CA
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2068/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2068/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. RUSSO LUIGI e dell'avv. BIGARI MARCO VIA ANTICA ZECCA 6
48121 RAVENNA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CINI FRANCO e dell'avv. MARCON FEDERICO VIA MEZZOFANTI 43
40137 BOLOGNA;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 356/2021 del 7.5.2021 e pubblicata l'11.5.2021 a definizione del procedimento n. 504/2019 R.G.
Assegnata a decisione con ordinanza del 17.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti costituite come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (in avanti evocava in giudizio Controparte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Ravenna allegando di essere proprietaria di terreni siti nel Parte_1
Comune di Lugo, in via Bastia censiti al CT di detto Comune al foglio 63, mappali 16, 82, 133, 134,
105, 106, 120, 121 e che il mappale 106 confinava con il terreno censito al mappale 128 di proprietà di parte convenuta.
L'attrice lamentava che il aveva arbitrariamente delimitato il confine tra i due terreni Parte_1 posizionando pali in cemento, sconfinando in direzione est all'interno del mappale 106 così occupando illegittimamente un'area di circa mq. 442 di sua proprietà.
La formulava, pertanto, domanda di regolazione giudiziale del confine tra i terreni in CP_1 oggetto con condanna del all'arretramento del confine secondo le risultanze di causa e di Parte_1 restituzione all'attrice della porzione illegittimamente occupata, con condanna alle spese di lite ed ex art. 96 c.p.c.
Le domande attrici erano supportate da atti di compravendita e relazione tecnica di parte, documentazione tutta relativa al bene in controversia.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della Parte_1
domanda non sussistendo incertezze sulla linea di confine e, nel merito, contestando merito il dedotto sconfinamento. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, a mezzo prove orali e CTU per la quale era nominato il Geom. fissava l'udienza del 10.02.2021 per la precisazione delle Persona_1 conclusioni concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed all'esito così decideva: “Il
Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. 504/2019 ogni contraria istanza, deduzione, domanda disattesa così decide: - dichiara che il confine tra il terreno di proprietà attorea censito al Catasto Terreni del Comune di Lugo al foglio 63 mappale 106 ed il terreno di proprietà di censito al Catasto Terreni del Comune di Lugo al foglio 63 mappale Parte_1
128 deve essere individuato nella linea “G-H” in rosso nelle Tavole R3 e R4 allegato 9/bis alla relazione del CTU;
- condanna al ripristino dello stato dei luoghi togliendo i pali Parte_1
in cemento ed arretrando eventuali colture nonché collocando, a propria cura e spese, i picchetti atti ad indicare l'esatta linea di confine indicata come G-H in rosso nelle Tavole R3 e R4 allegato 9/bis alla relazione del CTU. - Condanna a rifondere in favore di parte attrice le spese Parte_1
di lite che liquida in € 630,00 per compenso, € 60 per anticipazioni oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.”
pagina 2 di 9 La statuizione era motivata valutato che dall'istruttoria svolta in corso di causa e segnatamente dalla relazione peritale depositata in atti, si poteva stabilire che la posizione del confine in controversia si discostava da quello materializzato dal risultando di fatto ruotata di ml. 433 in direzione Parte_1
nord/ovest. Pertanto il passo carraio ricadeva completamente nella proprietà anziché in CP_1
quella come invece rappresentato nella mappa catastale. Parte_1
Lo stato dei luoghi accertato dal CTU era altresì confermato dal teste geom. pertanto il Tes_1
confine doveva essere riportato in corrispondenza della linea raffigurata dal CTU nella perizia ed il condannato al ripristino dello stato dei luoghi. Parte_1
Poiché parte convenuta non aveva riproposto in sede di precisazione delle conclusioni le domande riconvenzionali dovevano essere intese implicitamente rinunciate.
Non sussistevano i presupposti per la condanna alla lite temeraria. Mentre le spese di lite seguivano la soccombenza.
