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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2377/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. BRUSA ELISABETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. ADRIANO FERRARI presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
All'udienza del 18/03/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898 lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la signora e il Parte_1 signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza;
2) disporre che la signora rimarrà nella casa coniugale Parte_1 unitamente ai figli e il signor qualora dovesse uscire dal carcere, dovrà trovare una CP_1 nuova abitazione;
3) dichiarare entrambi i coniugi economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa economica”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 11/11/2024 conveniva in giudizio il coniuge Parte_1 [...]
esponendo quanto segue: CP_1
• di aver contratto matrimonio civile con il sig. in Albania in data 07.04.1995 CP_1 trascritto presso il Comune di Varese (VA) con atto di matrimonio nr. 53 parte II serie C in data
05/03/2022:
• dall'unione dei coniugi sono nati i figli: il 09/04/1999 a Durres (Albania) e Per_1 il 27/08/2001 a Durres (Albania) che ad oggi maggiorenni ed autosufficienti;
Per_2
• i coniugi si sono separati consensualmente avanti il Tribunale di Varese in data 16.02.2023
R.G. 2864/22, omologato con decreto n. 49/2023 emesso in data 02.03.2023;
• il signor attualmente si trova in stato di custodia cautelare presso il carcere di CP_1
Pavia; rilevava che il tentativo di trovare un accordo tramite il difensore del resistente non aveva sortito esito positivo.
Ciò posto ricorreva al Tribunale ai fine di sentire pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto con il signor CP_1 disponendo che la ricorrente possa rimanere nella casa coniugale unitamente ai figli e che il signor qualora dovesse uscire dal carcere, trovi una nuova abitazione;
sotto il profilo CP_1 economico, dava atto che nulla deve essere disposto per il mantenimento reciproco dei coniugi, essendo entrambi autosufficienti economicamente.
In data 14/2/2025, il procuratore di depositava telematicamente un'istanza al fine di CP_1 ottenere la proroga del termine per la costituzione nell'ambito del giudizio di divorzio promosso da in quanto il resistente risultava in attesa di ottenere dal Giudice Tutelare Parte_1
l'autorizzazione a costituirsi in giudizio. Con decreto in data 18/02/2025, il Giudice respingeva l'istanza dando atto che il procuratore del resistente risultava privo di procura rilasciata nell'ambito del procedimento e ritenendo che la richiesta di rimessione in termini potesse essere vagliata e reiterata nel corso dell'udienza di comparizione delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/02/2025 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo, in via preliminare, di essere rimesso in termini per la costituzione nel giudizio CP_1
e il differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di sanare ogni pregiudizio processuale;
domandava, in via gradata, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a favore dell'Autorità giudiziaria albanese;
nel merito, aderiva alla pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con la sig.ra specificando di essere intenzionato ad Parte_1 intraprendere un percorso di mediazione familiare o di supporto psicologico;
insisteva nella richiesta di regolare l'assegnazione dell'ex casa coniugale, stante la sua disponibilità a reperire una nuova sistemazione abitativa idonea.
All'udienza del 18/03/2025, la ricorrente ed il suo procuratore comparivano personalmente, mentre il resistente ed il suo procuratore comparivano con collegamento da remoto. Il difensore del resistente dichiarava di rinunciare alla richiesta di rimessione in termini e alla eccezione di difetto di giurisdizione. Il Giudice, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ometteva il tentativo di conciliazione stante la sussistenza di violenze per le quali il resistente era stato condannato con pagina 2 di 4 sentenza penale. Procedeva quindi congiuntamente al libero interrogatorio delle parti, alla presenza dei difensori;
quindi il Giudice, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa e dai documenti prodotti, stante il sostanziale accordo per la pronuncia divorzile senza statuizioni accessori, invitava i procuratori a precisare congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportato.
Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa in decisione su conclusioni congiunte, riservandosi di riferire al Collegio a norma dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c., senza ulteriori termini.
