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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/04/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1634/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1634/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_1 C.F._1
GAUDIO DOMENICO NICOLA e dell'avv. MOLINARO BRUNELLA, elettivamente domiciliato in VIA SUOR TERESA DEL GAUDIO 11 MONTANO ANTILLA presso il difensore avv. DEL GAUDIO DOMENICO NICOLA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOVA Controparte_1 C.F._2
ANNALISA e dell'avv. FIORINI FABRIZIO, VIA EMILIA EST 18 41100 MODENA;
, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST N. 18 MODENA presso il difensore avv. BOVA
ANNALISA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOVA Parte_2 C.F._3
ANNALISA e dell'avv. FIORINI FABRIZIO, VIA EMILIA EST N. 18 MODENA, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST N. 18 MODENA presso il difensore avv. BOVA
ANNALISA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOVA CP_2 Parte_1 C.F._4
ANNALISA e dell'avv. FIORINI FABRIZIO ( ) VIA EMILIA EST 18 C.F._5
MODENA, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST N. 18 MODENA presso il difensore avv. BOVA ANNALISA
CONVENUTO/I
pagina 1 di 8 Oggetto: simulazione relativa ed interposizione reale di persona in tema di compravendita immobiliare.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11.3.2025.
Parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito: a) in via principale:
1) accertare e dichiarare la simulazione relativa del contratto di compravendita per notar dell' 1.7.2015 (rep. n. 76701 – racc. n. 22106), e per l'effetto dichiarare l'attore _1 [...] comproprietario in comunione ordinaria ex art. 1100 c.c. con la convenuta Parte_1
di una quota pari al 62,5% del locale in AN via Odoardo Corsini n. 15, in Controparte_1 catasto a fol 27 p.lla 91 sub 1 (oggi p.lla 91 sub. 8), nonché di una quota pari al 62,5 % dei 3/6 della pertinenziale area cortiliva di complessivi mq 74, in catasto al medesimo fol 27, p.lla n. 96, con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di dare corso alle conseguenti annotazioni/trascrizioni, con esonero da responsabilità;
2) condannare la convenuta a rimborsare ad esso attore la Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.218,75 pari alla quota del 37,5% delle spese dell'atto notarile per notar _1 in premessa richiamato, integralmente pagati dall'attore stesso, oltre accessori come per legge;
3) accertare e dichiarare che la convenuta , con l'atto per notar del Controparte_1 Per_2
4.8.2020 (rep. 49478 – racc 30000), ha indebitamente venduto per intero ai convenuti Parte_2
e la proprietà del locale sito in AN a fol. 27 p.lla 91 sub 1 (oggi p.lla
[...] Controparte_3
91 sub 8) e, per l'effetto, annullare l'atto stesso relativamente alla illegittima vendita della quota del 62,5% di proprietà di esso attore, con ordine al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di dare corso alle conseguenti annotazioni/trascrizioni, con esonero da responsabilità; 4) condannare la convenuta al risarcimento dei danni causati all'attore per come Controparte_1 saranno provati in corso di causa, nonché al pagamento di spese e competenze di giudizio.
b) In via subordinata, ove l'adito Tribunale non ritenesse di accogliere le sopra formulate domande principali,
1) condannare la convenuta a rimborsare all'attore la somma Controparte_1 Parte_1 di € 25.000,00 di cui all'assegno n. 3683307597-08, nonché la somma di € 3.250,00 di cui all'assegno n. 3683307598-09, entrambi indicati in premessa, oltre interessi dal 1.7.2015;
2) condannare la convenuta al pagamento di una indennità per l'aumento di Controparte_1 valore degli immobili di cui in premessa per effetto delle migliorie agli stessi apportate dall'attore indennità da quantificare a mezzo ctu di cui si chiede fin da ora la Parte_1 ammissione.
3) condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze di causa. Controparte_1
In via istruttoria, si producono i documenti sopra richiamati e meglio specificati nell'indice del fascicolo di parte. Sin da ora si chiede inoltre la ammissione di prova testimoniale sulle circostante e con i testi che saranno indicati nelle forme e termini di legge”
Parte convenuta:
pagina 2 di 8 “Adversis reiectis, a) Accertare e dichiarare che la firma della sig.ra apposta in calce alla scrittura CP_1 data 1.7.2015, allegata la controparte, è apocrifa.
