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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24407 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con l'Avv. FIUMARA GABRIELLA Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro con l'Avv. SERRAO VINCENZO Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 1/04/2025 ad ore 14,30 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio- video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc.
Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. FIUMARA GABRIELLA Parte_1
- l'avv. SERRAO VINCENZO Controparte_1
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dei ricorrenti danno atto di precisare le conclusioni come da fogli di p.c. e note conclusive in atti a cui si richiamano e concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24407/2022 promossa da:
con l'Avv. FIUMARA GABRIELLA Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro con l'Avv. SERRAO VINCENZO Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si è opposta al Decreto ingiuntivo n. 7668-2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano per euro 212.889,92 oltre interessi e spese liquidate e premesso di avere sottoscritto il 26 settembre 2017 con un contratto CP_1 di energia elettrica utenza cliente n. 761751191- codice pod IT001E00216643 sito in Zona 2 Industriale SNC San Ferdinando, ha contestato che gli importi di cui alle fatture azionate erano stati originati da una erronea ricostruzione dei consumi avvenuta a seguito di una manomissione del gruppo di misura, segnalata da un dipendente di ed alla quale si è dichiarata estranea, Parte_1 manomissione accertata con verbale del 11 giugno 2021 di E-Distribuzione, società di distribuzione dell'energia, unica deputata all'accesso alla cabina elettrica trovata priva della porta, completamente divelta.
A detta manomissione faceva seguito in pari data l' immediato distacco da parte di , nonché notifica di verbale di verifica e denuncia di reato per Controparte_2 prelievi irregolari di energia al Comando Carabinieri di Rosarno in cui era segnalata la “quantificazione complessiva di energia ricostruita pari a
5.5582.290,96 kwh”, con “una stima di valorizzazione economica di massima pari ad euro 787.661,12”, facendo risalire il prelievo irregolare di energia ad un periodo compreso tra il 1-6-2016 e quindi prima dell'inizio del contratto e il 30-
6- 2021. Faceva seguito l'invio da parte di delle fatture azionate che CP_1 venivano contestate perché “emesse sulla base di una presunzione di imputabilità della manomissione alla odierna opponente e sulla scorta di una ricostruzione ex post dei consumi che non tiene conto in alcun modo della peculiarità dell'attività di impresa della deducente» (pag.6 citazione) in quanto vi era una stagionalità di cui non si teneva conto. Ha lamentato inoltre che in violazione della normativa nessuna comunicazione sulla ricostruzione dei consumi era stata trasmessa alla cliente;
ha dato atto infine che una problematica analoga di manomissione della cabina e di ricostruzione di consumi era avvenuta nel 2012 con la società Europlast oggi fallita a cui era succeduta nel contratto, ma senza Parte_1 addebiti né in sede civile né penale alla società.
Ha chiesto la revoca del Decreto.
in comparsa di costituzione ha dedotto che Controparte_1 oggetto del giudizio non era la manomissione, essendo irrilevante in detta sede il suo addebito, ma il pagamento delle fatture, in quanto la manomissione aveva impedito per quasi quattro anni la corretta distribuzione dell'energia da parte del contatore posto al servizio di che i consumi erano a carico
Parte_1 dell'opponente in forza del contratto, che la fornitura aveva avuto inizio il 1.6.17 a seguito della voltura del punto di fornitura richiesta da con decorrenza
Parte_1 in pari data, che la prima fattura emessa, relativa ai consumi giugno- agosto 2017, era stata pagata da e non contestata, che i consumi erano stati
Parte_1 ricostruiti dal Distributore locale E-Distribuzione e che nessuna contestazione era mai stata mossa al riguardo dall'odierna opponente nei confronti della società di distribuzione, unica titolare dei dati e dei misuratori, neppure contestazioni erano mai state mosse da all'opposta in ordine alla corrispondenza delle
Parte_1 fatture azionate con i dati ricostruiti dal Distributore che versava in causa.
A seguito della disposta ctu e del deposito della relazione, risultata non componibile la lite con accordo conciliativo, le parti erano invitate a precisare le conclusioni
°°°
L'opposizione risultata infondata andrà rigettata nei limiti che seguono.