***********
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Preliminarmente, pur essendo stata rinunciata l'eccezione di difetto di giurisdizione, considerata la presenza nel caso di specie di elementi di internazionalità, essendo entrambe le parti cittadini stranieri (albanesi) deve essere verificata ex officio la sussistenza della “competenza giurisdizionale” del Tribunale adito e deve essere individuata la legge applicabile. Nel caso in esame, rispetto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg. 2201/2003 in quanto residenza abituale dei coniugi al momento dell'instaurazione del giudizio. Per quanto riguarda la “competenza giurisdizionale” in punto di status trova applicazione il Reg. CE 2201/2003 che ha carattere prevalente sulle norme interne anche di diritto internazionale privato tutte le volte che, sulla scorta delle disposizioni in esso contenute, è possibile individuare il giudice “competente” all'interno di uno Stato membro;
ed infatti, ai sensi dell'art. 7 e 14 Reg. CE 2201/2003 le norme sulla giurisdizione stabilite dalla lex fori restano applicabili soltanto in via residuale quando nessun giudice di uno Stato membro sia competente a norma degli artt. 3, 4 e 5 (in punto di status) del Reg. CE 2201/2003. Nel caso in esame, rispetto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg. 2201/2003 in quanto residenza abituale dei coniugi al momento dell'instaurazione del giudizio.
Entrando nel merito della domanda formulata, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra (C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/03/1974, e (C.F. nato a [...] il [...], i CP_1 C.F._2 quali hanno contratto matrimonio civile in Albania in data 07.04.1995 trascritto presso il Comune di
Varese (VA) con atto di matrimonio nr. 53 parte II serie C in data 05/03/2022.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi, anche alla luce dei fatti che hanno portato ad una condanna penale nei confronti del sig.
[...]
Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la CP_1 dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far pagina 3 di 4 data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data
16/02/2023 per la separazione personale.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...] i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 in Albania in data 07.04.1995 trascritto presso il Comune di Varese (VA) con atto di matrimonio nr. 53 parte II serie C in data 05/03/2022 alle condizioni concordate tra le parti in epigrafe riportate.
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/3/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2377/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. BRUSA ELISABETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. ADRIANO FERRARI presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
All'udienza del 18/03/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898 lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la signora e il Parte_1 signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza;
2) disporre che la signora rimarrà nella casa coniugale Parte_1 unitamente ai figli e il signor qualora dovesse uscire dal carcere, dovrà trovare una CP_1 nuova abitazione;
3) dichiarare entrambi i coniugi economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa economica”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 11/11/2024 conveniva in giudizio il coniuge Parte_1 [...]
esponendo quanto segue: CP_1
• di aver contratto matrimonio civile con il sig. in Albania in data 07.04.1995 CP_1 trascritto presso il Comune di Varese (VA) con atto di matrimonio nr. 53 parte II serie C in data
05/03/2022:
• dall'unione dei coniugi sono nati i figli: il 09/04/1999 a Durres (Albania) e Per_1 il 27/08/2001 a Durres (Albania) che ad oggi maggiorenni ed autosufficienti;
Per_2
• i coniugi si sono separati consensualmente avanti il Tribunale di Varese in data 16.02.2023
R.G. 2864/22, omologato con decreto n. 49/2023 emesso in data 02.03.2023;
• il signor attualmente si trova in stato di custodia cautelare presso il carcere di CP_1
Pavia; rilevava che il tentativo di trovare un accordo tramite il difensore del resistente non aveva sortito esito positivo.
Ciò posto ricorreva al Tribunale ai fine di sentire pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto con il signor CP_1 disponendo che la ricorrente possa rimanere nella casa coniugale unitamente ai figli e che il signor qualora dovesse uscire dal carcere, trovi una nuova abitazione;
sotto il profilo CP_1 economico, dava atto che nulla deve essere disposto per il mantenimento reciproco dei coniugi, essendo entrambi autosufficienti economicamente.