b) Accertare e dichiarare infondate e/o inammissibili sia in fatto che in diritto le domande tutte di parte attrice nei confronti di tutti i convenuti e, conseguentemente, rigettarle.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
In via istruttoria: riservata ogni più ampia attività difensiva ex art. 183, comma sesto, nn. 1-2-3 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e , esponendo che:
[...] Parte_2 Controparte_3
- con atto per notar dell'1.7.2015 (rep. n. 76701 – racc. n. 22106), la sig.ra Persona_3
aveva acquistato dalla sig.ra un'unità immobiliare sita in AN Controparte_1 Parte_3
via Odoardo Corsini n. 15, in catasto a fol 27 p.lla 91 sub 1 (oggi p.lla 91 sub 8), nonché la proprietà per 3/6 della pertinenziale area cortiliva;
- sebbene nell'atto l'attore fosse intervenuto ai sensi dell'art. 179 c.c. per escludere l'acquisto dalla comunione legale, in realtà, come risultava da controscrittura intercorsa in pari data tra i sigg.ri e , l'immobile era stato acquistato in comproprietà ordinaria tra Parte_1 Controparte_1 essi, tanto che l'attore aveva versato l'importo di € 25.000,00 pari al 62,50% del corrispettivo;
- a riprova della natura simulata dell'intestazione alla sola sig.ra , l'attore aveva Controparte_1
anche pagato integralmente le spese notarili per € 3.250,00;
- nell'anno 2018, a causa dell'acuirsi dei contrasti coniugali, le parti erano addivenute ad una separazione di fatto, con conseguente estromissione dell'attore dagli immobili, culminata nella stipula dell'atto per notar del 4.8.2020 (rep. 49478 – racc. 30000), con il quale la Persona_4
aveva venduto l'intero immobile ai figli e Controparte_1 Pt_2 CP_3
L'attore chiedeva pertanto: 1) accertarsi la simulazione relativa del contratto di compravendita per notar e dichiararsi la sua comproprietà nella misura del 62,5%; 2) condannarsi la _1
convenuta al rimborso della quota del 37,5% delle spese notarili;
3) annullarsi CP_1
parzialmente la vendita effettuata ai figli con atto relativamente alla quota di sua Per_2
proprietà; 4) condannarsi la al risarcimento dei danni. CP_1
Si costituivano i convenuti contestando integralmente la domanda attorea.
In particolare, la disconosceva formalmente la controscrittura dell'1.7.2015 prodotta CP_1
pagina 3 di 8 dall'attore in copia.
Deduceva inoltre che l'acquisto dell'immobile era stato effettuato con l'intento, condiviso dal
[...]
di destinarlo ad un'attività commerciale della figlia Pt_1 CP_3
Il pagamento di € 25.000,00 da parte del era avvenuto a titolo di restituzione di Parte_1
precedenti debiti, essendo la creditrice di ingenti somme per aver contribuito in misura CP_1
maggiore all'acquisto delle case coniugali e alle necessità economiche familiari.
La convenuta evidenziava inoltre che l'azione del coniuge si inseriva in un più ampio contesto di comportamenti vessatori posti in essere dal dopo la separazione, sia nei suoi confronti Parte_1
che dei figli.
All'udienza del 26.9.2023, il giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc.
Disposta la prova testimoniale, all'udienza dell'8.5.2024 venivano escussi i testi Tes_1
, , e .
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Il Giudice, ritenuta poi la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni all'11.3.2025, disponendo la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti depositavano note conclusive autorizzate, insistendo nelle rispettive domande ed eccezioni. Parte attrice depositava altresì preverbale di udienza in data 10.3.2025 di cui la controparte eccepiva l'inammissibilità.
§§§§§§
1. Preliminarmente occorre dichiarare l'inammissibilità del preverbale di udienza depositato da parte attrice in data 10.3.2025 in quanto irrituale e non autorizzato e pertanto di tale preverbale non può tenersi conto.
2. Nel merito la domanda dell'attore merita parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni che seguono. La controversia ha ad oggetto, in via principale, l'accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita stipulato con atto per notar dell'1.7.2015, con cui _1
la convenuta acquistava dalla sig.ra un'unità immobiliare in Controparte_1 Parte_3
AN (nonché il conseguente annullamento parziale della successiva vendita effettuata ai figli con atto relativamente alla quota di sua proprietà). Per_2
L'attore allega che, nonostante l'intestazione formale alla sola il bene sarebbe stato CP_1
acquistato in comproprietà, come dimostrerebbe la controscrittura coeva all'atto notarile intercorsa fra le parti in data 1.7.2015. Tale scrittura conteneva infatti il riconoscimento da parte pagina 4 di 8 della che l'intestazione esclusiva dell'immobile in suo favore era stata effettuata Controparte_1
per ragioni fiscali, mentre in realtà il bene era stato acquistato in comproprietà con il coniuge
[...]
