ingiuntivo opposto condannando a pagare, in favore di , la complessiva Parte_1 _1 somma di € 60.598,81 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
L'esito complessivo della lite, tenuto conto della accertata fondatezza di parte dell'opposizione, giustifica la compensazione tra le parti di metà delle spese di lite.
La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dell'odierno opposto come da dispositivo ex D.M. 55/2014, D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022. tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da separato decreto, si pongono definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 04.08.2016 nei confronti di , in persona del legale _1
rappresentante pro tempore, in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 654/2016 del 24.06.2016, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare, Parte_1
in favore di , la complessiva somma di € 60.598,81, oltre interessi _1
legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna alla rifusione di metà delle spese di lite in favore di _1
, che liquida – già ridotte –in € 6.114,00 per compensi professionali _1
relativi al presente giudizio di opposizione, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali, compensando la restante quota.
- pone definitivamente a carico di parte opponente gli esborsi relativi alla c.t.u.,
liquidati come da separato decreto.
6 Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 09.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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