Parte creditrice ha agito sulla scorta di fatture di vendita in forza di contratto stipulato tra le parti in data 26 settembre 2017risultato non contestato e a seguito di voltura sull'utenza e sul POD già di Europlast Parte opponente ha contestato in citazione che i consumi fatturati da CP_1 sarebbero stati frutto di una erronea ricostruzione da parte del Distributore a seguito di manomissione del gruppo di misura della quale non era responsabile si è difesa in comparsa deducendo che non era in questione né il reato CP_1 di furto né un risarcimento danni ma piuttosto il pagamento dell'energia fruita nel periodo di vigenza contrattuale da parte di Parte_1
Ciò detto, questo Tribunale rileva che in presenza di contratto risultato non contestato, avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica presso il punto di prelievo utenza cliente n. 761751191- codice pod IT001E00216643 sito in Zona 2 Industriale SNC San Ferdinando e quindi in corrispondenza della sede legale, rilevato che in base alla normativa di settore vigente la proprietà della strumentazione di misura è posta in capo alla società di distribuzione, soggetto per legge diverso dal trader, e che l'utente ne ha la custodia in quanto il gruppo di misura, pod e cabina risultano nella sua sfera di controllo perché ubicati presso il suo indirizzo di sede legale e già oggetto di numerose manomissioni quale quella già presente al momento della voltura, il medesimo deve rispondere ai sensi dell'art. 2051 cc.
È risultata pacificamente in atti la manomissione rilevata il 11 giugno 2021 come da verbale in atti (vd. doc. 12 fasc. Opponente); parte opponente, a ciò onerata ut supra, non ha dato prova di avere adottato tutte le misure idonee alla corretta conservazione ed integrità del pod, che come detto risulta essere stato oggetto di manomissioni probabilmente ripetute nel tempo, addirittura sin dal momento della voltura nel 2017, né di avere mai fatto segnalazioni sino al 2021.
Per contro l'opponente si è limitata a riferire di essere posizionata di fronte a tendopoli di San Ferdinando, circostanza risultata priva di pregio in quanto è emerso, dato non contestato da controparte, che la manomissione in questione è risultata effettuata in una parte della cabina, sull' apparecchiatura idonea a fornire elettricità esclusivamente al punto di fornitura intestato all'opponente.
Quindi a prescindere da qualunque altra valutazione, la manomissione è risultata tecnicamente essere stata effettuata a favore di una riduzione di spesa per energia di cui si è avvantaggiata l'odierna opponente, ora qui chiamata a pagare il dovuto;
con la conseguenza che risultano qui irrilevanti altri profili di responsabilità in quanto era preciso onere di nella sua qualità di Parte_1 utente- custode dare compiuta prova di essersi adoperata fattivamente per scongiurare qualsiasi intervento di terzi idoneo alla manomissione in concreto verificatasi e, come sopra detto, più volte risultata su detto punto di misura.
“…il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi “(Cassazione n. 836- 2021)
Nessuna difesa è stata spesa al riguardo dall'opponente, né alcuna prova esimente risulta sia stata fatta oggetto di istanze istruttorie. Per parte propria la creditrice ha versato in atti le fatture emesse sulla scorta del contratto e i dati dei consumi ricevuti dal Distributore così come dal medesimo ricostruiti.
In presenza di contestazioni in ordine a tale ricostruzione dei consumi, preso atto che di tale ricostruzione la società odierna non avrebbe avuto riscontro, come previsto dalla normativa di settore, rilevato che già prima del periodo qui in discussione sul medesimo punto di misura vi erano state manomissioni e ricostruzioni dei consumi, con emissione di note di credito da parte di
[...]
, è stata disposta CTU tecnica allo scopo di accertare con precisione CP_2 la data di inizio dell'anomalia del gruppo di misura nonché la correttezza delle misure dei consumi ricostruiti dal Distributore per il periodo in questione ed infine la congruità di tali misure con i corrispettivi richiesti dall'opposta rispetto alle previsioni contrattuali.