Pt_1
3. Occorre preliminarmente qualificare la fattispecie dedotta in giudizio.
Nel caso in esame, a parere di chi scrive, non è configurabile una simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, che richiede necessariamente anche l'adesione del terzo venditore all'accordo simulatorio. Nella simulazione per interposizione fittizia, infatti, l'interposto figura solo formalmente come acquirente mentre gli effetti del negozio si producono direttamente in capo all'interponente. Tale fattispecie richiede necessariamente, come evidenziato dalla
Suprema Corte (Cass. civ. n. 27189/2024), la partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, il quale deve manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente.
Nel caso di specie, mancando in radice la prova della partecipazione della venditrice Pt_3
all'accordo simulatorio, deve ritenersi configurabile preferibilmente un'ipotesi di
[...]
interposizione reale, nella quale, non sussiste simulazione poiché l'interposto contratta effettivamente in nome proprio acquisendo i diritti, con il solo obbligo interno di ritrasferirli all'interponente.
Si osserva che il mero riconoscimento dell'altrui diritto contenuto nella controscrittura, essendo limitato ad un mero atto ricognitivo, non può produrre effetti costitutivo-traslativi in assenza di un valido titolo di acquisto.
Nell'interposizione reale, quindi, il soggetto interposto conclude il contratto direttamente ed in nome proprio con il terzo venditore, acquistando effettivamente i diritti nascenti dal contratto, con il solo obbligo interno di ritrasferire tali diritti all'interponente.
4. Nel caso in esame plurimi elementi inducono a ritenere provata l'interposizione reale della signora nell'acquisto dell'immobile de quo. Controparte_1
Anzitutto la controscrittura prodotta in copia dall'attore, coeva all'atto di compravendita per notar contiene il riconoscimento da parte della che l'intestazione esclusiva _1 Controparte_1
dell'immobile in suo favore era stata effettuata per ragioni fiscali, mentre in realtà il bene era stato acquistato in comproprietà con il nella misura del 62,5% in favore di Parte_1
quest'ultimo, corrispondente al versamento da lui effettuato di € 25.000,00 sul prezzo totale di €
pagina 5 di 8 40.000,00.
L'esistenza di tale scrittura e la sua riconducibilità alle parti può ritenersi confermata anzitutto dalle deposizioni testimoniali: il geometra ha confermato la firma di un documento Tes_1
presso lo studio del notaio , pur non ricordandone il contenuto specifico per il tempo Pt_4
trascorso (quando gli è stata mostrata la copia della scrittura, ha dichiarato "Credo che fosse questa ma sono passati molti anni"); il teste , inoltre, ha dichiarato di aver Testimone_2
visionato personalmente il documento originale nel periodo natalizio del 2019, confermando che si trattava dello stesso documento prodotto in copia dall'attore (il teste ha precisato "era l'originale, non ricordo se la penna fosse blu, ma posso confermare che era l'originale").
L'esistenza dell'originale della scrittura è ricavabile poi (seppure indirettamente) dalla Relazione di servizio dei Carabinieri di AN del 7.6.2020, nella quale i verbalizzanti attestano che il
[...]
per dimostrare il suo diritto all'accesso nella ZTL, aveva esibito "una scrittura privata Pt_1
nella quale dichiarava e riconosceva al proprio coniuge la Controparte_1 Parte_1
quota della metà di quanto acquistato". È significativo che mentre per l'atto notarile i Carabinieri specificano che venne mostrata una "copia", per la controscrittura riferiscono semplicemente che venne "fornita una scrittura privata", lasciando intendere che si trattasse dell'originale.
Va altresì considerata la perizia calligrafica di parte prodotta dall'attore, dalla quale emerge la compatibilità della sottoscrizione presente sul documento con il modello grafico della convenuta
Sebbene si tratti di un accertamento tecnico di parte, le conclusioni della perizia CP_1
appaiono convincenti e coerenti con gli altri elementi probatori acquisiti. Nel caso di specie, il disconoscimento operato dalla convenuta appare generico e non supportato da elementi concreti, mentre le conclusioni della perizia calligrafica di parte, unitamente alle altre risultanze istruttorie sopra esaminate, forniscono un quadro coerente circa l'autenticità della sottoscrizione.
