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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33879/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33879/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCAPIN ALESSANDRO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DE GIORGI FABIO ( , elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._1
Telematico presso il difensore avv. SCAPIN ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: comodato
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE:
In via principale - nel merito:
- Accertare e dare atto che il Sig. (C.F. ), residente a [...]in CP_1 C.F._2
Via Carlo Levi n. 12, occupa senza titolo alcuno l'immobile sito a Milano in Via
Carlo Levi n. 12 – piano terzo;
- Per l'effetto condannare il Sig. (C.F.: ) al rilascio immediato CP_1 C.F._2 dell'immobile de quo libero da cose e da persone a favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di proprietaria e comodante;
- Condannare il resistente, sig. (C.F. ), al pagamento delle CP_1 C.F._2
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso del 15% a titolo di Spese Generali ed agli accessori di legge.
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 447-bis cpc datato 28.09.2023, la ricorrente in persona Parte_1 dell'A.U. e legale rappresentante adiva questo Tribunale, chiedendo di accertare Controparte_2
l'intervenuta cessazione del contratto di comodato e dunque la detenzione senza titolo dell'immobile sito a Milano, via Carlo Levi n. 12, terzo piano, da parte di e, per l'effetto, CP_1 condannare quest'ultimo all'immediato rilascio.
La stessa deduceva:
- che, il 28.12.2011, aveva sottoscritto con il resistente, dipendente di un Parte_1
contratto di comodato, debitamente registrato il 3.1.2012, il quale sarebbe scaduto allorquando non sarebbe più stato in forza presso la ditta della società comodante;
CP_1
- che, in data 1.7.2021, il comodatario rassegnava dimissioni volontarie cessando il suo rapporto di lavoro presso la non curandosi di liberare spontaneamente l'immobile Parte_1
ottenuto in comodato dalla ex datrice di lavoro (doc.2);
- che, il 20.7.2023, la ricorrente, dopo numerosi solleciti alla controparte rimasti senza seguito, spediva alla stessa raccomandata A/R, perfezionatasi per compiuta giacenza, con preghiera di lasciare libero da cose e da persone l'appartamento concesso in comodato, stabilendo quale ultimo termine per il rilascio la data del 31.8.2023;
- che il comodatario non provvedeva a riconsegnare l'immobile, di cui la ricorrente rivendicava la restituzione.
All'udienza del 23.1.2024, il Giudice, non potendo valutare la tempestività della notifica per il destinatario, disponeva un rinvio al 29.2.2024 al fine di consentire al ricorrente di produrre la cartolina ex art. 140 cpc..
Infine, perfezionatasi la notifica e dichiarata la contumacia del convenuto, veniva fissata udienza di discussione per il 20.2.2025.
In detta udienza, sostituita da note scritte, discussa la causa mediante il deposito di note, questa è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
pagina 2 di 4 In via preliminare si ricorda che è assolutamente consolidato quell'orientamento della S.C. che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”
(Cass. 2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass.
n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Ciò premesso, la domanda volta al rilascio dell'immobile deve essere accolta, avendo la parte ricorrente provato la detenzione dell'immobile in questione da parte del resistente, essendo a quest'ultimo stato concesso in godimento, come risulta dal contratto di comodato d'uso gratuito stipulato in data 28.12.2011, regolarmente registrato il 3.1.2012.
La parte ricorrente ha, inoltre, dedotto di aver comunicato a mezzo raccomandata A.R. del 20.07.2023, perfezionatasi per compiuta giacenza, la propria intenzione di avvalersi della clausola di risoluzione immediata prevista nel contratto, legata alla cessazione del rapporto di lavoro del resistente presso la società comodante, invitandolo a rilasciare l'immobile entro il 31.08.2023, e, nonostante ciò,
[...] on rilasciava l'appartamento. CP_1
Va, quindi, accolta la domanda di restituzione del bene, avendo il resistente rassegnato le dimissioni volontarie in data 1.7.2021 ed essendo cessato, per tale ragione, il suo rapporto di lavoro presso la considerato che il contratto di comodato era connesso al suo rapporto di lavoro. Parte_1
Riguardo al termine per il rilascio, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 1809 cc, il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
pagina 3 di 4 Ciò premesso, in considerazione del fatto che il contratto è scaduto da più di due anni, si ritiene di fissare la data dell'esecuzione nel termine di un mese dalla data del provvedimento.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara l'intervenuta cessazione del contratto di comodato inter partes del 28.12.2011, registrato il 3.1.2012, avente ad oggetto l'immobile sito a Milano, via Carlo Levi n. 12, terzo piano per cui è causa, e, per l'effetto, condanna a rilasciare il predetto bene CP_1
libero da persone e sgombro da cose nella piena disponibilità della ricorrente;
- fissa per l'esecuzione la data del 20.3.2025;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di CP_1 Parte_1 lite, che liquida in € 189,24 per spese esenti e in € 3397 per compensi, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute.