Il CTU nella propria relazione afferma a pag. 24 che la ricostruzione dei consumi operata da è avvenuta secondo un criterio non previsto dalla Controparte_2
Arera, ovvero, in base alla comunicazione ricevuta dalla medesima in data 7.12.23, sulla base della “metodologia della potenza massima prelevata dal cavo”
Continua il ctu :“Per le ragioni di cui sopra, il CTU non condivide la predetta metodologia di ricostruzione e pertanto ritiene congruo applicare, per analogia, quanto previsto dall'articolo 11 delibera Arera n. 200-99 che prevede una ricostruzione sulla base storica dei consumi riferiti agli ultimi due anni precedenti al periodo di ricostruzione “
Dagli accertamenti effettuati e dalla documentazione reperita il Ctu ha altresì concluso che «l'inizio del prelievo irregolare è verosimilmente iniziato nel mese di settembre 2019 come dichiarato dal Distributore locale» (pag. 33 Relazione) e ancora, a pag. 25: «considerato che i consumi storici dei due anni precedenti il periodo di ricostruzione sono i seguenti: settembre 2017- agosto 2018: 335.581 kilowattora settembre 2018- agosto 2019: 165.444 kilowattora la ricostruzione dei due anni successivi (18 settembre 2019- 11 giugno 2021) è stata effettuata sulla base di un consumo medio annuo pari a 250.516 kilowattora»
Con la conseguenza, che si ritiene condivisibile, che «i consumi ricostruiti dal Distributore locale per il periodo dal 18 settembre 2019- 11 giugno 2021 sono pari a1.070.042 kwh . Il CTU ha rideterminato i predetti consumi sulla base dei consumi storici dei due anni precedenti (ex art 11 delibera Arera n. 200- 99) pervenendo ad un consumo congruo- verosimile stimato pari a 496.721 kwh
Pertanto E-Distribuzione spa per il predetto periodo ha ricostruito un maggior consumo pari a 573.321 kwh per un controvalore di euro 108.671,61 che dovrà essere defalcato dal credito dovuto a CP_1
I consumi non usufruiti dall'attrice opponente e comunicati dal Distributore locale dal 12 giugno 2021 al 4 ottobre 2021 (e fatturati da nella misura di CP_1
55.435 kwh) a fornitura distaccata ammontano a 55.653 kwh Anche tale controvalore di euro 16.245,85 iva compresa relativo all'energia non usufruita dovrà essere defalcato dal credito lamentato dalla convenuta opposta
In conclusione alla luce dei kwh di energia ricostruiti dal sottoscritto CTU il credito netto a favore è a carico di è pari a euro Controparte_1 Parte_1
212.889,92 - 108.607,61 - 16.245,85 = 87.972,46 iva compresa” (pag. 34 Relazione)
In definitiva, risultato provato il contratto, una sostanziale inerzia ante causam di nei confronti del ricalcolo del Distributore, accertata la responsabilità Pt_2 dell'utente che non ha offerto specifica e stringente prova contraria in ordine alla custodia diligente a scongiurare la manomissione, emerso in causa che la stessa per come avvenuta è risultata a favore dei ridotti costi di energia di Parte_1 circostanza dalla stessa non contestata nella prima difesa utile con le conseguenze dell'art. 115 cpc, condivisa la ricostruzione dei consumi effettuata dal CTU ing. alla luce della normativa Arera, parte opponente, risultata Per_1 soccombente sostanziale, dovrà versare la somma di € 87.972,46 iva compresa a per consumi e relativi costi di gestione contrattualmente previsti. CP_1
Con la conseguenza che il Decreto ingiuntivo dovrà essere revocato in quanto emesso per una maggiore somma, come risultante al creditore dai dati ricevuti a suo tempo dal Distributore.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
Questo Tribunale ritiene che le spese di ctu, valsa a rideterminare il credito, possano rimanere a carico solidale delle parti in uguale misura
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il Decreto ingiuntivo n. 7668-2022 emesso dal Tribunale di Milano condanna al pagamento di € 87.972,46 iva inclusa a Parte_1 [...]
oltre interessi dal dovuto al saldo Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite che sono liquidate a Parte_1 favore di in € 5000 oltre 15% iva e cpa Controparte_1 spese di ctu a carico solidale delle parti al 50%
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 01/04/2025
Verbale chiuso ad ore 21
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con l'Avv. FIUMARA GABRIELLA Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro con l'Avv. SERRAO VINCENZO Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 1/04/2025 ad ore 14,30 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio- video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc.
Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. FIUMARA GABRIELLA Parte_1
- l'avv. SERRAO VINCENZO Controparte_1
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dei ricorrenti danno atto di precisare le conclusioni come da fogli di p.c. e note conclusive in atti a cui si richiamano e concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24407/2022 promossa da:
con l'Avv. FIUMARA GABRIELLA Parte_1
PARTE ATTRICE opponente
Contro con l'Avv. SERRAO VINCENZO Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si è opposta al Decreto ingiuntivo n. 7668-2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano per euro 212.889,92 oltre interessi e spese liquidate e premesso di avere sottoscritto il 26 settembre 2017 con un contratto CP_1 di energia elettrica utenza cliente n. 761751191- codice pod IT001E00216643 sito in Zona 2 Industriale SNC San Ferdinando, ha contestato che gli importi di cui alle fatture azionate erano stati originati da una erronea ricostruzione dei consumi avvenuta a seguito di una manomissione del gruppo di misura, segnalata da un dipendente di ed alla quale si è dichiarata estranea, Parte_1 manomissione accertata con verbale del 11 giugno 2021 di E-Distribuzione, società di distribuzione dell'energia, unica deputata all'accesso alla cabina elettrica trovata priva della porta, completamente divelta.
A detta manomissione faceva seguito in pari data l' immediato distacco da parte di , nonché notifica di verbale di verifica e denuncia di reato per Controparte_2 prelievi irregolari di energia al Comando Carabinieri di Rosarno in cui era segnalata la “quantificazione complessiva di energia ricostruita pari a
5.5582.290,96 kwh”, con “una stima di valorizzazione economica di massima pari ad euro 787.661,12”, facendo risalire il prelievo irregolare di energia ad un periodo compreso tra il 1-6-2016 e quindi prima dell'inizio del contratto e il 30-
6- 2021. Faceva seguito l'invio da parte di delle fatture azionate che CP_1 venivano contestate perché “emesse sulla base di una presunzione di imputabilità della manomissione alla odierna opponente e sulla scorta di una ricostruzione ex post dei consumi che non tiene conto in alcun modo della peculiarità dell'attività di impresa della deducente» (pag.6 citazione) in quanto vi era una stagionalità di cui non si teneva conto. Ha lamentato inoltre che in violazione della normativa nessuna comunicazione sulla ricostruzione dei consumi era stata trasmessa alla cliente;
ha dato atto infine che una problematica analoga di manomissione della cabina e di ricostruzione di consumi era avvenuta nel 2012 con la società Europlast oggi fallita a cui era succeduta nel contratto, ma senza Parte_1 addebiti né in sede civile né penale alla società.
Ha chiesto la revoca del Decreto.
in comparsa di costituzione ha dedotto che Controparte_1 oggetto del giudizio non era la manomissione, essendo irrilevante in detta sede il suo addebito, ma il pagamento delle fatture, in quanto la manomissione aveva impedito per quasi quattro anni la corretta distribuzione dell'energia da parte del contatore posto al servizio di che i consumi erano a carico
Parte_1 dell'opponente in forza del contratto, che la fornitura aveva avuto inizio il 1.6.17 a seguito della voltura del punto di fornitura richiesta da con decorrenza
Parte_1 in pari data, che la prima fattura emessa, relativa ai consumi giugno- agosto 2017, era stata pagata da e non contestata, che i consumi erano stati
Parte_1 ricostruiti dal Distributore locale E-Distribuzione e che nessuna contestazione era mai stata mossa al riguardo dall'odierna opponente nei confronti della società di distribuzione, unica titolare dei dati e dei misuratori, neppure contestazioni erano mai state mosse da all'opposta in ordine alla corrispondenza delle
Parte_1 fatture azionate con i dati ricostruiti dal Distributore che versava in causa.
A seguito della disposta ctu e del deposito della relazione, risultata non componibile la lite con accordo conciliativo, le parti erano invitate a precisare le conclusioni
°°°
L'opposizione risultata infondata andrà rigettata nei limiti che seguono.