La sentenza poi veniva materialmente corretta con riferimento alle spese di CTU poste a carico del soccombente.
ha proposto appello avverso la sentenza con il quale censura i vizi della CTU tali Parte_1 da implicare la nullità della relazione peritale e comunque l'erroneità, tenuto conto che la deposizione del teste era inidonea a supportare il convincimento del Giudice. Tes_1
La sentenza, a parere dell'appellante, sarebbe ingiusta e gravatoria per cui egli ha concluso " voglia codesta Ecc.ma Corte, in totale riforma della sentenza n. 356/2021 del Tribunale di Ravenna, accertare, all'esito della disponenda nuova C.T.U. o, in subordine, di integrazioni alla relazione peritale del C.T.U. Da disporsi da codesta Ill.ma Corte, la esatta linea di confine tra le proprietà delle parti in causa, tale da escludere qualsivoglia arretramento dei pali in cemento così come originariamente apposti dall'appellante; - rigettare ogni altra domanda di parte appellata;
- in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, di CTU e di CTP (queste ultime come da nota che si deposita sub doc. F), ed onorari dei due gradi del giudizio. In via istruttoria: si chiede venga disposta la rinnovazione della CTU per l'accertamento della linea di confine tra i fondi oggetto di causa.”.
pagina 3 di 9 Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e formulando appello incidentale così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, - dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 356/2021 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 07/05/2021 e pubblicata il 11/05/2021 nella causa n. 504/2019 R.G.; - nel merito, respingere integralmente l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 356/2021 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 07/05/2021 e Parte_1
pubblicata il 11/05/2021 nella causa n. 504/2019 R.G. e pertanto confermarla in ogni sua parte, eccezion fatta per quanto segue;
- accogliere l'appello incidentale proposto da e, in CP_1 parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellante a rifondere Parte_1
alla stessa anche le spese e i compensi dovuti al Controparte_1
Consulente Tecnico di parte, Geom. pari a € 1.157,00=, fermo il resto.) Con vittoria Persona_2
di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, anche per c.t.u. e c.t.p..”.
La Corte con ordinanza del 17.12.2024, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa la stessa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in considerazione dell'espressa rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che parte attrice oggi appellata ha agito mediante azione di regolamento di confini, prevista dal nostro ordinamento all'art. 950 c.c. che testualmente recita: “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.”. La Suprema Corte ha affermato che: “L'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica.” (cfr. Cassazione ordinanza n. 20912/2021).
pagina 4 di 9 Secondo la Cassazione: “L'azione è duplice perché ambo le parti sono, al contempo, attore e convenuto.” (cfr. Cass. civ. n. 20912/2021).
Conseguentemente : “Nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.” (cfr. Cassazione sentenza n. 14993/2012).
La domanda è stata correttamente qualificata dal Primo Giudice che ha fondato il proprio convincimento – accogliendo così le domande dell'attrice - sulla scorta di quanto emerso dalla documentazione versata in atti e dalla CTU.
Infatti, in sede istruttoria è stata rilevata, la sussistenza di uno scostamento della linea di confine che il
Primo Giudice – con motivazione immune da vizi – ha così valorizzato: “Orbene sulla scorta della esperita CTU (eseguita dal geom. attraverso ricerche e misurazioni della mappa di Persona_1 impianto, dei frazionamenti dal 1959 e successivi e con l'ausilio di collaboratore topografo) “si è potuto stabilire, con un accettabile margine di tolleranza, la posizione del confine in contendere che si discosta da quello materializzato dal sig. L'esatta posizione del confine, raffrontata con la Parte_1
materializzazione dello stesso effettuata dal sig. con i pali in cemento è di fatto ruotata di Parte_1
ml.
4.33 in direzione nord/ovest…con il posizionamento corretto della linea di confine tra le proprietà
e il passo carraio ricade completamente nella proprietà e non nella CP_1 Parte_1 CP_1 proprietà come invece riportato nella mappa catastale”. Lo stato dei luoghi accertato dal Parte_1
CTU è stato del resto anche confermato dal teste geom. autore del frazionamento Tes_1
risalente al 1986 ed incaricato nel 2015 dal di materializzare la linea di confine tra i fondi Parte_1 oggetto di causa.”.