Milano, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33879/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCAPIN ALESSANDRO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DE GIORGI FABIO ( , elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._1
Telematico presso il difensore avv. SCAPIN ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: comodato
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE:
In via principale - nel merito:
- Accertare e dare atto che il Sig. (C.F. ), residente a [...]in CP_1 C.F._2
Via Carlo Levi n. 12, occupa senza titolo alcuno l'immobile sito a Milano in Via
Carlo Levi n. 12 – piano terzo;
- Per l'effetto condannare il Sig. (C.F.: ) al rilascio immediato CP_1 C.F._2 dell'immobile de quo libero da cose e da persone a favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di proprietaria e comodante;
- Condannare il resistente, sig. (C.F. ), al pagamento delle CP_1 C.F._2
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso del 15% a titolo di Spese Generali ed agli accessori di legge.
pagina 1 di 4
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 447-bis cpc datato 28.09.2023, la ricorrente in persona Parte_1 dell'A.U. e legale rappresentante adiva questo Tribunale, chiedendo di accertare Controparte_2
l'intervenuta cessazione del contratto di comodato e dunque la detenzione senza titolo dell'immobile sito a Milano, via Carlo Levi n. 12, terzo piano, da parte di e, per l'effetto, CP_1 condannare quest'ultimo all'immediato rilascio.
La stessa deduceva:
- che, il 28.12.2011, aveva sottoscritto con il resistente, dipendente di un Parte_1
contratto di comodato, debitamente registrato il 3.1.2012, il quale sarebbe scaduto allorquando non sarebbe più stato in forza presso la ditta della società comodante;
CP_1
- che, in data 1.7.2021, il comodatario rassegnava dimissioni volontarie cessando il suo rapporto di lavoro presso la non curandosi di liberare spontaneamente l'immobile Parte_1
ottenuto in comodato dalla ex datrice di lavoro (doc.2);
- che, il 20.7.2023, la ricorrente, dopo numerosi solleciti alla controparte rimasti senza seguito, spediva alla stessa raccomandata A/R, perfezionatasi per compiuta giacenza, con preghiera di lasciare libero da cose e da persone l'appartamento concesso in comodato, stabilendo quale ultimo termine per il rilascio la data del 31.8.2023;
- che il comodatario non provvedeva a riconsegnare l'immobile, di cui la ricorrente rivendicava la restituzione.
All'udienza del 23.1.2024, il Giudice, non potendo valutare la tempestività della notifica per il destinatario, disponeva un rinvio al 29.2.2024 al fine di consentire al ricorrente di produrre la cartolina ex art. 140 cpc..
Infine, perfezionatasi la notifica e dichiarata la contumacia del convenuto, veniva fissata udienza di discussione per il 20.2.2025.
In detta udienza, sostituita da note scritte, discussa la causa mediante il deposito di note, questa è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
pagina 2 di 4 In via preliminare si ricorda che è assolutamente consolidato quell'orientamento della S.C. che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”
(Cass. 2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass.
n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Ciò premesso, la domanda volta al rilascio dell'immobile deve essere accolta, avendo la parte ricorrente provato la detenzione dell'immobile in questione da parte del resistente, essendo a quest'ultimo stato concesso in godimento, come risulta dal contratto di comodato d'uso gratuito stipulato in data 28.12.2011, regolarmente registrato il 3.1.2012.
La parte ricorrente ha, inoltre, dedotto di aver comunicato a mezzo raccomandata A.R. del 20.07.2023, perfezionatasi per compiuta giacenza, la propria intenzione di avvalersi della clausola di risoluzione immediata prevista nel contratto, legata alla cessazione del rapporto di lavoro del resistente presso la società comodante, invitandolo a rilasciare l'immobile entro il 31.08.2023, e, nonostante ciò,
[...] on rilasciava l'appartamento. CP_1
Va, quindi, accolta la domanda di restituzione del bene, avendo il resistente rassegnato le dimissioni volontarie in data 1.7.2021 ed essendo cessato, per tale ragione, il suo rapporto di lavoro presso la considerato che il contratto di comodato era connesso al suo rapporto di lavoro. Parte_1
Riguardo al termine per il rilascio, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 1809 cc, il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
pagina 3 di 4 Ciò premesso, in considerazione del fatto che il contratto è scaduto da più di due anni, si ritiene di fissare la data dell'esecuzione nel termine di un mese dalla data del provvedimento.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara l'intervenuta cessazione del contratto di comodato inter partes del 28.12.2011, registrato il 3.1.2012, avente ad oggetto l'immobile sito a Milano, via Carlo Levi n. 12, terzo piano per cui è causa, e, per l'effetto, condanna a rilasciare il predetto bene CP_1
libero da persone e sgombro da cose nella piena disponibilità della ricorrente;
- fissa per l'esecuzione la data del 20.3.2025;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di CP_1 Parte_1 lite, che liquida in € 189,24 per spese esenti e in € 3397 per compensi, oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute.
Milano, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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