Ed ancora, la convenuta non ha mai specificamente contestato la circostanza allegata dall'attore di essere entrata nell'abitazione di Modena in sua assenza e di essersi appropriata di tale scrittura, insieme ad altri documenti, circostanza che ha pertanto costretto l'attore a produrne in giudizio la sola copia fotostatica del documento (ragion per cui non può ritenersi che la perdita dell'originale della scrittura sia da ricondursi a circostanze imputabili all'attore).
Ulteriori elementi che consentono di ritenere provata la interposizione reale sono la testimonianza della sorella della convenuta, che ha confermato come l'acquisto Testimone_4
dell'immobile fosse stato fortemente voluto dall'attore (che pertanto figurava quale dominus
pagina 6 di 8 dell'operazione immobiliare), il quale "aveva insistito per acquistarlo" nonostante le resistenze iniziali della nonchè il versamento da parte dell'attore della somma di € 25.000,00, pari al CP_1
62,5% del prezzo di acquisto, effettuato direttamente alla parte venditrice, nonché il pagamento integrale delle spese notarili per € 3.250,00.
Questo complesso di elementi, valutato nel suo insieme, fornisce una prova convincente che l'operazione negoziale si sia svolta nei termini sopraindicati e così come qualificata.
5. Ebbene, trattandosi di interposizione reale, gli accordi interni tra interponente e interposto non sono opponibili ai terzi in buona fede.
Ne deriva che la successiva vendita dell'immobile effettuata dalla ai figli con atto per CP_1
notar deve considerarsi pienamente valida ed efficace, non potendo essere travolta Per_2
dall'accordo interno di interposizione reale intercorso tra i coniugi.
Come precisato dalla giurisprudenza, l'accertamento dell'interposizione reale non conduce - diversamente dallo schema della interposizione fittizia di persona - all'accertamento automatico della titolarità degli effetti giuridici del contratto concluso con il terzo direttamente in capo al fiduciante, essendo necessario un atto che disponga il successivo trasferimento da parte del fiduciario.
La vendita dell'immobile effettuata dalla ai figli e con atto per notar CP_1 Pt_2 CP_3
del 4.8.2020 deve considerarsi dunque valida ed efficace, non potendo essere travolta Per_2
dall'accordo interno tra i coniugi.
Di conseguenza, le domande di simulazione e di annullamento fomrulate dall'attore sub 1) e 3) dell'atto introduttivo devono essere rigettate, mentre va accolta la domanda subordinata di rimborso (rectius di risarcimento) della somma versata dall'attore pari a € 25.000,00, corrispondente al 62,5% del prezzo di vendita.
6. Tale importo rappresenta infatti la perdita patrimoniale effettivamente subita dall'attore a seguito dell'inadempimento della convenuta all'obbligo di ritrasferimento derivante dall'accordo di interposizione, trasferimento non più possibile in conseguenza dell'intervenuta alienazione immobiliare senza il previsto consenso dell'interponente.
Non possono invece essere riconosciute ulteriori somme a titolo di rimborso delle spese notarili, in quanto il loro pagamento integrale da parte dell'attore corrispondeva agli accordi intercorsi tra le parti, come emerge dalla documentazione in atti.
Parimenti, non può essere accolta la richiesta di risarcimento per le asserite migliorie apportate pagina 7 di 8 all'immobile, in quanto non adeguatamente provate.
Nel caso di specie, infatti, al di là della testimonianza di che ha riferito di aver visto Tes_3
l'attore lavorare un paio di volte nell'immobile, non sono stati forniti elementi probatori specifici circa l'entità e il valore delle migliorie asseritamente apportate.
Pertanto, il rimborso deve essere limitato alla somma di € 25.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, rappresentando questa l'unico danno effettivamente provato e conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenuta all'obbligo di ritrasferimento della quota dell'immobile in capo all'attore, obbligo da ritenersi implicito nel riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà.
7. In considerazione della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite. A fronte del rigetto delle domande principali di simulazione ed annullamento degli atti indicati, è infatti stata accolta parzialmente la domanda attorea, sebbene limitatamente all'importo di € 25.000,00 e con esclusione delle ulteriori voci di danno richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1634/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda principale di simulazione relativa del contratto di compravendita per notar dell'1.7.2015; _1
2) Rigetta la domanda di annullamento dell'atto di vendita per notar del 4.8.2020; Per_2
3) In accoglimento della domanda subordinata, condanna la convenuta a Controparte_1 corrispondere all'attore la somma di € 25.000,00, oltre ad interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo;
4) Compensa le spese di lite fra le parti.
Modena, 1° aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1634/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_1 C.F._1
GAUDIO DOMENICO NICOLA e dell'avv. MOLINARO BRUNELLA, elettivamente domiciliato in VIA SUOR TERESA DEL GAUDIO 11 MONTANO ANTILLA presso il difensore avv. DEL GAUDIO DOMENICO NICOLA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOVA Controparte_1 C.F._2
ANNALISA e dell'avv. FIORINI FABRIZIO, VIA EMILIA EST 18 41100 MODENA;
, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST N. 18 MODENA presso il difensore avv. BOVA
ANNALISA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOVA Parte_2 C.F._3
ANNALISA e dell'avv. FIORINI FABRIZIO, VIA EMILIA EST N. 18 MODENA, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST N. 18 MODENA presso il difensore avv. BOVA
ANNALISA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOVA CP_2 Parte_1 C.F._4
ANNALISA e dell'avv. FIORINI FABRIZIO ( ) VIA EMILIA EST 18 C.F._5
MODENA, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST N. 18 MODENA presso il difensore avv. BOVA ANNALISA
CONVENUTO/I
pagina 1 di 8 Oggetto: simulazione relativa ed interposizione reale di persona in tema di compravendita immobiliare.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11.3.2025.
Parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito: a) in via principale:
1) accertare e dichiarare la simulazione relativa del contratto di compravendita per notar dell' 1.7.2015 (rep. n. 76701 – racc. n. 22106), e per l'effetto dichiarare l'attore _1 [...] comproprietario in comunione ordinaria ex art. 1100 c.c. con la convenuta Parte_1
di una quota pari al 62,5% del locale in AN via Odoardo Corsini n. 15, in Controparte_1 catasto a fol 27 p.lla 91 sub 1 (oggi p.lla 91 sub. 8), nonché di una quota pari al 62,5 % dei 3/6 della pertinenziale area cortiliva di complessivi mq 74, in catasto al medesimo fol 27, p.lla n. 96, con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di dare corso alle conseguenti annotazioni/trascrizioni, con esonero da responsabilità;
2) condannare la convenuta a rimborsare ad esso attore la Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.218,75 pari alla quota del 37,5% delle spese dell'atto notarile per notar _1 in premessa richiamato, integralmente pagati dall'attore stesso, oltre accessori come per legge;
3) accertare e dichiarare che la convenuta , con l'atto per notar del Controparte_1 Per_2
4.8.2020 (rep. 49478 – racc 30000), ha indebitamente venduto per intero ai convenuti Parte_2
e la proprietà del locale sito in AN a fol. 27 p.lla 91 sub 1 (oggi p.lla
[...] Controparte_3
91 sub 8) e, per l'effetto, annullare l'atto stesso relativamente alla illegittima vendita della quota del 62,5% di proprietà di esso attore, con ordine al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di dare corso alle conseguenti annotazioni/trascrizioni, con esonero da responsabilità; 4) condannare la convenuta al risarcimento dei danni causati all'attore per come Controparte_1 saranno provati in corso di causa, nonché al pagamento di spese e competenze di giudizio.
b) In via subordinata, ove l'adito Tribunale non ritenesse di accogliere le sopra formulate domande principali,
1) condannare la convenuta a rimborsare all'attore la somma Controparte_1 Parte_1 di € 25.000,00 di cui all'assegno n. 3683307597-08, nonché la somma di € 3.250,00 di cui all'assegno n. 3683307598-09, entrambi indicati in premessa, oltre interessi dal 1.7.2015;
2) condannare la convenuta al pagamento di una indennità per l'aumento di Controparte_1 valore degli immobili di cui in premessa per effetto delle migliorie agli stessi apportate dall'attore indennità da quantificare a mezzo ctu di cui si chiede fin da ora la Parte_1 ammissione.
3) condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze di causa. Controparte_1
In via istruttoria, si producono i documenti sopra richiamati e meglio specificati nell'indice del fascicolo di parte. Sin da ora si chiede inoltre la ammissione di prova testimoniale sulle circostante e con i testi che saranno indicati nelle forme e termini di legge”
Parte convenuta:
pagina 2 di 8 “Adversis reiectis, a) Accertare e dichiarare che la firma della sig.ra apposta in calce alla scrittura CP_1 data 1.7.2015, allegata la controparte, è apocrifa.
b) Accertare e dichiarare infondate e/o inammissibili sia in fatto che in diritto le domande tutte di parte attrice nei confronti di tutti i convenuti e, conseguentemente, rigettarle.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.