Parte creditrice ha agito sulla scorta di fatture di vendita in forza di contratto stipulato tra le parti in data 26 settembre 2017risultato non contestato e a seguito di voltura sull'utenza e sul POD già di Europlast Parte opponente ha contestato in citazione che i consumi fatturati da CP_1 sarebbero stati frutto di una erronea ricostruzione da parte del Distributore a seguito di manomissione del gruppo di misura della quale non era responsabile si è difesa in comparsa deducendo che non era in questione né il reato CP_1 di furto né un risarcimento danni ma piuttosto il pagamento dell'energia fruita nel periodo di vigenza contrattuale da parte di Parte_1
Ciò detto, questo Tribunale rileva che in presenza di contratto risultato non contestato, avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica presso il punto di prelievo utenza cliente n. 761751191- codice pod IT001E00216643 sito in Zona 2 Industriale SNC San Ferdinando e quindi in corrispondenza della sede legale, rilevato che in base alla normativa di settore vigente la proprietà della strumentazione di misura è posta in capo alla società di distribuzione, soggetto per legge diverso dal trader, e che l'utente ne ha la custodia in quanto il gruppo di misura, pod e cabina risultano nella sua sfera di controllo perché ubicati presso il suo indirizzo di sede legale e già oggetto di numerose manomissioni quale quella già presente al momento della voltura, il medesimo deve rispondere ai sensi dell'art. 2051 cc.
È risultata pacificamente in atti la manomissione rilevata il 11 giugno 2021 come da verbale in atti (vd. doc. 12 fasc. Opponente); parte opponente, a ciò onerata ut supra, non ha dato prova di avere adottato tutte le misure idonee alla corretta conservazione ed integrità del pod, che come detto risulta essere stato oggetto di manomissioni probabilmente ripetute nel tempo, addirittura sin dal momento della voltura nel 2017, né di avere mai fatto segnalazioni sino al 2021.
Per contro l'opponente si è limitata a riferire di essere posizionata di fronte a tendopoli di San Ferdinando, circostanza risultata priva di pregio in quanto è emerso, dato non contestato da controparte, che la manomissione in questione è risultata effettuata in una parte della cabina, sull' apparecchiatura idonea a fornire elettricità esclusivamente al punto di fornitura intestato all'opponente.
Quindi a prescindere da qualunque altra valutazione, la manomissione è risultata tecnicamente essere stata effettuata a favore di una riduzione di spesa per energia di cui si è avvantaggiata l'odierna opponente, ora qui chiamata a pagare il dovuto;
con la conseguenza che risultano qui irrilevanti altri profili di responsabilità in quanto era preciso onere di nella sua qualità di Parte_1 utente- custode dare compiuta prova di essersi adoperata fattivamente per scongiurare qualsiasi intervento di terzi idoneo alla manomissione in concreto verificatasi e, come sopra detto, più volte risultata su detto punto di misura.
“…il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi “(Cassazione n. 836- 2021)
Nessuna difesa è stata spesa al riguardo dall'opponente, né alcuna prova esimente risulta sia stata fatta oggetto di istanze istruttorie. Per parte propria la creditrice ha versato in atti le fatture emesse sulla scorta del contratto e i dati dei consumi ricevuti dal Distributore così come dal medesimo ricostruiti.
In presenza di contestazioni in ordine a tale ricostruzione dei consumi, preso atto che di tale ricostruzione la società odierna non avrebbe avuto riscontro, come previsto dalla normativa di settore, rilevato che già prima del periodo qui in discussione sul medesimo punto di misura vi erano state manomissioni e ricostruzioni dei consumi, con emissione di note di credito da parte di
[...]
, è stata disposta CTU tecnica allo scopo di accertare con precisione CP_2 la data di inizio dell'anomalia del gruppo di misura nonché la correttezza delle misure dei consumi ricostruiti dal Distributore per il periodo in questione ed infine la congruità di tali misure con i corrispettivi richiesti dall'opposta rispetto alle previsioni contrattuali.