L'elaborato peritale ha, infatti, concluso affermando che “Per concludere con il posizionamento corretto della linea di confine tra le proprietà e il passo carraio ricade CP_1 Parte_1
completamente nella proprietà e non nella proprietà come invece riportato CP_1 Parte_1 nella mappa catastale” (cfr. elaborato peritale pag. 11).
Il CTU aveva già evidenziato che: “Questo particolare, come detto, già era emerso dalla sovrapposizione tra la foto satellitare e la mappa catastale, dalla quale, pur con tutti i possibili errori
e tolleranze, dovute alle rappresentazioni grafiche, alle distorsioni delle foto, appare ben visibile la non coincidenza tra le due situazioni.” (cfr. perizia pag. 8). pagina 5 di 9 L'appellante invoca la nullità della CTU chiedendo che venga rinnovata.
La Corte osserva che quest'ultima è stata espletata nel pieno rispetto del contraddittorio con ampia attività di: i) esame dei titoli e di tutta a documentazione versata in atti dalle parti, oltre all'acquisizione di quanto necessario presso Enti pubblici;
ii) metodologia mai contestata, anzi condivisa con i CTP;
iii) verifica della praticabilità di conciliazione tra le medesime parti seppur con esito negativo;
iv) successiva integrazione della stessa all'esito delle osservazioni delle parti rispetto alla bozza iniziale con risposte esaustive.
Segnatamente, come emerge dalle operazioni peritali, le stesse si sono svolte previa audizione delle ragioni delle parti, comunicando ai CTP e trovandoli concordi, come l'ausiliario del Giudice intendeva procedere. Oltre all'esame dei titoli il CTU ha analizzato un primo frazionamento del 1959, per poi proseguire con quello del 1986.
Tali frazionamenti, gli atti reperiti anche presso i pubblici uffici, i rilevamenti in loco, i dati satellitari, sono stati tutti raccolti in contraddittorio, al fine di individuare l'esatto confine tra i terreni delle parti in controversia.
L'appello è incentrato, invece, sul documento prodotto in primo grado identificato con il n. 18 all'udienza di precisazione delle conclusioni dichiarato irrituale dal Tribunale, oltre alla documentazione prodotta per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Le sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. SU sentenza n. 3086/2022) hanno sintetizzato le ipotesi di nullità della CTU come segue: i) nullità relativa, nel caso in cui il consulente accerti, in violazione del principio del contraddittorio, fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni;
ii) nullità assoluta, nel caso in cui il consulente accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo.
Nella fattispecie non ricorrono nessuna delle due ipotesi pertanto l'appello sotto tale profilo è infondato.
Il censura l'erroneità dell'elaborato peritale poiché il C.T.U. avrebbe utilizzato per i propri Parte_1
accertamenti copia di un documento prodotto dalla parte attrice sub doc. 5, il quale sarebbe è diverso da quello effettivamente allegato al rogito del notaio dr. di data 6.05.1987 (compravendita Capra – Per_3
atto con cui i danti causa del avevano a suo tempo acquistato l'odierno Controparte_2 Parte_1
mappale 128 (doc. 8 di parte convenuta/appellante).
La questione non è stata sollevata in sede di deposito del documento e neppure in sede di CTU. pagina 6 di 9 Tale fotocopia contiene alcuni appunti scritti a mano da ignoti, che però non alterano il contenuto del documento.
L'atto notarile ed il frazionamento corrispondono perfettamente ed il CTU ha basato il proprio elaborato su di essi e non sull'appunto inserito a mano sul documento, oltre alla ricostruzione storica dei frazionamenti, l'accesso ai pubblici Uffici i rilievi in loco e satellitari.
L'elaborato ha così chiarito che le premesse da cui è sorta la domanda attrice erano fondate.
Le risultanze del frazionamento del 1986 sono poi state confermate dall'autore dello stesso, Geom.
sentito come teste. Tes_1
L'appellante rileva l'inammissibilità per incapacità a testimoniare del solo nel presente grado e Tes_1
pertanto tardivamente.
Infatti, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 del codice di rito non è rilevabile d'ufficio, pertanto, ove la parte non formuli tale eccezione prima dell'ammissione del mezzo, la stessa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite sentenza n. 9456/2023).
Tale deposizione, comunque, nel convincimento del Primo Giudice ha natura residuale, non sostituendosi in alcun modo alle fonti probatorie documentali ed ai rilievi tecnici.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante incidentale chiede la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente anche di quelle di CTP.
L'appellante non ha preso posizione sull'appello incidentale ma si è limitato a chiedere genericamente il rigetto di ogni domanda di controparte.
La Corte osserva che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate.
Dietro espressa richiesta, il Giudice può condannare la parte soccombente alla rifusione di tali spese.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di dover condannare la parte soccombente solo al rimborso delle spese di lite e di CTU.
La Suprema Corte afferma (cfr. Ordinanza n. 26729/2024) : “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.”. pagina 7 di 9 La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone però la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza.
La Corte rileva che in allegato al foglio di precisazione delle conclusioni indicato come all. C) e richiamato nella nota spese in atti, la difesa dell'appellante incidentale ha prodotto la fattura n. 07 del
18.01.2021 del proprio CTP Geom. per euro 1.157,00. Persona_4
Non essendo tale spesa né superflua, giacché necessaria alla proposizione della causa, e neppure eccessiva l'appello incidentale deve essere accolto con parziale riforma della decisione del Primo
Giudice.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza della parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata e che sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo il parametro medio dello scaglione applicabile
(valore sino ad euro 1.100,00) per l'attività effettivamente svolta.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, a parziale riforma della sentenza gravata così dispone:
I respinge l'appello principale promosso da Parte_1
II accoglie l'appello incidentale e per l'effetto condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di CTP dell'importo di euro 1.157,00;
III condanna alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in euro 494,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
IV sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
pagina 8 di 9 V fermo il resto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 14.01.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2068/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. RUSSO LUIGI e dell'avv. BIGARI MARCO VIA ANTICA ZECCA 6
48121 RAVENNA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CINI FRANCO e dell'avv. MARCON FEDERICO VIA MEZZOFANTI 43
40137 BOLOGNA;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 356/2021 del 7.5.2021 e pubblicata l'11.5.2021 a definizione del procedimento n. 504/2019 R.G.
Assegnata a decisione con ordinanza del 17.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti costituite come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (in avanti evocava in giudizio Controparte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Ravenna allegando di essere proprietaria di terreni siti nel Parte_1
Comune di Lugo, in via Bastia censiti al CT di detto Comune al foglio 63, mappali 16, 82, 133, 134,
105, 106, 120, 121 e che il mappale 106 confinava con il terreno censito al mappale 128 di proprietà di parte convenuta.
L'attrice lamentava che il aveva arbitrariamente delimitato il confine tra i due terreni Parte_1 posizionando pali in cemento, sconfinando in direzione est all'interno del mappale 106 così occupando illegittimamente un'area di circa mq. 442 di sua proprietà.
La formulava, pertanto, domanda di regolazione giudiziale del confine tra i terreni in CP_1 oggetto con condanna del all'arretramento del confine secondo le risultanze di causa e di Parte_1 restituzione all'attrice della porzione illegittimamente occupata, con condanna alle spese di lite ed ex art. 96 c.p.c.
Le domande attrici erano supportate da atti di compravendita e relazione tecnica di parte, documentazione tutta relativa al bene in controversia.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della Parte_1
domanda non sussistendo incertezze sulla linea di confine e, nel merito, contestando merito il dedotto sconfinamento. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, a mezzo prove orali e CTU per la quale era nominato il Geom. fissava l'udienza del 10.02.2021 per la precisazione delle Persona_1 conclusioni concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed all'esito così decideva: “Il
Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. 504/2019 ogni contraria istanza, deduzione, domanda disattesa così decide: - dichiara che il confine tra il terreno di proprietà attorea censito al Catasto Terreni del Comune di Lugo al foglio 63 mappale 106 ed il terreno di proprietà di censito al Catasto Terreni del Comune di Lugo al foglio 63 mappale Parte_1
128 deve essere individuato nella linea “G-H” in rosso nelle Tavole R3 e R4 allegato 9/bis alla relazione del CTU;
- condanna al ripristino dello stato dei luoghi togliendo i pali Parte_1
in cemento ed arretrando eventuali colture nonché collocando, a propria cura e spese, i picchetti atti ad indicare l'esatta linea di confine indicata come G-H in rosso nelle Tavole R3 e R4 allegato 9/bis alla relazione del CTU. - Condanna a rifondere in favore di parte attrice le spese Parte_1
di lite che liquida in € 630,00 per compenso, € 60 per anticipazioni oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.”
pagina 2 di 9 La statuizione era motivata valutato che dall'istruttoria svolta in corso di causa e segnatamente dalla relazione peritale depositata in atti, si poteva stabilire che la posizione del confine in controversia si discostava da quello materializzato dal risultando di fatto ruotata di ml. 433 in direzione Parte_1
nord/ovest. Pertanto il passo carraio ricadeva completamente nella proprietà anziché in CP_1
quella come invece rappresentato nella mappa catastale. Parte_1
Lo stato dei luoghi accertato dal CTU era altresì confermato dal teste geom. pertanto il Tes_1
confine doveva essere riportato in corrispondenza della linea raffigurata dal CTU nella perizia ed il condannato al ripristino dello stato dei luoghi. Parte_1
Poiché parte convenuta non aveva riproposto in sede di precisazione delle conclusioni le domande riconvenzionali dovevano essere intese implicitamente rinunciate.
Non sussistevano i presupposti per la condanna alla lite temeraria. Mentre le spese di lite seguivano la soccombenza.
La sentenza poi veniva materialmente corretta con riferimento alle spese di CTU poste a carico del soccombente.
ha proposto appello avverso la sentenza con il quale censura i vizi della CTU tali Parte_1 da implicare la nullità della relazione peritale e comunque l'erroneità, tenuto conto che la deposizione del teste era inidonea a supportare il convincimento del Giudice. Tes_1
La sentenza, a parere dell'appellante, sarebbe ingiusta e gravatoria per cui egli ha concluso " voglia codesta Ecc.ma Corte, in totale riforma della sentenza n. 356/2021 del Tribunale di Ravenna, accertare, all'esito della disponenda nuova C.T.U. o, in subordine, di integrazioni alla relazione peritale del C.T.U. Da disporsi da codesta Ill.ma Corte, la esatta linea di confine tra le proprietà delle parti in causa, tale da escludere qualsivoglia arretramento dei pali in cemento così come originariamente apposti dall'appellante; - rigettare ogni altra domanda di parte appellata;
- in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, di CTU e di CTP (queste ultime come da nota che si deposita sub doc. F), ed onorari dei due gradi del giudizio. In via istruttoria: si chiede venga disposta la rinnovazione della CTU per l'accertamento della linea di confine tra i fondi oggetto di causa.”.
pagina 3 di 9 Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e formulando appello incidentale così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, - dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 356/2021 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 07/05/2021 e pubblicata il 11/05/2021 nella causa n. 504/2019 R.G.; - nel merito, respingere integralmente l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 356/2021 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 07/05/2021 e Parte_1
pubblicata il 11/05/2021 nella causa n. 504/2019 R.G. e pertanto confermarla in ogni sua parte, eccezion fatta per quanto segue;
- accogliere l'appello incidentale proposto da e, in CP_1 parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellante a rifondere Parte_1
alla stessa anche le spese e i compensi dovuti al Controparte_1
Consulente Tecnico di parte, Geom. pari a € 1.157,00=, fermo il resto.) Con vittoria Persona_2
di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, anche per c.t.u. e c.t.p..”.