In via istruttoria: riservata ogni più ampia attività difensiva ex art. 183, comma sesto, nn. 1-2-3 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e , esponendo che:
[...] Parte_2 Controparte_3
- con atto per notar dell'1.7.2015 (rep. n. 76701 – racc. n. 22106), la sig.ra Persona_3
aveva acquistato dalla sig.ra un'unità immobiliare sita in AN Controparte_1 Parte_3
via Odoardo Corsini n. 15, in catasto a fol 27 p.lla 91 sub 1 (oggi p.lla 91 sub 8), nonché la proprietà per 3/6 della pertinenziale area cortiliva;
- sebbene nell'atto l'attore fosse intervenuto ai sensi dell'art. 179 c.c. per escludere l'acquisto dalla comunione legale, in realtà, come risultava da controscrittura intercorsa in pari data tra i sigg.ri e , l'immobile era stato acquistato in comproprietà ordinaria tra Parte_1 Controparte_1 essi, tanto che l'attore aveva versato l'importo di € 25.000,00 pari al 62,50% del corrispettivo;
- a riprova della natura simulata dell'intestazione alla sola sig.ra , l'attore aveva Controparte_1
anche pagato integralmente le spese notarili per € 3.250,00;
- nell'anno 2018, a causa dell'acuirsi dei contrasti coniugali, le parti erano addivenute ad una separazione di fatto, con conseguente estromissione dell'attore dagli immobili, culminata nella stipula dell'atto per notar del 4.8.2020 (rep. 49478 – racc. 30000), con il quale la Persona_4
aveva venduto l'intero immobile ai figli e Controparte_1 Pt_2 CP_3
L'attore chiedeva pertanto: 1) accertarsi la simulazione relativa del contratto di compravendita per notar e dichiararsi la sua comproprietà nella misura del 62,5%; 2) condannarsi la _1
convenuta al rimborso della quota del 37,5% delle spese notarili;
3) annullarsi CP_1
parzialmente la vendita effettuata ai figli con atto relativamente alla quota di sua Per_2
proprietà; 4) condannarsi la al risarcimento dei danni. CP_1
Si costituivano i convenuti contestando integralmente la domanda attorea.
In particolare, la disconosceva formalmente la controscrittura dell'1.7.2015 prodotta CP_1
pagina 3 di 8 dall'attore in copia.
Deduceva inoltre che l'acquisto dell'immobile era stato effettuato con l'intento, condiviso dal
[...]
di destinarlo ad un'attività commerciale della figlia Pt_1 CP_3
Il pagamento di € 25.000,00 da parte del era avvenuto a titolo di restituzione di Parte_1
precedenti debiti, essendo la creditrice di ingenti somme per aver contribuito in misura CP_1
maggiore all'acquisto delle case coniugali e alle necessità economiche familiari.
La convenuta evidenziava inoltre che l'azione del coniuge si inseriva in un più ampio contesto di comportamenti vessatori posti in essere dal dopo la separazione, sia nei suoi confronti Parte_1
che dei figli.
All'udienza del 26.9.2023, il giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc.
Disposta la prova testimoniale, all'udienza dell'8.5.2024 venivano escussi i testi Tes_1
, , e .
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Il Giudice, ritenuta poi la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni all'11.3.2025, disponendo la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti depositavano note conclusive autorizzate, insistendo nelle rispettive domande ed eccezioni. Parte attrice depositava altresì preverbale di udienza in data 10.3.2025 di cui la controparte eccepiva l'inammissibilità.
§§§§§§
1. Preliminarmente occorre dichiarare l'inammissibilità del preverbale di udienza depositato da parte attrice in data 10.3.2025 in quanto irrituale e non autorizzato e pertanto di tale preverbale non può tenersi conto.
2. Nel merito la domanda dell'attore merita parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni che seguono. La controversia ha ad oggetto, in via principale, l'accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita stipulato con atto per notar dell'1.7.2015, con cui _1
la convenuta acquistava dalla sig.ra un'unità immobiliare in Controparte_1 Parte_3
AN (nonché il conseguente annullamento parziale della successiva vendita effettuata ai figli con atto relativamente alla quota di sua proprietà). Per_2
L'attore allega che, nonostante l'intestazione formale alla sola il bene sarebbe stato CP_1
acquistato in comproprietà, come dimostrerebbe la controscrittura coeva all'atto notarile intercorsa fra le parti in data 1.7.2015. Tale scrittura conteneva infatti il riconoscimento da parte pagina 4 di 8 della che l'intestazione esclusiva dell'immobile in suo favore era stata effettuata Controparte_1
per ragioni fiscali, mentre in realtà il bene era stato acquistato in comproprietà con il coniuge
[...]
Pt_1
3. Occorre preliminarmente qualificare la fattispecie dedotta in giudizio.
Nel caso in esame, a parere di chi scrive, non è configurabile una simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, che richiede necessariamente anche l'adesione del terzo venditore all'accordo simulatorio. Nella simulazione per interposizione fittizia, infatti, l'interposto figura solo formalmente come acquirente mentre gli effetti del negozio si producono direttamente in capo all'interponente. Tale fattispecie richiede necessariamente, come evidenziato dalla
Suprema Corte (Cass. civ. n. 27189/2024), la partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, il quale deve manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente.
Nel caso di specie, mancando in radice la prova della partecipazione della venditrice Pt_3
all'accordo simulatorio, deve ritenersi configurabile preferibilmente un'ipotesi di
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interposizione reale, nella quale, non sussiste simulazione poiché l'interposto contratta effettivamente in nome proprio acquisendo i diritti, con il solo obbligo interno di ritrasferirli all'interponente.
Si osserva che il mero riconoscimento dell'altrui diritto contenuto nella controscrittura, essendo limitato ad un mero atto ricognitivo, non può produrre effetti costitutivo-traslativi in assenza di un valido titolo di acquisto.
Nell'interposizione reale, quindi, il soggetto interposto conclude il contratto direttamente ed in nome proprio con il terzo venditore, acquistando effettivamente i diritti nascenti dal contratto, con il solo obbligo interno di ritrasferire tali diritti all'interponente.
4. Nel caso in esame plurimi elementi inducono a ritenere provata l'interposizione reale della signora nell'acquisto dell'immobile de quo. Controparte_1
Anzitutto la controscrittura prodotta in copia dall'attore, coeva all'atto di compravendita per notar contiene il riconoscimento da parte della che l'intestazione esclusiva _1 Controparte_1
dell'immobile in suo favore era stata effettuata per ragioni fiscali, mentre in realtà il bene era stato acquistato in comproprietà con il nella misura del 62,5% in favore di Parte_1
quest'ultimo, corrispondente al versamento da lui effettuato di € 25.000,00 sul prezzo totale di €
pagina 5 di 8 40.000,00.
L'esistenza di tale scrittura e la sua riconducibilità alle parti può ritenersi confermata anzitutto dalle deposizioni testimoniali: il geometra ha confermato la firma di un documento Tes_1
presso lo studio del notaio , pur non ricordandone il contenuto specifico per il tempo Pt_4
trascorso (quando gli è stata mostrata la copia della scrittura, ha dichiarato "Credo che fosse questa ma sono passati molti anni"); il teste , inoltre, ha dichiarato di aver Testimone_2
visionato personalmente il documento originale nel periodo natalizio del 2019, confermando che si trattava dello stesso documento prodotto in copia dall'attore (il teste ha precisato "era l'originale, non ricordo se la penna fosse blu, ma posso confermare che era l'originale").
L'esistenza dell'originale della scrittura è ricavabile poi (seppure indirettamente) dalla Relazione di servizio dei Carabinieri di AN del 7.6.2020, nella quale i verbalizzanti attestano che il
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per dimostrare il suo diritto all'accesso nella ZTL, aveva esibito "una scrittura privata Pt_1
nella quale dichiarava e riconosceva al proprio coniuge la Controparte_1 Parte_1
quota della metà di quanto acquistato". È significativo che mentre per l'atto notarile i Carabinieri specificano che venne mostrata una "copia", per la controscrittura riferiscono semplicemente che venne "fornita una scrittura privata", lasciando intendere che si trattasse dell'originale.
Va altresì considerata la perizia calligrafica di parte prodotta dall'attore, dalla quale emerge la compatibilità della sottoscrizione presente sul documento con il modello grafico della convenuta
Sebbene si tratti di un accertamento tecnico di parte, le conclusioni della perizia CP_1
appaiono convincenti e coerenti con gli altri elementi probatori acquisiti. Nel caso di specie, il disconoscimento operato dalla convenuta appare generico e non supportato da elementi concreti, mentre le conclusioni della perizia calligrafica di parte, unitamente alle altre risultanze istruttorie sopra esaminate, forniscono un quadro coerente circa l'autenticità della sottoscrizione.
Ed ancora, la convenuta non ha mai specificamente contestato la circostanza allegata dall'attore di essere entrata nell'abitazione di Modena in sua assenza e di essersi appropriata di tale scrittura, insieme ad altri documenti, circostanza che ha pertanto costretto l'attore a produrne in giudizio la sola copia fotostatica del documento (ragion per cui non può ritenersi che la perdita dell'originale della scrittura sia da ricondursi a circostanze imputabili all'attore).
Ulteriori elementi che consentono di ritenere provata la interposizione reale sono la testimonianza della sorella della convenuta, che ha confermato come l'acquisto Testimone_4
dell'immobile fosse stato fortemente voluto dall'attore (che pertanto figurava quale dominus
pagina 6 di 8 dell'operazione immobiliare), il quale "aveva insistito per acquistarlo" nonostante le resistenze iniziali della nonchè il versamento da parte dell'attore della somma di € 25.000,00, pari al CP_1
62,5% del prezzo di acquisto, effettuato direttamente alla parte venditrice, nonché il pagamento integrale delle spese notarili per € 3.250,00.
Questo complesso di elementi, valutato nel suo insieme, fornisce una prova convincente che l'operazione negoziale si sia svolta nei termini sopraindicati e così come qualificata.
5. Ebbene, trattandosi di interposizione reale, gli accordi interni tra interponente e interposto non sono opponibili ai terzi in buona fede.
Ne deriva che la successiva vendita dell'immobile effettuata dalla ai figli con atto per CP_1
notar deve considerarsi pienamente valida ed efficace, non potendo essere travolta Per_2
dall'accordo interno di interposizione reale intercorso tra i coniugi.
Come precisato dalla giurisprudenza, l'accertamento dell'interposizione reale non conduce - diversamente dallo schema della interposizione fittizia di persona - all'accertamento automatico della titolarità degli effetti giuridici del contratto concluso con il terzo direttamente in capo al fiduciante, essendo necessario un atto che disponga il successivo trasferimento da parte del fiduciario.
La vendita dell'immobile effettuata dalla ai figli e con atto per notar CP_1 Pt_2 CP_3
del 4.8.2020 deve considerarsi dunque valida ed efficace, non potendo essere travolta Per_2
dall'accordo interno tra i coniugi.
Di conseguenza, le domande di simulazione e di annullamento fomrulate dall'attore sub 1) e 3) dell'atto introduttivo devono essere rigettate, mentre va accolta la domanda subordinata di rimborso (rectius di risarcimento) della somma versata dall'attore pari a € 25.000,00, corrispondente al 62,5% del prezzo di vendita.
6. Tale importo rappresenta infatti la perdita patrimoniale effettivamente subita dall'attore a seguito dell'inadempimento della convenuta all'obbligo di ritrasferimento derivante dall'accordo di interposizione, trasferimento non più possibile in conseguenza dell'intervenuta alienazione immobiliare senza il previsto consenso dell'interponente.
Non possono invece essere riconosciute ulteriori somme a titolo di rimborso delle spese notarili, in quanto il loro pagamento integrale da parte dell'attore corrispondeva agli accordi intercorsi tra le parti, come emerge dalla documentazione in atti.
Parimenti, non può essere accolta la richiesta di risarcimento per le asserite migliorie apportate pagina 7 di 8 all'immobile, in quanto non adeguatamente provate.
Nel caso di specie, infatti, al di là della testimonianza di che ha riferito di aver visto Tes_3
l'attore lavorare un paio di volte nell'immobile, non sono stati forniti elementi probatori specifici circa l'entità e il valore delle migliorie asseritamente apportate.
Pertanto, il rimborso deve essere limitato alla somma di € 25.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, rappresentando questa l'unico danno effettivamente provato e conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenuta all'obbligo di ritrasferimento della quota dell'immobile in capo all'attore, obbligo da ritenersi implicito nel riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà.
7. In considerazione della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite. A fronte del rigetto delle domande principali di simulazione ed annullamento degli atti indicati, è infatti stata accolta parzialmente la domanda attorea, sebbene limitatamente all'importo di € 25.000,00 e con esclusione delle ulteriori voci di danno richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1634/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda principale di simulazione relativa del contratto di compravendita per notar dell'1.7.2015; _1
2) Rigetta la domanda di annullamento dell'atto di vendita per notar del 4.8.2020; Per_2
3) In accoglimento della domanda subordinata, condanna la convenuta a Controparte_1 corrispondere all'attore la somma di € 25.000,00, oltre ad interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo;
4) Compensa le spese di lite fra le parti.
Modena, 1° aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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