Il CTU nella propria relazione afferma a pag. 24 che la ricostruzione dei consumi operata da è avvenuta secondo un criterio non previsto dalla Controparte_2
Arera, ovvero, in base alla comunicazione ricevuta dalla medesima in data 7.12.23, sulla base della “metodologia della potenza massima prelevata dal cavo”
Continua il ctu :“Per le ragioni di cui sopra, il CTU non condivide la predetta metodologia di ricostruzione e pertanto ritiene congruo applicare, per analogia, quanto previsto dall'articolo 11 delibera Arera n. 200-99 che prevede una ricostruzione sulla base storica dei consumi riferiti agli ultimi due anni precedenti al periodo di ricostruzione “
Dagli accertamenti effettuati e dalla documentazione reperita il Ctu ha altresì concluso che «l'inizio del prelievo irregolare è verosimilmente iniziato nel mese di settembre 2019 come dichiarato dal Distributore locale» (pag. 33 Relazione) e ancora, a pag. 25: «considerato che i consumi storici dei due anni precedenti il periodo di ricostruzione sono i seguenti: settembre 2017- agosto 2018: 335.581 kilowattora settembre 2018- agosto 2019: 165.444 kilowattora la ricostruzione dei due anni successivi (18 settembre 2019- 11 giugno 2021) è stata effettuata sulla base di un consumo medio annuo pari a 250.516 kilowattora»
Con la conseguenza, che si ritiene condivisibile, che «i consumi ricostruiti dal Distributore locale per il periodo dal 18 settembre 2019- 11 giugno 2021 sono pari a1.070.042 kwh . Il CTU ha rideterminato i predetti consumi sulla base dei consumi storici dei due anni precedenti (ex art 11 delibera Arera n. 200- 99) pervenendo ad un consumo congruo- verosimile stimato pari a 496.721 kwh
Pertanto E-Distribuzione spa per il predetto periodo ha ricostruito un maggior consumo pari a 573.321 kwh per un controvalore di euro 108.671,61 che dovrà essere defalcato dal credito dovuto a CP_1
I consumi non usufruiti dall'attrice opponente e comunicati dal Distributore locale dal 12 giugno 2021 al 4 ottobre 2021 (e fatturati da nella misura di CP_1
55.435 kwh) a fornitura distaccata ammontano a 55.653 kwh Anche tale controvalore di euro 16.245,85 iva compresa relativo all'energia non usufruita dovrà essere defalcato dal credito lamentato dalla convenuta opposta
In conclusione alla luce dei kwh di energia ricostruiti dal sottoscritto CTU il credito netto a favore è a carico di è pari a euro Controparte_1 Parte_1
212.889,92 - 108.607,61 - 16.245,85 = 87.972,46 iva compresa” (pag. 34 Relazione)
In definitiva, risultato provato il contratto, una sostanziale inerzia ante causam di nei confronti del ricalcolo del Distributore, accertata la responsabilità Pt_2 dell'utente che non ha offerto specifica e stringente prova contraria in ordine alla custodia diligente a scongiurare la manomissione, emerso in causa che la stessa per come avvenuta è risultata a favore dei ridotti costi di energia di Parte_1 circostanza dalla stessa non contestata nella prima difesa utile con le conseguenze dell'art. 115 cpc, condivisa la ricostruzione dei consumi effettuata dal CTU ing. alla luce della normativa Arera, parte opponente, risultata Per_1 soccombente sostanziale, dovrà versare la somma di € 87.972,46 iva compresa a per consumi e relativi costi di gestione contrattualmente previsti. CP_1
Con la conseguenza che il Decreto ingiuntivo dovrà essere revocato in quanto emesso per una maggiore somma, come risultante al creditore dai dati ricevuti a suo tempo dal Distributore.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
Questo Tribunale ritiene che le spese di ctu, valsa a rideterminare il credito, possano rimanere a carico solidale delle parti in uguale misura
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il Decreto ingiuntivo n. 7668-2022 emesso dal Tribunale di Milano condanna al pagamento di € 87.972,46 iva inclusa a Parte_1 [...]
oltre interessi dal dovuto al saldo Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite che sono liquidate a Parte_1 favore di in € 5000 oltre 15% iva e cpa Controparte_1 spese di ctu a carico solidale delle parti al 50%
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 01/04/2025
Verbale chiuso ad ore 21
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia