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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12493 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMO GRADO
SEZIONE IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari all'udienza del 3.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°36273/2024 vertente
TRA
, c.f. , dom.ta elett.te in Roma, Parte_1 C.F._1
V.lo dell'Oro n. 24, presso lo studio dell'Avv. Roberto Coen e dell'Avv. Federica
Coen dai quali è rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente fra loro, in virtù di delega allegata al ricorso in opposizione;
- OPPONENTE-
NEI CONFRONTI DI
, c.f. Controparte_1
, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
NA Pancari giusta procura generale alle liti con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-OPPOSTO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che l' di Grosseto, a seguito del controllo della sua posizione contributiva per il CP_1 periodo 01/2019 – 12/2019 e della sua iscrizione alla gestione CP_1 artigiani/commercianti, con lettera del 28/06/2024, la aveva invitata a regolarizzare la propria posizione, mediante il pagamento dell'importo di €19.589,00 di cui €
14.060,38 a titolo di contributi non versati ed € 5.528,62 a titolo di sanzioni, a causa del mancato versamento di oneri previdenziali oltre il minimale, esposto ulteriormente che, in data 18/08/2024, l' di Roma le aveva notificato, sempre CP_1
a seguito di controllo della sua posizione contributiva per il periodo 01/2019 –
12/2019 e della sua iscrizione d'ufficio alla gestione INPS artigiani/commercianti, avviso di addebito n.701421381094K4202407 del 23/07/2024, con cui le veniva chiesto il pagamento dell'importo di €19.716,53, di cui €14.060,38 a titolo di contributi non versati ed € 5.656,15 a titolo di sanzioni, dedotto che l'importo di €
14.060,38 era stato calcolato su un reddito di €71.737,00 costituito da canoni di locazione, lamentata la duplicazione della pretesa e dedotto in fatto che trattavasi di redditi personali non soggetti come tali a contribuzione, concludeva chiedendo:
“in via principale, nel merito dichiarare nulli e/o annullare, revocare e/o dichiarare inefficaci, l'avviso di addebito n. 701421381094K4202407 del
23.07.2024 dell' sede di Roma, e l'invito dell' sede di Grosseto, a CP_1 CP_1 regolarizzare la posizione contributiva del 28.06.2024 per i motivi illustrati nel ricorso;
in via subordinata dichiarare non dovuti gli importi richiesti in eccedenza rispetto ai minimali”, vinte le spese
Si costituiva in giudizio l' contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza odierna, concesso termine per note, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare
Occorre in primis rilevare, onde fare chiarezza, che l'atto n.701421381094K4202407 inviato dall' di Roma, così come in precedenza CP_1 quello analogo inviato dalla sede di Grosseto, non è un avviso di addebito ma una mera comunicazione di debito. Il che è evidenziato, tra l'altro, dal testo della nota che a chiare lettere comunica che solo in caso di mancato versamento della somma indicata come dovuta verrà emesso, appunto, avviso di addebito.
Ne consegue che, pur essendo il credito riferito all'anno 2019 oggetto di comunicazione in parte lo stesso (ciò che varia tra la nota del 28.6.24 e quella del
23.7.24 è l'ammontare del calcolo delle sanzioni) non si è verificata alcuna duplicazione della pretesa non risultando emesso alcun atto con efficacia esecutiva ma semmai essendo stati ricevuti due atti prodromici riferiti ad un'unica pretesa.
2. Nel merito
Parte ricorrente, anche all'esito delle note, non contesta di essere stata, in ragione di richiesta dalla medesima inoltrata, iscritta alla gestione lavoratori autonomi artigiani e commercianti, né di essere stata all'epoca titolare di impresa individuale, né di dovere, in ragione di tali dati, i contributi secondo il minimale. Ciò che lamenta è che tra i crediti di impresa, e quindi soggetti a contribuzione, siano stati considerati redditi riferiti alla locazione di due immobili di sua proprietà.