In data 14/2/2025, il procuratore di depositava telematicamente un'istanza al fine di CP_1 ottenere la proroga del termine per la costituzione nell'ambito del giudizio di divorzio promosso da in quanto il resistente risultava in attesa di ottenere dal Giudice Tutelare Parte_1
l'autorizzazione a costituirsi in giudizio. Con decreto in data 18/02/2025, il Giudice respingeva l'istanza dando atto che il procuratore del resistente risultava privo di procura rilasciata nell'ambito del procedimento e ritenendo che la richiesta di rimessione in termini potesse essere vagliata e reiterata nel corso dell'udienza di comparizione delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/02/2025 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo, in via preliminare, di essere rimesso in termini per la costituzione nel giudizio CP_1
e il differimento dell'udienza di prima comparizione al fine di sanare ogni pregiudizio processuale;
domandava, in via gradata, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano a favore dell'Autorità giudiziaria albanese;
nel merito, aderiva alla pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con la sig.ra specificando di essere intenzionato ad Parte_1 intraprendere un percorso di mediazione familiare o di supporto psicologico;
insisteva nella richiesta di regolare l'assegnazione dell'ex casa coniugale, stante la sua disponibilità a reperire una nuova sistemazione abitativa idonea.
All'udienza del 18/03/2025, la ricorrente ed il suo procuratore comparivano personalmente, mentre il resistente ed il suo procuratore comparivano con collegamento da remoto. Il difensore del resistente dichiarava di rinunciare alla richiesta di rimessione in termini e alla eccezione di difetto di giurisdizione. Il Giudice, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ometteva il tentativo di conciliazione stante la sussistenza di violenze per le quali il resistente era stato condannato con pagina 2 di 4 sentenza penale. Procedeva quindi congiuntamente al libero interrogatorio delle parti, alla presenza dei difensori;
quindi il Giudice, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa e dai documenti prodotti, stante il sostanziale accordo per la pronuncia divorzile senza statuizioni accessori, invitava i procuratori a precisare congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportato.
Il Giudice, dato atto, rimetteva la causa in decisione su conclusioni congiunte, riservandosi di riferire al Collegio a norma dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c., senza ulteriori termini.
***********
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Preliminarmente, pur essendo stata rinunciata l'eccezione di difetto di giurisdizione, considerata la presenza nel caso di specie di elementi di internazionalità, essendo entrambe le parti cittadini stranieri (albanesi) deve essere verificata ex officio la sussistenza della “competenza giurisdizionale” del Tribunale adito e deve essere individuata la legge applicabile. Nel caso in esame, rispetto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg. 2201/2003 in quanto residenza abituale dei coniugi al momento dell'instaurazione del giudizio. Per quanto riguarda la “competenza giurisdizionale” in punto di status trova applicazione il Reg. CE 2201/2003 che ha carattere prevalente sulle norme interne anche di diritto internazionale privato tutte le volte che, sulla scorta delle disposizioni in esso contenute, è possibile individuare il giudice “competente” all'interno di uno Stato membro;
ed infatti, ai sensi dell'art. 7 e 14 Reg. CE 2201/2003 le norme sulla giurisdizione stabilite dalla lex fori restano applicabili soltanto in via residuale quando nessun giudice di uno Stato membro sia competente a norma degli artt. 3, 4 e 5 (in punto di status) del Reg. CE 2201/2003. Nel caso in esame, rispetto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg. 2201/2003 in quanto residenza abituale dei coniugi al momento dell'instaurazione del giudizio.
Entrando nel merito della domanda formulata, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra (C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/03/1974, e (C.F. nato a [...] il [...], i CP_1 C.F._2 quali hanno contratto matrimonio civile in Albania in data 07.04.1995 trascritto presso il Comune di
Varese (VA) con atto di matrimonio nr. 53 parte II serie C in data 05/03/2022.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi, anche alla luce dei fatti che hanno portato ad una condanna penale nei confronti del sig.
[...]
Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la CP_1 dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far pagina 3 di 4 data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data
16/02/2023 per la separazione personale.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...] i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 in Albania in data 07.04.1995 trascritto presso il Comune di Varese (VA) con atto di matrimonio nr. 53 parte II serie C in data 05/03/2022 alle condizioni concordate tra le parti in epigrafe riportate.
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/3/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 4 di 4