La Corte con ordinanza del 17.12.2024, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa la stessa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in considerazione dell'espressa rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che parte attrice oggi appellata ha agito mediante azione di regolamento di confini, prevista dal nostro ordinamento all'art. 950 c.c. che testualmente recita: “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.”. La Suprema Corte ha affermato che: “L'azione di rivendica e quella di regolamento di confini si differenziano tra loro giacché nel primo caso - che presuppone un conflitto di titoli - l'attore non ha incertezza alcuna circa il confine (che è anzi indicato in modo certo e chiaro) e chiede la restituzione della porzione di fondo usurpata, indicandone con esattezza estensione e misura, mentre nel secondo - in cui la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi - l'attore non solo non è sicuro "ab initio" dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto. Ne consegue che, ove venga attribuito un erroneo "nomen iuris" all'azione, occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia, così che, ove l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di rivendica.” (cfr. Cassazione ordinanza n. 20912/2021).
pagina 4 di 9 Secondo la Cassazione: “L'azione è duplice perché ambo le parti sono, al contempo, attore e convenuto.” (cfr. Cass. civ. n. 20912/2021).
Conseguentemente : “Nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.” (cfr. Cassazione sentenza n. 14993/2012).
La domanda è stata correttamente qualificata dal Primo Giudice che ha fondato il proprio convincimento – accogliendo così le domande dell'attrice - sulla scorta di quanto emerso dalla documentazione versata in atti e dalla CTU.
Infatti, in sede istruttoria è stata rilevata, la sussistenza di uno scostamento della linea di confine che il
Primo Giudice – con motivazione immune da vizi – ha così valorizzato: “Orbene sulla scorta della esperita CTU (eseguita dal geom. attraverso ricerche e misurazioni della mappa di Persona_1 impianto, dei frazionamenti dal 1959 e successivi e con l'ausilio di collaboratore topografo) “si è potuto stabilire, con un accettabile margine di tolleranza, la posizione del confine in contendere che si discosta da quello materializzato dal sig. L'esatta posizione del confine, raffrontata con la Parte_1
materializzazione dello stesso effettuata dal sig. con i pali in cemento è di fatto ruotata di Parte_1
ml.
4.33 in direzione nord/ovest…con il posizionamento corretto della linea di confine tra le proprietà
e il passo carraio ricade completamente nella proprietà e non nella CP_1 Parte_1 CP_1 proprietà come invece riportato nella mappa catastale”. Lo stato dei luoghi accertato dal Parte_1
CTU è stato del resto anche confermato dal teste geom. autore del frazionamento Tes_1
risalente al 1986 ed incaricato nel 2015 dal di materializzare la linea di confine tra i fondi Parte_1 oggetto di causa.”.
L'elaborato peritale ha, infatti, concluso affermando che “Per concludere con il posizionamento corretto della linea di confine tra le proprietà e il passo carraio ricade CP_1 Parte_1
completamente nella proprietà e non nella proprietà come invece riportato CP_1 Parte_1 nella mappa catastale” (cfr. elaborato peritale pag. 11).
Il CTU aveva già evidenziato che: “Questo particolare, come detto, già era emerso dalla sovrapposizione tra la foto satellitare e la mappa catastale, dalla quale, pur con tutti i possibili errori
e tolleranze, dovute alle rappresentazioni grafiche, alle distorsioni delle foto, appare ben visibile la non coincidenza tra le due situazioni.” (cfr. perizia pag. 8). pagina 5 di 9 L'appellante invoca la nullità della CTU chiedendo che venga rinnovata.
La Corte osserva che quest'ultima è stata espletata nel pieno rispetto del contraddittorio con ampia attività di: i) esame dei titoli e di tutta a documentazione versata in atti dalle parti, oltre all'acquisizione di quanto necessario presso Enti pubblici;
ii) metodologia mai contestata, anzi condivisa con i CTP;
iii) verifica della praticabilità di conciliazione tra le medesime parti seppur con esito negativo;
iv) successiva integrazione della stessa all'esito delle osservazioni delle parti rispetto alla bozza iniziale con risposte esaustive.
Segnatamente, come emerge dalle operazioni peritali, le stesse si sono svolte previa audizione delle ragioni delle parti, comunicando ai CTP e trovandoli concordi, come l'ausiliario del Giudice intendeva procedere. Oltre all'esame dei titoli il CTU ha analizzato un primo frazionamento del 1959, per poi proseguire con quello del 1986.
Tali frazionamenti, gli atti reperiti anche presso i pubblici uffici, i rilevamenti in loco, i dati satellitari, sono stati tutti raccolti in contraddittorio, al fine di individuare l'esatto confine tra i terreni delle parti in controversia.
L'appello è incentrato, invece, sul documento prodotto in primo grado identificato con il n. 18 all'udienza di precisazione delle conclusioni dichiarato irrituale dal Tribunale, oltre alla documentazione prodotta per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Le sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. SU sentenza n. 3086/2022) hanno sintetizzato le ipotesi di nullità della CTU come segue: i) nullità relativa, nel caso in cui il consulente accerti, in violazione del principio del contraddittorio, fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni;
ii) nullità assoluta, nel caso in cui il consulente accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo.
Nella fattispecie non ricorrono nessuna delle due ipotesi pertanto l'appello sotto tale profilo è infondato.
Il censura l'erroneità dell'elaborato peritale poiché il C.T.U. avrebbe utilizzato per i propri Parte_1
accertamenti copia di un documento prodotto dalla parte attrice sub doc. 5, il quale sarebbe è diverso da quello effettivamente allegato al rogito del notaio dr. di data 6.05.1987 (compravendita Capra – Per_3
atto con cui i danti causa del avevano a suo tempo acquistato l'odierno Controparte_2 Parte_1
mappale 128 (doc. 8 di parte convenuta/appellante).
La questione non è stata sollevata in sede di deposito del documento e neppure in sede di CTU. pagina 6 di 9 Tale fotocopia contiene alcuni appunti scritti a mano da ignoti, che però non alterano il contenuto del documento.
L'atto notarile ed il frazionamento corrispondono perfettamente ed il CTU ha basato il proprio elaborato su di essi e non sull'appunto inserito a mano sul documento, oltre alla ricostruzione storica dei frazionamenti, l'accesso ai pubblici Uffici i rilievi in loco e satellitari.
L'elaborato ha così chiarito che le premesse da cui è sorta la domanda attrice erano fondate.
Le risultanze del frazionamento del 1986 sono poi state confermate dall'autore dello stesso, Geom.
sentito come teste. Tes_1
L'appellante rileva l'inammissibilità per incapacità a testimoniare del solo nel presente grado e Tes_1
pertanto tardivamente.
Infatti, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 del codice di rito non è rilevabile d'ufficio, pertanto, ove la parte non formuli tale eccezione prima dell'ammissione del mezzo, la stessa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite sentenza n. 9456/2023).
Tale deposizione, comunque, nel convincimento del Primo Giudice ha natura residuale, non sostituendosi in alcun modo alle fonti probatorie documentali ed ai rilievi tecnici.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante incidentale chiede la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente anche di quelle di CTP.
L'appellante non ha preso posizione sull'appello incidentale ma si è limitato a chiedere genericamente il rigetto di ogni domanda di controparte.
La Corte osserva che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate.
Dietro espressa richiesta, il Giudice può condannare la parte soccombente alla rifusione di tali spese.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di dover condannare la parte soccombente solo al rimborso delle spese di lite e di CTU.
La Suprema Corte afferma (cfr. Ordinanza n. 26729/2024) : “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.”. pagina 7 di 9 La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone però la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza.
La Corte rileva che in allegato al foglio di precisazione delle conclusioni indicato come all. C) e richiamato nella nota spese in atti, la difesa dell'appellante incidentale ha prodotto la fattura n. 07 del
18.01.2021 del proprio CTP Geom. per euro 1.157,00. Persona_4
Non essendo tale spesa né superflua, giacché necessaria alla proposizione della causa, e neppure eccessiva l'appello incidentale deve essere accolto con parziale riforma della decisione del Primo
Giudice.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza della parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata e che sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo il parametro medio dello scaglione applicabile
(valore sino ad euro 1.100,00) per l'attività effettivamente svolta.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, a parziale riforma della sentenza gravata così dispone:
I respinge l'appello principale promosso da Parte_1
II accoglie l'appello incidentale e per l'effetto condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di CTP dell'importo di euro 1.157,00;
III condanna alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in euro 494,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
IV sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
pagina 8 di 9 V fermo il resto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 14.01.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9