L'opposizione è infondata per diversi ordini di ragioni: la ricorrente menziona in ricorso la sua iscrizione nella gestione lavoratori autonomi agricoli (contraddistinta n.0802280) ma la pretesa, come è ben chiarito nella comunicazione dell' , si CP_1 riferisce alla diversa posizione presso la gestione lavoratori autonomi ed artigiani n.21381094, in relazione alla quale aveva ottenuto iscrizione a domanda avendo dichiarato nell'istanza “partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” (vedi richiesta di iscrizione); è stata la stessa ricorrente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2019 ad individuare in più punti della stessa la somma di €71.737,00, percepita a titolo di canone di locazione, come redditi provento di attività di impresa (vedi dichiarazione dei redditi agli atti dell' ). Dichiarazione che non risulta essere stata successivamente oggetto di CP_1 richiesta di correzione;
ed ancora, la visura camerale prodotta al fascicolo dell' CP_1 evidenzia come oggetto dell'impresa individuale della signora Parte_1 fosse proprio quello contraddistinto da “Codice Ateco: 68.20.01”, codice riferito all'attività “Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)”. Ne consegue che la locazione dei due immobili di proprietà della ricorrente siti in
Roma, rispettivamente in Via dell'Acqua Traversa n. 143 ed in Via Palermo n. 36, in relazione ai quali la stessa ha percepito i rispettivi canoni mensili di locazione, concretava l'oggetto dell'attività d'impresa per la quale aveva chiesto l'iscrizione alla gestione commercianti. E dunque gli indicati canoni, coerentemente qualificati come proventi di impresa nella dichiarazione dei redditi compilata dalla stessa interessata, sono stati correttamente ritenuti dall' soggetti a contribuzione. CP_1
La circostanza che gli indicati canoni mensili di locazione costituissero redditi di impresa impone l'applicazione nella fattispecie del disposto dell'art.3 bis
D.L.384/1992, convertito con la Legge 438/1992, secondo cui a decorrere dall'anno
1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'art.1, comma
1 L.233/1990 (e cioè dai “soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori”) è “rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
3. Disciplina delle spese
I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' , CP_1 liquidate in complessivi €2.700,00.
Roma, il 3.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
PRIMO GRADO
SEZIONE IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari all'udienza del 3.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°36273/2024 vertente
TRA
, c.f. , dom.ta elett.te in Roma, Parte_1 C.F._1
V.lo dell'Oro n. 24, presso lo studio dell'Avv. Roberto Coen e dell'Avv. Federica
Coen dai quali è rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente fra loro, in virtù di delega allegata al ricorso in opposizione;
- OPPONENTE-
NEI CONFRONTI DI
, c.f. Controparte_1
, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
NA Pancari giusta procura generale alle liti con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-OPPOSTO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che l' di Grosseto, a seguito del controllo della sua posizione contributiva per il CP_1 periodo 01/2019 – 12/2019 e della sua iscrizione alla gestione CP_1 artigiani/commercianti, con lettera del 28/06/2024, la aveva invitata a regolarizzare la propria posizione, mediante il pagamento dell'importo di €19.589,00 di cui €
14.060,38 a titolo di contributi non versati ed € 5.528,62 a titolo di sanzioni, a causa del mancato versamento di oneri previdenziali oltre il minimale, esposto ulteriormente che, in data 18/08/2024, l' di Roma le aveva notificato, sempre CP_1
a seguito di controllo della sua posizione contributiva per il periodo 01/2019 –
12/2019 e della sua iscrizione d'ufficio alla gestione INPS artigiani/commercianti, avviso di addebito n.701421381094K4202407 del 23/07/2024, con cui le veniva chiesto il pagamento dell'importo di €19.716,53, di cui €14.060,38 a titolo di contributi non versati ed € 5.656,15 a titolo di sanzioni, dedotto che l'importo di €
14.060,38 era stato calcolato su un reddito di €71.737,00 costituito da canoni di locazione, lamentata la duplicazione della pretesa e dedotto in fatto che trattavasi di redditi personali non soggetti come tali a contribuzione, concludeva chiedendo:
“in via principale, nel merito dichiarare nulli e/o annullare, revocare e/o dichiarare inefficaci, l'avviso di addebito n. 701421381094K4202407 del
23.07.2024 dell' sede di Roma, e l'invito dell' sede di Grosseto, a CP_1 CP_1 regolarizzare la posizione contributiva del 28.06.2024 per i motivi illustrati nel ricorso;
in via subordinata dichiarare non dovuti gli importi richiesti in eccedenza rispetto ai minimali”, vinte le spese
Si costituiva in giudizio l' contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza odierna, concesso termine per note, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare
Occorre in primis rilevare, onde fare chiarezza, che l'atto n.701421381094K4202407 inviato dall' di Roma, così come in precedenza CP_1 quello analogo inviato dalla sede di Grosseto, non è un avviso di addebito ma una mera comunicazione di debito. Il che è evidenziato, tra l'altro, dal testo della nota che a chiare lettere comunica che solo in caso di mancato versamento della somma indicata come dovuta verrà emesso, appunto, avviso di addebito.
Ne consegue che, pur essendo il credito riferito all'anno 2019 oggetto di comunicazione in parte lo stesso (ciò che varia tra la nota del 28.6.24 e quella del
23.7.24 è l'ammontare del calcolo delle sanzioni) non si è verificata alcuna duplicazione della pretesa non risultando emesso alcun atto con efficacia esecutiva ma semmai essendo stati ricevuti due atti prodromici riferiti ad un'unica pretesa.
2. Nel merito
Parte ricorrente, anche all'esito delle note, non contesta di essere stata, in ragione di richiesta dalla medesima inoltrata, iscritta alla gestione lavoratori autonomi artigiani e commercianti, né di essere stata all'epoca titolare di impresa individuale, né di dovere, in ragione di tali dati, i contributi secondo il minimale. Ciò che lamenta è che tra i crediti di impresa, e quindi soggetti a contribuzione, siano stati considerati redditi riferiti alla locazione di due immobili di sua proprietà.
L'opposizione è infondata per diversi ordini di ragioni: la ricorrente menziona in ricorso la sua iscrizione nella gestione lavoratori autonomi agricoli (contraddistinta n.0802280) ma la pretesa, come è ben chiarito nella comunicazione dell' , si CP_1 riferisce alla diversa posizione presso la gestione lavoratori autonomi ed artigiani n.21381094, in relazione alla quale aveva ottenuto iscrizione a domanda avendo dichiarato nell'istanza “partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” (vedi richiesta di iscrizione); è stata la stessa ricorrente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2019 ad individuare in più punti della stessa la somma di €71.737,00, percepita a titolo di canone di locazione, come redditi provento di attività di impresa (vedi dichiarazione dei redditi agli atti dell' ). Dichiarazione che non risulta essere stata successivamente oggetto di CP_1 richiesta di correzione;
ed ancora, la visura camerale prodotta al fascicolo dell' CP_1 evidenzia come oggetto dell'impresa individuale della signora Parte_1 fosse proprio quello contraddistinto da “Codice Ateco: 68.20.01”, codice riferito all'attività “Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)”. Ne consegue che la locazione dei due immobili di proprietà della ricorrente siti in
Roma, rispettivamente in Via dell'Acqua Traversa n. 143 ed in Via Palermo n. 36, in relazione ai quali la stessa ha percepito i rispettivi canoni mensili di locazione, concretava l'oggetto dell'attività d'impresa per la quale aveva chiesto l'iscrizione alla gestione commercianti. E dunque gli indicati canoni, coerentemente qualificati come proventi di impresa nella dichiarazione dei redditi compilata dalla stessa interessata, sono stati correttamente ritenuti dall' soggetti a contribuzione. CP_1
La circostanza che gli indicati canoni mensili di locazione costituissero redditi di impresa impone l'applicazione nella fattispecie del disposto dell'art.3 bis
D.L.384/1992, convertito con la Legge 438/1992, secondo cui a decorrere dall'anno
1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'art.1, comma
1 L.233/1990 (e cioè dai “soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori”) è “rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
3. Disciplina delle spese
I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' , CP_1 liquidate in complessivi €2.700,00.
Roma, il 3.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari